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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1247 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
), rappresentato e difeso dall'avv. FELICE PICCOLI Parte_1 P.IVA_1 per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio
Email_1
- attore - contro
), nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
deceduta in ZOGNO (BG) il 19/10/2005, contumaci
- convenuti - avente ad OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Per : - accertare e dichiarare che il c.f. Parte_1 Parte_1
, con sede in , via Cav. Antonio Dentella n. 10, in virtù di possesso P.IVA_1 Pt_1
pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è proprietario per usucapione dei seguenti beni immobili: • unità immobiliare sita in , via cav. Pt_1 [...]
distinta al foglio 7, particella 295, sub 3 del locale catasto fabbricati, sezione CP_2 urbana BR;
• unità immobiliare in , via cav. al foglio 4, part. 294, Pt_1 Controparte_2 sub. 2 del catasto fabbricati, sez. urbana BR;
• unità immobiliare in , via cav. Pt_1 [...]
al foglio 4, part. 294 sub. 3 del catasto fabbricati, sez. BR;
• unità immobiliare CP_2
sita in , via cav. al foglio 4, part. 294 sub. 4 del catasto fabbricati, Pt_1 Controparte_2
sez. BR;
- ordinare all'Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare competente,
1 in persona del Responsabile pro tempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione a favore del ricorrente sui Parte_1 beni sopradescritti, nonché autorizzare l'U.T.E. di Bergamo ad effettuare le eventuali variazioni catastali opportune dei mappali a favore del ricorrente;
- con la rifusione delle spese
e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio gli Parte_1 Controparte_1
(all'anagrafe ) esponendo (in sintesi) che: in data 19/8/1981 aveva acquistato Persona_1
da alcune porzioni (catasto terreni, particella 293, sub. 3) facenti parte di un Controparte_1
unico fabbricato semidiroccato sito in via Centro 44 (ora via Cav. 44) Pt_1 Controparte_2
e dalla stessa e dal marito comproprietario un'altra porzione Controparte_1 Controparte_3
dello stesso fabbricato (catasto terreni, particella 293, sub. 1 e particella 304); in data 22/4/1983 aveva acquistato dai fratelli , e ancora un'altra porzione (catasto Per_2 Per_3 Persona_4
terreni, particella 293, sub. 2); dopo la delibera comunale del 20/12/1985 che prevedeva l'acquisto della residua proprietà da , in data 26/1/1990 era stato stipulato l'atto Controparte_1
notarile in cui per errore era stato indicato solo il mappale 293, sub. 3, già acquisito;
ciononostante, a partire dal 1990, aveva esercitato il possesso dell'intero fabbricato e di alcuni locali accessori, provvedendo alla ristrutturazione di tutta la parte allora distinta alle particelle
293 e 294 del catasto dei terreni;
aveva inoltre proceduto all'accatastamento della particella 293 nel catasto fabbricati alla particella 2836, sub. 1 (seminterrato), sub. 2 (piano terra), sub. 3
(piano primo) e sub. 4 (piano secondo); le varie unità catastali risultavano di fatto unite ad altre e, in particolare, l'unità al piano terra comprendeva anche la particella 294 sub. 2,
l'appartamento al primo piano comprendeva anche la particella 294 sub. 3 e l'appartamento al piano secondo anche la particella 294 sub. 4; al termine del recupero abitativo aveva mantenuto il possesso di tutte le unità ricavate, concedendole anche in locazione;
le porzioni non intestate al Comune (Castato Fabbricati, foglio 7, part. 295 sub. 3 e foglio 4, particella 294, sub.
2-3 e 4) risultavano ancora intestate a , la quale era deceduta in Zogno in data Controparte_1
19/10/2005; nonostante le ricerche compiute, era risultata impossibile l'identificazione degli eredi dell'intestataria formale;
stante il godimento esclusivo da esso attuato senza un provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, dovevano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della proprietà delle porzioni possedute.
2 Tanto esposto, ha chiesto di accertare l'acquisto per usucapione della proprietà delle particelle ancora formalmente intestate a nonché di ordinare la trascrizione della Controparte_1
sentenza e di autorizzare le eventuali variazioni catastali.
Nonostante il compimento delle formalità previste dall'art. 150 c.p.c. per la notifica per pubblici proclami autorizzata dal Presidente con decreto del 23/1/2024, nessuno si è costituito in qualità di erede di . Controparte_1
Espletata l'istruttoria con l'escussione di due testimoni, all'esito dell'udienza del 10/6/2025 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza depositata in data 17/6/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. I beni immobili oggetto della domanda di usucapione proposta dal Parte_1
consistono in alcune porzioni ora facenti parte di tre unità abitative ricavate in un unico fabbricato sito in alla via Cav. Antonio Dentella n. 44 e in due locali deposito posti al Pt_1
piano terra del fabbricato contiguo.
Tali porzioni risultano così identificate nel locale Catasto Fabbricati: foglio 4, part. 294, sub. 2
(porzione di unità abitativa al piano terra, unita di fatto alla part. 2836, sub. 2), sub. 3 (porzione di unità abitativa al primo piano, unita di fatto alla part. 2836, sub. 3) e sub. 4 (porzione dell'unità abitativa al secondo piano, unita di fatto alla part. 2836, sub. 4) nonché foglio 7, particella 295, subalterno 3 (due locali di deposito al piano terra dell'edificio distinto con tale particella).
2. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale espletata e delle prove documentali prodotte può ritenersi accertato che su tali porzioni immobiliari il ha esercitato Pt_1 Parte_1 un possesso corrispondente alla proprietà per un periodo di tempo idoneo all'acquisto del relativo diritto.
In particolare, ha trovato conferma il fatto che, dopo la stipula dell'atto del 26/1/1990 con cui il Comune intendeva completare l'acquisizione dell'intero compendio già di proprietà della famiglia , l'ente ha esercitato di fatto la proprietà su tutta l'estensione di esso, anche se CP_2
formalmente i vari atti di acquisto conclusi non comprendevano le porzioni sopra indicate.
In tal senso rilevano le dichiarazioni del testimone , il quale ha confermato Testimone_1 che il Comune, ritenendo acquisita l'intera proprietà, ha provveduto alla ristrutturazione di tutti i locali realizzando varie unità abitative.
Il testimone oltre a confermare la ristrutturazione dell'intero fabbricato in Testimone_2
cui sono stati realizzate nuove unità abitative (primo edificio “a destra” riprodotto nella foto di cui al doc. 5 di parte attrice), ha dato conferma specifica dell'uso esclusivo da parte del Comune anche dei locali accessori posti al piano terra dell'edificio contiguo (“a sinistra”).
3 Le dichiarazioni rese dai testi appaiono attendibili, atteso che entrambi risultano a diretta conoscenza dei fatti: l'uno ( ) in quanto sindaco del Comune di dal Testimone_1 Pt_1
1980 al 1999, l'altro ( quale comproprietario dei piani superiori del Testimone_2
fabbricato nel cui piano terra si trovano i locali accessori in uso al Comune.
Inoltre, dal punto di vista oggettivo, le dichiarazioni risultano corroborate dalla documentazione prodotta dal Comune, e in particolare dalla concessione edilizia per l'intervento sull'intero fabbricato di cui agli allora mappali nn. 293 e 294 (doc. 8), dai contratti di locazione (doc. 17), nonché dalla delibera che prevedeva la permuta in favore dei fratelli el “locale cantinato Tes_2
di proprietà del Comune di individuato al mappale n. 295 del foglio 7” (doc. 24). Pt_1
3. Le concrete modalità di godimento accertate appaiono oggettivamente inconciliabili con la possibilità di contestuale godimento altrui e risultano, quindi, idonee all'acquisto per usucapione in danno degli intestatari formali.
4. Non osta all'acquisto per usucapione la natura di ente pubblico del soggetto che ha esercitato il possesso delle porzioni.
Infatti, l'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione;
non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione (Cass. 18445/2023).
5. Le risultanze istruttorie confermano che la situazione di possesso esclusivo attuata dal e tuttora in atto è iniziata nel 1990. Pt_1
Anche a voler considerare la data del 30/6/2003 indicata dallo stesso attore in conformità all'orientamento che per l'usucapione pubblica considera rilevante solo il periodo successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il termine ventennale necessario per l'usucapione risulta comunque compiuto alla data di notifica dell'atto di citazione.
6. Quindi, ricorrono tutti i presupposti per l'acquisto da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 1158
c.c., dell'intera proprietà delle porzioni sopra indicate.
La domanda di usucapione, pertanto, deve essere accolta.
4 7. Come previsto dall'art. 2651 c.c., la presente sentenza va trascritta presso la competente
Agenzia del Territorio, con esonero del Conservatore da ogni sua responsabilità.
8. Non occorre disporre l'autorizzazione alle variazioni catastali, atteso che, una volta accertato l'acquisto per usucapione, l'attore è legittimato a richiedere direttamente le modifiche presso gli uffici competenti, senza necessità di preventiva autorizzazione giudiziaria.
9. Va esclusa la ripetizione delle spese processuali stante l'interesse dello stesso attore all'accertamento giudiziale dell'usucapione e l'assenza di contestazioni da parte dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- accerta che il ha acquistato per usucapione l'intera proprietà dei Parte_1
seguenti beni immobili: unità immobiliare sita in via cav. distinta Pt_1 Controparte_2
al foglio 7, particella 295, sub. 3 del locale catasto fabbricati, sezione urbana BR;
unità immobiliare sita in via cav. distinta al foglio 4, part. 294, sub. 2 Pt_1 Controparte_2
del locale catasto fabbricati, sez. urbana BR;
unità immobiliare sita in via cav. Pt_1 [...]
distinta al foglio 4, part. 294 sub. 3 del locale catasto fabbricati, sez. BR;
unità CP_2
immobiliare sita in via cav. distinta al foglio 4, part. 294, sub. 4 Pt_1 Controparte_2
del catasto fabbricati, sez. BR;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Agenzia del Territorio con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
- dichiara irripetibili le spese processuali anticipate dal . Parte_1
Così deciso in Bergamo in data 22/06/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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