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3 febbraio 1991
3 febbraio 1991
Art. 2. 1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonche' di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
2. Le sezioni cosi' attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.
Nota all'art. 2:
- L'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. n. 384/1978 concernente l'attuazione dell' art. 27 della legge 30 marzo 1977, n. 118 , a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, reca il seguente simbolo:
----> Vedere Immagine a Pag. 03 della G.U. <---
2. Le sezioni cosi' attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.
Nota all'art. 2:
- L'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. n. 384/1978 concernente l'attuazione dell' art. 27 della legge 30 marzo 1977, n. 118 , a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, reca il seguente simbolo:
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Commentari • 14
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[…] Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi” e, poi, – come chiarito in precedenza- successivamente, nel 1994, fece riferimento all'art. 15, siccome appunto “autenticamente interpretato” dal citato art. 2 comma 3 della legge n. 15 del 1991. […]
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Giurisprudenza • +500
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