Sentenza 17 novembre 2021
Parere definitivo 13 giugno 2023
Improcedibile
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03585/2025REG.PROV.COLL.
N. 01256/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2022, proposto da NA LI e AD LI, rappresentate e difese dall'avvocato Giorgio Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città di Marino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, 3;
D.S. Domus s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Galano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Toscana n. 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione II- quater ) n. 11851 del 17 novembre 2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città di Marino e della D.S. Domus s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del Comune di Marino n. 49 del 24 settembre 2019 di sanatoria ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 20 della legge reg. n. 15/2004, rilasciato in favore della D.S. Domus s.r.l. in relazione all’abuso edilizio consistente nell’ampliamento di un immobile sito sul territorio comunale, la cui ristrutturazione era stata originariamente assentita con permesso di costruire del 15 gennaio 2002;
- da tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per il Lazio dal sig. LI IO, proprietario di un fabbricato vicino a quello oggetto dell’intervento edilizio, sulla base delle seguenti censure: incompetenza art. 38 d.P.R. n. 380/2001 già art. 11 l.n. 47/1985, eccesso di potere e violazione di legge, in particolare dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 20 l. reg. n. 15/2008, incongruità del metodo di definizione della sanzione pecuniaria, eccesso di potere, violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990.
3. Con la sentenza n. 11851 del 17 novembre 2021 il T.a.r. per il Lazio ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite.
4. Le sig.re LI NA e LI CL, eredi del sig. LI IO, hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, che sarebbe stata inficiata da “violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241 con connessa violazione dell’art. 2909 c.c., in rapporto ad art. 24 e 111 Cost.; violazione dell’art. 38 in rapporto ad art. 11 (correlato a PRG/NTA art. 6) d.P.R. 380 del 2001, e precedenti, tenuto conto della disciplina di PRG comunale, nel rispetto delle specifiche indicazioni di cui a Cons. Stato Ad. Pl. 7 settembre 2020, n. 17”. In ragione di tali doglianze l’appello è stato affidato a quattro motivi così rubricati:
I - violazione dell’art. 38 per omessa verifica dei vizi della procedura amministrativa adottata in sede di rilascio di concessione annullata, omessa informativa e partecipazione di parte interessata;
II - necessità dell’ammissione alla partecipazione del procedimento amministrativo dei controinteressati titolari di sentenza di cui si valuta il possibile superamento attraverso sanatoria ex art. 38;
III – omessa verifica tecnico-costruttiva di ripristino per demolizione;
IV – violazione dell’art. 7 della l.n. 241/1990.
5. Si sono costituiti in giudizio la Città di Marino e la DS Domus s.r.l., eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 20 dicembre 2024 e del 3 gennaio 2025 la DS Domus s.r.l. e l’Amministrazione comunale hanno ulteriormente sviluppato le loro difese, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con note del 21 gennaio 2025 le medesime parti hanno, inoltre, chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
7. In data 27 gennaio 2025 le appellanti hanno comunicato di rinunciare all’impugnazione, non avendo più alcun interesse alla coltivazione del gravame.
8. All’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Alla luce della rinuncia delle appellanti all’impugnazione, non notificata, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. In considerazione della natura della controversia e del complessivo esito del giudizio, le spese del presente grado di appello possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO