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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 11.6.2024 al N° R.G.C.A. 6798/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia SALATINO Parte_1
-opponente- contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente dott. , rappresentata e difesa
[...] CP_2 dal Funzionario Delegato dott. , Responsabile “Sezione Legale e Controparte_3
Contenzioso”
-opposta-
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione prot. N. 15115 del 22.4.2024
Conclusioni
Per l'Opponente: IN TESI in accoglimento dell'opposizione, annullare l'Ordinanza Ingiunzione in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN SUBORDINE in caso di rigetto della domanda principale, applicare la sanzione nella misura minima (art. 11 legge 689/1981). Con vittoria di spese ed onorari.
Per l'Opposta: Per il rigetto dell'opposizione e per la conferma della validità del provvedimento impugnato, con vittoria di spese di lite.
Esposizione dei Fatti
In data 5 gennaio 2024, militari della Guardia di Finanza della Compagnia di San
Giovanni Valdarno – Nucleo Mobile - accedevano presso l'esercizio denominato “CAFE'
DES AMIS”, sito in Montevarchi (AR), Via Traquandi n. 14, al cui interno è ubicata la rivendita di tabacchi n. 11 di Montevarchi, intestata alla sig.ra Parte_1 per un controllo volto alla prevenzione e repressione del traffico illecito di tabacchi lavorati. In tale occasione i militari constatavano che la Tabaccheria sguarnita di generi di monopolio> (in aperta violazione dell'art. 15 del Capitolato d'Oneri per la vendita di generi di Monopolio, per il quale il titolare della tabaccheria deve mantenere costantemente rifornita la rivendita di quantità adeguate di tabacchi lavorati e di altri prodotti) e che l'unico soggetto presente era inoltre intento a sistemare diversi cartoni contenenti tabacchi lavorati privi di qualsiasi documentazione negli scaffali della stessa rivendita che ne comprovasse la legittima provenienza;
dopo la sua identificazione,
(marito della sig.ra rilasciava dichiarazioni agli Testimone_1 Parte_1 operanti circa il fatto che la merce non era stata acquistata presso il magazzino di generi di monopolio ove le tabaccherie sono obbligate a rifornirsi per averla acquistata il giorno prima (04/01/2024 alle ore 18:00 circa) da un certo ARIMENE Fabio.
I prodotti venivano, quindi, catalogati (n.
6.382 pezzi tra sigarette, sigaretti, sigari per un peso complessivo del tabacco lavorato nazionale pari a 76,869 grammi convenzionali, oltre a 61.160 cartine e nr. 550 filtri funzionali ed accessori da fumo per un peso complessivo del tabacco lavorato nazionale pari a 61.710, pari a 2.200,605 grammi convenzionali di tabacco) e posti sotto sequestro ai sensi e per gli effetti degli artt. 352 e
354 c.p.p.; di ciò veniva dato atto nel “Verbale di perquisizione locale e sequestro”, allegato alla nota della GdF acquisita con prot. 3430 del 26.01.2024.
Da tali fatti è scaturito a carico di (quale coadiutore della Tes_1
il proc. pen. n. 69/2024 per il delitto p. e p. dall'art. 648 c.p., mentre nei Parte_2 riguardi di per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, è Parte_1 stato contestato l'illecito di cui all'art. 62 quinques commi 3° e 7° del D.lgs. 26.10.1995 nr. 504, sanzionato dall'art. 96 Legge n. 907/19421 (come modificato dall'art. 1 commi 1 e 5 lett.a) D.lgs. 8/2016, il quale punisce la condotta illecita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 10ooo euro), perché privi di documentazione comprovante la legittima provenienza. non provvedeva a pagare la sanzione in misura ridotta ex art. 16 Legge Parte_1
689/1981, né presentava scritti difensivi né avanzava richiesta di audizione personale a norma dell'art. 18 cit. legge;
pertanto l' Controparte_1 emetteva l'ordinanza ingiunzione, con la quale veniva comminata la sanzione
[...] amministrativa – già nel minimo edittale – di euro 5.000 (a margine il
[...] irrogava anche la sanzione della chiusura Controparte_4 dell'esercizio per 5 gg, ovvero dal 3.6.2024 al 7.6.2024) e procedeva a notificarla in data14.5.2024.
In data 11.06.2024 depositava, tempestivamente, in Parte_1
PCT l'atto di opposizione chiedendo l'accoglimento delle su indicate conclusioni, affermando di essere completamente “estranea” alla condotta posta in essere da
(ciò sarebbe avvalorato dal fatto che il procedimento penale è stato Tes_1 promosso solo nei riguardi di questi), che al momento dell'accesso in Tabaccheria della
GdF ella non era presente (perché malata) e che, come emergerebbe dallo stesso Verbale di perquisizione redatto dalla GdF, era emerso che “la consegna dei prodotti non autorizzati era stata concordata dallo stesso a sua insaputa”; sulla scorta di quanto precede, Tes_1
chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva “per grave pregiudizio Parte_1 economico”.
In data 17.6.2024 veniva fissata l'udienza del 12.12.2024 per la trattazione e decisione del ricorso e veniva precisato che, allo stato, non si ravvisava il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.lgs.
150/2011 (che avrebbe potuto legittimare la decisione della sospensione inaudita altera parte).
In data 18.11.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
L'udienza del 12.12.2024 è stata tenuta in forma “cartolare” e le parti hanno provveduto a depositare le note sostitutive di udienza.
disposizione in commento sostituisce il comma 7 del citato art. 62-quinquies al fine di specificare che ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo si applica la disciplina prevista dagli artt. 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari (su cui vedi infra) secondo un criterio di equivalenza in base al quale un grammo convenzionale di tabacco equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti accessori. Ciò
3
Motivi della Decisione
L'opposizione non è fondata e non viene accolta.
L'illecito contestato (violazione dell'obbligo di legge di rifornirsi di generi di monopolio, ivi compresi i prodotti accessori ai tabacchi lavorati, dal deposito fiscale di aggregazione, ovvero presso soggetti autorizzati alla vendita da e di tenere la CP_1 corretta documentazione fiscale) sussiste sia oggettivamente, dato il Verbale della GdF del
5.1.2024, che soggettivamente, alla luce della colpevole omissione da parte della ricorrente dell'attività di controllo e di vigilanza sull'operato dei propri collaboratori/coadiutori di cui all'art. 64 del D.P.R. nr. 1074/19582 (deve darsi atto che il coadiutore è stato medio tempore revocato) e dall'innegabile vantaggio che la stessa avrebbe ricavato dalla vendita a terzi dei prodotti ottenuti illegalmente, di cui non vi era traccia di acquisto nella documentazione fiscale della tabaccheria e che i clienti non avrebbero mai potuto autonomamente rilevare sui prodotti non venendo apposti contrassegni o QR code.
L'imputazione della condotta di in capo a consegue Tes_1 Parte_1 necessariamente al fatto che l'opponente è la titolare e, dunque, la responsabile legale e detiene tutti i diritti e i doveri connessi all'attività di tabaccheria, mentre il coadiutore agisce sempre in un ruolo di supporto non avendo alcun potere decisionale autonomo, se non in specifiche circostanze autorizzate, peraltro, dal titolare.
In particolare, l'organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio è accompagnata, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 n. 1293 del 22 dicembre
1957, da un regime regolatorio improntato ad una particolare severità e il concessionario è investito di specifiche responsabilità, sicché ogni fatto costituente violazione del dovere di
“fedeltà commerciale” può ben dare luogo, una volta accertata l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, all'irrogazione di sanzioni;
per ovviare alla loro applicazione, la concessionaria avrebbe dovuto dimostrare – con rigore - di aver perso ogni controllo della situazione per illeciti a sua volta subiti ad opera di terzi o comunque per l'insorgenza di cause di forza maggiore scriminanti l'oggettiva e non contestata violazione di legge, circostanze che non sono mai state tempestivamente rappresentate all'amministrazione; si tenga conto che non ha prodotto agli atti di causa nemmeno il Parte_1
che rileva è che, nonostante le modifiche normative, la disposizione sanzionatoria è rimasta immutata, cambiando solo la collocazione sistematica. 2 Costituente il Regolamento di esecuzione della legge 1293/1957 che dispone che “il Rivenditore risponde verso l'Amministrazione dell'operato del coadiutore e degli assistenti” e ciò a prescindere da ogni
“atteggiamento” o convinzione interna del rivenditore, configurando tale norma una RESPONSABILITA' OGGETTIVA.
4 certificato di malattia relativo al suo stato di salute in data 5.1.2024 a causa del quale non sarebbe stata presente in Parte_2
Il secondo rilievo di parte opponente – circa l'asserita eccessività della sanzione irrogata – non ha ragion d'essere, atteso che è stato applicato dalla P.A. il minimo edittale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità a quanto indicato a pag. 22 della comparsa di costituzione e risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione prot. N. 15115 del 22.4.2024 emessa dall'
[...]
(di seguito A.D.M.) nei Controparte_1 Controparte_1 confronti di . Parte_1
Condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta, liquidate in euro 1.360,80 per compenso professionale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 28 gennaio 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Supplemento ordinario - Serie Generale n. 232 del 3 ottobre 2024 il Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante
“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, con il quale è stata data attuazione ai principi di cui all'art. 20, commi 2 e 3, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, titolata “Delega al Governo per la riforma fiscale”. L'art. 3, comma 1, lett.re i), l) ed m), del D. Lgs. n. 141/2024 ha modificato ed opportunamente aggiornato rispettivamente gli artt. 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del T.U.A. introducendo disposizioni volte a razionalizzare il quadro giuridico vigente in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicato ai tabacchi lavorati nonché ai prodotti a essi equiparabili contemplati dal T.U.A. In tal modo, le violazioni sui citati prodotti sono ricondotte all'interno dello stesso T.U.A. che già contiene la disciplina sostanziale. In virtù dell'abrogazione dell'art. 96 della legge n. 907/1942 e dell'articolo 5 della legge n. 50/1994, il cui contenuto è stato oggi trasposto all'interno del Testo Unico Accise con l'introduzione dei menzionati articoli 40-quinquies e 40-sexies, si è provveduto, conseguentemente, alla modifica e integrazione degli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies al fine di indicare le nuove norme contenenti i profili sanzionatori, in luogo di quelle abrogate. La lett. m) interviene sull'art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) del T.U.A. in materia di sanzioni per l'evasione dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine e filtri). In particolare, la
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In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 11.6.2024 al N° R.G.C.A. 6798/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia SALATINO Parte_1
-opponente- contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente dott. , rappresentata e difesa
[...] CP_2 dal Funzionario Delegato dott. , Responsabile “Sezione Legale e Controparte_3
Contenzioso”
-opposta-
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione prot. N. 15115 del 22.4.2024
Conclusioni
Per l'Opponente: IN TESI in accoglimento dell'opposizione, annullare l'Ordinanza Ingiunzione in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN SUBORDINE in caso di rigetto della domanda principale, applicare la sanzione nella misura minima (art. 11 legge 689/1981). Con vittoria di spese ed onorari.
Per l'Opposta: Per il rigetto dell'opposizione e per la conferma della validità del provvedimento impugnato, con vittoria di spese di lite.
Esposizione dei Fatti
In data 5 gennaio 2024, militari della Guardia di Finanza della Compagnia di San
Giovanni Valdarno – Nucleo Mobile - accedevano presso l'esercizio denominato “CAFE'
DES AMIS”, sito in Montevarchi (AR), Via Traquandi n. 14, al cui interno è ubicata la rivendita di tabacchi n. 11 di Montevarchi, intestata alla sig.ra Parte_1 per un controllo volto alla prevenzione e repressione del traffico illecito di tabacchi lavorati. In tale occasione i militari constatavano che la Tabaccheria sguarnita di generi di monopolio> (in aperta violazione dell'art. 15 del Capitolato d'Oneri per la vendita di generi di Monopolio, per il quale il titolare della tabaccheria deve mantenere costantemente rifornita la rivendita di quantità adeguate di tabacchi lavorati e di altri prodotti) e che l'unico soggetto presente era inoltre intento a sistemare diversi cartoni contenenti tabacchi lavorati privi di qualsiasi documentazione negli scaffali della stessa rivendita che ne comprovasse la legittima provenienza;
dopo la sua identificazione,
(marito della sig.ra rilasciava dichiarazioni agli Testimone_1 Parte_1 operanti circa il fatto che la merce non era stata acquistata presso il magazzino di generi di monopolio ove le tabaccherie sono obbligate a rifornirsi per averla acquistata il giorno prima (04/01/2024 alle ore 18:00 circa) da un certo ARIMENE Fabio.
I prodotti venivano, quindi, catalogati (n.
6.382 pezzi tra sigarette, sigaretti, sigari per un peso complessivo del tabacco lavorato nazionale pari a 76,869 grammi convenzionali, oltre a 61.160 cartine e nr. 550 filtri funzionali ed accessori da fumo per un peso complessivo del tabacco lavorato nazionale pari a 61.710, pari a 2.200,605 grammi convenzionali di tabacco) e posti sotto sequestro ai sensi e per gli effetti degli artt. 352 e
354 c.p.p.; di ciò veniva dato atto nel “Verbale di perquisizione locale e sequestro”, allegato alla nota della GdF acquisita con prot. 3430 del 26.01.2024.
Da tali fatti è scaturito a carico di (quale coadiutore della Tes_1
il proc. pen. n. 69/2024 per il delitto p. e p. dall'art. 648 c.p., mentre nei Parte_2 riguardi di per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, è Parte_1 stato contestato l'illecito di cui all'art. 62 quinques commi 3° e 7° del D.lgs. 26.10.1995 nr. 504, sanzionato dall'art. 96 Legge n. 907/19421 (come modificato dall'art. 1 commi 1 e 5 lett.a) D.lgs. 8/2016, il quale punisce la condotta illecita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 10ooo euro), perché privi di documentazione comprovante la legittima provenienza. non provvedeva a pagare la sanzione in misura ridotta ex art. 16 Legge Parte_1
689/1981, né presentava scritti difensivi né avanzava richiesta di audizione personale a norma dell'art. 18 cit. legge;
pertanto l' Controparte_1 emetteva l'ordinanza ingiunzione, con la quale veniva comminata la sanzione
[...] amministrativa – già nel minimo edittale – di euro 5.000 (a margine il
[...] irrogava anche la sanzione della chiusura Controparte_4 dell'esercizio per 5 gg, ovvero dal 3.6.2024 al 7.6.2024) e procedeva a notificarla in data14.5.2024.
In data 11.06.2024 depositava, tempestivamente, in Parte_1
PCT l'atto di opposizione chiedendo l'accoglimento delle su indicate conclusioni, affermando di essere completamente “estranea” alla condotta posta in essere da
(ciò sarebbe avvalorato dal fatto che il procedimento penale è stato Tes_1 promosso solo nei riguardi di questi), che al momento dell'accesso in Tabaccheria della
GdF ella non era presente (perché malata) e che, come emergerebbe dallo stesso Verbale di perquisizione redatto dalla GdF, era emerso che “la consegna dei prodotti non autorizzati era stata concordata dallo stesso a sua insaputa”; sulla scorta di quanto precede, Tes_1
chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva “per grave pregiudizio Parte_1 economico”.
In data 17.6.2024 veniva fissata l'udienza del 12.12.2024 per la trattazione e decisione del ricorso e veniva precisato che, allo stato, non si ravvisava il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.lgs.
150/2011 (che avrebbe potuto legittimare la decisione della sospensione inaudita altera parte).
In data 18.11.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
L'udienza del 12.12.2024 è stata tenuta in forma “cartolare” e le parti hanno provveduto a depositare le note sostitutive di udienza.
disposizione in commento sostituisce il comma 7 del citato art. 62-quinquies al fine di specificare che ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo si applica la disciplina prevista dagli artt. 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari (su cui vedi infra) secondo un criterio di equivalenza in base al quale un grammo convenzionale di tabacco equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti accessori. Ciò
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Motivi della Decisione
L'opposizione non è fondata e non viene accolta.
L'illecito contestato (violazione dell'obbligo di legge di rifornirsi di generi di monopolio, ivi compresi i prodotti accessori ai tabacchi lavorati, dal deposito fiscale di aggregazione, ovvero presso soggetti autorizzati alla vendita da e di tenere la CP_1 corretta documentazione fiscale) sussiste sia oggettivamente, dato il Verbale della GdF del
5.1.2024, che soggettivamente, alla luce della colpevole omissione da parte della ricorrente dell'attività di controllo e di vigilanza sull'operato dei propri collaboratori/coadiutori di cui all'art. 64 del D.P.R. nr. 1074/19582 (deve darsi atto che il coadiutore è stato medio tempore revocato) e dall'innegabile vantaggio che la stessa avrebbe ricavato dalla vendita a terzi dei prodotti ottenuti illegalmente, di cui non vi era traccia di acquisto nella documentazione fiscale della tabaccheria e che i clienti non avrebbero mai potuto autonomamente rilevare sui prodotti non venendo apposti contrassegni o QR code.
L'imputazione della condotta di in capo a consegue Tes_1 Parte_1 necessariamente al fatto che l'opponente è la titolare e, dunque, la responsabile legale e detiene tutti i diritti e i doveri connessi all'attività di tabaccheria, mentre il coadiutore agisce sempre in un ruolo di supporto non avendo alcun potere decisionale autonomo, se non in specifiche circostanze autorizzate, peraltro, dal titolare.
In particolare, l'organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio è accompagnata, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 n. 1293 del 22 dicembre
1957, da un regime regolatorio improntato ad una particolare severità e il concessionario è investito di specifiche responsabilità, sicché ogni fatto costituente violazione del dovere di
“fedeltà commerciale” può ben dare luogo, una volta accertata l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, all'irrogazione di sanzioni;
per ovviare alla loro applicazione, la concessionaria avrebbe dovuto dimostrare – con rigore - di aver perso ogni controllo della situazione per illeciti a sua volta subiti ad opera di terzi o comunque per l'insorgenza di cause di forza maggiore scriminanti l'oggettiva e non contestata violazione di legge, circostanze che non sono mai state tempestivamente rappresentate all'amministrazione; si tenga conto che non ha prodotto agli atti di causa nemmeno il Parte_1
che rileva è che, nonostante le modifiche normative, la disposizione sanzionatoria è rimasta immutata, cambiando solo la collocazione sistematica. 2 Costituente il Regolamento di esecuzione della legge 1293/1957 che dispone che “il Rivenditore risponde verso l'Amministrazione dell'operato del coadiutore e degli assistenti” e ciò a prescindere da ogni
“atteggiamento” o convinzione interna del rivenditore, configurando tale norma una RESPONSABILITA' OGGETTIVA.
4 certificato di malattia relativo al suo stato di salute in data 5.1.2024 a causa del quale non sarebbe stata presente in Parte_2
Il secondo rilievo di parte opponente – circa l'asserita eccessività della sanzione irrogata – non ha ragion d'essere, atteso che è stato applicato dalla P.A. il minimo edittale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità a quanto indicato a pag. 22 della comparsa di costituzione e risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione prot. N. 15115 del 22.4.2024 emessa dall'
[...]
(di seguito A.D.M.) nei Controparte_1 Controparte_1 confronti di . Parte_1
Condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta, liquidate in euro 1.360,80 per compenso professionale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 28 gennaio 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Supplemento ordinario - Serie Generale n. 232 del 3 ottobre 2024 il Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante
“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, con il quale è stata data attuazione ai principi di cui all'art. 20, commi 2 e 3, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, titolata “Delega al Governo per la riforma fiscale”. L'art. 3, comma 1, lett.re i), l) ed m), del D. Lgs. n. 141/2024 ha modificato ed opportunamente aggiornato rispettivamente gli artt. 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del T.U.A. introducendo disposizioni volte a razionalizzare il quadro giuridico vigente in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicato ai tabacchi lavorati nonché ai prodotti a essi equiparabili contemplati dal T.U.A. In tal modo, le violazioni sui citati prodotti sono ricondotte all'interno dello stesso T.U.A. che già contiene la disciplina sostanziale. In virtù dell'abrogazione dell'art. 96 della legge n. 907/1942 e dell'articolo 5 della legge n. 50/1994, il cui contenuto è stato oggi trasposto all'interno del Testo Unico Accise con l'introduzione dei menzionati articoli 40-quinquies e 40-sexies, si è provveduto, conseguentemente, alla modifica e integrazione degli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies al fine di indicare le nuove norme contenenti i profili sanzionatori, in luogo di quelle abrogate. La lett. m) interviene sull'art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) del T.U.A. in materia di sanzioni per l'evasione dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine e filtri). In particolare, la
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