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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/11/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
126-1- 25 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Venturini Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni Giudice Rel.
nel giudizio n. 126/1/2025 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
(CF: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/08/1977 e residente in [...], Borgo Virgilio (Mn) e
[...]
(CF: ) nato a [...] il [...] residente Pt_2 C.F._2
in Via G. Prezzolini 19, Borgo Virgilio (Mn), coniugi in regime di separazione dei beni, con l'assistenza dell'avv. NICOLA BARDINI
RICORRENTI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- Letto il ricorso n. 126/1/2025 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da (CF: Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Prezzolini 19, Borgo Virgilio (Mn) e (CF: Parte_2 ) nato a [...] il [...] residente in [...]
Prezzolini 19, Borgo Virgilio (Mn), coniugi in regime di separazione dei beni ritenuta la propria competenza territoriale atteso che i debitori sono residenti in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dai debitori e non essendovi specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib.
Verona 20-9-2022);
- osservato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 66 CCI essendo gli istanti coniugi in regime di separazione dei beni;
rilevato che alla domanda del debitore risulta allegata la relazione dell'OCC e che essa espone la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata nonché illustra la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore (cfr. Corte di Appello Bs, sentenza n. 957/2024 dell'8-10-2024) nonché contiene l'attestazione che è possibile, nell'ambito della procedura in epigrafe indicata, acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- rilevato che i debitori rientrano fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, essendo attualmente lavoratori dipendenti;
- osservato che gli istanti versano in una situazione di insolvenza come emerge dalla complessiva entità dei debiti riportata alla pag. VIII e segg. della relazione del gestore della senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- ritenuto che, diversamente da quanto allegato dal gestore, anche le eventuali autovetture di proprietà dei ricorrenti sono comprese nel patrimonio da liquidare non rientrando tra i beni esclusi ai sensi dell'art. 268 CCI, salva eventuale autorizzazione all'uso temporaneo, nonché salva eventuale rinuncia alla acquisizione, sulle quali provvederà il giudice delegato a fronte di specifica istanza del liquidatore;
- ritenuto che spetti parimenti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui i debitori sono titolari sia necessaria al mantenimento del nucleo familiare (composto dagli odierni ricorrenti e dai due figli) precisandosi che l'acquisizione della quota di stipendio potrà avvenire entro e non oltre il termine di tre anni dalla apertura della procedura (cfr. Trib.
Bologna 20-6-2024 e, nel vigore della legge n. 37/2012 v. Trib. Verona 20-9-2022;
Trib. Padova 20-10-2022; cfr. anche Corte Cost. 19-1-2024 n. 6);
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trovi applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege;
- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona del gestore della crisi ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;
P.Q.M.
- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(CF: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Borgo Virgilio (Mn) e (CF: Parte_2
) nato a [...] il [...] residente in [...]
Prezzolini 19, Borgo Virgilio (Mn),
-designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
- nomina Liquidatore il dott Persona_1 - dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;
d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Mantova;
h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui il debitore risulti essere intestatario di beni immobili o di mobili registrati.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.
Mantova, 30 ottobre 2025
Il Presidente dott. Mauro P. Bernardi
Il Giudice est. dott.ssa Francesca Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Venturini Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni Giudice Rel.
nel giudizio n. 126/1/2025 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
(CF: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/08/1977 e residente in [...], Borgo Virgilio (Mn) e
[...]
(CF: ) nato a [...] il [...] residente Pt_2 C.F._2
in Via G. Prezzolini 19, Borgo Virgilio (Mn), coniugi in regime di separazione dei beni, con l'assistenza dell'avv. NICOLA BARDINI
RICORRENTI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- Letto il ricorso n. 126/1/2025 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da (CF: Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Prezzolini 19, Borgo Virgilio (Mn) e (CF: Parte_2 ) nato a [...] il [...] residente in [...]
Prezzolini 19, Borgo Virgilio (Mn), coniugi in regime di separazione dei beni ritenuta la propria competenza territoriale atteso che i debitori sono residenti in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dai debitori e non essendovi specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib.
Verona 20-9-2022);
- osservato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 66 CCI essendo gli istanti coniugi in regime di separazione dei beni;
rilevato che alla domanda del debitore risulta allegata la relazione dell'OCC e che essa espone la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata nonché illustra la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore (cfr. Corte di Appello Bs, sentenza n. 957/2024 dell'8-10-2024) nonché contiene l'attestazione che è possibile, nell'ambito della procedura in epigrafe indicata, acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- rilevato che i debitori rientrano fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, essendo attualmente lavoratori dipendenti;
- osservato che gli istanti versano in una situazione di insolvenza come emerge dalla complessiva entità dei debiti riportata alla pag. VIII e segg. della relazione del gestore della senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- ritenuto che, diversamente da quanto allegato dal gestore, anche le eventuali autovetture di proprietà dei ricorrenti sono comprese nel patrimonio da liquidare non rientrando tra i beni esclusi ai sensi dell'art. 268 CCI, salva eventuale autorizzazione all'uso temporaneo, nonché salva eventuale rinuncia alla acquisizione, sulle quali provvederà il giudice delegato a fronte di specifica istanza del liquidatore;
- ritenuto che spetti parimenti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui i debitori sono titolari sia necessaria al mantenimento del nucleo familiare (composto dagli odierni ricorrenti e dai due figli) precisandosi che l'acquisizione della quota di stipendio potrà avvenire entro e non oltre il termine di tre anni dalla apertura della procedura (cfr. Trib.
Bologna 20-6-2024 e, nel vigore della legge n. 37/2012 v. Trib. Verona 20-9-2022;
Trib. Padova 20-10-2022; cfr. anche Corte Cost. 19-1-2024 n. 6);
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trovi applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege;
- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona del gestore della crisi ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;
P.Q.M.
- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(CF: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Borgo Virgilio (Mn) e (CF: Parte_2
) nato a [...] il [...] residente in [...]
Prezzolini 19, Borgo Virgilio (Mn),
-designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
- nomina Liquidatore il dott Persona_1 - dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;
d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Mantova;
h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui il debitore risulti essere intestatario di beni immobili o di mobili registrati.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.
Mantova, 30 ottobre 2025
Il Presidente dott. Mauro P. Bernardi
Il Giudice est. dott.ssa Francesca Arrigoni