2. Le sezioni cosi' attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.
Nota all'art. 2:
- L'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. n. 384/1978 concernente l'attuazione dell' art. 27 della legge 30 marzo 1977, n. 118 , a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, reca il seguente simbolo:
----> Vedere Immagine a Pag. 03 della G.U. <---