Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00352/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AT
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 502 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Solimando, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
- Azienda sanitaria di Matera - ASM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Roberto Digirolamo, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a oggetto “Ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rinnovo della patente di guida”, prevista dall’art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992 e richiamata dall’art. 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2009, consegnata a mani dell’interessato in data 1ottobre 2024;
- della relazione medica della commissione medica locale di Matera, non conosciuta
- del provvedimento di rinnovo della patente di guida per un periodo di validità inferiore rispetto a quello ordinariamente previsto dall’art. 126 del d.lgs. n. 285/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con ricorso notificato il 5 novembre 2024 e depositato il successivo 20 di novembre, è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti il rinnovo della patente di guida in suo favore, nella parte in cui lo stesso è stato temporalmente limitato a un periodo di validità inferiore (due anni) rispetto a quello ordinariamente previsto dall’art. 126 del d.lgs. n. 285/1992, nonché laddove è stata applicata la prescrizione recante il codice “68. No alcool”, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il Ministero intimato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha istato per l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e ha concluso per il rigetto nel merito del ricorso.
2.1. L’ASM è comparsa in lite eccependo l’infondatezza nel merito del ricorso.
3. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, l’affare è transitato in decisione, alla stregua della motivazione che segue.
4. In limine litis , va disattesa l’eccezione sollevata in giudizio dal Ministero intimato, concernente il suo difetto di legittimazione passiva in quanto l’accertamento della idoneità psico-fisica per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida non sarebbe a esso riferibile, bensì alla apposita commissione medica dell’ASM. Invero, oggetto del giudizio è l’abilitazione alla guida di veicoli recante le prescrizioni apposte a seguito del giudizio della commissione medica, ossia un provvedimento emanato proprio dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e tanto ne sostanzia la legittimazione passiva nel presente giudizio ( ex multis , T.A.R. Lazio, sez. III, 28 gennaio 2021, n. 1203).
5. Nel merito, il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. Giova, preliminarmente, delineare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 119 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, stabilisce, al comma 1, che: «non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”.
L’art. 319 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di attuazione al codice della strada, stabilisce, inoltre, che: “1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita. 2. I medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'art. 320. 3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'art. 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita. 4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida […]”.
Il d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), stabilisce, infine, all’allegato III, che: “L'articolo 119 del codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest'ultima, nonché nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada. Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneità fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495».
Per quanto concerne in particolare la patologia: «dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool», alla lett. “E. alcool”, è previsto che: «Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
E.1. Gruppo 1 - La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcool. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della Commissione medica locale.
E.2. Gruppo 2 - La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni».
Resta da aggiungere che il medesimo allegato III classifica i conducenti nei seguenti due gruppi:
- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE.
- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonchè i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
6.1.1. Consegue a quanto innanzi che nel caso in cui la dipendenza da alcool sia passata e non più attuale può essere espresso parere favorevole al rilascio o alla conferma solo dopo la valutazione, “con estrema severità” da parte della commissione medica all’uopo istituita.
6.2. Tutto ciò premesso in diritto, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “un giudizio medico-legale come quello che qui viene in rilievo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2004, nr. 1341; id ., 10 luglio 2001, nr. 3822), ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2002, n. 2483)” (Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2451).
6.3. Con ogni evidenza, tali vizi non ricorrono nel caso di specie.
6.3.1. In particolare, quanto alla limitazione del periodo di validità della patente di guida a due anni, asseritamente senza motivazione, è agevole osservare che il biennio è il periodo massimo di validità previsto per la patente di categoria C (quella rilasciata al ricorrente), per effetto di quanto disposto dal ripetuto allegato III al d.lgs. n. 59 del 2011, lett. “E.2. Gruppo 2”, sicché al deducente è stato rilasciato il titolo di guida nella misura massima di legge, avendo ovviamente riguardo al precedente costituito dalla guida in stato di ebbrezza nel maggio del 2011 e alla connotazione di “massima severità” che deve innervare la valutazione della commissione medica, rispetto alla quale logicamente recessivo è il lasso di tempo da allora trascorso.
6.3.2. Quanto all’applicazione della prescrizione di cui al codice “68. Niente alcool” di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 59 del 2011, si tratta di doglianza in parte inammissibile per difetto di interesse, in quanto, ai sensi dell’art. 186 -bis del d.lgs. n. 285 del 1992 è comunque «vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste», per quanto qui rileva, ai «conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché' di autoarticolati e di autosnodati», ossia quelli che possono essere guidati dai titolari di patente di categoria C, quali il ricorrente.
6.3.2.1., Quanto agli ulteriori veicoli che il deducente è abilitato a condurre, la prescrizione non appare irragionevole ed è idoneamente e motivatamente sorretta dal quadro normativo di riferimento secondo cui, come già evidenziato, il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale, per cui, tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
6.3.3. Ritiene in definitiva il Collegio che l’avversato giudizio medico, nella parte in cui si atteggi a espressione di massima cautela, si addica alla situazione fattuale sottostante e non travalichi in alcun modo i poteri che le norme di riferimento attribuiscono all’organo competente, essendo diversamente coerente declinazione degli stessi.
7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AT, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’ASM e del Ministero intimato (con attribuzione in tale ultimo caso all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, distrattaria per legge), forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00 (duemila/00) cadauno, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.