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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 973/2023
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 973 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. e P.I.V.A.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Cassiani ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Pesaro, Via
Castelfidardo nn. 82/84.
-appellante-
CONTRO
" , e per essa quale procuratrice la Controparte_2 [...]
(C.F. e P.I.V.A.: ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2
dall'avv. Paolo Chiarabini, elettivamente domiciliata in Ancona, Via Marsala n.
21 presso e nello Studio dell'Avv. Roberto Mascio.
1 -appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 380/2023, emessa dal Tribunale di
Pesaro in data 25.5.2023, nel giudizio iscritto al n. 772/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, integralmente riformare la sentenza n. 380/2023 del Tribunale di Pesaro (R.G. n. 772/2022), repertorio
n. 499/2023, depositata in allegato al verbale di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25 maggio 2023, non notificata, e per l'effetto: IN ACCOGLIEMENTO DEL
PRIMO E DEL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME: previa riforma della sentenza
impugnata, anche attesa la natura condizionata del mutuo (che non rappresenta un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.), ed atteso il superamento
(consapevole) dei limiti di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 T.U.B., da parte della
Banca, accertare e dichiarare la nullità, in tutto o in parte, per quanto è di ragione, del contratto unico di mutuo fondiario del 06.10.2009 a rogito del Dott.
Notaio in Pesaro, Rep. 36530 – Racc. 16765, registrato il Persona_1
07.10.2009 al n.6618 serie 1T, spedito in forma esecutiva il 12.10.2009, nonché delle conseguenti iscrizioni ipotecarie effettuate sulla base dello stesso e per
l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della creditrice procedente a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia
e/o comunque di irregolarità dell'atto di pignoramento opposto e del titolo esecutivo che ne funge da presupposto. IN ACCOGLIMENTO DEL TERZO, DEL
QUARTO MOTIVO DI GRAVAME E DELLE DOMANDE RIPROPOSTE AI SENSI
2 DELL'ART. 346 C.P.C. NON ESAMINATE DAL GIUDICE DI PRIME CURE: Attesa la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli art.
24 Cost. e 281 sexies c.p.c. (di cui al quarto motivo di impugnazione), ed attesa la nullità dell'ordinanza istruttoria emessa in data 08/03/2022 dal Tribunale di
Pesaro (di cui al terzo motivo di impugnazione), e la nullità di ogni altro atto alla stessa correlato o dalla stessa dipendente, e comunque la nullità della sentenza di primo grado per tutte le ragioni espresse nei suddetti motivi di impugnazione, rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per
l'espletamento di tutte le attività (anche istruttorie, e sottese richieste) necessarie ad una esaustiva disamina della controversia, ed illegittimamente
eluse dal Giudice di prime cure. Con condanna a carico delle appellate, alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore antistatario. In subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., ammettere ed assumere, nel presente giudizio di gravame (pronunciando ordinanza e provvedendo a norma degli art. 191 e ss.
C.p.c.) le prove formulate in primo grado dall'opponente (odierna appellante), e segnatamente: 1) prova per interpello nei confronti del legale rappresentante
della Banca opposta, sui seguenti capitoli: << Vero che il credito di cui al contratto di finanziamento de quo, è stato erogato dalla Banca nella consapevolezza del fatto che il valore dell'immobile posto a garanzia non raggiungesse la soglia richiesta dalla legge?>>; << Vero che il conseguimento dei vantaggi (in capo alla Banca) connessi al tipo fondiario, ha costituito la
ragione determinante dell'operazione?>>; 2) ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c, alla Banca opposta, di tutta la documentazione contabile e non riguardante
3 il rapporto di mutuo fondiario del 06/10/2009 (a rogito Notaio Dott. Persona_1
Rep. n. 36530 – Racc. 16765) dedotto in giudizio;
3) C.T.U. contabile (finalizzata anche alla verifica dell'applicazione di interessi ultralegali al tasso usurario nel rapporto negoziale in essere) sui seguenti quesiti: QUESITO 1: Verifichi il C.T.U.,
al momento della pattuizione contrattuale (contratto di mutuo fondiario del
06/10/2009) il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze (il c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto, nel periodo di riferimento).
QUESITO 2: Calcoli il C.T.U., al momento della pattuizione contrattuale, il Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del TAEG (o ISC)
includendo nello stesso commissioni, remunerazioni, o qualsiasi titolo e spese
(anche di istruttoria), compresa la maggiorazione sull'indice Euribor (di cui al contratto), la maggiorazione per gli interessi di mora (nella misura di cui al contratto pari al 2%), nonché il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto;
QUESITO 3: Nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettui il C.T.U. il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi
(art. 1815 coma 3 c.c.), competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle vari rate del finanziamento secondo
l'originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale)
e dall'altro, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque
riconducibili all'erogazione del finanziamento (spese di assicurazione, per perizie tecniche, capitalizzazione composta, struttoria ecc.) versati e non dovuti (onde
4 procedere alla decurtazione degli stesse sul capitale residuo); QUESITO 4:
Sull'anatocismo: “Verifichi il CTU se in base al TAN pattuito in contratto gli interessi inclusi nelle rate del piano di ammortamento (quota capitale + interessi) siano stati computati sul capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima
rata applicando la formula dell'interesse semplice. In caso contrario ridetermini il corretto piano di ammortamento.”, ed all'esito della assunzione di dette prove
(in relazione alle domande riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. non esaminate dal giudice di prime cure), previo accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali e degli interessi nelle sole ipotesi di applicazione dell'interesse usurario, volta a volta rilevato e l'illegittimità
dell'applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo pretese ed applicate dalla appellata, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione che verrà prodotta in atti, dall'inizio del rapporto di mutuo alla chiusura dello stesso e, per
l'effetto, ridurre, nella misura che risulterà in corso di causa, le pretese creditorie vantate dalla opposta. IN ACCOGLIMENTO DEL SESTO MOTIVO DI GRAVAME.
Annullare la sanzione comminata dal Giudice di prime cure (a carico di
[...]
, ai sensi dell'art. 93, co. 3, c.p.c., in quanto ingiusta e meramente CP_1
punitiva, per tutto quanto dedotto al sesto motivo di impugnazione. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, respingere in toto e con qualsiasi statuizione, il proposto gravame avverso la sentenza qui appellata ed emessa dal Tribunale di Pesaro n.
5 380/2023, con conferma integrale dell'appellata sentenza e condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 380/2023 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione al precetto proposta dalla nei confronti di CP_1 [...]
e per essa quale procuratrice CP_2 Controparte_3
rigettava la domanda e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'importo precettato, pari a 449.679,96 €., si fonda su un contratto di mutuo fondiario (Rep. n. 36530 - Racc. 16765), stipulato in data 6.10.2009 dall'opponente con la (allora) “Banca Delle Marche S.p.a.”, a rogito del Notaio
a fronte dell'erogazione della somma complessiva di 500.000,00 €. Persona_1
Il Tribunale di Pesaro, disattendendo le domande attoree, riconosceva l'idoneità del predetto contratto a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e accertava l'assenza di profili di nullità.
In particolare, il giudice di prime cure escludeva:
- la natura condizionata del contratto di mutuo in oggetto;
- la rilevanza, ai fini della sussistenza di profili di nullità, del superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario di cui all'art. 38 T.U.B.;
- l'indeterminatezza della somma precettata e del bene individuato nell'atto di pignoramento;
- l'erroneità ed illegittimità degli interessi applicati;
Avverso detta sentenza propone appello la , Controparte_1
6 chiedendo, nel merito, di dichiarare la nullità, in tutto o in parte, del contratto di mutuo fondiario, in quanto mutuo “condizionato” e per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. In via istruttoria, insiste per l'ammissione di prova per interpello, nonché per l'espletamento di C.t.u. contabile ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Chiede in particolare di rideterminare la pretesa creditoria, previo accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, ultralegali ed usurari.
Da ultimo, l'appellante chiede di annullare la condanna del primo giudice ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce la " , e per essa quale procuratrice la Controparte_2 [...]
la quale contesta integralmente l'avverso gravame e Controparte_3
ne chiede il rigetto, con conferma della sentenza n. 380/2023 del Tribunale di
Pesaro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, per ragioni di priorità logica, anzitutto esaminarsi il quarto motivo di gravame, afferente alla nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 281 sexies c.p.c. L'appellante sul punto osserva che il
Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio avanzata da parte attrice, prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., per la fissazione di una separata udienza per la discussione orale, venendo così meno l'effettiva discussione orale della causa.
7 Il motivo è infondato.
La Cassazione è costante nell'affermare che “in caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale” (Cass.,
24/09/2018 n. 22521).
Nella fattispecie in esame, con ordinanza datata 8.3.2023, il giudice di prime cure ha fissato per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies, l'udienza del
25.5.2023, con termini per memorie fino a due giorni prima della predetta data di udienza;
sicché deve ritenersi che l'iter processuale si sia svolto ritualmente e in modo conforme al dettato della norma, né appare ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, considerato il congruo termine a disposizione delle parti avuto riguardo alla data dell' udienza ex art. 281 sexies fissata al 25.5.2023.
In ogni caso, secondo il consolidato orientamento della Cassazione: “la sentenza
pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle
8 ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge” (Cass., 17/09/2020 n.
19338).
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta sia la natura condizionata del contratto di finanziamento opposto, cui conseguirebbe l'inesistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., che la falsa applicazione dell'art. 38 T.U.B. In particolare, la società appellante si duole del fatto che nel caso di specie non si è mai perfezionata la “traditio” (nemmeno transitoria), in termini di fuoriuscita di fondi dalla Banca mutuante, i quali non sono mai stati acquisiti dalla mutuataria e mai entrati nella disponibilità (materiale o giuridica)
di quest'ultima.
Il motivo è infondato.
Secondo indirizzo costante della Cassazione “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi,
anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, - come nel caso in esame - destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”
(Cass. 22/03/2022, n. 9229).
Nel caso di specie si è realizzata la fuoriuscita di denaro dal patrimonio della mutuante in favore di quello della mutuataria, come si desume nel dettaglio dall'art. 2 del contratto di mutuo agli atti, ove la parte mutuataria dichiara di
9 “voler costituire la somma come sopra accreditatale in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e dai relativi allegati. Allo scopo, la parte mutuataria riconsegna alla banca la somma in questione autorizzando la banca stessa a prelevarla dal suddetto “conto creditori” e versarla in apposito deposito cauzionale intestato alla parte mutuataria”.
La Cassazione è costante nel ritenere che “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (Cass.,
05/03/2020, n. 6174; 27/08/2015, n. 17194).
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo.
Ciò posto, secondo il recente arresto delle sezioni unite della cassazione “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.
10 Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”. (Cass., SS.UU. 6/03/2025 n. 5968).
Con il secondo motivo d'appello la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 38 T.U.B. (sotto ulteriore profilo) e dell'art. 1424 c.c.
In proposito, la società rileva che la Banca era pienamente consapevole, nel momento di erogazione del finanziamento, del superamento del limite di cui al predetto T.U.B., dovendo trattarsi in ogni caso di nullità insanabile, non essendo presenti nella fattispecie concreta i presupposti per attuare la conversione
(preconizzata dal primo giudice) del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario.
Il motivo è infondato.
Sul punto, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, chiarendo che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza
11 prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione
è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass., Sez.
U., 16/11/2022, n. 33719). Le SS.UU. hanno così risolto il precedente contrasto giurisprudenziale, in merito alla possibilità di qualificare in termini di nullità virtuale il contratto di mutuo fondiario viziato per superamento del limite di finanziabilità.
Anche rispetto a tale profilo va, pertanto esclusa la sussistenza di profili di nullità del contratto di mutuo posto a fondamento del precetto, con assorbimento dell'ulteriore questione relativa alla dedotta impossibilità per il giudice di convertire il mutuo fondiario nullo.
Con il terzo mezzo, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del principio del contraddittorio, nonché del diritto di difesa e del principio di disponibilità dei mezzi di prova.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il giudicante di prime cure ha ritenuto la causa matura per la decisione ancorché la società attrice – odierna appellante avesse ritualmente articolato i mezzi di prova indispensabili (ossia
CTU contabile, ordine di esibizione e prova per interpello) ai fini dell'accertamento dell'oggetto della controversia, avendo il Tribunale astrattamente e aprioristicamente adottato un provvedimento lesivo del diritto
12 di difesa della parte, difettando di motivazione il provvedimento di diniego delle istanze istruttorie come formulate dalla parte.
La censura è infondata.
Conviene premettere che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., 13/01/2020 n. 326).
Nel caso di specie la censura afferente all'omesso espletamento della consulenza contabile difetta di specificità, atteso che non risulta adeguatamente censurato il carattere meramente esplorativo della consulenza contabile posto a fondamento del relativo rigetto da parte del primo giudice.
L'appellante si è limitato a richiamare la clausola contrattuale di determinazione degli interessi, indicare le spese di istruttoria (4.000,00 € a fronte dell'erogazione di un mutuo per un ammontare di ben 500.000,00 €) ed a qualificare come abnorme la maggiorazione degli interessi moratori - pari al 2%
- ammontare che risulta al contrario in linea (ed anzi inferiore) alla maggiorazione media per interessi moratori desumibile dagli rilevamenti degli ultimi anni della Banca d'Italia (2,1%).
13 Va dunque confermato il carattere meramente esplorativo della chiesta ctu.
Va del pari confermata la statuizione di inammissibilità della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc, per genericità, posto che la stessa aveva ad oggetto
“tutta la documentazione, contabile e non, riguardante il rapporto di mutuo stabilito dalle parti.”
Con il quinto motivo, parte appellante denuncia l'abnormità della sanzione comminata dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., in quanto spropositata in virtù del principio di soccombenza e del valore generale della lite.
Il motivo è fondato.
Ed invero, ai fini della sussistenza in concreto dei presupposti di applicazione della sanzione disciplinata alla stregua dell'art. 96 c.p.c., deve dimostrarsi la colpa grave della parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. (Cass. 7/10/ 2013, n. 22812).
Nel caso di specie, considerato che talune questioni poste dall'appellante sono state definite in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità solo di recente, non si ravvisano i presupposti per la statuizione di condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, cpc.
Da ultimo, la parte deduce di riproporre, propone ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e i profili di diritto non esaminati dal primo giudice, alla luce dell'errata
14 determinazione del rapporto di credito e del quantum debeatur, essendosi l'appellata astenuta dall'indicare il tasso di interesse applicato, il numero dei giorni, il regime di capitalizzazione utilizzato, nonché la data da cui le rate del finanziamento erano rimaste insolute.
A parte l'improprio richiamo all'art. 346 cpc, va rilevata l'inammissibilità, per difetto di specificità e violazione dell'art. 342 cpc, della riproposizione, in modo del tutto generico, delle contestazioni sollevate in primo grado dall'appellante.
In ogni caso, tali doglianze, con riferimento al titolo( contratto di mutuo) , sono nel merito destituite di fondamento, posto che le clausole di determinazione delle rate, dell'ammontare degli interessi, delle modalità di pagamento e degli interessi di mora contenute nel contratto di mutuo stipulato dalle parti il
6.10.2009, oggetto di causa, risultano chiare e sufficientemente determinate.
Avuto riguardo, invece, alle ragioni di nullità dell'atto di precetto per vizi di carattere formale, si rileva l'inammissibilità ex art.617 cpc delle relative censure, stante l'inappellabilità dell'opposizione agli atti esecutivi.
Le spese del presente grado, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo, posto che l'accoglimento del quinto motivo di gravame, inerente la sanzione comminata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal primo giudice, non è di per sé idoneo ad incidere sulla sostanziale soccombenza dell'appellante (Cass.,
8/02/2017 n.3311).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
15 liquidazione nei confronti di " , e per essa quale procuratrice Controparte_2
la avverso la sentenza n. 380/2023 del Controparte_3
Tribunale di Pesaro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
Revoca la condanna dell'appellante al pagamento di 5.000,00 €, ai sensi dell'art. 96 c.3, c.p.c.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di "
[...]
, e per essa quale procuratrice la CP_2 Controparte_3
che liquida in €. 8.320,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 2 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Guido Federico
16
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 973 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. e P.I.V.A.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Cassiani ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Pesaro, Via
Castelfidardo nn. 82/84.
-appellante-
CONTRO
" , e per essa quale procuratrice la Controparte_2 [...]
(C.F. e P.I.V.A.: ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2
dall'avv. Paolo Chiarabini, elettivamente domiciliata in Ancona, Via Marsala n.
21 presso e nello Studio dell'Avv. Roberto Mascio.
1 -appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 380/2023, emessa dal Tribunale di
Pesaro in data 25.5.2023, nel giudizio iscritto al n. 772/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, integralmente riformare la sentenza n. 380/2023 del Tribunale di Pesaro (R.G. n. 772/2022), repertorio
n. 499/2023, depositata in allegato al verbale di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25 maggio 2023, non notificata, e per l'effetto: IN ACCOGLIEMENTO DEL
PRIMO E DEL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME: previa riforma della sentenza
impugnata, anche attesa la natura condizionata del mutuo (che non rappresenta un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.), ed atteso il superamento
(consapevole) dei limiti di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 T.U.B., da parte della
Banca, accertare e dichiarare la nullità, in tutto o in parte, per quanto è di ragione, del contratto unico di mutuo fondiario del 06.10.2009 a rogito del Dott.
Notaio in Pesaro, Rep. 36530 – Racc. 16765, registrato il Persona_1
07.10.2009 al n.6618 serie 1T, spedito in forma esecutiva il 12.10.2009, nonché delle conseguenti iscrizioni ipotecarie effettuate sulla base dello stesso e per
l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della creditrice procedente a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia
e/o comunque di irregolarità dell'atto di pignoramento opposto e del titolo esecutivo che ne funge da presupposto. IN ACCOGLIMENTO DEL TERZO, DEL
QUARTO MOTIVO DI GRAVAME E DELLE DOMANDE RIPROPOSTE AI SENSI
2 DELL'ART. 346 C.P.C. NON ESAMINATE DAL GIUDICE DI PRIME CURE: Attesa la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli art.
24 Cost. e 281 sexies c.p.c. (di cui al quarto motivo di impugnazione), ed attesa la nullità dell'ordinanza istruttoria emessa in data 08/03/2022 dal Tribunale di
Pesaro (di cui al terzo motivo di impugnazione), e la nullità di ogni altro atto alla stessa correlato o dalla stessa dipendente, e comunque la nullità della sentenza di primo grado per tutte le ragioni espresse nei suddetti motivi di impugnazione, rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per
l'espletamento di tutte le attività (anche istruttorie, e sottese richieste) necessarie ad una esaustiva disamina della controversia, ed illegittimamente
eluse dal Giudice di prime cure. Con condanna a carico delle appellate, alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore antistatario. In subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., ammettere ed assumere, nel presente giudizio di gravame (pronunciando ordinanza e provvedendo a norma degli art. 191 e ss.
C.p.c.) le prove formulate in primo grado dall'opponente (odierna appellante), e segnatamente: 1) prova per interpello nei confronti del legale rappresentante
della Banca opposta, sui seguenti capitoli: << Vero che il credito di cui al contratto di finanziamento de quo, è stato erogato dalla Banca nella consapevolezza del fatto che il valore dell'immobile posto a garanzia non raggiungesse la soglia richiesta dalla legge?>>; << Vero che il conseguimento dei vantaggi (in capo alla Banca) connessi al tipo fondiario, ha costituito la
ragione determinante dell'operazione?>>; 2) ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c, alla Banca opposta, di tutta la documentazione contabile e non riguardante
3 il rapporto di mutuo fondiario del 06/10/2009 (a rogito Notaio Dott. Persona_1
Rep. n. 36530 – Racc. 16765) dedotto in giudizio;
3) C.T.U. contabile (finalizzata anche alla verifica dell'applicazione di interessi ultralegali al tasso usurario nel rapporto negoziale in essere) sui seguenti quesiti: QUESITO 1: Verifichi il C.T.U.,
al momento della pattuizione contrattuale (contratto di mutuo fondiario del
06/10/2009) il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze (il c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto, nel periodo di riferimento).
QUESITO 2: Calcoli il C.T.U., al momento della pattuizione contrattuale, il Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del TAEG (o ISC)
includendo nello stesso commissioni, remunerazioni, o qualsiasi titolo e spese
(anche di istruttoria), compresa la maggiorazione sull'indice Euribor (di cui al contratto), la maggiorazione per gli interessi di mora (nella misura di cui al contratto pari al 2%), nonché il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto;
QUESITO 3: Nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettui il C.T.U. il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi
(art. 1815 coma 3 c.c.), competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle vari rate del finanziamento secondo
l'originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale)
e dall'altro, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque
riconducibili all'erogazione del finanziamento (spese di assicurazione, per perizie tecniche, capitalizzazione composta, struttoria ecc.) versati e non dovuti (onde
4 procedere alla decurtazione degli stesse sul capitale residuo); QUESITO 4:
Sull'anatocismo: “Verifichi il CTU se in base al TAN pattuito in contratto gli interessi inclusi nelle rate del piano di ammortamento (quota capitale + interessi) siano stati computati sul capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima
rata applicando la formula dell'interesse semplice. In caso contrario ridetermini il corretto piano di ammortamento.”, ed all'esito della assunzione di dette prove
(in relazione alle domande riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. non esaminate dal giudice di prime cure), previo accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali e degli interessi nelle sole ipotesi di applicazione dell'interesse usurario, volta a volta rilevato e l'illegittimità
dell'applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo pretese ed applicate dalla appellata, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione che verrà prodotta in atti, dall'inizio del rapporto di mutuo alla chiusura dello stesso e, per
l'effetto, ridurre, nella misura che risulterà in corso di causa, le pretese creditorie vantate dalla opposta. IN ACCOGLIMENTO DEL SESTO MOTIVO DI GRAVAME.
Annullare la sanzione comminata dal Giudice di prime cure (a carico di
[...]
, ai sensi dell'art. 93, co. 3, c.p.c., in quanto ingiusta e meramente CP_1
punitiva, per tutto quanto dedotto al sesto motivo di impugnazione. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, respingere in toto e con qualsiasi statuizione, il proposto gravame avverso la sentenza qui appellata ed emessa dal Tribunale di Pesaro n.
5 380/2023, con conferma integrale dell'appellata sentenza e condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 380/2023 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione al precetto proposta dalla nei confronti di CP_1 [...]
e per essa quale procuratrice CP_2 Controparte_3
rigettava la domanda e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'importo precettato, pari a 449.679,96 €., si fonda su un contratto di mutuo fondiario (Rep. n. 36530 - Racc. 16765), stipulato in data 6.10.2009 dall'opponente con la (allora) “Banca Delle Marche S.p.a.”, a rogito del Notaio
a fronte dell'erogazione della somma complessiva di 500.000,00 €. Persona_1
Il Tribunale di Pesaro, disattendendo le domande attoree, riconosceva l'idoneità del predetto contratto a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e accertava l'assenza di profili di nullità.
In particolare, il giudice di prime cure escludeva:
- la natura condizionata del contratto di mutuo in oggetto;
- la rilevanza, ai fini della sussistenza di profili di nullità, del superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario di cui all'art. 38 T.U.B.;
- l'indeterminatezza della somma precettata e del bene individuato nell'atto di pignoramento;
- l'erroneità ed illegittimità degli interessi applicati;
Avverso detta sentenza propone appello la , Controparte_1
6 chiedendo, nel merito, di dichiarare la nullità, in tutto o in parte, del contratto di mutuo fondiario, in quanto mutuo “condizionato” e per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. In via istruttoria, insiste per l'ammissione di prova per interpello, nonché per l'espletamento di C.t.u. contabile ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Chiede in particolare di rideterminare la pretesa creditoria, previo accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, ultralegali ed usurari.
Da ultimo, l'appellante chiede di annullare la condanna del primo giudice ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce la " , e per essa quale procuratrice la Controparte_2 [...]
la quale contesta integralmente l'avverso gravame e Controparte_3
ne chiede il rigetto, con conferma della sentenza n. 380/2023 del Tribunale di
Pesaro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, per ragioni di priorità logica, anzitutto esaminarsi il quarto motivo di gravame, afferente alla nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 281 sexies c.p.c. L'appellante sul punto osserva che il
Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio avanzata da parte attrice, prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., per la fissazione di una separata udienza per la discussione orale, venendo così meno l'effettiva discussione orale della causa.
7 Il motivo è infondato.
La Cassazione è costante nell'affermare che “in caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale” (Cass.,
24/09/2018 n. 22521).
Nella fattispecie in esame, con ordinanza datata 8.3.2023, il giudice di prime cure ha fissato per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies, l'udienza del
25.5.2023, con termini per memorie fino a due giorni prima della predetta data di udienza;
sicché deve ritenersi che l'iter processuale si sia svolto ritualmente e in modo conforme al dettato della norma, né appare ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, considerato il congruo termine a disposizione delle parti avuto riguardo alla data dell' udienza ex art. 281 sexies fissata al 25.5.2023.
In ogni caso, secondo il consolidato orientamento della Cassazione: “la sentenza
pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle
8 ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge” (Cass., 17/09/2020 n.
19338).
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta sia la natura condizionata del contratto di finanziamento opposto, cui conseguirebbe l'inesistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., che la falsa applicazione dell'art. 38 T.U.B. In particolare, la società appellante si duole del fatto che nel caso di specie non si è mai perfezionata la “traditio” (nemmeno transitoria), in termini di fuoriuscita di fondi dalla Banca mutuante, i quali non sono mai stati acquisiti dalla mutuataria e mai entrati nella disponibilità (materiale o giuridica)
di quest'ultima.
Il motivo è infondato.
Secondo indirizzo costante della Cassazione “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi,
anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, - come nel caso in esame - destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”
(Cass. 22/03/2022, n. 9229).
Nel caso di specie si è realizzata la fuoriuscita di denaro dal patrimonio della mutuante in favore di quello della mutuataria, come si desume nel dettaglio dall'art. 2 del contratto di mutuo agli atti, ove la parte mutuataria dichiara di
9 “voler costituire la somma come sopra accreditatale in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e dai relativi allegati. Allo scopo, la parte mutuataria riconsegna alla banca la somma in questione autorizzando la banca stessa a prelevarla dal suddetto “conto creditori” e versarla in apposito deposito cauzionale intestato alla parte mutuataria”.
La Cassazione è costante nel ritenere che “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (Cass.,
05/03/2020, n. 6174; 27/08/2015, n. 17194).
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo.
Ciò posto, secondo il recente arresto delle sezioni unite della cassazione “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.
10 Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”. (Cass., SS.UU. 6/03/2025 n. 5968).
Con il secondo motivo d'appello la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 38 T.U.B. (sotto ulteriore profilo) e dell'art. 1424 c.c.
In proposito, la società rileva che la Banca era pienamente consapevole, nel momento di erogazione del finanziamento, del superamento del limite di cui al predetto T.U.B., dovendo trattarsi in ogni caso di nullità insanabile, non essendo presenti nella fattispecie concreta i presupposti per attuare la conversione
(preconizzata dal primo giudice) del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario.
Il motivo è infondato.
Sul punto, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, chiarendo che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza
11 prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione
è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass., Sez.
U., 16/11/2022, n. 33719). Le SS.UU. hanno così risolto il precedente contrasto giurisprudenziale, in merito alla possibilità di qualificare in termini di nullità virtuale il contratto di mutuo fondiario viziato per superamento del limite di finanziabilità.
Anche rispetto a tale profilo va, pertanto esclusa la sussistenza di profili di nullità del contratto di mutuo posto a fondamento del precetto, con assorbimento dell'ulteriore questione relativa alla dedotta impossibilità per il giudice di convertire il mutuo fondiario nullo.
Con il terzo mezzo, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del principio del contraddittorio, nonché del diritto di difesa e del principio di disponibilità dei mezzi di prova.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il giudicante di prime cure ha ritenuto la causa matura per la decisione ancorché la società attrice – odierna appellante avesse ritualmente articolato i mezzi di prova indispensabili (ossia
CTU contabile, ordine di esibizione e prova per interpello) ai fini dell'accertamento dell'oggetto della controversia, avendo il Tribunale astrattamente e aprioristicamente adottato un provvedimento lesivo del diritto
12 di difesa della parte, difettando di motivazione il provvedimento di diniego delle istanze istruttorie come formulate dalla parte.
La censura è infondata.
Conviene premettere che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., 13/01/2020 n. 326).
Nel caso di specie la censura afferente all'omesso espletamento della consulenza contabile difetta di specificità, atteso che non risulta adeguatamente censurato il carattere meramente esplorativo della consulenza contabile posto a fondamento del relativo rigetto da parte del primo giudice.
L'appellante si è limitato a richiamare la clausola contrattuale di determinazione degli interessi, indicare le spese di istruttoria (4.000,00 € a fronte dell'erogazione di un mutuo per un ammontare di ben 500.000,00 €) ed a qualificare come abnorme la maggiorazione degli interessi moratori - pari al 2%
- ammontare che risulta al contrario in linea (ed anzi inferiore) alla maggiorazione media per interessi moratori desumibile dagli rilevamenti degli ultimi anni della Banca d'Italia (2,1%).
13 Va dunque confermato il carattere meramente esplorativo della chiesta ctu.
Va del pari confermata la statuizione di inammissibilità della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc, per genericità, posto che la stessa aveva ad oggetto
“tutta la documentazione, contabile e non, riguardante il rapporto di mutuo stabilito dalle parti.”
Con il quinto motivo, parte appellante denuncia l'abnormità della sanzione comminata dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., in quanto spropositata in virtù del principio di soccombenza e del valore generale della lite.
Il motivo è fondato.
Ed invero, ai fini della sussistenza in concreto dei presupposti di applicazione della sanzione disciplinata alla stregua dell'art. 96 c.p.c., deve dimostrarsi la colpa grave della parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. (Cass. 7/10/ 2013, n. 22812).
Nel caso di specie, considerato che talune questioni poste dall'appellante sono state definite in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità solo di recente, non si ravvisano i presupposti per la statuizione di condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, cpc.
Da ultimo, la parte deduce di riproporre, propone ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e i profili di diritto non esaminati dal primo giudice, alla luce dell'errata
14 determinazione del rapporto di credito e del quantum debeatur, essendosi l'appellata astenuta dall'indicare il tasso di interesse applicato, il numero dei giorni, il regime di capitalizzazione utilizzato, nonché la data da cui le rate del finanziamento erano rimaste insolute.
A parte l'improprio richiamo all'art. 346 cpc, va rilevata l'inammissibilità, per difetto di specificità e violazione dell'art. 342 cpc, della riproposizione, in modo del tutto generico, delle contestazioni sollevate in primo grado dall'appellante.
In ogni caso, tali doglianze, con riferimento al titolo( contratto di mutuo) , sono nel merito destituite di fondamento, posto che le clausole di determinazione delle rate, dell'ammontare degli interessi, delle modalità di pagamento e degli interessi di mora contenute nel contratto di mutuo stipulato dalle parti il
6.10.2009, oggetto di causa, risultano chiare e sufficientemente determinate.
Avuto riguardo, invece, alle ragioni di nullità dell'atto di precetto per vizi di carattere formale, si rileva l'inammissibilità ex art.617 cpc delle relative censure, stante l'inappellabilità dell'opposizione agli atti esecutivi.
Le spese del presente grado, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo, posto che l'accoglimento del quinto motivo di gravame, inerente la sanzione comminata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal primo giudice, non è di per sé idoneo ad incidere sulla sostanziale soccombenza dell'appellante (Cass.,
8/02/2017 n.3311).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
15 liquidazione nei confronti di " , e per essa quale procuratrice Controparte_2
la avverso la sentenza n. 380/2023 del Controparte_3
Tribunale di Pesaro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
Revoca la condanna dell'appellante al pagamento di 5.000,00 €, ai sensi dell'art. 96 c.3, c.p.c.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di "
[...]
, e per essa quale procuratrice la CP_2 Controparte_3
che liquida in €. 8.320,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 2 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Guido Federico
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