Articolo 320 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 319Articolo 321
Versione
1 gennaio 1993
Art. 320.
(Malattie invalidanti)
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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