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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6899 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. D'ORSA MARIA parte ricorrente
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. GENOVA SALVATORE parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza
del 17 dicembre 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 23 aprile 2021.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunio- ne materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competen- te ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della pre- sente sentenza.
❖❖❖
Passando alla domanda di affidamento dei figli minori Per_1
e ritiene il Tribunale di confermare
[...] Persona_2
l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con domicilio preva- lente presso la madre.
Nel merito, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno pro-
- 2 -
fondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponen- do l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un ge- nitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presup- posti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente eser- cizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle deci- sioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ri- tenere pregiudizievole per gli stessi l'affidamento condiviso ad en- trambi i genitori.
Entrambi i genitori hanno sollecitato, invero, l'affido condiviso dei minori e l'assenza di contrasto sul punto rende superflua l'audizione degli stessi.
Va prevista, inoltre, tenuto conto dell'età dei figli, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ludico ri- creative, secondo accordi liberamente presi tra le parti.
In caso di disaccordo, rimarranno valide le modalità stabilite in sede di separazione consensuale.
Tenuto conto delle circostanze emerse all'esito della istruttoria e
CP_ della conflittualità tra le parti, tuttavia, va conferito incarico ai sociali territorialmente competenti per un'attività di monito-
[...]
raggio delle condizioni dei minori, nonché per l'attivazione degli
- 3 -
eventuali interventi opportuni a supporto del nucleo, con onere di riferire al Giudice tutelare, entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di man- tenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fron- te ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non ricondu- cibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspet- to abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ade- guata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il manteni- mento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività profes- sionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una
- 4 -
valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la cre- scita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto della scarna documentazione prodotta appare opportuno con- fermare quanto stabilito in sede di separazione consensuale e, in conformità a quanto richiesto dal medesimo resistente, mantenere l'obbligo a carico dello stesso di versare alla ricorrente la somma di
€ 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 225,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Non può essere accolta la domanda di assegnazione dell'immobile in precedenza destinato a casa coniugale avanzata dal resistente, essendosi i figli trasferiti unitamente alla madre in altra abitazione.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della leg- ge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione del- la casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza
- 5 -
di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale (così Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6979 del 22/03/2007).
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronun- ziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del ma- trimonio concordatario contratto il giorno 19 settembre 2000 nel comune di Carini (PA) da (C.F. Parte_1
) e da (C.F. C.F._1 Parte_2
), trascritto nei registri dello stato civile del C.F._2
predetto comune al n. 101, parte II, serie A, dell'anno 2008;
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori Persona_3
e , nati a Palermo il 4 ottobre
[...] Persona_4
2010, ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, se- condo le modalità indicate in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_2
di parte ricorrente la somma mensile di € 450,00 a titolo di con- tributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 225,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e
- 6 -
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanza- ta dal resistente;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
• Compensa tra le parti le spese di lite.
• Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per le attivi- tà indicate in parte motiva, con onere di riferire al Giudice tute- lare, entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedi- mento.
• Si comunichi ai Servizi incaricati.
Così deciso in Palermo, il 5/06/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 7 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6899 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. D'ORSA MARIA parte ricorrente
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. GENOVA SALVATORE parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza
del 17 dicembre 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 23 aprile 2021.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunio- ne materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competen- te ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della pre- sente sentenza.
❖❖❖
Passando alla domanda di affidamento dei figli minori Per_1
e ritiene il Tribunale di confermare
[...] Persona_2
l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con domicilio preva- lente presso la madre.
Nel merito, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno pro-
- 2 -
fondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponen- do l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un ge- nitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presup- posti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente eser- cizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle deci- sioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ri- tenere pregiudizievole per gli stessi l'affidamento condiviso ad en- trambi i genitori.
Entrambi i genitori hanno sollecitato, invero, l'affido condiviso dei minori e l'assenza di contrasto sul punto rende superflua l'audizione degli stessi.
Va prevista, inoltre, tenuto conto dell'età dei figli, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ludico ri- creative, secondo accordi liberamente presi tra le parti.
In caso di disaccordo, rimarranno valide le modalità stabilite in sede di separazione consensuale.
Tenuto conto delle circostanze emerse all'esito della istruttoria e
CP_ della conflittualità tra le parti, tuttavia, va conferito incarico ai sociali territorialmente competenti per un'attività di monito-
[...]
raggio delle condizioni dei minori, nonché per l'attivazione degli
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eventuali interventi opportuni a supporto del nucleo, con onere di riferire al Giudice tutelare, entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di man- tenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fron- te ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non ricondu- cibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspet- to abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ade- guata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il manteni- mento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività profes- sionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una
- 4 -
valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la cre- scita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto della scarna documentazione prodotta appare opportuno con- fermare quanto stabilito in sede di separazione consensuale e, in conformità a quanto richiesto dal medesimo resistente, mantenere l'obbligo a carico dello stesso di versare alla ricorrente la somma di
€ 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 225,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Non può essere accolta la domanda di assegnazione dell'immobile in precedenza destinato a casa coniugale avanzata dal resistente, essendosi i figli trasferiti unitamente alla madre in altra abitazione.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della leg- ge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione del- la casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza
- 5 -
di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale (così Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6979 del 22/03/2007).
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronun- ziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del ma- trimonio concordatario contratto il giorno 19 settembre 2000 nel comune di Carini (PA) da (C.F. Parte_1
) e da (C.F. C.F._1 Parte_2
), trascritto nei registri dello stato civile del C.F._2
predetto comune al n. 101, parte II, serie A, dell'anno 2008;
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori Persona_3
e , nati a Palermo il 4 ottobre
[...] Persona_4
2010, ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, se- condo le modalità indicate in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_2
di parte ricorrente la somma mensile di € 450,00 a titolo di con- tributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 225,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e
- 6 -
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanza- ta dal resistente;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
• Compensa tra le parti le spese di lite.
• Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per le attivi- tà indicate in parte motiva, con onere di riferire al Giudice tute- lare, entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedi- mento.
• Si comunichi ai Servizi incaricati.
Così deciso in Palermo, il 5/06/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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