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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2675 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato BIOLO FILIPPO
ATTORE contro
, C.F. , nata in [...] Controparte_1 C.F._2 il 05/11/1977, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLI ANNALISA e CORVO MARIA
FRANCESCA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025:
“Voglia il Tribunale di Vicenza:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 in Zimbabwe in data 19.12.1998, con atto trascritto nel Comune di Controparte_1
AV VI al n. 54, parte II, serie C, anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione della emananda sentenza;
1
2. Disporre che il sig. corrisponda alla signora Parte_1 Controparte_1 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, Per_1
l'importo mensile pari ad euro 400,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo adottato dall'Intestato
Tribunale.
3. Disporre che il sig. corrisponda alla signora Parte_1 Controparte_1 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, Pt_1
l'importo mensile pari ad euro 200,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo adottato dall'Intestato
Tribunale.
4. Nulla a titolo di contributo al mantenimento reciproco dei coniugi essendo entrambi autosufficienti.
5. Spese di lite compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/05/2023 chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bulawayo (ZIMBABWE) con
[...]
in data 19/12/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di AV VI (VI) al n. 54, Parte II, serie C.
Deduceva l'attore che: (i) dal matrimonio erano nati i figli (nel prosieguo in Pt_1 CP_2 data 1/9/1999, già maggiorenne, e in data 21/9/2005, minorenne all'epoca del deposito del Per_1 ricorso;
(ii) era venuta irreversibilmente meno la comunione morale e materiale tra i coniugi, che sin dal 2011 vivevano di fatto separati;
(iii) con sentenza del Tribunale di Vicenza n. 501 del 01/03/2019, divenuta definitiva, veniva dichiarata la loro separazione giudiziale;
(iv) decorsi i termini di legge, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione, chiedeva pertanto lo scioglimento del Pt_1 matrimonio alle condizioni di cui alla separazione salvo, da un lato, quanto disposto con riferimento all'affidamento del figlio che sarebbe divenuto di lì a breve maggiorenne, e, dall'altro lato, Per_1 salvo quanto disposto con riferimento al mantenimento del figlio che riteneva CP_2 autosufficiente.
In conclusione, l'attore chiedeva pertanto l'affido condiviso del figlio minore, il suo collocamento presso la madre con diritto di visita libero per il padre (senza un calendario predeterminato), con
2 conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio minore per l'importo di euro 300,00 mensili, oltre alle spese straordinarie. Nulla per il mantenimento del figlio maggiorenne e per la moglie, in quanto autosufficienti;
in particolare veniva evidenziato che il figlio ben avrebbe potuto CP_2 trovarsi una occupazione, avendo manifestato la volontà di non proseguire negli studi.
Precisava peraltro l'attore come le sue condizioni reddituali fossero peggiorate rispetto ai tempi della separazione, che il figlio aveva in realtà trovato diverse occupazioni a tempo determinato;
CP_2 al momento dell'iscrizione a ruolo, in effetti, egli aveva trovato un nuovo lavoro ragione per la quale chiedeva di revocare l'assegno di mantenimento stabilito a suo carico.
Con memoria di costituzione depositata in data 12/09/2023 si costituiva in giudizio
[...]
associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto con riferimento alle richieste dell'attore ed alle motivazioni addotte, lamentando un sostanziale disinteresse del padre per la prole sin dal 2010, anche sotto il profilo economico. Evidenziava la convenuta di aver provveduto integralmente e con le proprie risorse alla cura ed educazione della prole, peraltro senza beneficiare dell'assegnazione della casa familiare rimasta al marito e senza ricevere da lui alcun tipo di sostegno e ciò fino ai provvedimenti presidenziali adottati nel 2018 nel procedimento per separazione. In particolare, la madre evidenziava che il figlio necessitava di cure ed attenzioni maggiori a causa dei problemi psichiatrici CP_2 diagnosticatigli, oltre al problema della tossicodipendenza, ciò che rendeva il suo ingresso nel mondo del lavoro molto difficile oltre che la gestione a casa complicata. Chiariva che la situazione economico patrimoniale del padre non fosse affatto peggiorata e che il suo fattivo mancato supporto alla contribuzione delle spese straordinarie per il figlio fosse invece un fatto concreto.
In conclusione, la convenuta chiedeva lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: affido del figlio ome da separazione, assegno mensile a carico del padre di euro 450,00 per contributo Per_1 al suo mantenimento ed euro 350,00 per contributo al mantenimento mensile per il figlio CP_2 oltre alle spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo del Tribunale.
In sede di prima udienza per tentativo conciliativo delle parti del 19/09/2023, fallito quest'ultimo, il
Giudice delegato fissava l'udienza del 19/12/2023 per gli adempimenti di cui all'art. 473.bis 21 c.p.c..
Le parti depositavano pertanto le memorie di cui all'art. 473bis. 17 c.p.c. insistendo nelle rispettive posizioni ed istanze, anche istruttorie.
Con ordinanza del 27/12/2023 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti circa il mantenimento dei figli e disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata al dott. Controparte_3 al fine di valutare le condizioni di salute e la capacità lavorativa del figlio per il quale – CP_2 tra l'altro - nelle more del giudizio - veniva proposto ricorso al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno. Nulla con riferimento all'affidamento e collocamento del figlio Per_1
3 divenuto nel frattempo maggiorenne, con riserva di provvedere sulle ulteriori istanze.
L'udienza per l'esame elaborato peritale veniva fissata al 13/06/2024. Tuttavia, con nota depositata in data 23/03/2024, il dott. chiariva al Giudice Delegato che non si era CP_3 Persona_2 di fatto mai presentato agli appuntamenti fissati per il compimento dell'indagine demandata.
Sicché il Giudice Delegato all'udienza del 13/06/2024 “reputato opportuno attendere l'esito del procedimento per nomina di ADS in corso a beneficio del figlio rinviava la causa Persona_2 all'udienza del 29/10/24, poi posticipata al 20/02/2025.
All'esito, veniva fissata l'udienza del 25/03/2025 al fine di consentire all'attore di depositare documentazione reddituale rilevante riguardante il proprio nuovo lavoro, nonché al fine di sentire l'amministratore di sostegno del ragazzo appena nominato.
Sentito l'amministratore di sostegno, avv. Marita Pipinato, e preso atto di una possibile soluzione conciliativa, il Giudice Delegato fissava l'udienza del 06/05/2025 disponendo fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. al fine di consentire alle parti di depositare conclusioni conformi.
Le parti depositavano così note scritte conformi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
* * *
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 501/2019
(irrevocabile il 11/05/2019) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, co. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla in ordine all'affidamento e collocamento del figlio divenuto maggiorenne nelle Persona_3 more del giudizio;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla madre , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00 nonché a Per_1
4 titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, CP_2 la somma mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza. Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti senza pertanto avanzare pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Poiché le parti hanno dichiarato di aver raggiunto una intesa rassegnando conclusioni condivise, vanno ritenute abbandonate ulteriori e diverse domande, ancorché proposte nei rispettivi atti introduttivi, con esse incompatibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in Bulawayo (ZIMBABWE) in data 19/12/1998 e trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di AV VI (VI) alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AV IC (VI) al n. 54, parte II, serie C, anno 2017;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2675 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato BIOLO FILIPPO
ATTORE contro
, C.F. , nata in [...] Controparte_1 C.F._2 il 05/11/1977, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLI ANNALISA e CORVO MARIA
FRANCESCA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025:
“Voglia il Tribunale di Vicenza:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 in Zimbabwe in data 19.12.1998, con atto trascritto nel Comune di Controparte_1
AV VI al n. 54, parte II, serie C, anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione della emananda sentenza;
1
2. Disporre che il sig. corrisponda alla signora Parte_1 Controparte_1 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, Per_1
l'importo mensile pari ad euro 400,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo adottato dall'Intestato
Tribunale.
3. Disporre che il sig. corrisponda alla signora Parte_1 Controparte_1 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, Pt_1
l'importo mensile pari ad euro 200,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo adottato dall'Intestato
Tribunale.
4. Nulla a titolo di contributo al mantenimento reciproco dei coniugi essendo entrambi autosufficienti.
5. Spese di lite compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/05/2023 chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bulawayo (ZIMBABWE) con
[...]
in data 19/12/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di AV VI (VI) al n. 54, Parte II, serie C.
Deduceva l'attore che: (i) dal matrimonio erano nati i figli (nel prosieguo in Pt_1 CP_2 data 1/9/1999, già maggiorenne, e in data 21/9/2005, minorenne all'epoca del deposito del Per_1 ricorso;
(ii) era venuta irreversibilmente meno la comunione morale e materiale tra i coniugi, che sin dal 2011 vivevano di fatto separati;
(iii) con sentenza del Tribunale di Vicenza n. 501 del 01/03/2019, divenuta definitiva, veniva dichiarata la loro separazione giudiziale;
(iv) decorsi i termini di legge, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione, chiedeva pertanto lo scioglimento del Pt_1 matrimonio alle condizioni di cui alla separazione salvo, da un lato, quanto disposto con riferimento all'affidamento del figlio che sarebbe divenuto di lì a breve maggiorenne, e, dall'altro lato, Per_1 salvo quanto disposto con riferimento al mantenimento del figlio che riteneva CP_2 autosufficiente.
In conclusione, l'attore chiedeva pertanto l'affido condiviso del figlio minore, il suo collocamento presso la madre con diritto di visita libero per il padre (senza un calendario predeterminato), con
2 conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio minore per l'importo di euro 300,00 mensili, oltre alle spese straordinarie. Nulla per il mantenimento del figlio maggiorenne e per la moglie, in quanto autosufficienti;
in particolare veniva evidenziato che il figlio ben avrebbe potuto CP_2 trovarsi una occupazione, avendo manifestato la volontà di non proseguire negli studi.
Precisava peraltro l'attore come le sue condizioni reddituali fossero peggiorate rispetto ai tempi della separazione, che il figlio aveva in realtà trovato diverse occupazioni a tempo determinato;
CP_2 al momento dell'iscrizione a ruolo, in effetti, egli aveva trovato un nuovo lavoro ragione per la quale chiedeva di revocare l'assegno di mantenimento stabilito a suo carico.
Con memoria di costituzione depositata in data 12/09/2023 si costituiva in giudizio
[...]
associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto con riferimento alle richieste dell'attore ed alle motivazioni addotte, lamentando un sostanziale disinteresse del padre per la prole sin dal 2010, anche sotto il profilo economico. Evidenziava la convenuta di aver provveduto integralmente e con le proprie risorse alla cura ed educazione della prole, peraltro senza beneficiare dell'assegnazione della casa familiare rimasta al marito e senza ricevere da lui alcun tipo di sostegno e ciò fino ai provvedimenti presidenziali adottati nel 2018 nel procedimento per separazione. In particolare, la madre evidenziava che il figlio necessitava di cure ed attenzioni maggiori a causa dei problemi psichiatrici CP_2 diagnosticatigli, oltre al problema della tossicodipendenza, ciò che rendeva il suo ingresso nel mondo del lavoro molto difficile oltre che la gestione a casa complicata. Chiariva che la situazione economico patrimoniale del padre non fosse affatto peggiorata e che il suo fattivo mancato supporto alla contribuzione delle spese straordinarie per il figlio fosse invece un fatto concreto.
In conclusione, la convenuta chiedeva lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: affido del figlio ome da separazione, assegno mensile a carico del padre di euro 450,00 per contributo Per_1 al suo mantenimento ed euro 350,00 per contributo al mantenimento mensile per il figlio CP_2 oltre alle spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo del Tribunale.
In sede di prima udienza per tentativo conciliativo delle parti del 19/09/2023, fallito quest'ultimo, il
Giudice delegato fissava l'udienza del 19/12/2023 per gli adempimenti di cui all'art. 473.bis 21 c.p.c..
Le parti depositavano pertanto le memorie di cui all'art. 473bis. 17 c.p.c. insistendo nelle rispettive posizioni ed istanze, anche istruttorie.
Con ordinanza del 27/12/2023 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti circa il mantenimento dei figli e disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata al dott. Controparte_3 al fine di valutare le condizioni di salute e la capacità lavorativa del figlio per il quale – CP_2 tra l'altro - nelle more del giudizio - veniva proposto ricorso al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno. Nulla con riferimento all'affidamento e collocamento del figlio Per_1
3 divenuto nel frattempo maggiorenne, con riserva di provvedere sulle ulteriori istanze.
L'udienza per l'esame elaborato peritale veniva fissata al 13/06/2024. Tuttavia, con nota depositata in data 23/03/2024, il dott. chiariva al Giudice Delegato che non si era CP_3 Persona_2 di fatto mai presentato agli appuntamenti fissati per il compimento dell'indagine demandata.
Sicché il Giudice Delegato all'udienza del 13/06/2024 “reputato opportuno attendere l'esito del procedimento per nomina di ADS in corso a beneficio del figlio rinviava la causa Persona_2 all'udienza del 29/10/24, poi posticipata al 20/02/2025.
All'esito, veniva fissata l'udienza del 25/03/2025 al fine di consentire all'attore di depositare documentazione reddituale rilevante riguardante il proprio nuovo lavoro, nonché al fine di sentire l'amministratore di sostegno del ragazzo appena nominato.
Sentito l'amministratore di sostegno, avv. Marita Pipinato, e preso atto di una possibile soluzione conciliativa, il Giudice Delegato fissava l'udienza del 06/05/2025 disponendo fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. al fine di consentire alle parti di depositare conclusioni conformi.
Le parti depositavano così note scritte conformi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
* * *
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 501/2019
(irrevocabile il 11/05/2019) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, co. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla in ordine all'affidamento e collocamento del figlio divenuto maggiorenne nelle Persona_3 more del giudizio;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla madre , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00 nonché a Per_1
4 titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, CP_2 la somma mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza. Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti senza pertanto avanzare pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Poiché le parti hanno dichiarato di aver raggiunto una intesa rassegnando conclusioni condivise, vanno ritenute abbandonate ulteriori e diverse domande, ancorché proposte nei rispettivi atti introduttivi, con esse incompatibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in Bulawayo (ZIMBABWE) in data 19/12/1998 e trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di AV VI (VI) alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AV IC (VI) al n. 54, parte II, serie C, anno 2017;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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