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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 6511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6511 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 4.6.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 7074 /2024
promossa da:
Parte_1
Con l'avv.GUIDA CRISTIANO
RICORRENTE
contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, regolarmente depositato rporponeva opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza di ingiunzione n OI 001648767, relativa ad un atto di accertamento n 700.25/02/2019.0055736 del 25.2.2019 riferito all'anno 2017 CP_1 con il quale chiedevano il versamento dell'importo di euro 325,50 . Deduceva che non aveva mai ricoperto la carica di legale rappresentante e concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con condanna alle spese di lite
L' si costituiva e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite per avvenuto sgravio del provvedimento impugnato. All'udienza odierna parte ricorrente aderiva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma con favore delle spese di lite perché l'errore era imputabile all'istituto mentre l' insisteva per la compensazione delle spese di lite. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
E' pacifico tra le parti che l' abbia provveduto ad annullare il provvedimento CP_1 impugnato e le parti si sono associate alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo visto che dalla visura camerale non si evince la carica di legale rappresentante di e l non ha provato né chiesto di provare che la Pt_2 CP_1 registrazione fosse avvenuta per errore dell'opponente.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che ( considerato lo scaglione da CP_1 euro 0,01 a 1100,00 fase 1,2,e 4 ) .liquida in euro 496,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, con distrazione.
Roma, 4.6.2024
Il giudice
Anna Maria La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 4.6.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 7074 /2024
promossa da:
Parte_1
Con l'avv.GUIDA CRISTIANO
RICORRENTE
contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, regolarmente depositato rporponeva opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza di ingiunzione n OI 001648767, relativa ad un atto di accertamento n 700.25/02/2019.0055736 del 25.2.2019 riferito all'anno 2017 CP_1 con il quale chiedevano il versamento dell'importo di euro 325,50 . Deduceva che non aveva mai ricoperto la carica di legale rappresentante e concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con condanna alle spese di lite
L' si costituiva e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite per avvenuto sgravio del provvedimento impugnato. All'udienza odierna parte ricorrente aderiva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma con favore delle spese di lite perché l'errore era imputabile all'istituto mentre l' insisteva per la compensazione delle spese di lite. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
E' pacifico tra le parti che l' abbia provveduto ad annullare il provvedimento CP_1 impugnato e le parti si sono associate alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo visto che dalla visura camerale non si evince la carica di legale rappresentante di e l non ha provato né chiesto di provare che la Pt_2 CP_1 registrazione fosse avvenuta per errore dell'opponente.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che ( considerato lo scaglione da CP_1 euro 0,01 a 1100,00 fase 1,2,e 4 ) .liquida in euro 496,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, con distrazione.
Roma, 4.6.2024
Il giudice
Anna Maria La Marra