Art. 329. ((Patenti speciali delle categorie C e D))
1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. ((La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.))
2. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, potra' limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1.
3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.
1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. ((La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.))
2. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, potra' limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1.
3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.