Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 28.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2322 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dagli avvocati Gloria Di Gregorio, Andrea Mollo e Lucia Bellocchi ed elettivamente domiciliata presso la Sua stessa sede aziendale sita in Borgo Santo Spirito Pt_1
3
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall' avvocato Controparte_1
Marco Croce ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Nizza 63 Pt_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2161 pubblicata il 8/3/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
al pagamento in favore del suddetto ricorrente della somma di € 28.800 oltre agli Parte_1 interessi legali e alla regolarizzazione contributiva.
Avverso tale sentenza la presentava appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
Part
già dipendente a tempo indeterminato della odierna appellante, Controparte_1 quale dirigente medico, nel periodo dal 1/8/2004 al 1/7/2019 (data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, cfr. certificato di servizio prodotto come all. 2 della Part comparsa di costituzione di primo grado), già in forza alla Parte_2 presso l'Ospedale Santo Spirito di aveva agito in giudizio al fine
[...] Pt_1 di far valere il proprio diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro, in misura pari a 120 giorni (per un importo rivendicato pari a € 28.800), nonché della somma di € 21.600 a titolo di corrispettivo per 547,36 ore di lavoro straordinario non retribuite, per un importo complessivo quindi di € 50.400 oltre accessori di legge e con regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Allegava in particolare di avere maturato, al mese di maggio 2017, ferie non godute per 88 giorni e di non avere, nel periodo successivo, più prestato servizio attivo nella UOC di appartenenza con conseguente impedimento alla fruizione delle ferie maturate sino a quel momento e di quelle maturate successivamente.
Questo per essere stata affetta, da maggio 2017 sino al mese di novembre 2018, da patologia grave ed usufruendo pertanto di un lungo periodo di malattia iniziando solo a partire dal
1/12/2018, successivamente al suo rientro in servizio, in accordo con la dirigente della UOC, ad usufruire delle ferie arretrate anche in vista del pensionamento previsto per il luglio 2019 per raggiunti limiti di età.
Allegava altresì di avere però subito, in data 28/12/2018, un infortunio sul lavoro con conseguente assenza dal servizio venendo dichiarata inabile al lavoro fino al 27/6/2019 per poi essere collocata in quiescenza dal 1/7/2019, avendo nel frattempo maturato altri giorni di ferie per un totale di 120 giorni.
Il Tribunale accoglieva parzialmente tali rivendicazioni.
Accertava innanzitutto il diritto della vedersi retribuite le ferie non godute in corso CP_1 Part di rapporto disponendo la condanna della resistente al pagamento della somma oggetto di domanda, oltre interessi legali e regolarizzazione contributiva.
Affermava in particolare a tale proposito come non risultasse il potere della odierna appellata Part di autodeterminazione incondizionata del periodo di ferie (neppure dedotto dall' ovvero Part che la attrice avesse messo la medesima in condizione di esercitare tale diritto (evidenziando come ciò fosse contestato dalla laddove aveva riferito che il mancato CP_1 godimento delle ferie era dovuto ad esigenze di servizio inerenti alle carenze di organico dell'unità operativa di appartenenza.
Part Rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata a tale proposito dalla rilevando come il diritto rivendicato risultasse decorrente dall'anno 2014 con conseguente mancata maturazione del termine di prescrizione decennale applicabile,
Respingeva invece la domanda per quanto riguarda il pagamento di retribuzioni per lavoro straordinario.
Evidenziava, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, come il lavoro eventualmente svolto dal dirigente medico oltre l'orario ordinario di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva non costituisse titolo per ottenere una retribuzione ulteriore rispetto agli emolumenti già riconosciuti al dirigente stesso (quali la retribuzione di risultato ed altre indennità) ed evidenziando altresì, d'altro canto, come la generica dicitura riportata in proposito nel cedolino paga del maggio 2017 (“ore accumulate entro il 31.12.2015: 512:30 saldo al mese prec. 35:06”) non costituisse riconoscimento della pretesa in oggetto e come comunque fossero, in relazione a tale voce di credito, maturati i termini di prescrizione quinquennali applicabili quanto al periodo antecedente al 1/5/2015.
Part Con quello che costituisce un unico e articolato motivo, la ppellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della a vedersi retribuite le ferie CP_1 non godute in corso di rapporto per “Erroneità ed illegittimità parziale della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dalla ricorrente-difetto di motivazione-erronea ricostruzione della fattispecie concreta-violazione delle norme applicabili al caso di specie e dei criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.”.
Part Lamenta in particolare l'erroneità della gravata sentenza per errata attribuzione alla appellante dell'onere probatorio in ordine al presupposto, previsto dall'art. 21 C.C.N.L., della imputabilità del mancato godimento ad effettive ed indifferibili esigenze di servizio, formalmente comprovate, o comunque, a causa di ragioni indipendenti dalla volontà del dirigente e per violazione di quanto previsto, in materia di revisione della spesa pubblica, dall'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 conv. in l. 135/2012.
Evidenzia a tale proposito come l'odierna appellata avesse completamente disatteso l'onere di allegazione in ordina all'impossibilità di fruire delle ferie per causa non ad ella imputabile o comunque per causa imputabile al datore di lavoro.
Evidenzia anche il potere dell'appellata, quale dirigente medico, di programmare le proprie ferie con conseguente assunzione da parte della stessa di una autoresponsabilità nel far sì che le stesse siano godute in modo pieno ed effettivo (contestando quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla mancata contestazione da parte dell'appellante di tale potere di autodeterminazione) e come fossero del tutto generiche le allegazioni della stessa in ordine alle esigenze di servizio che le avrebbero precluso il godimento delle ferie. In subordine chiedeva la parziale riforma della gravata sentenza riducendo la condanna dell'azienda l'importo corrispondente a 52 giorni di ferie maturate negli anni del 2017 al 2019 fino alla data del pensionamento.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno tanto in ordine alla parziale infondatezza della domanda della CP_1 limitatamente alla parte in cui rivendica maggiori retribuzioni per lavoro straordinario non retribuito che, per quanto attiene specificamente alla indennità per ferie non godute, della Part eccezione di prescrizione sollevata dall' ella precedente fase del giudizio.
Il residuo oggetto del contendere nella presente fase di impugnazione è costituito quindi esclusivamente dalla fondatezza o meno nel merito del diritto dell'appellata a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro.
Tanto premesso l'appello è infondato.
Si osserva che, così come risulta pacifico in causa, il godimento delle ferie del dirigente medico risulta regolamentato, a livello di contrattazione collettiva, dall'art. 21 C.C.N.L. 1996 ove, in particolare, al comma 8, dispone che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente;
in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre”, prevedendo al successivo comma 13 che “ Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”.
In materia l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha però disposto quanto segue: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma in questione è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile (la pronuncia in questione è stata affermata proprio con riferimento alla rivendicazione, analoga a quella del presente giudizio, di un dirigente medico a vedersi indennizzate le ferie non godute a causa di un periodo di malattia).
Part L'inapplicabilità del divieto invocato dall' resistente, a fronte di cause di mancato godimento delle ferie non imputabile al lavoratore e la necessità di interpretare dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 in senso conforme ai principi di cui all'art. 7, comma 2, della direttiva 2003/88/CE ("Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato"), come interpretata dalla giurisprudenza della CGUE, è stata affermata anche dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (in tal senso Cass. n. 13613 del 02/07/2020 con la quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore del direttore di una struttura sanitaria complessa, dal momento che il datore di lavoro si era limitato a richiamare l'ampia discrezionalità di cui il dirigente godeva relativamente all'organizzazione dei propri tempi di lavoro e, a fronte della dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di notevoli scoperture d'organico nella struttura dallo stesso diretta, aveva prodotto, a dimostrazione dell'insussistenza di esigenze di servizio impeditive della fruizione delle ferie, una nota del direttore sanitario successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Sempre nel senso del gravare tale onere probatorio sul datore di lavoro pubblico, non essendo ostativo a tale proposito nemmeno la sussistenza in capo al dirigente di un potere a tale proposito di autoorganizzazione cfr. Cass. n. 18140 del 06/06/2022 emessa con riferimento ad un dirigente medico di struttura complessa, e Cass. n. 9982 del 12/04/2024 con riferimento ad un dirigente di ente locale).
Nel presente caso di specie risulta pacifico in causa che l'odierna appellata avesse, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro (avvenuta in data 1/7/2019) maturato 120 giorni di ferie non fruite così come non risulta parimenti contestato che, nel periodo a partire dal maggio del
2017 sino alla data del pensionamento, l'odierna appellata fosse stata in gran parte assente dal servizio per malattia od infortunio.
In particolare, così come si evince dal complessivo contenuto delle allegazioni delle parti
(non oggetto a tale proposito di specifica contestazione) la stessa risulta essere stata assente dal servizio per malattia, ininterrottamente, dal 8/5/2017 al 4/12/2018 nonché, per infortunio, dal
28/12/2018 sino al 27/6/2019.
Non risulta in particolare contestato che di tali 120 giorni 88 fossero già stati maturati nel maggio 2017, anteriormente all'inizio dell'assenza per malattia della lavoratrice (essendo imputabili per 24 giorni all'anno 2014, per 32 all'anno 2015 e per ulteriori 32 all'anno 2016) e che gli ulteriori 52 di ferie non fruite siano stati invece maturati nel periodo successivo a partire dal maggio 2017 (di cui 32 nell'anno 20017 e 20 nell'anno 2018, avendo invece l'appellata usufruito di 12 giorni di ferie nel periodo dal 12/12/2018 al 28/12/2018).
Part Tanto premesso si ritiene che le doglianze della resistente non possono trovare accoglimento
La sentenza risulta innanzitutto certamente meritevole di conferma nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dell'appellata all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per il periodo, a partire dall'8/5/2017, caratterizzato dalla quasi totale assenza dell'appellata per malattia o per infortunio, circostanza quest'ultima non imputabile alla lavoratrice e in relazione alla quale non può ritenersi applicabile, alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati, il divieto di cui all'art.5, comma 8, d.l. 95/2012.
Part Le doglianze della ppellante devono essere parimenti respinte, alla stregua del quadro normativo e giurisprudenziale precedentemente enunciato, anche per quanto riguarda gli 88 giorni di ferie maturati sino al maggio 2017.
Part Deve infatti evidenziarsi in proposito come la appellante non abbia, con riferimento a tale periodo, assolto all'onere sulla stessa gravante, alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati, di avere messo l'appellante nelle condizioni di esercitare il diritto in questione (mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) circostanza quest'ultima che (tanto più a fronte della mancata contestazione di quanto specificamente allegato dalla lavoratrice in ordine alle carenze di organico dell'unità presso cui prestava servizio) porta inevitabilmente a ribadire, anche per tale periodo la fondatezza delle rivendicazioni avanzate dalla appellata.
Rimane, in tale complessivo contesto, sempre alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati, irrilevante ai fini della presente decisione la questione relativa alla effettiva sussistenza in capo all'appellata di un potere di determinarsi autonomamente in ordine alla fruizione dei giorni di ferie, potere quest'ultimo che deve peraltro escludersi nella presente fattispecie, in mancanza a tale proposito, così come rilevato dal giudice di prime cure, di Part qualsiasi tempestiva allegazione da parte dell' nella precedente fase del giudizio (carenza allegatoria che appare tanto più significativa a fronte della mancata preposizione della , CP_1 per quanto desumibile in atti, alla unità organizzativa a cui era addetta).
L'appello dovrà pertanto essere respinto dovendo ribadirsi, anche all'esito della presente fase di impugnazione, il diritto della a percepire l'indennità per le ferie non godute in CP_1 servizio e non risultando oggetto di impugnazione la quantificazione dell'importo dovuto così come effettuata dal giudice di prime cure.
Il complessivo esito del presente giudizio, valutato con riferimento ad entrambi suoi gradi, giustifica la parziale compensazione nella misura della metà delle spese di lite del grado, liquidate come dispositivo e da porsi per il resto a carico dell'ente appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa parzialmente tra le parti nella misura della metà le spese del grado, da porsi per il residuo a carico dell'ente appellante, liquidate per l'intero in € 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 28.11.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario