Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 68/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in GATTINARA (VC) il 30/06/1953 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. TOFFOLI ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE CONTRO
(c.f. nato/a in BRASILE il 09/05/1977 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati sin dall'udienza presidenziale e nel corso del giudizio di separazione, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
3) nulla dichiarare in punto assegni alimentari o di mantenimento per espressa rinuncia dei coniugi e per loro dichiarazione di autosufficienza. Con ogni più ampia riserva di meglio precisare o modificare le domande, le eccezioni e le rassegnande conclusioni ed di ulteriormente produrre.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
P.M.: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 , adiva il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio contratto con
. Controparte_1
Rappresentava, infatti, la ricorrente di aver contratto matrimonio con , Controparte_1 in data 23/10/1999 in Curitiba (Brasile), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lessona (atto n. 5, anno 1999). Dalla relazione non nascevano figli. A causa delle divergenze e delle incomprensioni, veniva meno la comunione materiale e spirituale tra le parti. All'udienza del 27.5.2025, il Giudice dichiarata la contumacia di parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava le parti alla discussione orale della causa, rimettendola al Collegio per la decisione.
**** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui Controparte_1 all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente e alla necessità della pronuncia in tema di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
Pag. 2 2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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