Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
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Art. 331.
(Certificati medici)
1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati:
((a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validita' della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice;))
b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco;
c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.
((2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validita' della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C . Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticita' e la successiva archiviazione.))
(Certificati medici)
1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati:
((a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validita' della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice;))
b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco;
c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.
((2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validita' della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C . Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticita' e la successiva archiviazione.))
Commentari • 7
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