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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1592/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Biella, via Nazario Sauro
n. 5, presso lo studio dell'avv. AIROLDI MICHELE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
nato ad [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Biella, via Nazario
Sauro n. 5, presso lo studio dell'avv. AIROLDI MICHELE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- INTERVENUTO - avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi;
ordinare al Comune di Carpignano Sesia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre attualmente in Carpignano Sesia, Via Badini n.32;
2) la casa adibita a residenza famigliare, che era di esclusiva proprietà della SI.ra , è stata Pt_1 alienata ed entrambi i coniugi si sono trasferiti in altre autonome abitazioni;
1 3) il padre terrà con sé il figlio il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30 circa
e a week end alterni dal venerdì alle ore 18,00 circa sino alla domenica alle ore 18,00 circa;
4) il padre terrà inoltre con sé il figlio una settimana tra fine giugno ed inizio luglio ed una settimana ad agosto. trascorrerà inoltre col padre il periodo dal 23 al 27 Dicembre ad anni alterni Per_1 così come il giorno di Pasqua e Pasquetta. I genitori comunque concordano che, data la particolare patologia di affetto da autismo, verrà di volta in volta valutata la possibilità o Per_1
l'opportunità di variare detti accordi nel suo interesse.
5) il padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, corrisponderà alla sig.ra
l'importo di € 250,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, Pt_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
6) I coniugi in costanza di matrimonio hanno acquistato le seguenti autovetture: Dacia ST targata FB297YF intestata al SI. e Renault CL targata GP074GZ intestata alla SI.ra CP_1
. Gli stessi concordano che ognuno divenga proprietario esclusivo dell'autovettura a lui Pt_1 intestata di cui già detiene il pieno possesso;
7) La SInora incasserà interamente l'assegno unico, l'assegno di accompagnamento e/o Pt_1 ogni altro contributo e/o indennità percepibili a causa della presenza del figlio e della sua malattia;
8) I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio minore.”;
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Carpignano Sesia, in data 2 ottobre 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2010.
Dall'unione matrimoniale è nato (17/07/2016), minorenne e portatore di handicap. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
2 1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(VC) in data 13/06/1983 e nato ad [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1592/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Biella, via Nazario Sauro
n. 5, presso lo studio dell'avv. AIROLDI MICHELE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
nato ad [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Biella, via Nazario
Sauro n. 5, presso lo studio dell'avv. AIROLDI MICHELE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- INTERVENUTO - avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi;
ordinare al Comune di Carpignano Sesia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre attualmente in Carpignano Sesia, Via Badini n.32;
2) la casa adibita a residenza famigliare, che era di esclusiva proprietà della SI.ra , è stata Pt_1 alienata ed entrambi i coniugi si sono trasferiti in altre autonome abitazioni;
1 3) il padre terrà con sé il figlio il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30 circa
e a week end alterni dal venerdì alle ore 18,00 circa sino alla domenica alle ore 18,00 circa;
4) il padre terrà inoltre con sé il figlio una settimana tra fine giugno ed inizio luglio ed una settimana ad agosto. trascorrerà inoltre col padre il periodo dal 23 al 27 Dicembre ad anni alterni Per_1 così come il giorno di Pasqua e Pasquetta. I genitori comunque concordano che, data la particolare patologia di affetto da autismo, verrà di volta in volta valutata la possibilità o Per_1
l'opportunità di variare detti accordi nel suo interesse.
5) il padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, corrisponderà alla sig.ra
l'importo di € 250,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, Pt_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
6) I coniugi in costanza di matrimonio hanno acquistato le seguenti autovetture: Dacia ST targata FB297YF intestata al SI. e Renault CL targata GP074GZ intestata alla SI.ra CP_1
. Gli stessi concordano che ognuno divenga proprietario esclusivo dell'autovettura a lui Pt_1 intestata di cui già detiene il pieno possesso;
7) La SInora incasserà interamente l'assegno unico, l'assegno di accompagnamento e/o Pt_1 ogni altro contributo e/o indennità percepibili a causa della presenza del figlio e della sua malattia;
8) I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio minore.”;
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Carpignano Sesia, in data 2 ottobre 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2010.
Dall'unione matrimoniale è nato (17/07/2016), minorenne e portatore di handicap. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
2 1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(VC) in data 13/06/1983 e nato ad [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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