Ordinanza presidenziale 17 settembre 2019
Ordinanza presidenziale 15 dicembre 2020
Decreto decisorio 28 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 28/09/2021, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 00463/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2006, proposto da
IN AV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Zumerle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. TO in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Comune di Lavagno, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento 15 novembre 2005, n. 98, col quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lavagno nega l’autorizzazione ambientale relativa alla avvenuta realizzazione di una pannellatura in legno con funzione di barriera antirumore lungo il confine del fabbricato di sua proprietà con la via pubblica; del provvedimento in data 12.11.2005, prot. n. 15953, col quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lavagno nega il rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo alla medesima opera; nonché del parere negativo espresso sulla pratica dagli esperti in materia ambientale in seduta 8.11.2005, verbale n. 16, ed il parere istruttorio d’ufficio comunale competente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’Ordinanza Presidenziale istruttoria n. 625 del 17 settembre 2019;
Visto l’adempimento istruttorio da parte del Comune di Lavagno depositato il 19 ottobre 2020;
Vista l’Ordinanza Presidenziale istruttoria n. 943 del 15 dicembre 2020;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
che, con l’ordinanza presidenziale 943 del 15 dicembre 2020, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alla parte ricorrente per il deposito di una memoria che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso, con l’avvertenza della valutabilità dell’inerzia quale contegno concludente nel senso della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
che, nel termine fissato, nessuna utile produzione è stata effettuata, e ciò è sufficiente a confermare l’attuale carenza d’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, e che non necessita provvedersi sulle spese in quanto l’Amministrazione non si è costituita;
P.Q.M.
Dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese;
Così deciso in Venezia il giorno 28 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO