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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9548 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26146/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Carmelo Maria Impelluso ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo in Milano, viale Majno n. 5, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Mar ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via De Amicis n.24, come da procura in atti;
CONVENUTA
(C.F. ), residente in [...] C.F._5
n. 29;
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della signora conducente e proprietaria dell'autovettura LA Controparte_2
Y, targata FF483RW e assicurata con nella determinazione dell'incidente stradale Controparte_1 avvenuto il 23 marzo 2019, alle ore 12.55 circa, su Viale VAtenesi in NO (BS), in seguito al quale il signor
riportava gravi lesioni;
Parte_1 conseguentemente e per l'effetto condannare la signora quale conducente e proprietaria dell'autovettura Controparte_2
LA Y, targata FF483RW e ersona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale assicuratore per la R.C.A. della predetta autovettura, in solido tra loro, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, a qualsiasi titolo subiti e subendi, detratto l'importo già corrisposto al signor , oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato Parte_1 tempestivo godimento d quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 4,45% o ad altro determinato di giustizia ed agli interessi di mora.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore dell'Avvocato Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
In via istruttoria:
A).- ammettersi, ove ritenuto necessario, l'interrogatorio formale della convenuta limitatamente ai Controparte_2 capitoli da 1 a 8 e da 12 a 15 della memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2 di parte attrice non ammessi:
1).-il giorno 23 marzo 2019, alle ore 12:55 circa, la Signora si trovava alla guida del veicolo LA Y CP_2 targata FF483RW e percorreva Viale VAtenesi in NO (BS) in direzione LE (BS);
2).-contemporaneamente, alla guida del proprio motociclo RI targato AS75851, il signor Parte_1 percorreva anch'esso viale VAtenesi in NO (BS) con medesima direzione verso LE (BS);
3).-la vettura LA Y targata FF483RW precedeva il motociclo RI targato AS75851 e tra di essi vi erano altri veicoli accodati per esigenze di circolazione;
4).-la via VAtenesi nel comune di NO (BS), è una strada a carreggiata unica, con doppio senso di marcia, ed è larga 7,20 metri;
5).-la giornata del 23 marzo 2019 era serena ed il cielo era limpido;
6).-all'altezza del civico 13 della via VAtenesi la visuale era libera da ostacoli o impedimenti, come visibile dalla foto n.1 allegata al verbale della Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro (ns. doc.9);
7).-all'altezza del civico n° 13, considerata la presenza della linea di mezzeria tratteggiata e l'andamento rettilineo della strada, nonché l'assenza di veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, il signor decideva di Pt_1 intraprendere la manovra di sorpasso nei confronti dei veicoli che lo precedevano;
8).-il signor si spostava quindi più a sinistra, in posizione di sorpasso, dopo aver segnalato con Parte_1
l'indicatore luminoso la propria intenzione;
12).-trovandosi la strada improvvisamente sbarrata, il signor , alla guida del motociclo RI targato Parte_1
AS75851, era impossibilitato ad evitare l'impatto con il veicolo LA Y targata FF483RW;
13).-l'impatto avveniva tra la parte anteriore del motociclo RI targato AS75851 e la fiancata anteriore del veicolo LA Y targata FF483RW;
14).-dopo l'impatto il sig. veniva sbalzato in aria e veniva trasportato con autoambulanza al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Istituto Ospedaliero Spedali Civili di Brescia;
15).-dopo l'urto i due veicoli trovavano posizione di quiete all'interno della pista ciclo-pedonale posta sul lato sinistro della carreggiata.
2 B).- ammettersi, ove ritenuto necessario, la prova per testi (sulla dinamica) sui capitoli da 16 a 22 e da 29 a 30 della memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2 di parte attrice, non ammessi, con i testi ivi indicati:
16).-il giorno 23 marzo 2019, alle ore 12:55 circa, la Signora si trovava alla guida del veicolo LA Y CP_2 targata FF483RW e percorreva Viale VAtenesi in NO (BS) in direzione LE (BS);
17).-contemporaneamente, alla guida del proprio motociclo RI targato AS75851, il signor Parte_1 percorreva anch'esso viale VAtenesi in NO (BS) con medesima direzione verso LE (BS);
18).-la vettura LA Y targata FF483RW precedeva il motociclo RI targato AS75851 e tra di essi vi erano altri veicoli accodati per esigenze di circolazione;
19).-la via VAtenesi nel comune di NO (BS), è una strada a carreggiata unica, con doppio senso di marcia, ed è larga 7,20 metri;
20).-la giornata del 23 marzo 2019 era serena ed il cielo era limpido;
21).-all'altezza del civico 13 della via VAtenesi la visuale era libera da ostacoli o impedimenti, come visibile dalla foto n.1 allegata al verbale della Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro (ns. doc.9);
22).-all'altezza del civico n° 13, considerata la presenza della linea di mezzeria tratteggiata e l'andamento rettilineo della strada, nonché l'assenza di veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, il signor decideva di Pt_1 intraprendere la manovra di sorpasso nei confronti dei veicoli che lo precedevano;
29).-dopo l'impatto il sig. veniva sbalzato in aria e veniva trasportato con autoambulanza al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Istituto Ospedaliero Spedali Civili di Brescia;
30).-dopo l'urto i due veicoli trovavano posizione di quiete all'interno della pista ciclo-pedonale posta sul lato sinistro della carreggiata.
Si indicano a testi sui capitoli da 16 a 30:
• via Vighenzi n. 19, Padenghe sul Garda (BS); Testimone_1
• Agente scelto , presso Polizia Locale NO, Nuvolera e Nuvolento, con sede in NO (BS) - Testimone_2
Viale della Resistenza n. 20;
• Assistente , presso Polizia Locale NO, Nuvolera e Nuvolento, con sede in NO Testimone_3
(BS) – Viale della Resistenza n. 20.
* * *
C).- ammettersi la prova per testi (sul quantum) sui capitoli 37, 38, da 43 a 50, da 53 a 55 della memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2 di parte attrice, con i testi ivi indicati:
37).-il sig. prima del sinistro del 23 marzo 2019 usava regolarmente la motocicletta sia per gli spostamenti Pt_1 quotidiani che nei momenti di svago e partecipava ai raduni organizzati;
38).-il sig. ha sospeso l'utilizzo della motocicletta e la partecipazione ai raduni di motociclisti in seguito al Pt_1 sinistro occorso il 23 marzo 2019;
43).-il sig. , prima del sinistro occorso il 23 marzo 2019 aveva in progetto di avere un figlio dalla Parte_1 moglie Persona_1
44).-in seguito al sinistro occorso il 23 marzo 2019 il progetto di avere dei figli è stato accantonato;
45).-prima del sinistro il sig. ha sempre riposato tutta la notte;
Pt_1
46).-in seguito al sinistro del 23 marzo 2019 il sig. ha iniziato a soffrire di risvegli notturni Pt_1
3 caratterizzati da incubi;
47).-la perdita di autonomia, la paura per quanto accadutogli e il dolore accusato in seguito al sinistro del 23 marzo 2019, generavano nel sig. disistima di sé e contrazione della socialità; Pt_1
48).-in seguito al sinistro del 23 marzo 2019 il signor ha dovuto ricorrere a terapia farmacologica per curare lo Pt_1 stato d'ansia sopravvenuto che ha comportato anche insonnia importante;
49).-le cicatrici presenti sul corpo del sig. e l'amputazione del dito del piede destro gli provocano ritrosia Parte_1 ed imbarazzo nei rapporti sociali soprattutto in estate;
50).-prima del sinistro del 23 marzo 2019 il sig. era autosufficiente nell'igiene personale, nella preparazione dei Pt_1 pasti e nelle incombenze domestiche quotidiane;
53).-in seguito al sinistro del 23 marzo 2019 il Sig. ha avuto necessità di un percorso psicoterapeutico per Pt_1 affrontare la difficoltà nel controllo e nella regolazione de ulsi, nonché uno stato di nervosismo e tensione costante che ricadevano in particolare sui famigliari che lo accudivano.
54).-prima del sinistro del 23 marzo 2019 il sig. aveva rapporti sessuali con la moglie Pt_1 Persona_1 con frequenza settimanale;
55).-dopo il sinistro del 23 marzo 2019 il sig. ha rapporti sessuali con la moglie con frequenza mensile. Pt_1
Si indicano quali testi:
- via B. Portesi n. 37, NO (BS) sui capitoli da 31 a 55; Persona_1
- via Conciliazione n. 115, NO (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_4
- via rimembranze n. 41, LE (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_5
- , via Padre Marcolini n. 88, NO (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_6
- via prima villaggio badia n. 134, Brescia sui capitoli da 31 a 53; Testimone_7
- via Santa Maria n. 38, Desenzano del Garda (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_8
- Via Venturoli 13, NO (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_9
- Via Montanelli 17, NO (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_10
- Via S. Antonio 7, Borgosatollo (BS) sui capitoli da 31 a 53; Tes_11
- , Via De Amicis 118/a, GA VA MP (BS) sui capitoli da 31 a 53; Tes_12
Tes_
- Badia Via I° 134, Brescia sui capitoli da 31 a 53; Testimone_7
- Via Padile 32, GA VA MP (BS) sui capitoli da 31 a 53. Testimone_14
Nonché:
56).-durante la convalescenza in seguito al sinistro del 23 marzo 2019 il sig. viveva presso l'abitazione dei Pt_1 genitori in quanto necessitava di aiuto quotidiano sia per l'igiene personale, sia pe si, sia per la preparazione dei pasti, sia per mangiare e bere;
57).-in seguito al sinistro del 23 marzo 2019 , e si alternavano per Parte_3 Parte_4 Parte_2 accompagnare il Sig. a tutte le visite mediche necessarie;
Pt_1
58).-per assistere il figlio la signora ha dovuto usufruire di 13 giorni di ferie e di 66,5 ore di permesso Parte_3 dal 23 marzo 2019 al 10 febbraio 2020.
4 Con i testi:
- Ing. , Via F. Borgondio 1, Brescia sui capitoli da 56 a 58; Tes_15
- , Via Monte Cengio 18, Brescia sui capitoli da 56 a 58. Testimone_16
D).- ammettersi a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli 12 e 13 della memoria n. 2 depositata da CP_3
anche a mezzo dei testimoni indicati da controparte sui seguenti capitoli:
[...]
a) il giorno 23 marzo 2019 veniva ricoverato presso la struttura ASST degli Spedali civili di Brescia Parte_1 in seguito a sinistro stradale;
b) i medici che lo ebbero in cura valutarono le condizioni psicologiche del paziente anche in relazione al dichiarato utilizzo di sostanze stupefacenti;
c) veniva sottoposto agli esami tossicologici per la ricerca di stupefacenti in data 2 aprile 2019 su Parte_1 campione urinario a finalità clinica;
d) Gli esami tossicologici cui veniva sottoposto davano esito negativo come certificato dal Dott. Parte_1 nel doc. 52 che mi si rammostra;
Per_2
e) Confermo la mia sottoscrizione del doc. 52 che mi si rammostra.
12.)-vero che: “Il sig. veniva ricoverato all'Ospedale di Brescia ove, nella diagnosi, si dava atto Parte_1 dell'abuso di cocaina continuo come da cartella clinica prodotta sub doc, 5 ”. CP_1
13.).- vero che: “Il sig. riferiva ai curanti del consumo di cannabis e cocaina a partire dai vent'anni”. Parte_1
Coi testi:
- Dott. c/o ASST degli Spedali civili di Brescia, piazzale Spedale civili n. 1, 25123 Tes_17
Brescia sui capitoli a-b-c-d;
- Dott. c/o ASST degli Spedali civili di Brescia, piazzale Spedale civili n. 1, Testimone_18
25123 Brescia sui capitoli a-b-c-d-e-.
- Sul capitolo 14 a prova contraria diretta ed indiretta sui seguenti capitoli:
f) durante la convalescenza viveva a casa dei genitori. Parte_1
Con la teste: via B. Portesi n. 37, NO (BS). Persona_1
E).- ammettersi CTU cinematica, ove ritenuto necessario, al fine di accertare l'effettiva dinamica del sinistro per cui è causa”.
Parte convenuta Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare
NEL MERITO
In via principale
Con la miglior motivazione tra quelle esposte, accertata e dichiarata la colpa esclusiva del sig. nella Parte_1 causazione del sinistro, mandare assolta da ogni domanda attorea, da rigettarsi integralmente Controparte_4 poiché infondata in fatto e diritto
Vittoria di spese di giudizio.
5 In subordine salvo gravame
Per le motivazioni di cui in premessa, accertare e dichiarare il rilevante concorso colposo del sig. nella Parte_1 causazione del sinistro e delle conseguenze lesive e per l'effetto, previa verifica della piena legitt degli attori, accertare il danno patito in misura inferiore al preteso e nei limiti del provato e limitare la condanna dei convenuti a quanto ritenuto di giustizia, in proporzione all'accertato concorso colposo ex art 1227 c.c. e ridotto delle somme percepite.
Spese di lite integralmente compensate
In via istruttoria
(A) - Si chiede ammissione di prova orale per interpello dell'attore (capp. 1,2,6,10,11,12,13,14,15) e testi, con testi:
> sig. via Vighenzi, 19, Padenghe sul Garda (capp. 1,2,6,10) Testimone_1
> ag. c/o Polizia Locale di NO, (capp. da 1 a 11) Parte_5
> ag. c/o Polizia Locale di NO, (capp. Da 1 a 11, con esclusione dei Testimone_3 capp. 3,4,5)
> dott. c/o ASST di Brescia (capp. 12,13) Persona_3
> dott. Dr c/o ASST di Brescia (capp. 13,14,15) Testimone_19
> dott.ssa c/o ASST di Brescia (capp. 13,14,15), Testimone_20 con delega al tribunale di Brescia, sulle seguenti circostanze:
1.) vero che: “Alle ore 12,55 circa, la sig.ra si trovava alla guida della propria auto LA Ypsilon Controparte_2 tg FF483RW a percorrere la viale VAten i NO, direzione LE, strada urbana a una carreggiata di 7,10 metri e doppio senso di circolazione e linea continua di mezzeria, che si interrompe solo all'altezza del civico n, 13”.
2.) vero che: “Poco prima del civico n. 13 di viale VAtenesi a Mezzano, nella direzione da Rezzato a LE percorsa dalla LA Ypsilon, vi era segnaletica verticale che evidenziava il limite massimo di velocità in 50 km/h e il divieto di sorpasso, come da doc, 2 di che si rammostra” CP_1
6.) vero che: “L'urto avveniva con veicoli posti in posizione ortogonale uno rispetto all'altro”
7.) vero che: “L'urto determinava lo sfondamento della fiancata sinistra della LA Ypsilon.”
8.) vero che: “L'urto determinava l'introflessione e il ripiegamento dell'avantreno della moto”
9.) vero che: “Giungevano sul luogo gli agenti della Polizia Locale di NO, che effettuavano i rilievi e assumevano la deposizione del teste sig. che così dichiarava: “mi trovavo alla guida del mio veicolo, transitavo sul Testimone_1 viale VAtenesi con direzione LE oltre il semaforo, improvvisamente ho visto un motociclista che mi sorpassava alta mia sx, con la mia stessa direzione di marcia, sorpassava il mio veicolo e quello che mi precedeva, di seguito rientrava in corsia di marcia, ma immediatamente impegnava la corsia di marcia opposta e intraprendeva ulteriore manovra di sorpasso dei veicoli davanti a me, giunto all'altezza del civico n. 13 non si avvedeva che un'autovettura davanti alla mia, intraprendeva manovra di svolta a sinistra per accedere al parcheggio interno del civ. n 13; ho visto la moto in accelerazione che urtava l'autoveicolo in fase di svolta ed il conducente del motoveicolo sbalzato in aria”
10.) vero che: “Il casco indossato dal Sig. , al momento dell'impatto volava via e veniva ritrovato a Parte_1 distanza dal luogo dal punto dell'urto”.
6 11.) vero che: “Le Autorità, all'esito degli accertamenti, provvedevano ad elevare contravvenzione al sig. Parte_1 ex art 148 /XI e XVI codice della strada, in quanto effettuava il superamento di veicoli in lento movimento senza avvedersi che uno che lo precedeva, segnalava manovra di svolta a sinistra”.
12.) vero che: “Il sig. veniva ricoverato all'Ospedale di Brescia ove, nella diagnosi, si dava atto Parte_1 dell'abuso di cocaina continuo come da cartella clinica prodotta sub doc. 5 ”. CP_1
13.) vero che: “Il sig. riferiva ai curanti del consumo di cannabis e cocaina a partire dai vent'anni” Parte_1
14.) vero che: Il sig. in data 31.3.2019 riferiva che all'epoca dell'evento era sposato con Parte_1 [...]
e viveva con la stessa” Persona_1
15.) vero che: “All'epoca dell'evento il sig. era in cura presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Parte_1
Cura di HI”
(C) – Si chiede richiesta d'informazioni ex art 213 c.p.c. presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di HI e acquisizione della relativa documentazione in relazione allo stato pregresso di salute del sig.
[...]
o che venga conferita al nominato CTU, delega ad acquisire tutta la documentazione relativa allo st Pt_1 salute pregresso del sig. . Parte_1
(D) - Per scrupolo si chiede disposizione di CTU meccanica volta a stimare il valore per differenza della moto danneggiata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato quale danneggiato principale, Parte_1
e quali prossimi congiunti e danneggiati secondari, Parte_2 Parte_4 Parte_3
proprietaria e conducente della vettura LA Y (tg. Controparte_2
FF483RW), e quale compagnia assicurative di quest'ultima vettura, al Controparte_1 fine di ottene patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso NO (BS) in data 23.03.2019.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 23.03.2019, alle ore 12:55 circa, percorreva viale VAtenesi in NO Parte_1
(BS) alla guida del proprio motociclo RI ), viaggiando a velocità moderata sulla parte sinistra della propria corsia in fase di regolare sopravanzamento dei veicoli che lo precedevano;
- che, giunto all'altezza del civico n.13, l'attore trovava la strada sbarrata dall'autovettura LA Y (tg. FF483RW), condotta dalla convenuta la quale, percorrendo la stessa corsia di Controparte_2 marcia del motociclo, svoltava a sinis si e omettendo di controllare tramite lo specchietto retrovisore la presenza di veicoli provenienti da tergo;
- che, pertanto, la convenuta non si avvedeva della presenza dell'attore che stava sopraggiungendo e nulla poteva fare per evitare l'urto;
- che a causa dell'urto il motociclo condotto dall'attore veniva disarcionato e rovinava a terra, mentre la vettura continuava ad avanzare deviando verso destra sulla pista ciclo-pedonale posta sul lato sinistro della carreggiata e terminando la propria corsa contro il muro di cinta dell'area prospicente il civico n. 13;
- che gli agenti della P.L. di NO intervenuti sul luogo del sinistro erroneamente sanzionavano l'attore ai sensi dell'art. 148, co. 11 e 16, C.d.S., ma successivamente tale contravvenzione veniva annullata dal Giudice di Pace di Brescia;
7 - che l'attore riportava gravi lesioni e veniva trasportato presso il P.S. dell'ASST Ospedali Civili di Brescia, ove gli veniva diagnosticato un “politrauma cranio-facciale, arto superiore dx arto inferire sx”,
“frattura arcata zigomatica destra con perdita di sostanza e minuti frammenti ossei nei tessuti molli prossimali al bulbo oculare dx;
[ferita lacero-contusa] sovrazigomatica dx e della piramide nasale con frattura dell'osso omolaterale;
frattura composta arco di riflessione della VI costa dx;
cuneizzazione anteriore del soma di D1 con focale interruzione della corticale al terzo superiore del soma in sede laterale e di D7; frattura pluriframmentata al piede dx falange prossimale del 4° dito e della regione sottocapitata del 5° dito;
dislocazione rotulea al ginocchio dx”;
- che in via stragiudiziale riceveva dalla propria compagnia assicurativa la somma di Parte_1
Euro 1.000,00 per i danni entre la compagnia convenuta Controparte_1 gli corrispondeva l'importo di Euro 88.487,00 a titolo di danno non patrimoniale e spese mediche, importi che venivano trattenuti dall'attore a titolo di mero acconto;
- che, alla stabilizzazione dei postumi, si sottoponeva a visita medico-legale presso la Parte_1 dott.ssa , la quale accerta medesimo un I.P. pari al 50% e un'inabilità Persona_4 lavorativa totale pari a 7 mesi;
- che l'attore pativa anche gravi conseguenze psicologiche;
- che l'attore subiva altresì un danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute e dai danni materiali al motociclo;
- che a causa dell'evento lesivo i congiunti di ovvero (madre), Parte_1 Parte_3 Pt_2
(padre) e (sorella), pativa on patri ione del
[...] Parte_4 parentale;
- che, inoltre, la madre del danneggiato, sig.ra subiva anche un danno da riduzione del Parte_3 reddito perché per poter assistere il figlio era costretta ad usufruire di 13 giorni di ferie e di 66,5 ore di permesso dal 23 marzo 2019 al 10 febbraio 2020;
- che, infine, tutti gli attori subivano un danno patrimoniale derivante dalle spese per l'assistenza legale stragiudiziale affidata alla Giesse Risarcimento Danni S.r.l..
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia Controparte_1 contestando l'an debeatur in ordine alla dinamica del sinistro ed eccep
[...] esclusiva del motociclista nella determinazione del sinistro di causa, il quale si era Parte_1 posto alla guida nonostant stato di alterazione determinato dal consumo di cocaina e cannabis e stava effettuando a ripetizione il sorpasso di veicoli accodati per esigenze di circolazione. In via subordinata, la compagnia convenuta eccepiva il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver indossato correttamente il casco protettivo.
Sempre in via subordinata, contestava il quantum debeatur di cui all'atto di Controparte_1 citazione.
Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17.10.2025, constatata la regolarità della notifica nei confronti della convenuta questo Giudice ne dichiarava la contumacia. Controparte_2
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione delle prove orali delegate ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di Brescia e con l'espletamento di accertamenti di carattere medico-legale sulla persona dell'attore Parte_1
Con Ordinanza del 06.05.2025, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione per
8 il giorno 13.11.2025. All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 01.02.2024 e del 22.07.2024, non avendo, peraltro, le parti dedotto ragioni sopravvenute tali da giustificarne una modifica e precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, in ordine al profilo relativo all'an debeatur deve preliminarmente rilevarsi che la presente domanda è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 cod. ass. private avendo gli attori richiesto la condanna, in via solidale, della compagnia assicuratrice Controparte_1
e del responsabile civile del danno, proprietaria e conducente del veicolo Controparte_2 antagonista, così regolarmente instaurando il contraddittorio tra le parti.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che risulta assolto l'obbligo di preventiva messa in mora della compagnia di assicurazione ed il conseguenziale decorso dello spatium deliberandi (v. doc. 18, fasc. att.) nonché il preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio nei casi tassativamente indicati dalla legge come disposto dall'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 (v. doc. 29, fasc. att.).
3.1. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro per cui è causa risultano provati sulla scorta del complessivo compendio probatorio, che consta del verbale incidente stradale, con la copiosa documentazione fotografica allegata, contenente anche le dichiarazioni rese agli agenti nell'immediatezza dei fatti dal testimone oculare sig. Tes_1
(v. doc. 9, fasc. att.), nonché delle dichiarazioni rese dal medesimo teste all'udi
[...]
18.04.2024 dinanzi al Tribunale di Brescia.
In particolare, sulla base dei rilievi e degli accertamenti espletati – che hanno efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso – e sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Tes_1 nell'immediatezza dei fatti, gli agenti della P.L. di NO hanno ricostruito la dinamica del nei seguenti termini: “alle ore 15:55 circa la sig.ra alla guida della propria Controparte_2 autovettura LA Y targata FF483RW, proveniente da su viale VAtenesi diretta verso una attività commerciale sita al civico 13 situato nell'opposta corsia di marcia, cominciava la manovra di svolta a sinistra per accedere al parcheggio interno di pertinenza alla stessa attività ma in quel momento sopraggiungeva dalla stessa direzione di marcia il conducente del motoveicolo targato AS75851, meglio Parte_1 generalizzato in atti, il quale in fase di sorpasso dei veicoli accodati per esigenze di ci va della regolare manovra di svolta a sinistra in corso da parte della sopraccitata autovettura e finiva per urtarla quasi perpendicolarmente a livello della fiancata sinistra (del fatto in questione ne è testimone il sig. Tes_1 meglio generalizzato in atti). Entrambi i veicoli finivano la propria corsia nella pista perdonale –
[...] ul lato sinistro della carreggiata e il conducente del motociclo veniva sbalzato fuori dallo stesso finendo per rovinare a terra. Sul piano viabile si evidenziavano tracce di frenatura che si ritengono prodotte dalle ruote del motociclo coinvolto della lunghezza di 0,80 mt (F3- F4), 3,10 mt (F1 – F2), 3,90 mt (F7 – F) e 7,10 mt (F5 – F6) […]” (v. doc.9, pagg. 2 ss., fasc. att.).
Il teste ha dichiarato agli agenti quanto segue: “mi trovato alla guida del mio veicolo, Testimone_1 transitavo sul viale VAtenesi con direzione LE, oltre il semaforo improvvisamente ho visto un motociclista che mi sorpassava alla mia sx, con mia stessa direzione di marcia sorpassava il mio veicolo e quello che mi precedeva di seguito rientrava in corsia di marcia, ma immediatamente impegnava la corsia di marcia opposta e intraprendeva ulteriore
9 manovra di sorpasso dei veicoli davanti a me. Giunto all'altezza del civico n.13 ho visto la moto in accelerazione che urtava l'autoveicolo in fase di svolta ed il conducente del motoveicolo sbalzato in aria” (v. doc.9, pag. 2, fasc. att.).
Le predette dichiarazioni sono state altresì confermate dal teste all'udienza del 18.04.2024 nel corso della prova orale delegata ex art. 203 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Brescia, laddove il ha Tes_1 dichiarato: “La moto era davanti a me sulla stessa mia corsia di marcia e mi aveva appena superato, l a in fase di sorpasso quando ho visto l'autovettura svoltare, non ho badato se i mezzi coinvolti avessero azionato gli indicatori di direzione. ADR: La moto stava effettuando manovra di sorpasso nell'opposta corsia ADR: Ho visto che l'auto si staccava dalla colonna per svoltare. ADR: Non so dire quale mezzo abbia iniziato per primo la manovra. ADR: L'impatto ha coinvolto la parte anteriore della moto e la parte anteriore dell'auto. ADR: Non sono l'unico intervenuto, abbiamo chiamato i soccorsi, ricordo che il conducente della moto era inizialmente incosciente e dopo qualche minuto ha ripreso conoscenza. ADR: Non so dire se i conducenti abbiano guardato nei rispettivi specchietti. ADR: Non so dire se la moto abbia cercato di frenare, di certo con la carreggiata che non è larga era difficile evitare l'impatto. ADR: La moto mi sembrava andare veloce. ADR: “Posso dire che l'autovettura ha svoltato in direzione di un cancello, non so dire se siano stati azionati gli indicatori di direzione. 4) L'autovettura al momento dell'impatto era in fase avanzata di svolta ma non mi sembrava perpendicolare alle altre vetture. 5) Ho visto che la moto ha effettuato alcuni sorpassi oltrepassando la linea di mezzeria, poi è rientrata nella corsia di competenza ed ha di nuovo oltrepassato la linea per effettuare ulteriori sorpassi prima di impattare con la LA Y” (v. verbale udienza del 18.04.2024).
Quanto all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità del teste, peraltro estraneo ai fatti e privo di relazioni qualificate con le parti coinvolte.
Nell'immediatezza, la signora ha dichiarato: “arrivavo da via VAtenesi con direzione Bedissole CP_2 quando all'altezza del civico 15 inserivo la freccia a sinistra per effettuare la manovra di svolta a sinistra, cominciavo la manovra di svolta a sinistra ma ad un certo punto sentivo un forte botto ho cercato di aprire la portiera ma non riuscivo ma un ragazzo con un maglioncino mi ha aiutato a scendere dal veicolo” (v. doc. 9, fasc. att.).
Alla luce del complessivo compendio probatorio è possibile ricostruire la seguente più verosimile dinamica del sinistro: l'attore si trovava a bordo del suo motociclo, targato AS75851 e procedeva su viale VAtanesi con direzione Bedissole nel Comune di NO (BS). La strada era a doppio senso di marcia in rettilineo, come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata al verbale di incidente (v. doc. 9, fasc. att.). Nella stessa direzione di marcia si trovava altresì la convenuta
[...]
a bordo della sua LA Y, la quale aveva intenzione di svoltare a sinistra in corrispondenza CP_2
15, ma non è chiaro se avesse o meno azionato l'indicatore di direzione. L'attore procedeva sul suo motociclo in fase di sorpasso di vari veicoli che si trovavano nella sua stessa corsia di marcia (tra i veicoli che ha sorpassato vi è anche il mezzo condotto dal teste ) conducendo il Tes_1 motociclo a velocità quantomeno non adeguata allo stato dei luoghi e procedendo anche ad invadere la corsia opposta, come peraltro riferito dallo stesso teste . Nel momento in cui la convenuta Tes_1 si trovava a compiere la svolta a sinistra, avveniva l'urto tra la LA Y condotta dalla signora (verosimilmente al momento dell'urto, come dichiarato dal teste, la signora aveva CP_2 CP_2 già intrapreso la svolta a sinistra) e il motociclo condotto dal La posizione di quiete post urto Pt_1 del veicolo LA Y è stata accertata nella pista ciclo- le posta sul lato sinistro della carreggiata, quindi oltre l'opposta corsia di marcia (v. fotografie allegate al verbale di incidente), circostanza che depone nel senso di un intenso urto tra i due mezzi. Il motociclista, invece, veniva sbalzato fuori dal mezzo, rovinando a terra.
10 Alla luce della superiore ricostruzione del sinistro, deve ritenersi acclarato che la convenuta
[...] ha adottato una condotta di guida gravemente imprudente e negligente, in quanto ha CP_2
o una manovra di svolta a sinistra omettendo di verificare se vi fossero veicoli sopraggiungenti da tergo e, pertanto, senza concedere la precedenza al motociclo RI condotto dall'attore, il quale stava sopraggiungendo in manovra di sorpasso.
Al riguardo, giova rammentare il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. Civ. 30070/2022), la quale ha statuito che i veicoli provenienti da tergo, seppure in una fase illegittima di sorpasso, hanno diritto di precedenza rispetto ai veicoli che devono svoltare a sinistra, come nel caso di specie.
In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì l'obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso - con la precisazione che l'obbligo di ispezionare la strada a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso, è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13380; conf. da Cass. Civ. 30070/2022).
Dunque, la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. può essere superata da parte del conducente che si trovi a svoltare a sinistra solo laddove quest'ultimo riesca a dimostrare che il veicolo proveniente da tergo lo abbia urtato quando la manovra di svolta era già in fase avanzata di esecuzione, in quanto in tale momento spazio-temporale non avrebbe l'obbligo, discendente dal dovere di comune prudenza, di distrarre l'attenzione dal proprio normale campo visivo, controllando i veicoli provenienti da tergo.
Ebbene, nel caso di specie, dai danni accertati dagli agenti di P.L., che si evincono altresì dalla copiosa documentazione fotografica allegata alla relazione di incidente stradale, emerge chiaramente che l'impatto tra i due mezzi è occorso nella fase iniziale della svolta a sinistra da parte della vettura LA Y, in quanto, se l'urto fosse avvenuto nella fase finale della predetta manovra come sostenuto da parte convenuta, i danni riportati dalla LA Y sarebbe stati localizzati esclusivamente nella parte laterale posteriore del veicolo. Ed invece, sui due mezzi coinvolti nel sinistro sono stati accertati i seguenti danni: vettura LA Y “parziale sfondamento portiera lato guida;
terzo anteriore sx”; motociclo RI “anteriore-fianco dx” (v. doc. 9, fasc. att.).
Dunque, la localizzazione dei danni esclusivamente sulla parte anteriore della vettura LA Y depone, come detto, nel senso che l'urto con il motociclo RI è occorso nella fase iniziale della manovra di svolta a sinistra intrapresa dalla e, pertanto, la medesima aveva l'obbligo di CP_2 ispezionare la strada per assicurarsi che non ngessero veicoli da tergo in fase di sorpasso prima di intraprendere la predetta manovra.
È pertanto acclarata, alla luce del complessivo compendio probatorio, la responsabilità di
[...] nella determinazione del sinistro per cui è causa, la quale percorrendo la via VAtenesi alla CP_2 la propria vettura LA Y, giunta in prossimità del civico n.13, ha attuato una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio di pertinenza di un'attività commerciale ivi presente omettendo, tuttavia, di verificare se da tergo stessero sopraggiungendo altri veicoli ai quali avrebbe dovuto concedere la precedenza prima di eseguire la manovra di svolta.
La convenuta, dunque, con la propria condotta ha violato, innanzi tutto, la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali
11 comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, la ha altresì violato l'art. 154 del Codice della Strada, il quale CP_2 dispone che i conducenti che inte eguire una manovra per svoltare a sinistra per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio o per fermarsi devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi.
È pertanto evidente che se la convenuta, prima intraprendere la manovra di svolta a sinistra, avesse arrestato la marcia e avesse scrupolosamente verificato che da tergo non stessero sopraggiungendo altri veicoli adottando, dunque, la massima attenzione e prudenza imposta dal Codice della Strada, sarebbe stata certamente in grado di evitare l'impatto con il motociclo RI condotto dall'attore che sopraggiungeva da tergo in fase di sorpasso. Parte_1
Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere acclarata la responsabilità della convenuta nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa. Controparte_2
3.2. Così accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, Controparte_2 deve rilevarsi che il comportamento colposo abbia concorso, peraltro in Parte_1 misura prevalente, a determinare l'evento lesivo.
Ed infatti, dal complessivo compendio probatorio emerge che al momento del sinistro l'attore nonostante procedesse su una strada caratterizzata da linea di mezzaria continua – Parte_1 ente si evince dalla documentazione fotografica presente in atti (v. doc.9, fasc. att. e doc.2, fasc. conv.) – stava effettuando molteplici manovre di sorpasso dei veicoli che lo precedevano e che erano accodati per esigenze di circolazione.
In particolare, al riguardo, il teste che al momento del sinistro stava transitando Testimone_1 sulla via VAtenesi, ha dichiarato, d ti i P.L. e successivamente in sede di udienza di escussione testimoniale, di essere stato sorpassato dal motociclo RI condotto dall'attore il quale, successivamente, ha continuato ad effettuare manovre di sorpasso anche di altri veicoli che lo precedevano, anche invadendo l'opposta corsia di marcia, sino ad impattare contro la vettura della che stava cominciando ad intraprendere la manovra di svolta a sinistra (v. doc. 9, pag. 2, CP_2 fasc. att. e verbale udienza del 18.04.2024).
Più precisamente, il ha dichiarato quanto segue: “Ho visto che la moto ha effettuato alcuni sorpassi Tes_1 oltrepassando la linea di mezzeria, poi è rientrata nella corsia di competenza ed ha di nuovo oltrepassato la linea per effettuare ulteriori sorpassi prima di impattare con la LA Y” (v. verbale udienza del 18.04.2024).
Dalle predette dichiarazioni, si evince dunque che l'attore ha adottato una condotta di Parte_1 guida gravemente imprudente, attuando molteplici ma sso, nonostante la linea di mezzeria fosse continua, addirittura oltrepassando la medesima e, dunque, invadendo la corsia opposta, procedendo “a zig zag”, circostanza che verosimilmente ha reso difficile la sua avvistabilità da parte della convenuta, dunque senza avvedersi della vettura LA Y che, nel medesimo frangente, stava iniziando ad intraprendere una manovra di svolta a sinistra.
Peraltro, l'attore ben poteva prevedere che qualche vettura potesse intraprendere una manovra di svolta a sinistra, tenuto conto che su quel lato della strada erano presenti vari esercizi commerciali, come si evince dalla documentazione fotografica (v. doc. 9, fasc. att.).
L'attore, inoltre, non è neppure stato in grado di adottare una manovra di emergenza, quale l'arresto tempestivo del mezzo, al fine di evitare l'impatto contro la vettura LA Y condotta dalla convenuta circostanza che senz'altro depone nel senso che la velocità mantenuta dal non fosse CP_2 Pt_1 conforme alle condizioni e caratteristiche della strada, specie tenuto conto della presenza di veicoli
12 accodati per esigenze di circolazione come accertato dagli agenti di P.L. intervenuti sul posto (v. doc. 9, fasc. att.).
L'attore, dunque, con la propria condotta ha violato, innanzi tutto, la regola cautelare generale sopra richiamata di cui all'art. 140 Codice della Strada;
inoltre, il ha altresì violato la regola di cui Pt_1 all'art. 141, co. I, del Codice della Strada, che impone al cond di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle condizioni e caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione e in modo che riesca sempre a conservare il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specie l'arresto tempestivo dei veicolo entro i limiti dei suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
L'attore ha violato anche la norma cautelare di cui all'art. 148 del Codice della Strada, che dispone che il conducente che intende effettuare una manovra di sorpasso deve preventivamente accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la predetta manovra senza costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
Alcun rilievo assume, invece, ai fini del concorso di colpa dell'attore nella determinazione del sinistro di causa, la circostanza che facesse uso continuo di cocaina, circostanza che seppur si Parte_1 evince dalla cartella clinica laddove nella diagnosi si legge “abuso di cocaina continuo” (v. Pt_1 doc.5, pagg.1-2, fasc. conv.) e nel diario medico si legge “paziente con disturbo da uso di cannabis e cocaina” (v. doc.5, pag.99, fasc. conv.), non risulta tuttavia provata con riguardo al momento del sinistro.
Ed infatti nell'immediatezza dell'evento lesivo l'attore non è stato sottoposto ad esami tossicologici e pertanto non vi è prova in giudizio che lo stesso fosse, al momento del sinistro, in stato di alterazione psico-fisica.
A nulla rilevano in ogni caso i parametri relativi agli esami delle urine espletati in data 02.04.2019 (v. doc. 5, pag. 152, fasc. conv.) in quanto tali esami sono stati effettuati a distanza di dieci giorni dal sinistro.
Infine, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta nei propri scritti difensivi, alcun concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. può essere riconosciuto in capo all'attore relativamente alla circostanza del non corretto utilizzo del casco protettivo.
Ed infatti, in ordine a tale eccezione, giova innanzi tutto rilevare che la circostanza relativa al non corretto uso del casco protettivo da parte dell'attore non è stata in alcun modo provata in giudizio da parte convenuta, anzi, al contrario, dalla cartella clinica del sig. si evince il casco è “volato via Pt_1 all'impatto” (v. doc. 5, pag. 7, fasc. conv.).
Né tantomeno tale circostanza può ritenersi provata sulla base del fatto che dopo l'urto il casco è sbalzato per circa tre metri, potendo essere verosimilmente accaduto che il casco, correttamente indossato dall'attore prima del sinistro, si sia slacciato in conseguenza del violento impatto con la vettura antagonista e, per tale ragione, sia stato rinvenuto a distanza dal luogo dell'impatto.
Sul punto giova altresì evidenziare che il c.t.u. nominato in corso di causa, dott. , ha Per_5 riconosciuto, più probabilmente che non, la compatibilità delle lesioni riportate dal con il Pt_1 corretto utilizzo del casco concludendo quanto segue: “Per quanto attiene la compatibilità ioni con un corretto uso del casco, segnalo come risposta certa non se ne possa tecnicamente fornire. Certo è che non si siano osservate lesioni del tavolato osseo (che – visto la violenza dell'urto - ragionevolmente vi sarebbero state); dal verbale delle FFOO non risultano elevate contravvenzioni a riguardo: anzi, nel verbale del 118 è espressamente annotato che
“il casco si è staccato durante l'impatto”; ed è concretamente prospettabile che l'esito cicatriziale presente in regione mentoniera possa essere da ricondurre ad uno “strappo” del cinturino. Ovvero, pur non potendo essere certi della
13 risposta, è più probabile che il casco fosse indossato” (v. relazione peritale, pagg.7 ss.), conclusioni che sono state altresì ribadite dal c.t.u. chiamato a chiarimenti all'udienza del 06.05.2025, laddove il dott.
ha replicato quanto segue: “Il dott. sul tema del casco, ribadisce le conclusioni a cui è giunto Per_5 Per_5 in ordine alla compatibilità delle lesioni con l'uso del casco secondo un giudizio probabilistico anche tenuto conto dell'esito cicatriziale compatibile con un eventuale strappo del cinturino” (v. verbale udienza del 06.05.2025).
Le predette conclusioni del c.t.u. devono condividersi in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico oltre che corroborate dalla valutazione delle lesioni occorse al (assenza di lesioni al tavolato osseo) e dalla presenza delle cicatrici nella regione del Pt_1 mento.
L'eccezione formulata da parte convenuta relativa al non corretto uso del casco da parte di Parte_1
è dunque infondata in quanto priva di alcun riscontro probatorio.
[...]
3.3. Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010, Filippi, Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 60%, e della convenuta nella misura del 40%, nella Parte_1 Controparte_2
e del sinistro per cui è causa, tenuto cont gravità delle regole cautelari violate dall'attore, in quanto, dopo essersi posto alla guida del motociclo RI, omettendo di mantenere una velocità adeguata alle condizioni e caratteristiche della strada, ha effettuato una ripetuta serie di sorpassi delle vetture che lo precedevano nonostante la presenza di una linea di mezzeria continua, anche invadendo la corsia opposta, e non si è avveduto della vettura della convenuta che si apprestava ad effettuare una regolare manovra di svolta a sinistra per immettersi nell'area commerciale ivi presente.
Ne consegue che, stante la maggiore gravità di regole cautelari violate dall'attore, lo stesso deve ritenersi corresponsabile nella causazione del sinistro nella misura del 60%.
Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità concorrente della convenuta nella Controparte_2 determinazione dell'evento lesivo per cui è causa nella misura del 40% sta orto causale della sua condotta, la quale, seppur violativa delle regole cautelari nei termini espressi supra, deve essere valutata in relazione al suo contributo causale rispetto alla verificazione degli eventi lesivi lamentati.
4. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura del Parte_1
60%) e della convenuta (nella misura del 40%), occorre a questo punto individuare Controparte_2
l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Persona_6 per cui è causa, ha riportato le seguenti lesioni: “politrauma con perdita di sostanza ferita peri orbitaria destra,
14 guancia destra, regione mentoniera, latero-cervicali a destra;
frattura arcata zigomatica destra;
ferita lacero-contusa sovra zigomatica destra;
frattura osso nasale destro;
ferita lacero-contusa del polso destro (destrimane) con lesione completa del fuc trattata con tenorrafia ed esposizione della ulna sofferenza neurogena dell'arto superiore sinistro come da EMG del 6/2019 frattura D7 e D8; frattura costale destra;
frattura del cuboide, frattura pluri-frammentata al piede dx falange prossimale del 4° dito e della regione sotto-capitata del 5° dito con necessità di amputazione del 5 ferita lacero-contuse rotula destra” (v. relazione peritale, pag. 7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di 1 mese, di inabilità temporanea al 75% di 3 mesi, di inabilità temporanea al 50% di ulteriori 3 mesi, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea di grado elevato;
che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 45%, con sofferenza psico-fisica di grado medio alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag.10).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. Parte_1
Né tali conclusioni del c.t.u. possono ritenersi scalfite dalle critiche formulate da parte convenuta nelle note del 17.02.2025, reiterate anche in sede di comparsa conclusionale, avendo il c.t.u. puntualmente ed esaustivamente replicato alle predette osservazioni all'udienza del 06.05.2025, con motivazione immune da vizi logici.
Ed infatti, in ordine alla circostanza relativa al mancato utilizzo del casco protettivo da parte dell'attore, il c.t.u. si era già ampiamente espresso in sede di relazione peritale, riconoscendo, più probabilmente che non, la compatibilità delle lesioni riportate dal con il corretto utilizzo del Pt_1 casco e concludendo nei seguenti termini: “Per quanto attiene la comp delle lesioni con un corretto uso del casco, segnalo come risposta certa non se ne possa tecnicamente fornire. Certo è che non si siano osservate lesioni del tavolato osseo (che – visto la violenza dell'urto - ragionevolmente vi sarebbero state); dal verbale delle FFOO non risultano elevate contravvenzioni a riguardo: anzi, nel verbale del 118 è espressamente annotato che “il casco si è staccato durante l'impatto”; ed è concretamente prospettabile che l'esito cicatriziale presente in regione mentoniera possa essere da ricondurre ad uno “strappo” del cinturino. Ovvero, pur non potendo essere certi della risposta, è più probabile che il casco fosse indossato” (v. relazione peritale, pagg.7 ss.).
Le predette conclusioni sono state altresì ribadite e confermate dal c.t.u. chiamato a chiarimenti all'udienza del 06.05.2025, nel corso della quale il dott. ha così replicato: “Il dott. Per_5 Per_5 sul tema del casco, ribadisce le conclusioni a cui è giunto in ordine alla compatibilità delle lesioni con l'uso del casco secondo un giudizio probabilistico anche tenuto conto dell'esito cicatriziale compatibile con un eventuale strappo del cinturino” (v. verbale udienza del 06.05.2025).
Quanto, poi, alle ulteriori osservazioni formulate da parte convenuta, relativamente alla quantificazione del danno biologico il dott. ha chiarito che: “sulla base delle linee guida Per_5
SIMLA del 2016, è stato considerato l'I.P. al 45 iderando, ovviamente, le singole menomazione i in un'ottica di sommatoria;
nel caso di specie si è partiti dal danno maggiore che è nella parte encefalica e le
[...]
dicono che il danno estetico è una terza classe che, dal punto di vista valutativo, equiv Parte_6
25% a questo bisogna aggiungere tutta un'altra serie di menomazioni, senza sommarle algebricamente, ma dire che tutto il resto sia pari a 8-10% non è coerente con il quadro complessivamente considerato. Ancora, in relazione alla lesione plessica dell'arto superiore sinistro, deve considerarsi che tale menomazione, in ogni caso, non potrebbe superare grossomodo i 3 punti. E quindi non sposterebbe di tanto la valutazione globale;
dunque, si è in ogni caso distanti dalla
15 valutazione del CTP di parte convenuta dott. che ha valutato un 33%” (v. verbale udienza del Per_7 06.05.2025).
Al riguardo, giova altresì precisare che, come pacifico nella letteratura specialistica, nel caso in cui gli esiti permanenti di un'unica lesione possono essere rappresentati da più voci tabellate o in caso di danno permanente da lesioni plurime monocrome, interessanti cioè più organo ed apparati, non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per le varie strutture del distretto colpito o per il singolo organo o apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento l'inquadramento tabellare dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psico-fisica della persona.
Infine, quanto all'osservazione formulata dalla convenuta in ordine all'insussistenza del nesso di causa tra il sinistro e la lesione plessica dell'arto superiore sinistro, diagnosticata soltanto due mesi dopo l'evento lesivo, il c.t.u. ha chiarito che “anche se la lesione è stata accertata dopo due mesi a seguito di elettromiografia, in ogni caso ben può collegarsi eziologicamente all'evento traumatico non essendovi prova documentalmente che tale lesioni fosse preesistente” (v. verbale udienza del 06.05.2025).
Sulla base di tali conclusioni, che questo Tribunale ritiene di condividere, spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
4.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore di anni 44 alla Parte_1 stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 268 orto complessivo di Euro 24.652,50 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 173,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado elevato di sofferenza psico-fisica nel periodo della temporanea) e di Euro 360.504,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 385.156,50.
Deve inoltre rilevarsi che l'importo pari ad Euro 360.504,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime Tabelle 2024 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione (Euro 240.336,00) che della sofferenza morale soggettiva interiore (Euro 120.168,00), sofferenza psico-fisica che può ritenersi, nella specie, provata in via presuntiva tenuto conto del fatto colposo sussumibile nella fattispecie di reato di lesioni colpose e dell'accertamento compiuto dal c.t.u. della sofferenza morale nella misura di grado medio alla stabilizzazione dei postumi.
4.1.2. Quanto, invece, al profilo relativo alla personalizzazione del danno richiesta da parte attrice nei propri scritti difensivi, giova rilevare quanto segue.
Innanzi tutto, spetta all'attore un aumento a titolo di personalizzazione al fine di valorizzare la c.d. cenestesi lavorativa che, com'è noto, assume rilevanza ai fini della sola personalizzazione del danno biologico/dinamico-relazionale (cfr. ex multis Cass. civ. 16628/2023, Pres. Travaglino, Cass. Civ. 12572/2018; Cass. Civ. 20312 del 2015 e Cass. Civ. n. 10321 del 2012).
16 Ed infatti, al momento del sinistro l'attore svolgeva l'attività di lavorativa di operaio Parte_1 manutentore presso una RSA, attività che, essendo notoriamente di carattere in via prevalente manuale, dopo il sinistro di causa l'attore non potrà certamente continuare a svolgere senza una maggiore usura/affaticamento alla luce delle plurime lesioni accertate dal c.t.u. nominato in corso di causa, dott. . Per_5
Il c.t.u., infatti, ha accertato in capo all'attore , tra le altre, le seguenti lesioni: “ferita Parte_1 lacero-contusa del polso destro (destrimane) con lesione c attata con tenorrafia ed esposizione della ulna sofferenza neurogena dell'arto superiore sinistro come da EMG del 6/2019 frattura D7 e D8; frattura costale destra;
frattura del cuboide, frattura pluri-frammentata al piede dx falange prossimale del 4° dito e della regione sotto-capitata del 5° dito con necessità di amputazione del 5 ferita lacero-contuse rotula destra” (v. relazione peritale, pag. 7), lesioni che riguardano gli arti superiori e inferiori che, come noto, sono fondamentali per svolgere un'attività di tipo manuale come quella espletata dall'attore prima del sinistro.
Dunque, alla luce di quanto sopra, può ritenersi del tutto condivisibile la sussistenza in capo all'attore di un'usura lavorativa alla luce dell'accertato quadro clinico, che comporta certamente in capo al maggiore difficoltà e affaticamento e che consente la personalizzazione del solo danno Pt_1 biologico nella misura del 10%.
Altra circostanza che merita di essere valorizzata ai fini della personalizzazione del danno biologico, riguarda il danno estetico patito dall'attore derivante dalle plurime cicatrici, specie Parte_1 quelle al volto, riportate in seguito all'event certate in sede di operazioni peritali dal medico legale nominato.
Ebbene, negli accertamenti peritali compiuti in corso di causa, il c.t.u. dott. ha dato atto Per_5 della presenza di diversi esiti cicatriziali sul corpo dell'attore; in particolare, ha accertato quanto segue: “Al capo, in regione perioculare destra presenza di esito cicatriziale tondeggiante che sostanzialmente circonda l'occhio destro, nettamente disestesico ed un poco infossato, apprezzabile ictu oculi a distanza di conversazione e che altera la mimica facciale: il soggetto non riesce a chiudere completamente l'occhio. Altro esito di un paio di cm, poco a destra della linea mediana, nettamente affossato. Importanti oscillazioni non lateralizzate alla manovra di Romberg. Altro modesto esito in sede retroauricolare destra. Dolente la palpazione delle emergenze trigeminali. Esito cicatriziale trasversale alla radice del naso. Non riferite problematiche respiratorie al naso stesso. Movimento di flessione ed estensione del tronco ridotto antalgicamente ai massimi gradi della escursione in presenza di modesta contrattura paravertebrale. All'avambraccio destro, lato ulnare esito cicatriziale allungato che si estende per circa cm 8, allegato disestesico: formazione del pugno incompleta soprattutto alle ultime dita. Movimenti di polso e gomito completi. In corrispondenza del terzo medio della clavicola sinistra esito cicatriziale metachirurgico trasversale che si estende per circa cm 8: ipotrofia di cm 2 al terzo medio del braccio e spianamento della regione deltoidea. Movimenti sia attivi che passivi della spalla sinistra assai cautelati. Il ginocchio destro in sede soprarotulea esito cicatriziale arcuato a concavità superiore, nettamente disestesico. Movimento di flessione ed estensione del ginocchio cautelati. Minus perimetrico comparativo della sura ci circa cm 2 e plus bimaleollare di cm 1 abbondante. Esito cicatriziale a destra al dorso del piede e duplice esito alla pianta con importante ipotrofia della muscolatura interossea. Camminata in equino impossibile. Assenza del quinto raggio e mobilità delle restanti dita concessa per pochi gradi.” (v. relazione peritale, pagg.5 ss.)
La presenza di tali lesioni può certamente ritenersi idonea, accedendo ad un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c., a condizionare in modo netto il modo di essere del giovane danneggiato, il quale aveva 44 anni al momento del sinistro.
Ne consegue che deve ritenersi del tutto verosimile la sussistenza nella sfera comportamentale dell'attore di quell'amplificazione di disagi legati all'immagine corporea, pregiudizi che devono ritenersi specifici del caso concreto e dunque evidentemente diversi ed ulteriori rispetto a quelli
17 ordinariamente ristorati dai valori tabellari e che giustificano un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione pari al 10%.
Infine, altro profilo evidenziato da parte attrice che deve ritenersi meritevole di accoglimento ai fini della personalizzazione del danno attiene alle attività sportive che l'attore era solito praticare prima del sinistro de quo.
Al riguardo parte attrice, in sede di atto di citazione, ha allegato che: “Prima del verificarsi del sinistro stradale del 23 marzo 2019, il signor era una persona solare ed energica;
praticava regolarmente Parte_1 attività sportive quali nuoto, palestra e kick boxing, e ogni mattina prima di iniziare a lavorare andava a correre. Amava tenersi in forma, viaggiare in motocicletta e partecipare ai relativi raduni, fare lunghe passeggiate in montagna con la propria famiglia, volare con il deltaplano e il parapendio anche qui partecipando ai vari raduni;
queste attività erano le sue passioni. Dopo l'incidente, è costretto a condurre una vita contraddistinta dalla modifica in pejus delle precedenti abitudini di vita che non colpisce chiunque patisca le medesime lesioni permanenti ma non svolga tutte le attività sopra descritte” (v. atto di citazione, pag. 17).
Le predette circostanze allegate nell'atto di citazione sono state provate nel corso dell'istruttoria orale, delegata ex art. 203 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Brescia, attraverso le dichiarazioni rese dai testimoni escussi che hanno confermato i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di parte attrice.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 18.04.2024 dinanzi al Tribunale di Testimone_21
Brescia, ha dichiarato: dopo il lavoro andava in piscina, non so dire in che giorni e confermo come sopra l'interruzione dopo l'incidente. 35-36) Confermo che praticava anche arti marziali, interrotte dopo l'incidente. 39-40) Confermo che il sig. faceva passeggiate in montagna anche perché le abbiamo fatte anche Pt_1 insieme con le rispettive mogli. 41-42) Ricordo che il sig. ha praticato anche parapendio e deltaplano, anche se in Pt_1 maniera meno intensa delle precedenti attività sportive E ancora, il teste escusso alla Testimone_14 medesima udienza, ha dichiarato: “ era molto sportivo e praticava Full Contact come arte Parte_1 marziale, poi corsa e piscina ADR: Quan al telefono spesso mi diceva che stava andando in piscina o in palestra o a correre ADR: Ricordo che abbiamo fatto insieme al sig. una escursione in montagna a Brunico Pt_1
(BZ) ADR: Dopo l'incidente il sig. mi ha detto che non riusciv a fare lo sport che faceva prima per il Pt_1 problema al piede che gli è rimasto. ADR: In maniera più sporadica so che ha praticato anche Parte_1 parapendio e deltaplano […] ADR: Ricordo che svolgeva attività a e palestra per arti Parte_1 marziali in modo continuativo più volte la settimana” (v. verbale udienza del 18.04.2024).
Anche tali ultime circostanze giustificano un ulteriore aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione nella misura del 5%.
Alla luce delle predette circostanze e del complessivo compendio probatorio, questo giudice chiarisce di ritenere opportuno, ai fini della liquidazione equitativa del danno alla persona riportato dall'attore adeguare i valori tabellari medi adottati dal Tribunale con il riconoscimento di un Parte_1 coefficiente in aumento, a titolo di personalizzazione, del 25% del danno biologico (in una situazione in cui le Tabelle, per il tipo di invalidità riportata del 45% indicano una possibilità di aumento per personalizzazione sino al 25%), così valorizzando le specificità del caso concreto sopra evidenziate (cenestesi lavorativa che giustifica un aumento a titolo di personalizzazione nella misura del 10%, danno estetico che giustifica un aumento a titolo di personalizzazione nella misura del 10% e attività sportive praticate dal danneggiate e precluse a causa del sinistro che giustifica un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione nella misura del 5%) poiché trattasi di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. ex multis Cass. civ., 25164/2020; Cass. civ. 28988/2019; Cass. civ. 27482/2018).
18 Pertanto, tenuto conto della predetta personalizzazione nella misura del 25% (pari ad Euro 60.084,00) applicata al solo danno biologico puro (pari ad Euro 240.336,00), la somma complessiva che deve riconoscersi a favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale è pari ad Euro 445.240,50 (di cui Euro 240.336,00 per il solo danno biologico, Euro 120.168,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, Euro 60.084,00 per la personalizzazione nella misura del 25% del danno biologico ed Euro 24.652,50 per il danno da invalidità temporanea) somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 60%, deve liquidarsi nella misura pari a Euro 178.096,20.
4.1.3. In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 28036/2025), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (23.03.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici dal 23.03.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato CP_5 all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4.1.4. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 86.761,00 (complessivi Euro 88.487,00 – Euro 1.726,00 che la compagnia specifica di corrispondere a titolo di spese) corrisposto all'attore dalla compagnia convenuta a titolo di risarcimento per i danni alla persona in data 05.01.2022 (v. doc.26, fasc. att.), rivalutato all'attualità, è pari a Euro 97.779,65.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno non patrimoniale di Euro 178.096,20 (già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del 60% in capo all'attore), liquidato all'attualità, gli acconti, resi omogenei alla medesima data, di 97.779,65, ne consegue che spetta a parte attrice il pagamento della complessiva somma di Euro 80.316,55.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi devono essere effettuate le seguenti operazioni (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (23.03.2019); l'importo CP_ così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'acconto (05.01.2022) e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale secondo i criteri esposti supra.
4.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attore si rileva quanto segue. Parte_1
4.2.1. Compete innanzi tutto all'attore il risarcimento delle spese mediche Parte_1 sostenute ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 3.052,45 (sub docc. 40, 41 e 43, fasc. att.), che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro
19 3.957,04. Inoltre, compete a anche il rimborso della somma di Euro 2.440,00 per la Parte_1 Per_ relazione medico-legale ante causam affidata al dott.ssa (sub doc. 42, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi (21.09.2021), è pari a Euro 2.835,28.
La somma complessivamente spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute è, dunque, pari a Euro 6.792,32, importo che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del 60% in capo all'attore, è pari a Euro 2.716,92.
Inoltre, al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 1.726,00 corrisposto all'attore in data 05.01.2022 dalla compagnia convenuta a titolo di spese sostenute (v. doc. 26, fasc. att.) rivalutato all'attualità è pari a Euro 1.945,20.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute di Euro 2.716,92 (già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del 60% in capo all'attore), liquidato all'attualità, gli acconti, resi omogenei alla medesima data, di 1.945,20, ne consegue che spetta a parte attrice il pagamento della complessiva somma di Euro 771,72, oltre interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. delle Corte di Cassazione di cui si è detto supra, sub 4.1.3..
4.2.2. L'attore formula altresì domanda di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 derivante dal danno materiale al proprio motociclo RI (tg. AS75851) a seguito del sinistro per cui è causa.
A sostegno della predetta domanda, parte attrice ha prodotto in atti una perizia redatta dal dott.
tecnico fiduciario della compagnia assicurativa del Mora, Zurich , il quale ha Per_8 CP_6 accertato che il motociclo RI ha riportato danni superiori al valore commerciale del mezzo stesso, stimato dal dott. in Euro 1.500,00 (v. doc. 45, fasc. att.). Per_8
I danni materiali riscontrati sulla moto di proprietà dell'attore trovano conferma sia nella copiosa documentazione fotografica prodotta in atti (v. doc. 44, fasc. att.), sia in quella allegata al verbale di incidente redatto dagli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro (v. doc. 9, fasc. att.).
Al riguardo, deve in primo luogo rammentarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte, la quale ha statuito che in caso di sinistro stradale il risarcimento del danno relativo al mezzo non può essere superiore al valore ante sinistro del veicolo e, pertanto, quando sussiste una notevole sproporzione tra il valore economico del veicolo prima dell'incidente e i costi necessari per effettuare le riparazioni, è necessario procedere al risarcimento del minor valore tra i due (cfr., ex multis, Cass. civ. 9367/2014; Cass. civ. 10196/2022; Cass. civ. 10686/2023).
Ciò posto, deve ritenersi che, nel caso di specie, tenuto conto dell'antieconomicità della riparazione accertata dal perito è necessario procedere alla liquidazione del danno materiale in favore Per_8 dell'attore avendo ri l valore del mezzo prima del sinistro di causa, che si evince dalla perizia versata in atti sub doc. 45, fasc. att., non avendo del resto parte convenuta provato che il mezzo attoreo avesse un valore diverso, ad esempio mediante la produzione della valutazione di una rivista specializzata.
Il danno patrimoniale deve dunque essere liquidato a favore di nella misura di Euro Parte_1
1.500,00 somma che, rivalutata all'attualità dal giorno della perizia di cui al doc. 45, fasc. att. (08.04.2019), è pari a Euro 1.774,50 e, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 60%, è pari a Euro 709,80.
20 Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore ed evitare Parte_1 illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori di calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pagato in data 10.03.2021 da Zurich Insurance PLC, a titolo di risarcimento del danno materiale, pari ad Euro 1.000,00 (v. doc.25, fasc. att.), rivalutato all'attualità dal dì del pagamento (10.03.2021), è pari a Euro 1.175,00.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento del danno materiale al motoveicolo di sua proprietà di Euro 709,80 (già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 60%), liquidato all'attualità, l'acconto reso omogeneo alla medesima data di Euro 1.175,00, ne consegue che non spetta a parte attrice alcuna somma a titolo di risarcimento del danno materiale in quanto l'acconto pagato dalla compagnia Zurich Insurance PLC in favore di è già pienamente satisfattivo del danno patrimoniale patito dal medesimo. Parte_1
4.2.3. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l'attività di assistenza legale stragiudiziale affidata alla Giesse Risarcimento Danni s.r.l. (v. docc. 14-17 e 51, fasc. att.), occorre innanzi tutto rammentare che: “le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (Cass. Ord. 24481 del 04/11/2020). Ed ancora: “Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 2644/2018).
Recentemente è stato affermato anche che “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. Sez. 6, 26/05/2021, n. 14444).
Deve inoltre rilevarsi che nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale, in materia di infortunistica stradale, svolta dalla società Controparte_7 per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice a sostegno della predetta domanda ha versato in atti la fattura nr. 402 del 08.02.2022 pari a Euro 10.795,00 (v. doc.51, fasc. att.), intestata al solo attore Parte_1 al quale, pertanto, compete il rimborso della spesa sostenuta.
[...]
In ragione di quanto sopra, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub docc. 14 - 17 e 51, fasc. att.), si ritiene di poter equamente liquidare a favore di per tali spese stragiudiziali Parte_1
l'importo di cui alla fattura versata in atti, pari ad Euro 10.795,00, essendo tale importo conforme ai criteri per la liquidazione delle spese stragiudiziali di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore
21 della causa indeterminabile e complessità alta e dei valori medi sia per la fase di assistenza stragiudiziale che per la negoziazione assistita, considerati anche gli accessori.
Dunque, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 60%, ne consegue che la somma spettante a a titolo di risarcimento delle spese legali stragiudiziali Parte_1 sostenute, è pari a Euro 4. teressi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. delle Corte di Cassazione di cui si è detto supra, sub 4.1.3..
5. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli attori (padre), (madre) e (sorella), giova rilevare quanto Parte_2 Parte_3 Parte_4 segue.
Gli attori lamentano di aver subìto un danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale deducendo che, conseguentemente all'incidente stradale che ha coinvolto il congiunto Parte_1 la vita dei medesimi è cambiata drammaticamente dovendosi dedicare all'assistenza del congiunto danneggiato (v. atto di citazione, pagg. 20 ss.).
Tuttavia, il predetto stravolgimento delle abitudini di vita degli attori è stato provato in giudizio solo con riferimento al periodo di degenza di o, comunque, nel periodo prossimo alle Parte_1 dimissioni dall'Ospedale.
Ed infatti, parte attrice ha articolato capitoli di prova (in particolare i capitoli 51 e 52 di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) aventi ad oggetto circostanze fattuali riconducibili al solo periodo di degenza e al periodo immediatamente successivo;
al riguardo dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi mediante prova delegata ex art. 203 c.p.c. dinnanzi al Tribunale Ordinario di Brescia all'udienza del 18.04.2024, emerge che nel primo periodo dopo il sinistro i genitori e la sorella di lo assistevano per lo svolgimento delle attività quotidiane nonché per Parte_1
l'accompagnamento alle varie visite mediche, non essendo il medesimo autosufficiente.
In particolare, il teste ha dichiarato: “[…] Anche io mi sono recato a visitare il mio amico Tes_12
dopo l'in abitazione dei genitori e confermo che deambulava con difficoltà con le Parte_1 stampelle e necessitava di aiuto per le attività quotidiane. Confermo, in quanto mi è stato riferito che la mamma, il papà e la sorella di si alternavano ad accompagnare alle visite mediche” e anche il teste Parte_1 Pt_1 ha dichiarato quanto segue: “[…] Sono andato a trovare in ospedale e dopo un Testimone_14 Parte_1 sa. ADR: Per un primo periodo è stato a casa dei genitori, po a sua. Io sono andato a trovarlo a casa sua come detto circa un mese dopo le dimissioni dall'ospedale. ADR: mi ha riferito Parte_1 che la sua famiglia di origine gli è rimasta vicino aiutandolo e accompagnandolo alle vi iché nel primo periodo non era autosufficiente […]” (v. verbale udienza del 18.04.2024).
Ebbene, dalle predette dichiarazioni emerge chiaramente che i congiunti di si sono Parte_1 dedicati all'assistenza del medesimo durante il periodo immediatamente successivo alla degenza ospedaliera ma, al contrario, nulla emerge in relazione al periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi.
Sebbene gli attori in sede di atto di citazione abbiano allegato un danno derivante dalla modifica delle proprie abitudini di vita all'attualità, quindi anche alla stabilizzazione dei postumi, tuttavia tale pregiudizio non è stato adeguatamente provato in giudizio.
Del resto parte attrice non ha neppure formulato capitoli prova diretti a provare che i genitori e la sorella del danneggiato sono attualmente costretti a prestargli continua assistenza modificando le proprie abitudini di vita, atteso che, come già rilevato, tutti i capitoli di prova formulati attengono al periodo immediatamente successivo alla degenza ospedaliera del medesimo.
22 Dunque, con riguardo alla domanda formulata dagli attori e Parte_2 Parte_3 Pt_4 in relazione alla lesione del rapporto parentale, deve ritenersi la stessa accoglibile nei limiti di
[...] sione in costanza di inabilità temporanea dell'attore nel periodo di degenza e in Parte_1 quello immediatamente successivo.
Al riguardo devono richiamarsi i principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di risarcimento del danno non patrimoniale in punto di applicazione del criterio della liquidazione equitativa c.d. “pura” non potendosi, nella specie, applicare i criteri elaborati dalle tabelle in uso presso Codesto Tribunale stante la peculiarità della fattispecie concreta. La Suprema Corte sul punto ha, infatti, statuito che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per la morte della nipote, aveva liquidato in favore del nonno materno la somma di euro 3.000,00, valorizzando l'esiguità del periodo di sopravvivenza di quest'ultimo rispetto all'evento luttuoso e il sostegno verosimilmente ricevuto dagli altri familiari, oltreché l'assenza di convivenza della ragazza con i nonni)” (cfr. Corte di Cassazione - Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36297 del 13/12/2022).
Inoltre, giova rilevare che il danno da perdita o da lesione del rapporto del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Declinando i predetti principi al caso di specie, appare congruo liquidare in favore degli attori e in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e Parte_2 Parte_3 Parte_4
2056 c.c., la somma di Euro 10.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale in seguito al sinistro stradale che ha coinvolto il congiunto somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella Parte_1 misura del Euro 4.000,00 ciascuno, oltre interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. delle Corte di Cassazione di cui si è detto supra, sub
4.1.4. e sub 4.1.3..
6. Quanto, infine, alla domanda formulata dall'attrice madre del danneggiato, Parte_3 di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla riduzione del reddito, si rileva quanto segue.
La sig.ra lamenta una riduzione del proprio reddito derivante dal fatto che, per potersi dedicare Pt_3 all'assiste el figlio, ha dovuto usufruire di 13 giorni di ferie e di 66,5 ore di permesso dal 23.03.2019 al 10.02.2020 e produce, a sostegno della predetta domanda, i documenti da 47 a 50, fasc. att., ovvero una dichiarazione del proprio datore di lavoro e le buste paga relative agli anni 2018, 2019 e 2020 (v. atto di citazione, pagg. 22 ss.).
Giova tuttavia rilevare che in sede di comparsa conclusionale parte attrice pare rinunciare alla predetta pretesa creditoria, laddove la circostanza relativa alla riduzione del reddito è stata valorizzata esclusivamente al fine di provare, nell'ambito della domanda di liquidazione del danno non
23 patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale, che la sig.ra si è dedicata Pt_3 all'assistenza del figlio stravolgendo le proprie abitudini di vita (v. comparsa conclusionale, pag.29).
Inoltre, in ogni caso, giova comunque rilevare che la predetta domanda è infondata in quanto dall'esame della documentazione in atti (v. docc. 48-50) non si evince alcuna decurtazione dello stipendio giustificata dalle ore di permesso di cui avrebbe usufruito la sig.ra per dedicarsi Pt_3 all'assistenza del figlio, tenuto conto che, come noto, le ferie sono comunque retribuite.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da deve dunque essere Parte_3 rigettata.
7. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 60% e del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella Parte_3 misura di due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 , considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente espletata, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali, con la maggiorazione del 30% per la difesa di una ulteriore posizione processuale (difesa dei prossimi congiunti, posizione processuale unitaria, per il danno da lesione del rapporto e danno patrimoniale), spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Marco Carmelo Impelluso come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di due terzi, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00), nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 24.12.2024 e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. attoreo, dott. nel corso delle operazioni peritali Persona_9 pari a Euro 1.830,00 di cui alla fattura n. 15/001 del 27/02/2025 e relativa distinta di bonifico (v. doc. 55, fasc. att.), in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 60%, e della Parte_1 convenuta nella misura del 40 inazione del sinistro di causa Controparte_2 occorso in NO (BS) in data 23.03.2019;
- condanna le convenute e in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del 60% in capo all'attore e di quanto già percepito in via stragiudiziale, a corrispondere a favore di:
• la somma di Euro 80.316,55 a titolo di danno non patrimoniale e di Parte_1
Euro 5.089,72 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
24 • la somma di Euro 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_2 accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_3 accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_4 accessori come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dagli attori nei confronti di Controparte_1
e
[...] Controparte_2
- condanna le convenute e in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura dei due terzi, a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano per il restante terzo in Euro 6.111,00 per compensi, Euro 181,66 per esborsi ed Euro 610,00 per spese di c.t.p., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Carmelo Maria Impelluso, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura dei due terzi, le spese di c.t.u. come liquidate con decreto di pagamento del 24.12.2024.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26146/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Carmelo Maria Impelluso ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo in Milano, viale Majno n. 5, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Mar ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via De Amicis n.24, come da procura in atti;
CONVENUTA
(C.F. ), residente in [...] C.F._5
n. 29;
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della signora conducente e proprietaria dell'autovettura LA Controparte_2
Y, targata FF483RW e assicurata con nella determinazione dell'incidente stradale Controparte_1 avvenuto il 23 marzo 2019, alle ore 12.55 circa, su Viale VAtenesi in NO (BS), in seguito al quale il signor
riportava gravi lesioni;
Parte_1 conseguentemente e per l'effetto condannare la signora quale conducente e proprietaria dell'autovettura Controparte_2
LA Y, targata FF483RW e ersona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale assicuratore per la R.C.A. della predetta autovettura, in solido tra loro, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, a qualsiasi titolo subiti e subendi, detratto l'importo già corrisposto al signor , oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato Parte_1 tempestivo godimento d quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 4,45% o ad altro determinato di giustizia ed agli interessi di mora.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore dell'Avvocato Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
In via istruttoria:
A).- ammettersi, ove ritenuto necessario, l'interrogatorio formale della convenuta limitatamente ai Controparte_2 capitoli da 1 a 8 e da 12 a 15 della memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2 di parte attrice non ammessi:
1).-il giorno 23 marzo 2019, alle ore 12:55 circa, la Signora si trovava alla guida del veicolo LA Y CP_2 targata FF483RW e percorreva Viale VAtenesi in NO (BS) in direzione LE (BS);
2).-contemporaneamente, alla guida del proprio motociclo RI targato AS75851, il signor Parte_1 percorreva anch'esso viale VAtenesi in NO (BS) con medesima direzione verso LE (BS);
3).-la vettura LA Y targata FF483RW precedeva il motociclo RI targato AS75851 e tra di essi vi erano altri veicoli accodati per esigenze di circolazione;
4).-la via VAtenesi nel comune di NO (BS), è una strada a carreggiata unica, con doppio senso di marcia, ed è larga 7,20 metri;
5).-la giornata del 23 marzo 2019 era serena ed il cielo era limpido;
6).-all'altezza del civico 13 della via VAtenesi la visuale era libera da ostacoli o impedimenti, come visibile dalla foto n.1 allegata al verbale della Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro (ns. doc.9);
7).-all'altezza del civico n° 13, considerata la presenza della linea di mezzeria tratteggiata e l'andamento rettilineo della strada, nonché l'assenza di veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, il signor decideva di Pt_1 intraprendere la manovra di sorpasso nei confronti dei veicoli che lo precedevano;
8).-il signor si spostava quindi più a sinistra, in posizione di sorpasso, dopo aver segnalato con Parte_1
l'indicatore luminoso la propria intenzione;
12).-trovandosi la strada improvvisamente sbarrata, il signor , alla guida del motociclo RI targato Parte_1
AS75851, era impossibilitato ad evitare l'impatto con il veicolo LA Y targata FF483RW;
13).-l'impatto avveniva tra la parte anteriore del motociclo RI targato AS75851 e la fiancata anteriore del veicolo LA Y targata FF483RW;
14).-dopo l'impatto il sig. veniva sbalzato in aria e veniva trasportato con autoambulanza al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Istituto Ospedaliero Spedali Civili di Brescia;
15).-dopo l'urto i due veicoli trovavano posizione di quiete all'interno della pista ciclo-pedonale posta sul lato sinistro della carreggiata.
2 B).- ammettersi, ove ritenuto necessario, la prova per testi (sulla dinamica) sui capitoli da 16 a 22 e da 29 a 30 della memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2 di parte attrice, non ammessi, con i testi ivi indicati:
16).-il giorno 23 marzo 2019, alle ore 12:55 circa, la Signora si trovava alla guida del veicolo LA Y CP_2 targata FF483RW e percorreva Viale VAtenesi in NO (BS) in direzione LE (BS);
17).-contemporaneamente, alla guida del proprio motociclo RI targato AS75851, il signor Parte_1 percorreva anch'esso viale VAtenesi in NO (BS) con medesima direzione verso LE (BS);
18).-la vettura LA Y targata FF483RW precedeva il motociclo RI targato AS75851 e tra di essi vi erano altri veicoli accodati per esigenze di circolazione;
19).-la via VAtenesi nel comune di NO (BS), è una strada a carreggiata unica, con doppio senso di marcia, ed è larga 7,20 metri;
20).-la giornata del 23 marzo 2019 era serena ed il cielo era limpido;
21).-all'altezza del civico 13 della via VAtenesi la visuale era libera da ostacoli o impedimenti, come visibile dalla foto n.1 allegata al verbale della Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro (ns. doc.9);
22).-all'altezza del civico n° 13, considerata la presenza della linea di mezzeria tratteggiata e l'andamento rettilineo della strada, nonché l'assenza di veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, il signor decideva di Pt_1 intraprendere la manovra di sorpasso nei confronti dei veicoli che lo precedevano;
29).-dopo l'impatto il sig. veniva sbalzato in aria e veniva trasportato con autoambulanza al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Istituto Ospedaliero Spedali Civili di Brescia;
30).-dopo l'urto i due veicoli trovavano posizione di quiete all'interno della pista ciclo-pedonale posta sul lato sinistro della carreggiata.
Si indicano a testi sui capitoli da 16 a 30:
• via Vighenzi n. 19, Padenghe sul Garda (BS); Testimone_1
• Agente scelto , presso Polizia Locale NO, Nuvolera e Nuvolento, con sede in NO (BS) - Testimone_2
Viale della Resistenza n. 20;
• Assistente , presso Polizia Locale NO, Nuvolera e Nuvolento, con sede in NO Testimone_3
(BS) – Viale della Resistenza n. 20.
* * *
C).- ammettersi la prova per testi (sul quantum) sui capitoli 37, 38, da 43 a 50, da 53 a 55 della memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2 di parte attrice, con i testi ivi indicati:
37).-il sig. prima del sinistro del 23 marzo 2019 usava regolarmente la motocicletta sia per gli spostamenti Pt_1 quotidiani che nei momenti di svago e partecipava ai raduni organizzati;
38).-il sig. ha sospeso l'utilizzo della motocicletta e la partecipazione ai raduni di motociclisti in seguito al Pt_1 sinistro occorso il 23 marzo 2019;
43).-il sig. , prima del sinistro occorso il 23 marzo 2019 aveva in progetto di avere un figlio dalla Parte_1 moglie Persona_1
44).-in seguito al sinistro occorso il 23 marzo 2019 il progetto di avere dei figli è stato accantonato;
45).-prima del sinistro il sig. ha sempre riposato tutta la notte;
Pt_1
46).-in seguito al sinistro del 23 marzo 2019 il sig. ha iniziato a soffrire di risvegli notturni Pt_1
3 caratterizzati da incubi;
47).-la perdita di autonomia, la paura per quanto accadutogli e il dolore accusato in seguito al sinistro del 23 marzo 2019, generavano nel sig. disistima di sé e contrazione della socialità; Pt_1
48).-in seguito al sinistro del 23 marzo 2019 il signor ha dovuto ricorrere a terapia farmacologica per curare lo Pt_1 stato d'ansia sopravvenuto che ha comportato anche insonnia importante;
49).-le cicatrici presenti sul corpo del sig. e l'amputazione del dito del piede destro gli provocano ritrosia Parte_1 ed imbarazzo nei rapporti sociali soprattutto in estate;
50).-prima del sinistro del 23 marzo 2019 il sig. era autosufficiente nell'igiene personale, nella preparazione dei Pt_1 pasti e nelle incombenze domestiche quotidiane;
53).-in seguito al sinistro del 23 marzo 2019 il Sig. ha avuto necessità di un percorso psicoterapeutico per Pt_1 affrontare la difficoltà nel controllo e nella regolazione de ulsi, nonché uno stato di nervosismo e tensione costante che ricadevano in particolare sui famigliari che lo accudivano.
54).-prima del sinistro del 23 marzo 2019 il sig. aveva rapporti sessuali con la moglie Pt_1 Persona_1 con frequenza settimanale;
55).-dopo il sinistro del 23 marzo 2019 il sig. ha rapporti sessuali con la moglie con frequenza mensile. Pt_1
Si indicano quali testi:
- via B. Portesi n. 37, NO (BS) sui capitoli da 31 a 55; Persona_1
- via Conciliazione n. 115, NO (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_4
- via rimembranze n. 41, LE (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_5
- , via Padre Marcolini n. 88, NO (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_6
- via prima villaggio badia n. 134, Brescia sui capitoli da 31 a 53; Testimone_7
- via Santa Maria n. 38, Desenzano del Garda (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_8
- Via Venturoli 13, NO (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_9
- Via Montanelli 17, NO (BS) sui capitoli da 31 a 53; Testimone_10
- Via S. Antonio 7, Borgosatollo (BS) sui capitoli da 31 a 53; Tes_11
- , Via De Amicis 118/a, GA VA MP (BS) sui capitoli da 31 a 53; Tes_12
Tes_
- Badia Via I° 134, Brescia sui capitoli da 31 a 53; Testimone_7
- Via Padile 32, GA VA MP (BS) sui capitoli da 31 a 53. Testimone_14
Nonché:
56).-durante la convalescenza in seguito al sinistro del 23 marzo 2019 il sig. viveva presso l'abitazione dei Pt_1 genitori in quanto necessitava di aiuto quotidiano sia per l'igiene personale, sia pe si, sia per la preparazione dei pasti, sia per mangiare e bere;
57).-in seguito al sinistro del 23 marzo 2019 , e si alternavano per Parte_3 Parte_4 Parte_2 accompagnare il Sig. a tutte le visite mediche necessarie;
Pt_1
58).-per assistere il figlio la signora ha dovuto usufruire di 13 giorni di ferie e di 66,5 ore di permesso Parte_3 dal 23 marzo 2019 al 10 febbraio 2020.
4 Con i testi:
- Ing. , Via F. Borgondio 1, Brescia sui capitoli da 56 a 58; Tes_15
- , Via Monte Cengio 18, Brescia sui capitoli da 56 a 58. Testimone_16
D).- ammettersi a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli 12 e 13 della memoria n. 2 depositata da CP_3
anche a mezzo dei testimoni indicati da controparte sui seguenti capitoli:
[...]
a) il giorno 23 marzo 2019 veniva ricoverato presso la struttura ASST degli Spedali civili di Brescia Parte_1 in seguito a sinistro stradale;
b) i medici che lo ebbero in cura valutarono le condizioni psicologiche del paziente anche in relazione al dichiarato utilizzo di sostanze stupefacenti;
c) veniva sottoposto agli esami tossicologici per la ricerca di stupefacenti in data 2 aprile 2019 su Parte_1 campione urinario a finalità clinica;
d) Gli esami tossicologici cui veniva sottoposto davano esito negativo come certificato dal Dott. Parte_1 nel doc. 52 che mi si rammostra;
Per_2
e) Confermo la mia sottoscrizione del doc. 52 che mi si rammostra.
12.)-vero che: “Il sig. veniva ricoverato all'Ospedale di Brescia ove, nella diagnosi, si dava atto Parte_1 dell'abuso di cocaina continuo come da cartella clinica prodotta sub doc, 5 ”. CP_1
13.).- vero che: “Il sig. riferiva ai curanti del consumo di cannabis e cocaina a partire dai vent'anni”. Parte_1
Coi testi:
- Dott. c/o ASST degli Spedali civili di Brescia, piazzale Spedale civili n. 1, 25123 Tes_17
Brescia sui capitoli a-b-c-d;
- Dott. c/o ASST degli Spedali civili di Brescia, piazzale Spedale civili n. 1, Testimone_18
25123 Brescia sui capitoli a-b-c-d-e-.
- Sul capitolo 14 a prova contraria diretta ed indiretta sui seguenti capitoli:
f) durante la convalescenza viveva a casa dei genitori. Parte_1
Con la teste: via B. Portesi n. 37, NO (BS). Persona_1
E).- ammettersi CTU cinematica, ove ritenuto necessario, al fine di accertare l'effettiva dinamica del sinistro per cui è causa”.
Parte convenuta Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare
NEL MERITO
In via principale
Con la miglior motivazione tra quelle esposte, accertata e dichiarata la colpa esclusiva del sig. nella Parte_1 causazione del sinistro, mandare assolta da ogni domanda attorea, da rigettarsi integralmente Controparte_4 poiché infondata in fatto e diritto
Vittoria di spese di giudizio.
5 In subordine salvo gravame
Per le motivazioni di cui in premessa, accertare e dichiarare il rilevante concorso colposo del sig. nella Parte_1 causazione del sinistro e delle conseguenze lesive e per l'effetto, previa verifica della piena legitt degli attori, accertare il danno patito in misura inferiore al preteso e nei limiti del provato e limitare la condanna dei convenuti a quanto ritenuto di giustizia, in proporzione all'accertato concorso colposo ex art 1227 c.c. e ridotto delle somme percepite.
Spese di lite integralmente compensate
In via istruttoria
(A) - Si chiede ammissione di prova orale per interpello dell'attore (capp. 1,2,6,10,11,12,13,14,15) e testi, con testi:
> sig. via Vighenzi, 19, Padenghe sul Garda (capp. 1,2,6,10) Testimone_1
> ag. c/o Polizia Locale di NO, (capp. da 1 a 11) Parte_5
> ag. c/o Polizia Locale di NO, (capp. Da 1 a 11, con esclusione dei Testimone_3 capp. 3,4,5)
> dott. c/o ASST di Brescia (capp. 12,13) Persona_3
> dott. Dr c/o ASST di Brescia (capp. 13,14,15) Testimone_19
> dott.ssa c/o ASST di Brescia (capp. 13,14,15), Testimone_20 con delega al tribunale di Brescia, sulle seguenti circostanze:
1.) vero che: “Alle ore 12,55 circa, la sig.ra si trovava alla guida della propria auto LA Ypsilon Controparte_2 tg FF483RW a percorrere la viale VAten i NO, direzione LE, strada urbana a una carreggiata di 7,10 metri e doppio senso di circolazione e linea continua di mezzeria, che si interrompe solo all'altezza del civico n, 13”.
2.) vero che: “Poco prima del civico n. 13 di viale VAtenesi a Mezzano, nella direzione da Rezzato a LE percorsa dalla LA Ypsilon, vi era segnaletica verticale che evidenziava il limite massimo di velocità in 50 km/h e il divieto di sorpasso, come da doc, 2 di che si rammostra” CP_1
6.) vero che: “L'urto avveniva con veicoli posti in posizione ortogonale uno rispetto all'altro”
7.) vero che: “L'urto determinava lo sfondamento della fiancata sinistra della LA Ypsilon.”
8.) vero che: “L'urto determinava l'introflessione e il ripiegamento dell'avantreno della moto”
9.) vero che: “Giungevano sul luogo gli agenti della Polizia Locale di NO, che effettuavano i rilievi e assumevano la deposizione del teste sig. che così dichiarava: “mi trovavo alla guida del mio veicolo, transitavo sul Testimone_1 viale VAtenesi con direzione LE oltre il semaforo, improvvisamente ho visto un motociclista che mi sorpassava alta mia sx, con la mia stessa direzione di marcia, sorpassava il mio veicolo e quello che mi precedeva, di seguito rientrava in corsia di marcia, ma immediatamente impegnava la corsia di marcia opposta e intraprendeva ulteriore manovra di sorpasso dei veicoli davanti a me, giunto all'altezza del civico n. 13 non si avvedeva che un'autovettura davanti alla mia, intraprendeva manovra di svolta a sinistra per accedere al parcheggio interno del civ. n 13; ho visto la moto in accelerazione che urtava l'autoveicolo in fase di svolta ed il conducente del motoveicolo sbalzato in aria”
10.) vero che: “Il casco indossato dal Sig. , al momento dell'impatto volava via e veniva ritrovato a Parte_1 distanza dal luogo dal punto dell'urto”.
6 11.) vero che: “Le Autorità, all'esito degli accertamenti, provvedevano ad elevare contravvenzione al sig. Parte_1 ex art 148 /XI e XVI codice della strada, in quanto effettuava il superamento di veicoli in lento movimento senza avvedersi che uno che lo precedeva, segnalava manovra di svolta a sinistra”.
12.) vero che: “Il sig. veniva ricoverato all'Ospedale di Brescia ove, nella diagnosi, si dava atto Parte_1 dell'abuso di cocaina continuo come da cartella clinica prodotta sub doc. 5 ”. CP_1
13.) vero che: “Il sig. riferiva ai curanti del consumo di cannabis e cocaina a partire dai vent'anni” Parte_1
14.) vero che: Il sig. in data 31.3.2019 riferiva che all'epoca dell'evento era sposato con Parte_1 [...]
e viveva con la stessa” Persona_1
15.) vero che: “All'epoca dell'evento il sig. era in cura presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Parte_1
Cura di HI”
(C) – Si chiede richiesta d'informazioni ex art 213 c.p.c. presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di HI e acquisizione della relativa documentazione in relazione allo stato pregresso di salute del sig.
[...]
o che venga conferita al nominato CTU, delega ad acquisire tutta la documentazione relativa allo st Pt_1 salute pregresso del sig. . Parte_1
(D) - Per scrupolo si chiede disposizione di CTU meccanica volta a stimare il valore per differenza della moto danneggiata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato quale danneggiato principale, Parte_1
e quali prossimi congiunti e danneggiati secondari, Parte_2 Parte_4 Parte_3
proprietaria e conducente della vettura LA Y (tg. Controparte_2
FF483RW), e quale compagnia assicurative di quest'ultima vettura, al Controparte_1 fine di ottene patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso NO (BS) in data 23.03.2019.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 23.03.2019, alle ore 12:55 circa, percorreva viale VAtenesi in NO Parte_1
(BS) alla guida del proprio motociclo RI ), viaggiando a velocità moderata sulla parte sinistra della propria corsia in fase di regolare sopravanzamento dei veicoli che lo precedevano;
- che, giunto all'altezza del civico n.13, l'attore trovava la strada sbarrata dall'autovettura LA Y (tg. FF483RW), condotta dalla convenuta la quale, percorrendo la stessa corsia di Controparte_2 marcia del motociclo, svoltava a sinis si e omettendo di controllare tramite lo specchietto retrovisore la presenza di veicoli provenienti da tergo;
- che, pertanto, la convenuta non si avvedeva della presenza dell'attore che stava sopraggiungendo e nulla poteva fare per evitare l'urto;
- che a causa dell'urto il motociclo condotto dall'attore veniva disarcionato e rovinava a terra, mentre la vettura continuava ad avanzare deviando verso destra sulla pista ciclo-pedonale posta sul lato sinistro della carreggiata e terminando la propria corsa contro il muro di cinta dell'area prospicente il civico n. 13;
- che gli agenti della P.L. di NO intervenuti sul luogo del sinistro erroneamente sanzionavano l'attore ai sensi dell'art. 148, co. 11 e 16, C.d.S., ma successivamente tale contravvenzione veniva annullata dal Giudice di Pace di Brescia;
7 - che l'attore riportava gravi lesioni e veniva trasportato presso il P.S. dell'ASST Ospedali Civili di Brescia, ove gli veniva diagnosticato un “politrauma cranio-facciale, arto superiore dx arto inferire sx”,
“frattura arcata zigomatica destra con perdita di sostanza e minuti frammenti ossei nei tessuti molli prossimali al bulbo oculare dx;
[ferita lacero-contusa] sovrazigomatica dx e della piramide nasale con frattura dell'osso omolaterale;
frattura composta arco di riflessione della VI costa dx;
cuneizzazione anteriore del soma di D1 con focale interruzione della corticale al terzo superiore del soma in sede laterale e di D7; frattura pluriframmentata al piede dx falange prossimale del 4° dito e della regione sottocapitata del 5° dito;
dislocazione rotulea al ginocchio dx”;
- che in via stragiudiziale riceveva dalla propria compagnia assicurativa la somma di Parte_1
Euro 1.000,00 per i danni entre la compagnia convenuta Controparte_1 gli corrispondeva l'importo di Euro 88.487,00 a titolo di danno non patrimoniale e spese mediche, importi che venivano trattenuti dall'attore a titolo di mero acconto;
- che, alla stabilizzazione dei postumi, si sottoponeva a visita medico-legale presso la Parte_1 dott.ssa , la quale accerta medesimo un I.P. pari al 50% e un'inabilità Persona_4 lavorativa totale pari a 7 mesi;
- che l'attore pativa anche gravi conseguenze psicologiche;
- che l'attore subiva altresì un danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute e dai danni materiali al motociclo;
- che a causa dell'evento lesivo i congiunti di ovvero (madre), Parte_1 Parte_3 Pt_2
(padre) e (sorella), pativa on patri ione del
[...] Parte_4 parentale;
- che, inoltre, la madre del danneggiato, sig.ra subiva anche un danno da riduzione del Parte_3 reddito perché per poter assistere il figlio era costretta ad usufruire di 13 giorni di ferie e di 66,5 ore di permesso dal 23 marzo 2019 al 10 febbraio 2020;
- che, infine, tutti gli attori subivano un danno patrimoniale derivante dalle spese per l'assistenza legale stragiudiziale affidata alla Giesse Risarcimento Danni S.r.l..
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia Controparte_1 contestando l'an debeatur in ordine alla dinamica del sinistro ed eccep
[...] esclusiva del motociclista nella determinazione del sinistro di causa, il quale si era Parte_1 posto alla guida nonostant stato di alterazione determinato dal consumo di cocaina e cannabis e stava effettuando a ripetizione il sorpasso di veicoli accodati per esigenze di circolazione. In via subordinata, la compagnia convenuta eccepiva il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver indossato correttamente il casco protettivo.
Sempre in via subordinata, contestava il quantum debeatur di cui all'atto di Controparte_1 citazione.
Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17.10.2025, constatata la regolarità della notifica nei confronti della convenuta questo Giudice ne dichiarava la contumacia. Controparte_2
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione delle prove orali delegate ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di Brescia e con l'espletamento di accertamenti di carattere medico-legale sulla persona dell'attore Parte_1
Con Ordinanza del 06.05.2025, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione per
8 il giorno 13.11.2025. All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 01.02.2024 e del 22.07.2024, non avendo, peraltro, le parti dedotto ragioni sopravvenute tali da giustificarne una modifica e precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, in ordine al profilo relativo all'an debeatur deve preliminarmente rilevarsi che la presente domanda è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 cod. ass. private avendo gli attori richiesto la condanna, in via solidale, della compagnia assicuratrice Controparte_1
e del responsabile civile del danno, proprietaria e conducente del veicolo Controparte_2 antagonista, così regolarmente instaurando il contraddittorio tra le parti.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che risulta assolto l'obbligo di preventiva messa in mora della compagnia di assicurazione ed il conseguenziale decorso dello spatium deliberandi (v. doc. 18, fasc. att.) nonché il preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio nei casi tassativamente indicati dalla legge come disposto dall'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 (v. doc. 29, fasc. att.).
3.1. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro per cui è causa risultano provati sulla scorta del complessivo compendio probatorio, che consta del verbale incidente stradale, con la copiosa documentazione fotografica allegata, contenente anche le dichiarazioni rese agli agenti nell'immediatezza dei fatti dal testimone oculare sig. Tes_1
(v. doc. 9, fasc. att.), nonché delle dichiarazioni rese dal medesimo teste all'udi
[...]
18.04.2024 dinanzi al Tribunale di Brescia.
In particolare, sulla base dei rilievi e degli accertamenti espletati – che hanno efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso – e sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Tes_1 nell'immediatezza dei fatti, gli agenti della P.L. di NO hanno ricostruito la dinamica del nei seguenti termini: “alle ore 15:55 circa la sig.ra alla guida della propria Controparte_2 autovettura LA Y targata FF483RW, proveniente da su viale VAtenesi diretta verso una attività commerciale sita al civico 13 situato nell'opposta corsia di marcia, cominciava la manovra di svolta a sinistra per accedere al parcheggio interno di pertinenza alla stessa attività ma in quel momento sopraggiungeva dalla stessa direzione di marcia il conducente del motoveicolo targato AS75851, meglio Parte_1 generalizzato in atti, il quale in fase di sorpasso dei veicoli accodati per esigenze di ci va della regolare manovra di svolta a sinistra in corso da parte della sopraccitata autovettura e finiva per urtarla quasi perpendicolarmente a livello della fiancata sinistra (del fatto in questione ne è testimone il sig. Tes_1 meglio generalizzato in atti). Entrambi i veicoli finivano la propria corsia nella pista perdonale –
[...] ul lato sinistro della carreggiata e il conducente del motociclo veniva sbalzato fuori dallo stesso finendo per rovinare a terra. Sul piano viabile si evidenziavano tracce di frenatura che si ritengono prodotte dalle ruote del motociclo coinvolto della lunghezza di 0,80 mt (F3- F4), 3,10 mt (F1 – F2), 3,90 mt (F7 – F) e 7,10 mt (F5 – F6) […]” (v. doc.9, pagg. 2 ss., fasc. att.).
Il teste ha dichiarato agli agenti quanto segue: “mi trovato alla guida del mio veicolo, Testimone_1 transitavo sul viale VAtenesi con direzione LE, oltre il semaforo improvvisamente ho visto un motociclista che mi sorpassava alla mia sx, con mia stessa direzione di marcia sorpassava il mio veicolo e quello che mi precedeva di seguito rientrava in corsia di marcia, ma immediatamente impegnava la corsia di marcia opposta e intraprendeva ulteriore
9 manovra di sorpasso dei veicoli davanti a me. Giunto all'altezza del civico n.13 ho visto la moto in accelerazione che urtava l'autoveicolo in fase di svolta ed il conducente del motoveicolo sbalzato in aria” (v. doc.9, pag. 2, fasc. att.).
Le predette dichiarazioni sono state altresì confermate dal teste all'udienza del 18.04.2024 nel corso della prova orale delegata ex art. 203 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Brescia, laddove il ha Tes_1 dichiarato: “La moto era davanti a me sulla stessa mia corsia di marcia e mi aveva appena superato, l a in fase di sorpasso quando ho visto l'autovettura svoltare, non ho badato se i mezzi coinvolti avessero azionato gli indicatori di direzione. ADR: La moto stava effettuando manovra di sorpasso nell'opposta corsia ADR: Ho visto che l'auto si staccava dalla colonna per svoltare. ADR: Non so dire quale mezzo abbia iniziato per primo la manovra. ADR: L'impatto ha coinvolto la parte anteriore della moto e la parte anteriore dell'auto. ADR: Non sono l'unico intervenuto, abbiamo chiamato i soccorsi, ricordo che il conducente della moto era inizialmente incosciente e dopo qualche minuto ha ripreso conoscenza. ADR: Non so dire se i conducenti abbiano guardato nei rispettivi specchietti. ADR: Non so dire se la moto abbia cercato di frenare, di certo con la carreggiata che non è larga era difficile evitare l'impatto. ADR: La moto mi sembrava andare veloce. ADR: “Posso dire che l'autovettura ha svoltato in direzione di un cancello, non so dire se siano stati azionati gli indicatori di direzione. 4) L'autovettura al momento dell'impatto era in fase avanzata di svolta ma non mi sembrava perpendicolare alle altre vetture. 5) Ho visto che la moto ha effettuato alcuni sorpassi oltrepassando la linea di mezzeria, poi è rientrata nella corsia di competenza ed ha di nuovo oltrepassato la linea per effettuare ulteriori sorpassi prima di impattare con la LA Y” (v. verbale udienza del 18.04.2024).
Quanto all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità del teste, peraltro estraneo ai fatti e privo di relazioni qualificate con le parti coinvolte.
Nell'immediatezza, la signora ha dichiarato: “arrivavo da via VAtenesi con direzione Bedissole CP_2 quando all'altezza del civico 15 inserivo la freccia a sinistra per effettuare la manovra di svolta a sinistra, cominciavo la manovra di svolta a sinistra ma ad un certo punto sentivo un forte botto ho cercato di aprire la portiera ma non riuscivo ma un ragazzo con un maglioncino mi ha aiutato a scendere dal veicolo” (v. doc. 9, fasc. att.).
Alla luce del complessivo compendio probatorio è possibile ricostruire la seguente più verosimile dinamica del sinistro: l'attore si trovava a bordo del suo motociclo, targato AS75851 e procedeva su viale VAtanesi con direzione Bedissole nel Comune di NO (BS). La strada era a doppio senso di marcia in rettilineo, come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata al verbale di incidente (v. doc. 9, fasc. att.). Nella stessa direzione di marcia si trovava altresì la convenuta
[...]
a bordo della sua LA Y, la quale aveva intenzione di svoltare a sinistra in corrispondenza CP_2
15, ma non è chiaro se avesse o meno azionato l'indicatore di direzione. L'attore procedeva sul suo motociclo in fase di sorpasso di vari veicoli che si trovavano nella sua stessa corsia di marcia (tra i veicoli che ha sorpassato vi è anche il mezzo condotto dal teste ) conducendo il Tes_1 motociclo a velocità quantomeno non adeguata allo stato dei luoghi e procedendo anche ad invadere la corsia opposta, come peraltro riferito dallo stesso teste . Nel momento in cui la convenuta Tes_1 si trovava a compiere la svolta a sinistra, avveniva l'urto tra la LA Y condotta dalla signora (verosimilmente al momento dell'urto, come dichiarato dal teste, la signora aveva CP_2 CP_2 già intrapreso la svolta a sinistra) e il motociclo condotto dal La posizione di quiete post urto Pt_1 del veicolo LA Y è stata accertata nella pista ciclo- le posta sul lato sinistro della carreggiata, quindi oltre l'opposta corsia di marcia (v. fotografie allegate al verbale di incidente), circostanza che depone nel senso di un intenso urto tra i due mezzi. Il motociclista, invece, veniva sbalzato fuori dal mezzo, rovinando a terra.
10 Alla luce della superiore ricostruzione del sinistro, deve ritenersi acclarato che la convenuta
[...] ha adottato una condotta di guida gravemente imprudente e negligente, in quanto ha CP_2
o una manovra di svolta a sinistra omettendo di verificare se vi fossero veicoli sopraggiungenti da tergo e, pertanto, senza concedere la precedenza al motociclo RI condotto dall'attore, il quale stava sopraggiungendo in manovra di sorpasso.
Al riguardo, giova rammentare il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. Civ. 30070/2022), la quale ha statuito che i veicoli provenienti da tergo, seppure in una fase illegittima di sorpasso, hanno diritto di precedenza rispetto ai veicoli che devono svoltare a sinistra, come nel caso di specie.
In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì l'obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso - con la precisazione che l'obbligo di ispezionare la strada a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso, è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13380; conf. da Cass. Civ. 30070/2022).
Dunque, la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. può essere superata da parte del conducente che si trovi a svoltare a sinistra solo laddove quest'ultimo riesca a dimostrare che il veicolo proveniente da tergo lo abbia urtato quando la manovra di svolta era già in fase avanzata di esecuzione, in quanto in tale momento spazio-temporale non avrebbe l'obbligo, discendente dal dovere di comune prudenza, di distrarre l'attenzione dal proprio normale campo visivo, controllando i veicoli provenienti da tergo.
Ebbene, nel caso di specie, dai danni accertati dagli agenti di P.L., che si evincono altresì dalla copiosa documentazione fotografica allegata alla relazione di incidente stradale, emerge chiaramente che l'impatto tra i due mezzi è occorso nella fase iniziale della svolta a sinistra da parte della vettura LA Y, in quanto, se l'urto fosse avvenuto nella fase finale della predetta manovra come sostenuto da parte convenuta, i danni riportati dalla LA Y sarebbe stati localizzati esclusivamente nella parte laterale posteriore del veicolo. Ed invece, sui due mezzi coinvolti nel sinistro sono stati accertati i seguenti danni: vettura LA Y “parziale sfondamento portiera lato guida;
terzo anteriore sx”; motociclo RI “anteriore-fianco dx” (v. doc. 9, fasc. att.).
Dunque, la localizzazione dei danni esclusivamente sulla parte anteriore della vettura LA Y depone, come detto, nel senso che l'urto con il motociclo RI è occorso nella fase iniziale della manovra di svolta a sinistra intrapresa dalla e, pertanto, la medesima aveva l'obbligo di CP_2 ispezionare la strada per assicurarsi che non ngessero veicoli da tergo in fase di sorpasso prima di intraprendere la predetta manovra.
È pertanto acclarata, alla luce del complessivo compendio probatorio, la responsabilità di
[...] nella determinazione del sinistro per cui è causa, la quale percorrendo la via VAtenesi alla CP_2 la propria vettura LA Y, giunta in prossimità del civico n.13, ha attuato una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio di pertinenza di un'attività commerciale ivi presente omettendo, tuttavia, di verificare se da tergo stessero sopraggiungendo altri veicoli ai quali avrebbe dovuto concedere la precedenza prima di eseguire la manovra di svolta.
La convenuta, dunque, con la propria condotta ha violato, innanzi tutto, la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali
11 comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, la ha altresì violato l'art. 154 del Codice della Strada, il quale CP_2 dispone che i conducenti che inte eguire una manovra per svoltare a sinistra per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio o per fermarsi devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi.
È pertanto evidente che se la convenuta, prima intraprendere la manovra di svolta a sinistra, avesse arrestato la marcia e avesse scrupolosamente verificato che da tergo non stessero sopraggiungendo altri veicoli adottando, dunque, la massima attenzione e prudenza imposta dal Codice della Strada, sarebbe stata certamente in grado di evitare l'impatto con il motociclo RI condotto dall'attore che sopraggiungeva da tergo in fase di sorpasso. Parte_1
Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere acclarata la responsabilità della convenuta nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa. Controparte_2
3.2. Così accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, Controparte_2 deve rilevarsi che il comportamento colposo abbia concorso, peraltro in Parte_1 misura prevalente, a determinare l'evento lesivo.
Ed infatti, dal complessivo compendio probatorio emerge che al momento del sinistro l'attore nonostante procedesse su una strada caratterizzata da linea di mezzaria continua – Parte_1 ente si evince dalla documentazione fotografica presente in atti (v. doc.9, fasc. att. e doc.2, fasc. conv.) – stava effettuando molteplici manovre di sorpasso dei veicoli che lo precedevano e che erano accodati per esigenze di circolazione.
In particolare, al riguardo, il teste che al momento del sinistro stava transitando Testimone_1 sulla via VAtenesi, ha dichiarato, d ti i P.L. e successivamente in sede di udienza di escussione testimoniale, di essere stato sorpassato dal motociclo RI condotto dall'attore il quale, successivamente, ha continuato ad effettuare manovre di sorpasso anche di altri veicoli che lo precedevano, anche invadendo l'opposta corsia di marcia, sino ad impattare contro la vettura della che stava cominciando ad intraprendere la manovra di svolta a sinistra (v. doc. 9, pag. 2, CP_2 fasc. att. e verbale udienza del 18.04.2024).
Più precisamente, il ha dichiarato quanto segue: “Ho visto che la moto ha effettuato alcuni sorpassi Tes_1 oltrepassando la linea di mezzeria, poi è rientrata nella corsia di competenza ed ha di nuovo oltrepassato la linea per effettuare ulteriori sorpassi prima di impattare con la LA Y” (v. verbale udienza del 18.04.2024).
Dalle predette dichiarazioni, si evince dunque che l'attore ha adottato una condotta di Parte_1 guida gravemente imprudente, attuando molteplici ma sso, nonostante la linea di mezzeria fosse continua, addirittura oltrepassando la medesima e, dunque, invadendo la corsia opposta, procedendo “a zig zag”, circostanza che verosimilmente ha reso difficile la sua avvistabilità da parte della convenuta, dunque senza avvedersi della vettura LA Y che, nel medesimo frangente, stava iniziando ad intraprendere una manovra di svolta a sinistra.
Peraltro, l'attore ben poteva prevedere che qualche vettura potesse intraprendere una manovra di svolta a sinistra, tenuto conto che su quel lato della strada erano presenti vari esercizi commerciali, come si evince dalla documentazione fotografica (v. doc. 9, fasc. att.).
L'attore, inoltre, non è neppure stato in grado di adottare una manovra di emergenza, quale l'arresto tempestivo del mezzo, al fine di evitare l'impatto contro la vettura LA Y condotta dalla convenuta circostanza che senz'altro depone nel senso che la velocità mantenuta dal non fosse CP_2 Pt_1 conforme alle condizioni e caratteristiche della strada, specie tenuto conto della presenza di veicoli
12 accodati per esigenze di circolazione come accertato dagli agenti di P.L. intervenuti sul posto (v. doc. 9, fasc. att.).
L'attore, dunque, con la propria condotta ha violato, innanzi tutto, la regola cautelare generale sopra richiamata di cui all'art. 140 Codice della Strada;
inoltre, il ha altresì violato la regola di cui Pt_1 all'art. 141, co. I, del Codice della Strada, che impone al cond di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle condizioni e caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione e in modo che riesca sempre a conservare il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specie l'arresto tempestivo dei veicolo entro i limiti dei suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
L'attore ha violato anche la norma cautelare di cui all'art. 148 del Codice della Strada, che dispone che il conducente che intende effettuare una manovra di sorpasso deve preventivamente accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la predetta manovra senza costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
Alcun rilievo assume, invece, ai fini del concorso di colpa dell'attore nella determinazione del sinistro di causa, la circostanza che facesse uso continuo di cocaina, circostanza che seppur si Parte_1 evince dalla cartella clinica laddove nella diagnosi si legge “abuso di cocaina continuo” (v. Pt_1 doc.5, pagg.1-2, fasc. conv.) e nel diario medico si legge “paziente con disturbo da uso di cannabis e cocaina” (v. doc.5, pag.99, fasc. conv.), non risulta tuttavia provata con riguardo al momento del sinistro.
Ed infatti nell'immediatezza dell'evento lesivo l'attore non è stato sottoposto ad esami tossicologici e pertanto non vi è prova in giudizio che lo stesso fosse, al momento del sinistro, in stato di alterazione psico-fisica.
A nulla rilevano in ogni caso i parametri relativi agli esami delle urine espletati in data 02.04.2019 (v. doc. 5, pag. 152, fasc. conv.) in quanto tali esami sono stati effettuati a distanza di dieci giorni dal sinistro.
Infine, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta nei propri scritti difensivi, alcun concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. può essere riconosciuto in capo all'attore relativamente alla circostanza del non corretto utilizzo del casco protettivo.
Ed infatti, in ordine a tale eccezione, giova innanzi tutto rilevare che la circostanza relativa al non corretto uso del casco protettivo da parte dell'attore non è stata in alcun modo provata in giudizio da parte convenuta, anzi, al contrario, dalla cartella clinica del sig. si evince il casco è “volato via Pt_1 all'impatto” (v. doc. 5, pag. 7, fasc. conv.).
Né tantomeno tale circostanza può ritenersi provata sulla base del fatto che dopo l'urto il casco è sbalzato per circa tre metri, potendo essere verosimilmente accaduto che il casco, correttamente indossato dall'attore prima del sinistro, si sia slacciato in conseguenza del violento impatto con la vettura antagonista e, per tale ragione, sia stato rinvenuto a distanza dal luogo dell'impatto.
Sul punto giova altresì evidenziare che il c.t.u. nominato in corso di causa, dott. , ha Per_5 riconosciuto, più probabilmente che non, la compatibilità delle lesioni riportate dal con il Pt_1 corretto utilizzo del casco concludendo quanto segue: “Per quanto attiene la compatibilità ioni con un corretto uso del casco, segnalo come risposta certa non se ne possa tecnicamente fornire. Certo è che non si siano osservate lesioni del tavolato osseo (che – visto la violenza dell'urto - ragionevolmente vi sarebbero state); dal verbale delle FFOO non risultano elevate contravvenzioni a riguardo: anzi, nel verbale del 118 è espressamente annotato che
“il casco si è staccato durante l'impatto”; ed è concretamente prospettabile che l'esito cicatriziale presente in regione mentoniera possa essere da ricondurre ad uno “strappo” del cinturino. Ovvero, pur non potendo essere certi della
13 risposta, è più probabile che il casco fosse indossato” (v. relazione peritale, pagg.7 ss.), conclusioni che sono state altresì ribadite dal c.t.u. chiamato a chiarimenti all'udienza del 06.05.2025, laddove il dott.
ha replicato quanto segue: “Il dott. sul tema del casco, ribadisce le conclusioni a cui è giunto Per_5 Per_5 in ordine alla compatibilità delle lesioni con l'uso del casco secondo un giudizio probabilistico anche tenuto conto dell'esito cicatriziale compatibile con un eventuale strappo del cinturino” (v. verbale udienza del 06.05.2025).
Le predette conclusioni del c.t.u. devono condividersi in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico oltre che corroborate dalla valutazione delle lesioni occorse al (assenza di lesioni al tavolato osseo) e dalla presenza delle cicatrici nella regione del Pt_1 mento.
L'eccezione formulata da parte convenuta relativa al non corretto uso del casco da parte di Parte_1
è dunque infondata in quanto priva di alcun riscontro probatorio.
[...]
3.3. Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010, Filippi, Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 60%, e della convenuta nella misura del 40%, nella Parte_1 Controparte_2
e del sinistro per cui è causa, tenuto cont gravità delle regole cautelari violate dall'attore, in quanto, dopo essersi posto alla guida del motociclo RI, omettendo di mantenere una velocità adeguata alle condizioni e caratteristiche della strada, ha effettuato una ripetuta serie di sorpassi delle vetture che lo precedevano nonostante la presenza di una linea di mezzeria continua, anche invadendo la corsia opposta, e non si è avveduto della vettura della convenuta che si apprestava ad effettuare una regolare manovra di svolta a sinistra per immettersi nell'area commerciale ivi presente.
Ne consegue che, stante la maggiore gravità di regole cautelari violate dall'attore, lo stesso deve ritenersi corresponsabile nella causazione del sinistro nella misura del 60%.
Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità concorrente della convenuta nella Controparte_2 determinazione dell'evento lesivo per cui è causa nella misura del 40% sta orto causale della sua condotta, la quale, seppur violativa delle regole cautelari nei termini espressi supra, deve essere valutata in relazione al suo contributo causale rispetto alla verificazione degli eventi lesivi lamentati.
4. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura del Parte_1
60%) e della convenuta (nella misura del 40%), occorre a questo punto individuare Controparte_2
l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Persona_6 per cui è causa, ha riportato le seguenti lesioni: “politrauma con perdita di sostanza ferita peri orbitaria destra,
14 guancia destra, regione mentoniera, latero-cervicali a destra;
frattura arcata zigomatica destra;
ferita lacero-contusa sovra zigomatica destra;
frattura osso nasale destro;
ferita lacero-contusa del polso destro (destrimane) con lesione completa del fuc trattata con tenorrafia ed esposizione della ulna sofferenza neurogena dell'arto superiore sinistro come da EMG del 6/2019 frattura D7 e D8; frattura costale destra;
frattura del cuboide, frattura pluri-frammentata al piede dx falange prossimale del 4° dito e della regione sotto-capitata del 5° dito con necessità di amputazione del 5 ferita lacero-contuse rotula destra” (v. relazione peritale, pag. 7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di 1 mese, di inabilità temporanea al 75% di 3 mesi, di inabilità temporanea al 50% di ulteriori 3 mesi, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea di grado elevato;
che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 45%, con sofferenza psico-fisica di grado medio alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag.10).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. Parte_1
Né tali conclusioni del c.t.u. possono ritenersi scalfite dalle critiche formulate da parte convenuta nelle note del 17.02.2025, reiterate anche in sede di comparsa conclusionale, avendo il c.t.u. puntualmente ed esaustivamente replicato alle predette osservazioni all'udienza del 06.05.2025, con motivazione immune da vizi logici.
Ed infatti, in ordine alla circostanza relativa al mancato utilizzo del casco protettivo da parte dell'attore, il c.t.u. si era già ampiamente espresso in sede di relazione peritale, riconoscendo, più probabilmente che non, la compatibilità delle lesioni riportate dal con il corretto utilizzo del Pt_1 casco e concludendo nei seguenti termini: “Per quanto attiene la comp delle lesioni con un corretto uso del casco, segnalo come risposta certa non se ne possa tecnicamente fornire. Certo è che non si siano osservate lesioni del tavolato osseo (che – visto la violenza dell'urto - ragionevolmente vi sarebbero state); dal verbale delle FFOO non risultano elevate contravvenzioni a riguardo: anzi, nel verbale del 118 è espressamente annotato che “il casco si è staccato durante l'impatto”; ed è concretamente prospettabile che l'esito cicatriziale presente in regione mentoniera possa essere da ricondurre ad uno “strappo” del cinturino. Ovvero, pur non potendo essere certi della risposta, è più probabile che il casco fosse indossato” (v. relazione peritale, pagg.7 ss.).
Le predette conclusioni sono state altresì ribadite e confermate dal c.t.u. chiamato a chiarimenti all'udienza del 06.05.2025, nel corso della quale il dott. ha così replicato: “Il dott. Per_5 Per_5 sul tema del casco, ribadisce le conclusioni a cui è giunto in ordine alla compatibilità delle lesioni con l'uso del casco secondo un giudizio probabilistico anche tenuto conto dell'esito cicatriziale compatibile con un eventuale strappo del cinturino” (v. verbale udienza del 06.05.2025).
Quanto, poi, alle ulteriori osservazioni formulate da parte convenuta, relativamente alla quantificazione del danno biologico il dott. ha chiarito che: “sulla base delle linee guida Per_5
SIMLA del 2016, è stato considerato l'I.P. al 45 iderando, ovviamente, le singole menomazione i in un'ottica di sommatoria;
nel caso di specie si è partiti dal danno maggiore che è nella parte encefalica e le
[...]
dicono che il danno estetico è una terza classe che, dal punto di vista valutativo, equiv Parte_6
25% a questo bisogna aggiungere tutta un'altra serie di menomazioni, senza sommarle algebricamente, ma dire che tutto il resto sia pari a 8-10% non è coerente con il quadro complessivamente considerato. Ancora, in relazione alla lesione plessica dell'arto superiore sinistro, deve considerarsi che tale menomazione, in ogni caso, non potrebbe superare grossomodo i 3 punti. E quindi non sposterebbe di tanto la valutazione globale;
dunque, si è in ogni caso distanti dalla
15 valutazione del CTP di parte convenuta dott. che ha valutato un 33%” (v. verbale udienza del Per_7 06.05.2025).
Al riguardo, giova altresì precisare che, come pacifico nella letteratura specialistica, nel caso in cui gli esiti permanenti di un'unica lesione possono essere rappresentati da più voci tabellate o in caso di danno permanente da lesioni plurime monocrome, interessanti cioè più organo ed apparati, non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per le varie strutture del distretto colpito o per il singolo organo o apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento l'inquadramento tabellare dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psico-fisica della persona.
Infine, quanto all'osservazione formulata dalla convenuta in ordine all'insussistenza del nesso di causa tra il sinistro e la lesione plessica dell'arto superiore sinistro, diagnosticata soltanto due mesi dopo l'evento lesivo, il c.t.u. ha chiarito che “anche se la lesione è stata accertata dopo due mesi a seguito di elettromiografia, in ogni caso ben può collegarsi eziologicamente all'evento traumatico non essendovi prova documentalmente che tale lesioni fosse preesistente” (v. verbale udienza del 06.05.2025).
Sulla base di tali conclusioni, che questo Tribunale ritiene di condividere, spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
4.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore di anni 44 alla Parte_1 stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 268 orto complessivo di Euro 24.652,50 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 173,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado elevato di sofferenza psico-fisica nel periodo della temporanea) e di Euro 360.504,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 385.156,50.
Deve inoltre rilevarsi che l'importo pari ad Euro 360.504,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime Tabelle 2024 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione (Euro 240.336,00) che della sofferenza morale soggettiva interiore (Euro 120.168,00), sofferenza psico-fisica che può ritenersi, nella specie, provata in via presuntiva tenuto conto del fatto colposo sussumibile nella fattispecie di reato di lesioni colpose e dell'accertamento compiuto dal c.t.u. della sofferenza morale nella misura di grado medio alla stabilizzazione dei postumi.
4.1.2. Quanto, invece, al profilo relativo alla personalizzazione del danno richiesta da parte attrice nei propri scritti difensivi, giova rilevare quanto segue.
Innanzi tutto, spetta all'attore un aumento a titolo di personalizzazione al fine di valorizzare la c.d. cenestesi lavorativa che, com'è noto, assume rilevanza ai fini della sola personalizzazione del danno biologico/dinamico-relazionale (cfr. ex multis Cass. civ. 16628/2023, Pres. Travaglino, Cass. Civ. 12572/2018; Cass. Civ. 20312 del 2015 e Cass. Civ. n. 10321 del 2012).
16 Ed infatti, al momento del sinistro l'attore svolgeva l'attività di lavorativa di operaio Parte_1 manutentore presso una RSA, attività che, essendo notoriamente di carattere in via prevalente manuale, dopo il sinistro di causa l'attore non potrà certamente continuare a svolgere senza una maggiore usura/affaticamento alla luce delle plurime lesioni accertate dal c.t.u. nominato in corso di causa, dott. . Per_5
Il c.t.u., infatti, ha accertato in capo all'attore , tra le altre, le seguenti lesioni: “ferita Parte_1 lacero-contusa del polso destro (destrimane) con lesione c attata con tenorrafia ed esposizione della ulna sofferenza neurogena dell'arto superiore sinistro come da EMG del 6/2019 frattura D7 e D8; frattura costale destra;
frattura del cuboide, frattura pluri-frammentata al piede dx falange prossimale del 4° dito e della regione sotto-capitata del 5° dito con necessità di amputazione del 5 ferita lacero-contuse rotula destra” (v. relazione peritale, pag. 7), lesioni che riguardano gli arti superiori e inferiori che, come noto, sono fondamentali per svolgere un'attività di tipo manuale come quella espletata dall'attore prima del sinistro.
Dunque, alla luce di quanto sopra, può ritenersi del tutto condivisibile la sussistenza in capo all'attore di un'usura lavorativa alla luce dell'accertato quadro clinico, che comporta certamente in capo al maggiore difficoltà e affaticamento e che consente la personalizzazione del solo danno Pt_1 biologico nella misura del 10%.
Altra circostanza che merita di essere valorizzata ai fini della personalizzazione del danno biologico, riguarda il danno estetico patito dall'attore derivante dalle plurime cicatrici, specie Parte_1 quelle al volto, riportate in seguito all'event certate in sede di operazioni peritali dal medico legale nominato.
Ebbene, negli accertamenti peritali compiuti in corso di causa, il c.t.u. dott. ha dato atto Per_5 della presenza di diversi esiti cicatriziali sul corpo dell'attore; in particolare, ha accertato quanto segue: “Al capo, in regione perioculare destra presenza di esito cicatriziale tondeggiante che sostanzialmente circonda l'occhio destro, nettamente disestesico ed un poco infossato, apprezzabile ictu oculi a distanza di conversazione e che altera la mimica facciale: il soggetto non riesce a chiudere completamente l'occhio. Altro esito di un paio di cm, poco a destra della linea mediana, nettamente affossato. Importanti oscillazioni non lateralizzate alla manovra di Romberg. Altro modesto esito in sede retroauricolare destra. Dolente la palpazione delle emergenze trigeminali. Esito cicatriziale trasversale alla radice del naso. Non riferite problematiche respiratorie al naso stesso. Movimento di flessione ed estensione del tronco ridotto antalgicamente ai massimi gradi della escursione in presenza di modesta contrattura paravertebrale. All'avambraccio destro, lato ulnare esito cicatriziale allungato che si estende per circa cm 8, allegato disestesico: formazione del pugno incompleta soprattutto alle ultime dita. Movimenti di polso e gomito completi. In corrispondenza del terzo medio della clavicola sinistra esito cicatriziale metachirurgico trasversale che si estende per circa cm 8: ipotrofia di cm 2 al terzo medio del braccio e spianamento della regione deltoidea. Movimenti sia attivi che passivi della spalla sinistra assai cautelati. Il ginocchio destro in sede soprarotulea esito cicatriziale arcuato a concavità superiore, nettamente disestesico. Movimento di flessione ed estensione del ginocchio cautelati. Minus perimetrico comparativo della sura ci circa cm 2 e plus bimaleollare di cm 1 abbondante. Esito cicatriziale a destra al dorso del piede e duplice esito alla pianta con importante ipotrofia della muscolatura interossea. Camminata in equino impossibile. Assenza del quinto raggio e mobilità delle restanti dita concessa per pochi gradi.” (v. relazione peritale, pagg.5 ss.)
La presenza di tali lesioni può certamente ritenersi idonea, accedendo ad un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c., a condizionare in modo netto il modo di essere del giovane danneggiato, il quale aveva 44 anni al momento del sinistro.
Ne consegue che deve ritenersi del tutto verosimile la sussistenza nella sfera comportamentale dell'attore di quell'amplificazione di disagi legati all'immagine corporea, pregiudizi che devono ritenersi specifici del caso concreto e dunque evidentemente diversi ed ulteriori rispetto a quelli
17 ordinariamente ristorati dai valori tabellari e che giustificano un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione pari al 10%.
Infine, altro profilo evidenziato da parte attrice che deve ritenersi meritevole di accoglimento ai fini della personalizzazione del danno attiene alle attività sportive che l'attore era solito praticare prima del sinistro de quo.
Al riguardo parte attrice, in sede di atto di citazione, ha allegato che: “Prima del verificarsi del sinistro stradale del 23 marzo 2019, il signor era una persona solare ed energica;
praticava regolarmente Parte_1 attività sportive quali nuoto, palestra e kick boxing, e ogni mattina prima di iniziare a lavorare andava a correre. Amava tenersi in forma, viaggiare in motocicletta e partecipare ai relativi raduni, fare lunghe passeggiate in montagna con la propria famiglia, volare con il deltaplano e il parapendio anche qui partecipando ai vari raduni;
queste attività erano le sue passioni. Dopo l'incidente, è costretto a condurre una vita contraddistinta dalla modifica in pejus delle precedenti abitudini di vita che non colpisce chiunque patisca le medesime lesioni permanenti ma non svolga tutte le attività sopra descritte” (v. atto di citazione, pag. 17).
Le predette circostanze allegate nell'atto di citazione sono state provate nel corso dell'istruttoria orale, delegata ex art. 203 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Brescia, attraverso le dichiarazioni rese dai testimoni escussi che hanno confermato i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di parte attrice.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 18.04.2024 dinanzi al Tribunale di Testimone_21
Brescia, ha dichiarato: dopo il lavoro andava in piscina, non so dire in che giorni e confermo come sopra l'interruzione dopo l'incidente. 35-36) Confermo che praticava anche arti marziali, interrotte dopo l'incidente. 39-40) Confermo che il sig. faceva passeggiate in montagna anche perché le abbiamo fatte anche Pt_1 insieme con le rispettive mogli. 41-42) Ricordo che il sig. ha praticato anche parapendio e deltaplano, anche se in Pt_1 maniera meno intensa delle precedenti attività sportive E ancora, il teste escusso alla Testimone_14 medesima udienza, ha dichiarato: “ era molto sportivo e praticava Full Contact come arte Parte_1 marziale, poi corsa e piscina ADR: Quan al telefono spesso mi diceva che stava andando in piscina o in palestra o a correre ADR: Ricordo che abbiamo fatto insieme al sig. una escursione in montagna a Brunico Pt_1
(BZ) ADR: Dopo l'incidente il sig. mi ha detto che non riusciv a fare lo sport che faceva prima per il Pt_1 problema al piede che gli è rimasto. ADR: In maniera più sporadica so che ha praticato anche Parte_1 parapendio e deltaplano […] ADR: Ricordo che svolgeva attività a e palestra per arti Parte_1 marziali in modo continuativo più volte la settimana” (v. verbale udienza del 18.04.2024).
Anche tali ultime circostanze giustificano un ulteriore aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione nella misura del 5%.
Alla luce delle predette circostanze e del complessivo compendio probatorio, questo giudice chiarisce di ritenere opportuno, ai fini della liquidazione equitativa del danno alla persona riportato dall'attore adeguare i valori tabellari medi adottati dal Tribunale con il riconoscimento di un Parte_1 coefficiente in aumento, a titolo di personalizzazione, del 25% del danno biologico (in una situazione in cui le Tabelle, per il tipo di invalidità riportata del 45% indicano una possibilità di aumento per personalizzazione sino al 25%), così valorizzando le specificità del caso concreto sopra evidenziate (cenestesi lavorativa che giustifica un aumento a titolo di personalizzazione nella misura del 10%, danno estetico che giustifica un aumento a titolo di personalizzazione nella misura del 10% e attività sportive praticate dal danneggiate e precluse a causa del sinistro che giustifica un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione nella misura del 5%) poiché trattasi di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. ex multis Cass. civ., 25164/2020; Cass. civ. 28988/2019; Cass. civ. 27482/2018).
18 Pertanto, tenuto conto della predetta personalizzazione nella misura del 25% (pari ad Euro 60.084,00) applicata al solo danno biologico puro (pari ad Euro 240.336,00), la somma complessiva che deve riconoscersi a favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale è pari ad Euro 445.240,50 (di cui Euro 240.336,00 per il solo danno biologico, Euro 120.168,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, Euro 60.084,00 per la personalizzazione nella misura del 25% del danno biologico ed Euro 24.652,50 per il danno da invalidità temporanea) somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 60%, deve liquidarsi nella misura pari a Euro 178.096,20.
4.1.3. In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 28036/2025), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (23.03.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici dal 23.03.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato CP_5 all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4.1.4. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 86.761,00 (complessivi Euro 88.487,00 – Euro 1.726,00 che la compagnia specifica di corrispondere a titolo di spese) corrisposto all'attore dalla compagnia convenuta a titolo di risarcimento per i danni alla persona in data 05.01.2022 (v. doc.26, fasc. att.), rivalutato all'attualità, è pari a Euro 97.779,65.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno non patrimoniale di Euro 178.096,20 (già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del 60% in capo all'attore), liquidato all'attualità, gli acconti, resi omogenei alla medesima data, di 97.779,65, ne consegue che spetta a parte attrice il pagamento della complessiva somma di Euro 80.316,55.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi devono essere effettuate le seguenti operazioni (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (23.03.2019); l'importo CP_ così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'acconto (05.01.2022) e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale secondo i criteri esposti supra.
4.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attore si rileva quanto segue. Parte_1
4.2.1. Compete innanzi tutto all'attore il risarcimento delle spese mediche Parte_1 sostenute ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 3.052,45 (sub docc. 40, 41 e 43, fasc. att.), che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro
19 3.957,04. Inoltre, compete a anche il rimborso della somma di Euro 2.440,00 per la Parte_1 Per_ relazione medico-legale ante causam affidata al dott.ssa (sub doc. 42, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi (21.09.2021), è pari a Euro 2.835,28.
La somma complessivamente spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute è, dunque, pari a Euro 6.792,32, importo che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del 60% in capo all'attore, è pari a Euro 2.716,92.
Inoltre, al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 1.726,00 corrisposto all'attore in data 05.01.2022 dalla compagnia convenuta a titolo di spese sostenute (v. doc. 26, fasc. att.) rivalutato all'attualità è pari a Euro 1.945,20.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute di Euro 2.716,92 (già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del 60% in capo all'attore), liquidato all'attualità, gli acconti, resi omogenei alla medesima data, di 1.945,20, ne consegue che spetta a parte attrice il pagamento della complessiva somma di Euro 771,72, oltre interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. delle Corte di Cassazione di cui si è detto supra, sub 4.1.3..
4.2.2. L'attore formula altresì domanda di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 derivante dal danno materiale al proprio motociclo RI (tg. AS75851) a seguito del sinistro per cui è causa.
A sostegno della predetta domanda, parte attrice ha prodotto in atti una perizia redatta dal dott.
tecnico fiduciario della compagnia assicurativa del Mora, Zurich , il quale ha Per_8 CP_6 accertato che il motociclo RI ha riportato danni superiori al valore commerciale del mezzo stesso, stimato dal dott. in Euro 1.500,00 (v. doc. 45, fasc. att.). Per_8
I danni materiali riscontrati sulla moto di proprietà dell'attore trovano conferma sia nella copiosa documentazione fotografica prodotta in atti (v. doc. 44, fasc. att.), sia in quella allegata al verbale di incidente redatto dagli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro (v. doc. 9, fasc. att.).
Al riguardo, deve in primo luogo rammentarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte, la quale ha statuito che in caso di sinistro stradale il risarcimento del danno relativo al mezzo non può essere superiore al valore ante sinistro del veicolo e, pertanto, quando sussiste una notevole sproporzione tra il valore economico del veicolo prima dell'incidente e i costi necessari per effettuare le riparazioni, è necessario procedere al risarcimento del minor valore tra i due (cfr., ex multis, Cass. civ. 9367/2014; Cass. civ. 10196/2022; Cass. civ. 10686/2023).
Ciò posto, deve ritenersi che, nel caso di specie, tenuto conto dell'antieconomicità della riparazione accertata dal perito è necessario procedere alla liquidazione del danno materiale in favore Per_8 dell'attore avendo ri l valore del mezzo prima del sinistro di causa, che si evince dalla perizia versata in atti sub doc. 45, fasc. att., non avendo del resto parte convenuta provato che il mezzo attoreo avesse un valore diverso, ad esempio mediante la produzione della valutazione di una rivista specializzata.
Il danno patrimoniale deve dunque essere liquidato a favore di nella misura di Euro Parte_1
1.500,00 somma che, rivalutata all'attualità dal giorno della perizia di cui al doc. 45, fasc. att. (08.04.2019), è pari a Euro 1.774,50 e, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 60%, è pari a Euro 709,80.
20 Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore ed evitare Parte_1 illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori di calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pagato in data 10.03.2021 da Zurich Insurance PLC, a titolo di risarcimento del danno materiale, pari ad Euro 1.000,00 (v. doc.25, fasc. att.), rivalutato all'attualità dal dì del pagamento (10.03.2021), è pari a Euro 1.175,00.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento del danno materiale al motoveicolo di sua proprietà di Euro 709,80 (già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 60%), liquidato all'attualità, l'acconto reso omogeneo alla medesima data di Euro 1.175,00, ne consegue che non spetta a parte attrice alcuna somma a titolo di risarcimento del danno materiale in quanto l'acconto pagato dalla compagnia Zurich Insurance PLC in favore di è già pienamente satisfattivo del danno patrimoniale patito dal medesimo. Parte_1
4.2.3. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l'attività di assistenza legale stragiudiziale affidata alla Giesse Risarcimento Danni s.r.l. (v. docc. 14-17 e 51, fasc. att.), occorre innanzi tutto rammentare che: “le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (Cass. Ord. 24481 del 04/11/2020). Ed ancora: “Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 2644/2018).
Recentemente è stato affermato anche che “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. Sez. 6, 26/05/2021, n. 14444).
Deve inoltre rilevarsi che nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale, in materia di infortunistica stradale, svolta dalla società Controparte_7 per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice a sostegno della predetta domanda ha versato in atti la fattura nr. 402 del 08.02.2022 pari a Euro 10.795,00 (v. doc.51, fasc. att.), intestata al solo attore Parte_1 al quale, pertanto, compete il rimborso della spesa sostenuta.
[...]
In ragione di quanto sopra, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub docc. 14 - 17 e 51, fasc. att.), si ritiene di poter equamente liquidare a favore di per tali spese stragiudiziali Parte_1
l'importo di cui alla fattura versata in atti, pari ad Euro 10.795,00, essendo tale importo conforme ai criteri per la liquidazione delle spese stragiudiziali di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore
21 della causa indeterminabile e complessità alta e dei valori medi sia per la fase di assistenza stragiudiziale che per la negoziazione assistita, considerati anche gli accessori.
Dunque, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 60%, ne consegue che la somma spettante a a titolo di risarcimento delle spese legali stragiudiziali Parte_1 sostenute, è pari a Euro 4. teressi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. delle Corte di Cassazione di cui si è detto supra, sub 4.1.3..
5. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli attori (padre), (madre) e (sorella), giova rilevare quanto Parte_2 Parte_3 Parte_4 segue.
Gli attori lamentano di aver subìto un danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale deducendo che, conseguentemente all'incidente stradale che ha coinvolto il congiunto Parte_1 la vita dei medesimi è cambiata drammaticamente dovendosi dedicare all'assistenza del congiunto danneggiato (v. atto di citazione, pagg. 20 ss.).
Tuttavia, il predetto stravolgimento delle abitudini di vita degli attori è stato provato in giudizio solo con riferimento al periodo di degenza di o, comunque, nel periodo prossimo alle Parte_1 dimissioni dall'Ospedale.
Ed infatti, parte attrice ha articolato capitoli di prova (in particolare i capitoli 51 e 52 di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) aventi ad oggetto circostanze fattuali riconducibili al solo periodo di degenza e al periodo immediatamente successivo;
al riguardo dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi mediante prova delegata ex art. 203 c.p.c. dinnanzi al Tribunale Ordinario di Brescia all'udienza del 18.04.2024, emerge che nel primo periodo dopo il sinistro i genitori e la sorella di lo assistevano per lo svolgimento delle attività quotidiane nonché per Parte_1
l'accompagnamento alle varie visite mediche, non essendo il medesimo autosufficiente.
In particolare, il teste ha dichiarato: “[…] Anche io mi sono recato a visitare il mio amico Tes_12
dopo l'in abitazione dei genitori e confermo che deambulava con difficoltà con le Parte_1 stampelle e necessitava di aiuto per le attività quotidiane. Confermo, in quanto mi è stato riferito che la mamma, il papà e la sorella di si alternavano ad accompagnare alle visite mediche” e anche il teste Parte_1 Pt_1 ha dichiarato quanto segue: “[…] Sono andato a trovare in ospedale e dopo un Testimone_14 Parte_1 sa. ADR: Per un primo periodo è stato a casa dei genitori, po a sua. Io sono andato a trovarlo a casa sua come detto circa un mese dopo le dimissioni dall'ospedale. ADR: mi ha riferito Parte_1 che la sua famiglia di origine gli è rimasta vicino aiutandolo e accompagnandolo alle vi iché nel primo periodo non era autosufficiente […]” (v. verbale udienza del 18.04.2024).
Ebbene, dalle predette dichiarazioni emerge chiaramente che i congiunti di si sono Parte_1 dedicati all'assistenza del medesimo durante il periodo immediatamente successivo alla degenza ospedaliera ma, al contrario, nulla emerge in relazione al periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi.
Sebbene gli attori in sede di atto di citazione abbiano allegato un danno derivante dalla modifica delle proprie abitudini di vita all'attualità, quindi anche alla stabilizzazione dei postumi, tuttavia tale pregiudizio non è stato adeguatamente provato in giudizio.
Del resto parte attrice non ha neppure formulato capitoli prova diretti a provare che i genitori e la sorella del danneggiato sono attualmente costretti a prestargli continua assistenza modificando le proprie abitudini di vita, atteso che, come già rilevato, tutti i capitoli di prova formulati attengono al periodo immediatamente successivo alla degenza ospedaliera del medesimo.
22 Dunque, con riguardo alla domanda formulata dagli attori e Parte_2 Parte_3 Pt_4 in relazione alla lesione del rapporto parentale, deve ritenersi la stessa accoglibile nei limiti di
[...] sione in costanza di inabilità temporanea dell'attore nel periodo di degenza e in Parte_1 quello immediatamente successivo.
Al riguardo devono richiamarsi i principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di risarcimento del danno non patrimoniale in punto di applicazione del criterio della liquidazione equitativa c.d. “pura” non potendosi, nella specie, applicare i criteri elaborati dalle tabelle in uso presso Codesto Tribunale stante la peculiarità della fattispecie concreta. La Suprema Corte sul punto ha, infatti, statuito che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per la morte della nipote, aveva liquidato in favore del nonno materno la somma di euro 3.000,00, valorizzando l'esiguità del periodo di sopravvivenza di quest'ultimo rispetto all'evento luttuoso e il sostegno verosimilmente ricevuto dagli altri familiari, oltreché l'assenza di convivenza della ragazza con i nonni)” (cfr. Corte di Cassazione - Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36297 del 13/12/2022).
Inoltre, giova rilevare che il danno da perdita o da lesione del rapporto del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Declinando i predetti principi al caso di specie, appare congruo liquidare in favore degli attori e in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e Parte_2 Parte_3 Parte_4
2056 c.c., la somma di Euro 10.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale in seguito al sinistro stradale che ha coinvolto il congiunto somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella Parte_1 misura del Euro 4.000,00 ciascuno, oltre interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. delle Corte di Cassazione di cui si è detto supra, sub
4.1.4. e sub 4.1.3..
6. Quanto, infine, alla domanda formulata dall'attrice madre del danneggiato, Parte_3 di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla riduzione del reddito, si rileva quanto segue.
La sig.ra lamenta una riduzione del proprio reddito derivante dal fatto che, per potersi dedicare Pt_3 all'assiste el figlio, ha dovuto usufruire di 13 giorni di ferie e di 66,5 ore di permesso dal 23.03.2019 al 10.02.2020 e produce, a sostegno della predetta domanda, i documenti da 47 a 50, fasc. att., ovvero una dichiarazione del proprio datore di lavoro e le buste paga relative agli anni 2018, 2019 e 2020 (v. atto di citazione, pagg. 22 ss.).
Giova tuttavia rilevare che in sede di comparsa conclusionale parte attrice pare rinunciare alla predetta pretesa creditoria, laddove la circostanza relativa alla riduzione del reddito è stata valorizzata esclusivamente al fine di provare, nell'ambito della domanda di liquidazione del danno non
23 patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale, che la sig.ra si è dedicata Pt_3 all'assistenza del figlio stravolgendo le proprie abitudini di vita (v. comparsa conclusionale, pag.29).
Inoltre, in ogni caso, giova comunque rilevare che la predetta domanda è infondata in quanto dall'esame della documentazione in atti (v. docc. 48-50) non si evince alcuna decurtazione dello stipendio giustificata dalle ore di permesso di cui avrebbe usufruito la sig.ra per dedicarsi Pt_3 all'assistenza del figlio, tenuto conto che, come noto, le ferie sono comunque retribuite.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da deve dunque essere Parte_3 rigettata.
7. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 60% e del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella Parte_3 misura di due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 , considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente espletata, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali, con la maggiorazione del 30% per la difesa di una ulteriore posizione processuale (difesa dei prossimi congiunti, posizione processuale unitaria, per il danno da lesione del rapporto e danno patrimoniale), spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Marco Carmelo Impelluso come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di due terzi, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00), nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 24.12.2024 e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. attoreo, dott. nel corso delle operazioni peritali Persona_9 pari a Euro 1.830,00 di cui alla fattura n. 15/001 del 27/02/2025 e relativa distinta di bonifico (v. doc. 55, fasc. att.), in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 60%, e della Parte_1 convenuta nella misura del 40 inazione del sinistro di causa Controparte_2 occorso in NO (BS) in data 23.03.2019;
- condanna le convenute e in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del 60% in capo all'attore e di quanto già percepito in via stragiudiziale, a corrispondere a favore di:
• la somma di Euro 80.316,55 a titolo di danno non patrimoniale e di Parte_1
Euro 5.089,72 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
24 • la somma di Euro 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_2 accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_3 accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_4 accessori come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dagli attori nei confronti di Controparte_1
e
[...] Controparte_2
- condanna le convenute e in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura dei due terzi, a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano per il restante terzo in Euro 6.111,00 per compensi, Euro 181,66 per esborsi ed Euro 610,00 per spese di c.t.p., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Carmelo Maria Impelluso, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura dei due terzi, le spese di c.t.u. come liquidate con decreto di pagamento del 24.12.2024.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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