Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 7.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verra' fatto fronte per lire 3.500.000 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 4.000.000 con un'aliquota delle maggiori entrate determinate dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla maggiore spesa di lire 7.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verra' fatto fronte per lire 3.500.000 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 4.000.000 con un'aliquota delle maggiori entrate determinate dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.