Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 445/2021 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 10.09.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
Parte_1
c.f. ) con sede in alla Via del Commercio n. 8/A,
[...] P.IVA_1 Pt_1 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), (c.f. C.F._2 Parte_1
) e (c.f. ), tutti C.F._1 Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Pesaro al Viale Cialdini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Ede
Orsatti, rappresenti e difesi dall'Avv. Carlo Scorza, giusta procura in calce all'atto di appello appellanti e
c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentate pro-tempore, con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, incorporante elettivamente domiciliata in Milano, Largo Controparte_2
Francesco Richini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica De Simone, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
OGGETTO: rapporti bancari in c/c, ripetizione di indebito, inammissibilità in caso di c/c
1
Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 227/2021 in data 24.03.2021 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in proprio, ,
[...] Parte_1 Parte_1
e , quali fideiussori, nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
quale incorporante di al fine di sentire Controparte_1 Controparte_2 accertare, in relazione al rapporto di conto corrente acceso il 27.03.1995 dalla società garantita, l'illegittima applicazione da parte della banca di somme non dovute a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese a vario titolo, nonché l'illegittimità della condotta della banca contraria a lealtà e correttezza e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle clausole del c/c con rideterminazione del saldo e la restituzione di quanto indebitamente contabilizzato, riscosso o ricevuto in forza dell'applicazione di clausole contrattuali nulle e illegittime determinanti le gravose condizioni a carico del correntista, anche in considerazione di una diversa contabilizzazione delle operazioni in accredito e addebito, ravvisata la mancata chiusura del rapporto al momento della proposizione della domanda di rideterminazione del saldo da ritenersi strettamente connessa a quella consequenziale volta ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente corrisposte in favore della banca, ha rigettato la domanda in quanto inammissibile e condannato parte attrice alla refusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello Parte_1
in proprio,
[...] Parte_1 Pt_1
, e , chiedendone la riforma nella parte
[...] Parte_1 Parte_2 in cui ha erroneamente disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione, atteso che la fattispecie riguarda una domanda di accertamento di indebiti relativa ad un rapporto di conto corrente ancora in essere tra le parti;
la sentenza è viziata anche nella parte in cui ha omesso di decidere sulla illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari, di c.m.s., dei c.d. giorni di valuta, nonché per aver omesso di pronunciarsi in ordine alla mancata pubblicità obbligatoria relativa alle variazioni dei tassi
2 d'interesse in situazioni di condizioni sfavorevoli al correntista e per avere, infine, rigettato l'istanza istruttoria di ammissione di CT econometrica.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in modo Controparte_1 specifico l'avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto, ravvisando la correttezza della sentenza che ha rigettato la domanda di accertamento in presenza del rapporto di conto corrente ancora aperto, costituendo la chiusura dello stesso una condizione di ammissibilità della domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme di cui si assume l'indebita corresponsione;
l'appellata ha, altresì, chiesto che siamo ritenuti inammissibili e infondati gli ulteriori motivi di impugnazione, sia in quanto non riferiti a specifici capi della sentenza impugnata e quindi dedotti in violazione dell'art. 342 c.p.c., sia poiché l'omessa pronuncia sul merito delle domande e sulle correlate istanze istruttorie non integra un vizio autonomo della sentenza impugnata, ma è mera conseguenza della decisione assunta su un profilo preliminare e dunque preclusiva dell'esame nel merito delle pretese appellanti, reiterando comunque la difesa della banca appellata l'infondatezza in fatto e in diritto degli ulteriori motivi, adducendo le stesse ragioni poste alla base delle domande di rigetto formulate nel primo grado di giudizio, come anche riproposte in secondo grado.
A seguito di ordinanza del 10.09.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la domanda proposta dal correntista ritenendola inammissibile, in presenza di conto corrente ancora aperto, nell'assunto che non sia possibile esperire una domanda di accertamento di nullità delle dedotte clausole del conto corrente ed annessa domanda di rettifica del saldo epurato dalle annotazioni illegittime, per carenza di interesse ad agire della società parte attrice, sull'erroneo presupposto del giudicante della strumentalità delle stesse rispetto alla domanda di ripetizione.
Nello specifico, la difesa appellante si duole della circostanza che le domande di nullità, così come quelle di accertamento degli addebiti illegittimi, debbano prescindere dalla chiusura del rapporto al momento della loro proposizione, in quanto permane il concreto interesse del correntista alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e degli addebiti comunque illegittimi, al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto (questione comunque pacifica tra le parti e tenuta anche in debita considerazione dal primo giudice), come sarebbe avvenuto nella fattispecie controversa in cui risulta azionata in primo grado domanda di
3 accertamento finalizzata ad accertare la nullità delle clausole del conto e conseguentemente, sulla scorta della eliminazione delle poste illegittime addebitate, a rideterminarne il relativo saldo.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come la società appellante, pur nella espressa consapevolezza che nel caso di conto corrente rimasto ancora in essere il correntista non può agire nei confronti della banca per ottenerne la ripetizione ma può unicamente chiedere la rideterminazione del saldo del conto corrente, come si legge nell'atto di appello (cfr. pag. 8 atto di appello), affermi subito dopo in modo contraddittorio ed equivoco che “ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame, in cui parte attrice ha chiesto – come detto – di accertare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente e conseguentemente, e sulla scorta della eliminazione delle poste illegittime addebitate, rideterminare il saldo del conto corrente”, trascrivendo di seguito numerose pronunce giurisprudenziali che, tuttavia, non si adattano al caso di specie, in quanto finalizzate a valorizzare la sussistenza della legittimazione del correntista a domandare la rideterminazione del saldo del conto corrente anche in pendenza del rapporto, avendo egli interesse ad ottenere la rettifica del saldo debitorio e/o creditorio, ogniqualvolta risultino annotazioni di poste indebite.
Ebbene, la riferita situazione è ben diversa dalle evidenze dell'atto di citazione in primo grado, dal cui esame si evince in modo chiaro e diffuso (cfr. pagg. 3, 5, 7 e 12) l'intenzione della società correntista di “accertare in via giudiziaria la illegittimità della condotta della
Banca e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali regolanti i rapporti tra le parti e conseguire la restituzione di quanto indebitamente contabilizzato, riscosso o ricevuto”, con conseguente condanna della banca alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti
(frase, quest'ultima, utilizzata in più occasioni a chiusura delle doglianze sugli specifici comportamenti della banca asseriti come illegittimi).
La domanda introduttiva ha, pertanto, ad oggetto -previo accertamento dell'illegittimità della condotta della banca- sia la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali ed il conseguimento della rideterminazione del saldo di conto corrente, sia la conseguente restituzione delle somme indebitamente trattenute, come correttamente evidenziato ed argomentato con convincente e condivisibile motivazione dal giudice di prime cure: “Nel caso di specie, le conclusioni di parte attrice non lasciano dubbi circa la stretta connessione
e subordinazione tra domanda di accertamento di somme illegittimamente pattuite ed applicate e conseguente domanda di rideterminazione del saldo al fine di ripetere le somme eventualmente corrisposte seppure illegittimamente. Tutte le conclusioni di parte attrice
4 sono formulate infatti con la seguente perifrasi <accertare e dichiarare per l condannare la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto di causa>. D'altra parte, la domanda di rideterminazione del saldo da depurarsi degli addebiti illegittimamente applicati non può ritenersi costituisca una domanda autonoma, bensì strettamente connessa
a quella consequenziale volta ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate alla (cfr. pag. 3 sent.). CP_1
Le suestese argomentazioni sono in linea con il principio giurisprudenziale secondo cui è inammissibile la domanda di accertamento della nullità e di ripetizione di indebito quando il rapporto di conto corrente è ancora aperto, in aderenza a quanto stabilito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010, a tenore della quale l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca, sia per c.m.s., per interessi ultralegali non pattuiti o per illegittima applicazione del fenomeno anatocistico, può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente, non esistendo prima di quel momento una situazione realmente debitoria del correntista, in quanto solo in seguito alla chiusura del conto egli è chiamato a saldare l'eventuale passività esposta e la relativa apertura di credito su di esso concessa ed il saldo negativo diviene un vero e proprio debito che il correntista deve estinguere con il pagamento.
Quando il conto corrente è ancora aperto, secondo la Suprema Corte, l'interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli;
la domanda di nullità può, quindi, essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, ma al solo ed unico fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare le risultanze del saldo del conto stesso (cfr. anche Corte
d'Appello di Torino, sentenza 21.04.2017, n.878).
La chiusura del conto è quindi condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, pertanto, è ammissibile la proposizione autonoma della domanda di accertamento negativo del credito rispetto alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché il correntista ha un interesse a far valere la nullità delle clausole nulle e conseguentemente accertare l'entità del saldo parziale depurato delle appostazioni illegittime, “atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (cfr.
5 Cass. ord. n. 21646 del 5.09.2018; Cass. n. 798 del 15.01.2013).
Alla luce di quanto considerato la Corte, ritenuta assorbita ogni altra ulteriore questione e disattesa l'istanza di ammissione di CT (che peraltro risulta anche inammissibile in quanto del tutto esplorativa, rivelandosi le doglianze appellanti prive di specificità e neppure supportate da una perizia contabile di parte), rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio, ,
[...] Parte_1 Parte_1
e avverso la sentenza n. 227/2021 in data Parte_1 Parte_2
24.03.2021 del Tribunale di Pesaro, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti gli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 11.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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