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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO CA, all'esito dell'udienza del 03/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3724/2020 R.G., cui sono riuniti i procedimenti RGN 3725/2020, 3727/2020,
3728/2020, 3730/2020, 3745/2020, 3764/2020, e, 3766/2020, promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], int B3, p1 Cf: Parte_1
elettivamente domiciliata in Brolo via Ferrara n. 99 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
NI IC, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Messina Via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: elenchi anagrafici-indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/11/2020, annotato nel fascicolo telematico in data 27/11/2020, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario, per l'anno 2018 per 152 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione prodotta in atti;
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che a seguito della presentazione della domanda per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione, la ricorrente ha appreso di non essere iscritta e/o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2018;
CP_
- Che l' ha immotivatamente disconosciuto tali giornate lavorative;
- Che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto.
CP_ Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno 2018 per n.
152 giornate;
CP_ Si costituiva con memoria del 15/07/2020 l' eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
CP_ In data 11/03/2022 il Giudice, su richiesta sollevata dall' in altri procedimenti pendenti tra le stesse parti davanti al medesimo Giudicante, ritenuta sussistente la connessione anche se avente ad oggetto diverse annualità, ha disposto la riunione del presente giudizio con i seguenti procedimenti n RG.
3725/2020, n. RG. 3727/2020, n. RG. 3728/2020, n. RG. 3745/2020, n. RG 3764/2020 e n.RG. 3766/2020.
Con verbale del 27/01/22 si disponeva la riunione anche con il procedimento n. RG. 3730/2020.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'esito dell'udienza del 03.10.2025, la causa matura veniva decisa.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' che è comune a tutti i procedimenti riuniti.
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, documentazione prodotta dalla parte ricorrente –ricorso amministrativo- e pacificamente CP_ ammesso dalla stessa parte, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per l'anno 2018, per n. 152 giornate, come da elenco pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal
01/06/2020 al 15/06/2020, I elenco nominativo trimestrale, con indicazione del nominativo della ricorrente. Tale elenco riguarda la cancellazione della ricorrente anche per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 che costituiscono oggetto degli altri procedimenti riuniti (Nrg 3730/20, Nrg. 3725/20, Nrg. 3745/20, Nrg.
3727/20).
CP_ Mentre l' con III elenco nominale trimestrale 2014, pubblicato sul sito dell'Istituto dal 15.12.2014 al
10.01.2015 ha disconosciuto le giornate lavorative di parte ricorrente con riferimento agli anni 2010, 2011
e 2012 che costituiscono oggetto rispettivamente dei procedimenti n. RG 3728/20, n. RG 3766/20 e n. RG.
3764/20.
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma CP_ della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 30.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi CP_ sostituito dall' possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n.
29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Ora, risulta dagli atti, e per sua stessa ammissione, che la ricorrente ha proposto per ogni annualità il ricorso amministrativo in data 20/11/2020, vedesi allegati in atti.
Orbene, trascorsi 30 giorni dal 15.06.2020, termine perentorio entro il quale proporre il summenzionato ricorso in via amministrativa, sono cominciati a decorrere i termini decadenziali, pari a complessivi 120 giorni, di cui all'art. 22 comma 1 del d.l. 7/70.
La ricorrente avrebbe dovuto proporre l'azione entro il 12/11/2020 (30 giorni per la proposizione del ricorso, art. 11 dlgs 375/1992 + 120 giorni art. 22, comma 1, del d.l. 7/70), mentre il presente ricorso è stato depositato il 21/11/2020, scaricato in data 27/11/2020.
L'eccezione di decadenza trova il suo accoglimento anche con riferimento agli altri procedimenti riuniti. Ed in particolare con riferimento ai procedimenti N.Rg 3725/20, n.RG 3727/20, n.RG. 3745/20 e n. RG 3730/20 valgono le medesime argomentazioni svolte, con la sola differenza che in tali casi il ricorso giudiziario è stato depositato il 30/11/2020, ma nulla cambia stante che l'azione avrebbe dovuto essere proposta sempre entro il 12/11/2020 per la medesima decorrenza dei termini, come sopra indicata.
Con riferimento ai procedimenti n. Rg. 3728/20, n. RG. 3766/20 e n. RG. 3764/20, il termine di decorrenza invece cambia, dovendosi fare decorrere i trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo dal
10/01/2015. Parte ricorrente, non solo non ha rispettato il termine di trenta giorni, ma ha addirittura proposto il ricorso anni dopo e precisante il 20/11/2020. Pertanto anche l'azione giudiziaria che avrebbe dovuto essere conseguentemente proposta entro il 09/11/2015 (30 giorni dal ricorso amministrativo più
120 giorni) è abbondantemente fuori termine, tenuto conto che il ricorso è stato depositato il 30/11/2020.
CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
Conseguentemente i ricorsi vanno tutti dichiarati inammissibili-improcedibili per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita e non va scrutinata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile i ricorsi e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 03/10/2025
Il Giudice on.
NO CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO CA, all'esito dell'udienza del 03/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3724/2020 R.G., cui sono riuniti i procedimenti RGN 3725/2020, 3727/2020,
3728/2020, 3730/2020, 3745/2020, 3764/2020, e, 3766/2020, promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], int B3, p1 Cf: Parte_1
elettivamente domiciliata in Brolo via Ferrara n. 99 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
NI IC, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Messina Via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: elenchi anagrafici-indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/11/2020, annotato nel fascicolo telematico in data 27/11/2020, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario, per l'anno 2018 per 152 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione prodotta in atti;
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che a seguito della presentazione della domanda per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione, la ricorrente ha appreso di non essere iscritta e/o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2018;
CP_
- Che l' ha immotivatamente disconosciuto tali giornate lavorative;
- Che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto.
CP_ Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno 2018 per n.
152 giornate;
CP_ Si costituiva con memoria del 15/07/2020 l' eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
CP_ In data 11/03/2022 il Giudice, su richiesta sollevata dall' in altri procedimenti pendenti tra le stesse parti davanti al medesimo Giudicante, ritenuta sussistente la connessione anche se avente ad oggetto diverse annualità, ha disposto la riunione del presente giudizio con i seguenti procedimenti n RG.
3725/2020, n. RG. 3727/2020, n. RG. 3728/2020, n. RG. 3745/2020, n. RG 3764/2020 e n.RG. 3766/2020.
Con verbale del 27/01/22 si disponeva la riunione anche con il procedimento n. RG. 3730/2020.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'esito dell'udienza del 03.10.2025, la causa matura veniva decisa.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' che è comune a tutti i procedimenti riuniti.
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, documentazione prodotta dalla parte ricorrente –ricorso amministrativo- e pacificamente CP_ ammesso dalla stessa parte, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per l'anno 2018, per n. 152 giornate, come da elenco pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal
01/06/2020 al 15/06/2020, I elenco nominativo trimestrale, con indicazione del nominativo della ricorrente. Tale elenco riguarda la cancellazione della ricorrente anche per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 che costituiscono oggetto degli altri procedimenti riuniti (Nrg 3730/20, Nrg. 3725/20, Nrg. 3745/20, Nrg.
3727/20).
CP_ Mentre l' con III elenco nominale trimestrale 2014, pubblicato sul sito dell'Istituto dal 15.12.2014 al
10.01.2015 ha disconosciuto le giornate lavorative di parte ricorrente con riferimento agli anni 2010, 2011
e 2012 che costituiscono oggetto rispettivamente dei procedimenti n. RG 3728/20, n. RG 3766/20 e n. RG.
3764/20.
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma CP_ della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 30.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi CP_ sostituito dall' possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n.
29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Ora, risulta dagli atti, e per sua stessa ammissione, che la ricorrente ha proposto per ogni annualità il ricorso amministrativo in data 20/11/2020, vedesi allegati in atti.
Orbene, trascorsi 30 giorni dal 15.06.2020, termine perentorio entro il quale proporre il summenzionato ricorso in via amministrativa, sono cominciati a decorrere i termini decadenziali, pari a complessivi 120 giorni, di cui all'art. 22 comma 1 del d.l. 7/70.
La ricorrente avrebbe dovuto proporre l'azione entro il 12/11/2020 (30 giorni per la proposizione del ricorso, art. 11 dlgs 375/1992 + 120 giorni art. 22, comma 1, del d.l. 7/70), mentre il presente ricorso è stato depositato il 21/11/2020, scaricato in data 27/11/2020.
L'eccezione di decadenza trova il suo accoglimento anche con riferimento agli altri procedimenti riuniti. Ed in particolare con riferimento ai procedimenti N.Rg 3725/20, n.RG 3727/20, n.RG. 3745/20 e n. RG 3730/20 valgono le medesime argomentazioni svolte, con la sola differenza che in tali casi il ricorso giudiziario è stato depositato il 30/11/2020, ma nulla cambia stante che l'azione avrebbe dovuto essere proposta sempre entro il 12/11/2020 per la medesima decorrenza dei termini, come sopra indicata.
Con riferimento ai procedimenti n. Rg. 3728/20, n. RG. 3766/20 e n. RG. 3764/20, il termine di decorrenza invece cambia, dovendosi fare decorrere i trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo dal
10/01/2015. Parte ricorrente, non solo non ha rispettato il termine di trenta giorni, ma ha addirittura proposto il ricorso anni dopo e precisante il 20/11/2020. Pertanto anche l'azione giudiziaria che avrebbe dovuto essere conseguentemente proposta entro il 09/11/2015 (30 giorni dal ricorso amministrativo più
120 giorni) è abbondantemente fuori termine, tenuto conto che il ricorso è stato depositato il 30/11/2020.
CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
Conseguentemente i ricorsi vanno tutti dichiarati inammissibili-improcedibili per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita e non va scrutinata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile i ricorsi e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 03/10/2025
Il Giudice on.
NO CA