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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/09/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.3590/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 3590/2023 R.G.
Promossa da
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Piazza Vittorio Veneto n. 25, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Davide Antonuccio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14.
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso innanzi all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, la signora conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà, Controparte_2 dichiararsi la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 29320239001215965/000, notificata in data 10.11.2023, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi previdenziali IVS per le annualità dal 2016 al 2019, per nullità derivata, frutto dell'omessa previa notificazione degli atti ad essa prodromici. In via subordinata chiedeva dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 25.01.2024, depositato in pari data, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la tardività dell'opposizione perché proposta oltre CP_2 il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione opposta, avendo la ricorrente contestato solo ed esclusivamente vizi di forma, ossia l'omessa notificazione degli atti impositivi prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. Deduceva altresì il difetto di integrità del contraddittorio e di legittimazione passiva dell' poiché la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione sussiste solo nei casi in cui oggetto CP_2 della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili e per errori ad esso imputabili.
Nel caso di specie, invece, non sussisterebbe, a dire di la propria legittimazione passiva in quanto, CP_2 trattandosi di mancata notifica degli avvisi di addebito da parte dell' di Noto, unico legittimato a CP_3 controdedurre è l'Ente impositore.
All'udienza del 16.04.2024 la ricorrente insisteva nella tempestività del ricorso deducendo di aver depositato ricevuta di invio telematico in data 30.11.2023, nel rispetto del termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 10.11.2023.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e posta in decisione all'udienza del 30.09.2025.
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto per i seguenti motivi.
Preliminarmente deve dichiararsi la tempestività del ricorso posto che risulta agli atti che la ricorrente ha depositato l'atto introduttivo in data 30.11.2023, sia pure nel registro telematico del contenzioso civile, atto che, conseguentemente, veniva rifiutato dalla cancelleria. La ricorrente, pertanto, provvedeva a reiscrivere il ricorso correttamente nel registro telematico della Sezione Lavoro. Come osservato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31371 del 24 ottobre 2022, infatti, si configura una mera irregolarità (e non un'ipotesi di nullità), tutte le volte in cui il deposito in via telematico di un atto viene eseguito utilizzando un registro diverso da quello di effettiva destinazione, attesa l'assenza di una norma di legge che commini espressamente al riguardo una nullità processuale. La Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che il deposito si perfeziona nel momento in cui viene inserito genericamente nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario destinatario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della Giustizia, a nulla rilevando che il registro di destinazione sia diverso da quello che materialmente riceve l'atto nel sistema informatico. Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in quanto, come CP_2 correttamente rilevato dalla ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in caso di impugnazione di atti della riscossione (cartella esattoriale e/o intimazione di pagamento) per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (ex multis: Cass. Civ. n. 5546/2023; Cass. Civ. n. 5062/2022).
Nel caso di specie, non avendo chiamato in causa quale ente impositore, unico legittimato alla CP_2 CP_3 notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, ed essendo decaduta dalla relativa facoltà, deve ritenersi non fornita la prova della notifica degli avvisi di addebito prodromici quale presupposto necessario per la validità della successiva intimazione di pagamento da parte dell'ente concessionario.
Deve, pertanto, dichiararsi la nullità derivata dell'atto per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta, di natura esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro
2.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide
Antonuccio, procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 3590/2023 R.G.
Promossa da
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Piazza Vittorio Veneto n. 25, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Davide Antonuccio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14.
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso innanzi all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, la signora conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà, Controparte_2 dichiararsi la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 29320239001215965/000, notificata in data 10.11.2023, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi previdenziali IVS per le annualità dal 2016 al 2019, per nullità derivata, frutto dell'omessa previa notificazione degli atti ad essa prodromici. In via subordinata chiedeva dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 25.01.2024, depositato in pari data, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la tardività dell'opposizione perché proposta oltre CP_2 il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione opposta, avendo la ricorrente contestato solo ed esclusivamente vizi di forma, ossia l'omessa notificazione degli atti impositivi prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. Deduceva altresì il difetto di integrità del contraddittorio e di legittimazione passiva dell' poiché la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione sussiste solo nei casi in cui oggetto CP_2 della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili e per errori ad esso imputabili.
Nel caso di specie, invece, non sussisterebbe, a dire di la propria legittimazione passiva in quanto, CP_2 trattandosi di mancata notifica degli avvisi di addebito da parte dell' di Noto, unico legittimato a CP_3 controdedurre è l'Ente impositore.
All'udienza del 16.04.2024 la ricorrente insisteva nella tempestività del ricorso deducendo di aver depositato ricevuta di invio telematico in data 30.11.2023, nel rispetto del termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 10.11.2023.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e posta in decisione all'udienza del 30.09.2025.
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto per i seguenti motivi.
Preliminarmente deve dichiararsi la tempestività del ricorso posto che risulta agli atti che la ricorrente ha depositato l'atto introduttivo in data 30.11.2023, sia pure nel registro telematico del contenzioso civile, atto che, conseguentemente, veniva rifiutato dalla cancelleria. La ricorrente, pertanto, provvedeva a reiscrivere il ricorso correttamente nel registro telematico della Sezione Lavoro. Come osservato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31371 del 24 ottobre 2022, infatti, si configura una mera irregolarità (e non un'ipotesi di nullità), tutte le volte in cui il deposito in via telematico di un atto viene eseguito utilizzando un registro diverso da quello di effettiva destinazione, attesa l'assenza di una norma di legge che commini espressamente al riguardo una nullità processuale. La Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che il deposito si perfeziona nel momento in cui viene inserito genericamente nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario destinatario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della Giustizia, a nulla rilevando che il registro di destinazione sia diverso da quello che materialmente riceve l'atto nel sistema informatico. Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in quanto, come CP_2 correttamente rilevato dalla ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in caso di impugnazione di atti della riscossione (cartella esattoriale e/o intimazione di pagamento) per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (ex multis: Cass. Civ. n. 5546/2023; Cass. Civ. n. 5062/2022).
Nel caso di specie, non avendo chiamato in causa quale ente impositore, unico legittimato alla CP_2 CP_3 notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, ed essendo decaduta dalla relativa facoltà, deve ritenersi non fornita la prova della notifica degli avvisi di addebito prodromici quale presupposto necessario per la validità della successiva intimazione di pagamento da parte dell'ente concessionario.
Deve, pertanto, dichiararsi la nullità derivata dell'atto per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta, di natura esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro
2.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide
Antonuccio, procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco