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1 ottobre 1967
1 ottobre 1967
Art. 1. Presupposti e finalita' della legge
Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.
Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.
Commentari • 3
- 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche | FilodirittoAlessandra Morelli · https://www.filodiritto.com/ · 23 febbraio 2022 · 3.8067977
Con l'art. 1 della Legge 14 agosto 1967 n. 800, il nostro ordinamento ha riconosciuto il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale". […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Parma, sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 130Provvedimento: Pubblicato il 11/04/2023 N. 00130/2023 REG.PROV.COLL. N. 00086/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 86 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Aloia, Giuseppe Albenzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio D'Aloia in Parma, borgo G. Tommasini, 20; contro Ministero -OMISSIS-, in persona del legale …Leggi di più...
- violazione dei criteri di erogazione dei contributi·
- sospensione cautelativa dei contributi·
- cessazione della materia del contendere·
- procedimento penale·
- carenza di motivazione·
- compen·
- violazione della proporzionalità delle sanzioni·
- improcedibilità del ricorso