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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/07/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 358/2023 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARLIANI GERARDO;
- parte attrice - contro
cod. fisc. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA;
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni parte attrice: “1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattua- le e/o precontrattuale della già CP_2 Controparte_1 Controparte_3
per tutti gli inadempimenti e/o gli inesatti adempimenti posti in essere prima della
[...] vendita, all'atto della vendita e successivamente alla vendita dei beni mobili/pietre prezio- se (diamanti) di cui all'ordine/proposta di acquisto sottoscritto in data 14/09/2016 dalla IG.ra e per il quale è causa e/o la responsabilità extra-contrattuale Parte_2 della società convenuta ex artt. 2049 - 2043 c.c. per tutti i comportamenti illeciti - astratta- mente qualificabili come reato - descritti in narrativa posti in essere dal personale dipen- dente della banca e dai vertici aziendali e, conseguentemente;
2) condannare la CP_2
già , in persona del suo legale rap- Controparte_1 Controparte_4 presentante pro-tempore, alla restituzione in favore della IG.ra , quale unica Parte_1 erede della IG.ra , delle somme investite dalla defunta IG.ra Parte_2 [...]
con l'ordine/proposta di acquisto da quest'ultima sottoscritto in data Parte_3 14/09/2016 e, comunque, al risarcimento ed al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali - morali subiti dall'attrice, in proprio e/o quale unica erede della IG.ra
, nella misura che sarà accertata in corso di causa e risulterà di giu- Parte_2 stizia;
se del caso, da liquidarsi, in tutto o in parte, in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.; oltre interessi convenzionali o legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello di effettivo pagamento, con ogni consequenziale pronunzia di legge e/o di ragione. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre 15% rimborso forfettario,
1 I.V.A. 22% e C.A.P. 4% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore an- tistatario.
Conclusioni parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per le ra- CP_5 gioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risar- citoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie per l'accertamento della responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale perintervenuto decorso del relativo termine prescrizio- nale;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da contropar- te in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i mo- tivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla Cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favo- re dell'attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al CP_5 pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in con- siderazione il valore della gemma;
IN OGNI CASO: - dichiarare tenuta e condannare
contro
- parte al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte attrice ha dedotto di essere l'unica erede della sorella
[...]
che, ormai novantenne, sarebbe stata indotta il 14 settembre 2016 Parte_2 dai dipendenti del Banco BMP ad acquistare, a titolo di investimento, un diaman- te dalla per € 20.169,45 per poi affidarlo in Parte_4 deposito alla stessa. Dal momento che, come successivamente appurato anche dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato proprio con riferimento ad analoghe condotte su tutto il territorio, ha lamentato che detto acquisto era stato falsamente proposto quale modalità di investimento dei risparmi partico- larmente vantaggiosa, chiedendo in questa sede la condanna della banca al ri- sarcimento dei danni che ha quantificato alternativamente o nella somma corri- sposta, o nella differenza di essa con il valore attuale del diamante pari a €
13.369,45.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto:
a) il proprio difetto di legittimazione dal momento che “il contratto di com- pravendita di diamanti ex adverso contestato è stato pacificamente concluso dalla de cuius con DB e non con la Banca”
2 b) il danno sarebbe solamente “potenziale” in quanto, a causa delle oscilla- zioni del valore del diamante, “la minusvalenza verificatasi è al momento mera- mente potenziale, in quanto il diamante non risultano essere ancora stato venduto, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata”;
c) il diritto al risarcimento del danno sarebbe prescritto;
d) la banca si sarebbe limitata solo a “segnalare” l'opportunità dell'acquisto mente inconferente sarebbe il riferimento ai provvedimento dell'AGCOM;
e) difetterebbe la prova di comportamenti sorretti;
f) “non essendovi mai stato alcun contratto tra la Cliente e l'odierna conve- nuta, né avendone mai negoziato uno, è chiaro che non sarà profilabile una re- sponsabilità ex art. 1337 c.c. in capo alla Banca”;
g) non potrebbe prescindersi dal valore del diamante.
2.- Preliminare ad ogni altra questione è la verifica della natura dell'invocata responsabilità della banca.
A parere del Tribunale, dal momento che la parte ha dedotto che la de cuius aveva sottoscritto il contratto di acquisto in quanto a ciò illecitamente in- dotta dai dipendenti della banca, l'invocata responsabilità deve qualificarsi come precontrattuale dal momento che la parte non si duole di una specifica disposi- zione contrattuale quanto di un comportamento ad essa anteriore ed attinente al- la fase della formazione della sua volontà. Una simile conclusione rende irrilevan- te la doglianza della banca sub a) dal momento che, secondo la prospettazione della parte, la condotta illecita era stata alla stessa imputata e non a IB.
Così qualificata, tale responsabilità rientra nel genus di quella extracon- trattuale, che è assoggettata al regime prescrizionale di cinque anni che – in ac- cordo con le deduzioni della banca - non può non decorrere dalla sottoscrizione del contratto del 14 settembre 2016 in quanto in quella data si può affermare che si è consumato l'illecito conseguente alla dolosa induzione alla stipula. Tuttavia,
a fonte dell'eccezione di prescrizione, parte attrice ha efficacemente obiettato che il termine di prescrizione doveva essere sospeso ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., a seguito della condotta dolosa consistente “in un comportamento ingannatore e fraudolento, tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento” (Cass. 2 aprile 2024, n. 8649).
3 Chiara è la ratio che la norma sottende: affinchè la parte che ha subito una con- dotta dolosa possa agire per la tutela del proprio diritto, deve prima essere dive- nuta consapevole della coartazione subita, altrimenti il deceptor finirebbe per ri- cevere dalla condotta un duplice vantaggio: quello immediato in termini di ingiu- sto vantaggio e quello posticipato in termini di irripetibilità per compiuta prescri- zione.
Ciò premesso, è onere della parte convenuta che ha sollevato l'eccezione di prescrizione dare la dimostrazione del fondamento di essa soprattutto alla luce dell'applicazione della citata normativa indicando il momento in cui l'attrice avrebbe dovuto venire a conoscenza del dolo. Sul punto, l'unica indicazione forni- ta dalla banca ha riguardato la pubblicazione del provvedimento della Autorità della Concorrenza che nulla dice in ordine alla conoscenza che di esso poteva aver avuto la cliente. Nemmeno l'insinuazione al passivo della IB (doc. 17), ri- guardando solo la pretese di restituzione del diamante in deposito, non può esse- re significativa dell'acquisita consapevolezze del dolo patito.
Da ciò consegue che l'eccezione sub c) non è fondata.
Deve quindi verificarsi se davvero la condotta tenuta dalla banca sia stata di dolosa induzione alla stipula del contratto.
La teste , nipote della de cuius ed accompagnatrice di Testimone_1
al momento dell'acquisto, ha affermato, rispondendo al Testimone_2 cap. 4) che “il funzionario di banca le disse che c'era un investimento a basso ren- dimento … le fu detto che quell'investimento le avrebbe consentito nel lungo termi- ne un rendimento migliore di quelli precedente;
l'investimento doveva essere in diamanti” e che (cap. 5) le fu detto “che era un investimento sicuro e trasparente perché il listino era sul Sole 24 Ore e quella fu la cosa che tranquillizzò mia zia e anche me”.
Dirimenti nel senso della responsabilità precontrattuale della convenuta sono le conclusioni raggiunte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mer- cato nel provvedimento 20 settembre 2017 di cui vale la pena di riportate i prin- cipali elementi:
a) IB è stata ritenute responsabile di una pratica ingannevole che “si è sostanziata nel fornire una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante: i) delle caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale
4 investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; ii) delle modalità di determinazio- ne del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
iii) dell'andamento del mercato dei diamanti;
iv) della quali- fica di Leader di mercato” (par. 177);
b) detta pratica ingannevole “si è realizzata ed è stata favorita proprio dal canale di vendita di cui la società si è avvalsa, costituito dalla rete bancaria e, in particolare, dagli Istituti di Credito… ” i quali a seguito della stipulazione di CP_1
“accordi commerciali con … finalizzati alla vendita dei diamanti” “propone- CP_1 vano alla propria clientela… l'acquisto dei diamanti come forma di investimento al- ternativa” utilizzando “il materiale divulgativo predisposto da DB” e indicandolo
“come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi e di cui era agevole controllare l'andamento in ragione della periodica pubblicazione delle quotazioni
DB su quotidiani economico-finanziari”; essi tuttavia, “non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento del mercato risultante dall'andamento del- la domanda e dell'offerta di diamanti e come tali assimilabili a quotazioni emergen- ti dalla contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo ai prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni da DB”;
c) in conclusione è stato accertato che “la pratica posta in essere da DB,
… , concernente le modalità di prospettazione Controparte_6 CP_1 dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodi- camente su , integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, let- CP_7 tere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consu- matori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato - prospettato da
DB come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con
l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista DB che vanta una leadership europea”.
5 A fronte di questi elementi – anche ammesso che queste pratiche fossero state scoraggiate dai dirigenti centrali sentiti come testi e Testimone_3 [...]
– il fatto che invece la teste abbia riferito che nella Testimone_4 Testimone_1 filiale in cui aveva accompagnato la zia i funzionari avessero “seguito il copione” induce a ritenere che quella condotta – stigmatizzata dalle sedi centrali – fosse in piena auge in quelle periferiche. Ma anche indipendentemente da ciò, risulta as- sai arduo pensare che la de cuius all'epoca novantenne, recatosi in banca per procedere all'investimento dei propri denari, si fosse sua sponte decisa ad acqui- stare diamanti (peraltro neanche in suo possesso in quanto lasciato in deposito presso IB).
Né sono fondate le eccezioni sub d), e) e f) in quanto l'accertamento volto in via generale dall'AGCM e, nello specifico, dalla teste di segno contrario Tes_1 rispetto a delle semplici “consigli per gli investimenti” essendosi trattato invece di comportamenti “predatori”, messi in essere dai funzionari di banca sfruttando la normale fiducia degli investitori, specie se, come nel caso in esame, clienti che avevano maturato con essa una risalente familiarità e di età avanzata.
Venendo al risarcimento del danno, le censure sub b) sono oggettivamente infondate in quanto il danno si valuta normalmente al momento del processo, prima del quale ognuno di essi è “potenziale”. Ed infatti, la CTU affidata a
[...]
ha permesso di accertare che il valore era pari a € 9.082,29, somma Per_1 che non può che essere sottratta dal prezzo di acquisto di € 20.169,45. Il danno - ovvero la somma che la cliente è stata indotta a corrispondere in più rispetto al valore del bene - è pari a € 11.087,16. Al fine di rendere effettivo il ristoro, detta somma deve essere devalutata al momento dell'acquisto del 14 settembre 2016 (€
9.147,00) e su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata (€ 1.939,16). Il totale è pari a € 13.026,15 oltre interessi e ri- valutazione dalla data del presente provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda proposta da , condanna Parte_1
a corrisponderle in qualità di erede di , a CP_1 Testimone_2 titolo di risarcimento del danno dalla subito da quest'ultima la somma di
6 13.026,16 oltre interessi e rivalutazione dalla data del deposito della presente sentenza;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 6.900,00 oltre accessori come per legge nonchè al pa-
[...] gamento delle spese di CTU liquidate.
Pistoia, 03/07/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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