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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 325/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. cc
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 325/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ex 1669cc)
18/06/2025, promossa
DA
(C.F. , con in Maclodio, in persona della legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , assistita e difesa dall'avv. Adriano Sottini del Parte_2
foro di RE, giusta delega rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
Co
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2 pagina 1 di 16 Capriolo, in persona del legale rappresentante del foro di Controparte_3
RE, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Chiari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palazzolo sull'Oglio via Paganini n. 17, giusta delega allegata alla comparsa;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 466/2023 emessa dal Tribunale di
RE (seconda sezione civile) pubblicata in data 28.02.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello,
ritenuto come le circostanze dedotte da parte appellante nei capitoli di prova testimoniale, come dedotti dal n. 1) al n. 9), attengano circostanze documentali o non espressamente contestate,
ritenuta la fondatezza del come promosso gravame;
confermata la come già disposta revoca del D.I. n. 4011/2019 Tribunale di
RE;
in riforma della sentenza n. 466/2023 come emessa dal Tribunale di RE così
disporre:
- ritenuto ed accertato il difetto di legittimazione passiva in capo a in Parte_1
relazione alla domanda di pagamento della somma di € 7.320,00 come portata dalla fattura n. 20 del 28.02.2019 così come emessa da TU CA S.r.l. in danno di Controparte_4 pagina 2 di 16 - ritenuta ed accertata la sussistenza dei vizi e difetti come dedotti da parte attrice, oggi appellante, con riferimento alle lavorazioni posti in Parte_1
essere da TU CA e relative ai pezzi denominati B 406/1 – 2 e 3;
- ritenuto ed accertato il diritto di parte attrice, oggi appellante, a Parte_1
vedersi riconosciuto il danno conseguente all'altrui inadempimento, danno da quantificarsi in € 2.604 con riferimento alle erronee lavorazioni per i pezzi B
406/2 e 3, ed € 27.080,00 per erronee lavorazioni relative al pezzo B 406/1 – e così complessivi € 29.684,00;
accertarsi e dichiararsi la inesistenza, anche previa compensazione delle reciproche ragioni di credito in capo alle parti, di residue azione di credito in capo alla convenuta opposta TU CA s.r.l. e, per l'effetto, dichiararsi che nulla la opponente deve in favore della medesima TU CA Parte_1
s.r.l.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Si torna a richiedere l'ammissione di puntuale c.t.u. volta nell'ordine:
- a rilevare la sussistenza dell'errore di lavorazione come riconosciuto da TU-
CA S.r.l. nella propria mail del 20.12.2018 – doc. 8 parte opponente – e relativo al diametro del pezzo denominato B406/1;
- a constatare la congruità – o meno – delle somme esposte a titolo di risarcimento del danno da parte di nei confronti di Parte_3
e quantificate quanto ad € 19.080,00= a materia prima, quanto ad € Parte_1
pagina 3 di 16 9.525,00= a costi di produzione per lavorazioni precedenti a quelle eseguite da nonché la valorizzazione in € 1.825 oltre ad i.v.a. del Controparte_1
valore del pezzo denominato B406/1 quale rottame ferroso;
- a determinare la misura del lucro cessante patito da parte di a Parte_1
seguito dell'avvenuto annullamento, in data 20.12.2018, dell'ordine di lavorazione n. LMA 2486 – B513/1 come emesso in proprio da Parte_3
in data 19.12.2018.
[...]
Per parte appellata:
In via principale:
i) Respingere l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 466/2023 emessa dal Tribunale di RE nel giudizio inter partes e, per l'effetto, confermare che è debitrice nei confronti di TU Parte_1
CA S.r.l., a titolo di corrispettivo di lavorazioni, del complessivo importo di € 37.210 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
e ii) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da TU CA s.r.l.,
parzialmente riformando la sentenza impugnata n. 466/2023:
- annullare il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha dichiarato l'esistenza in capo ad di un credito risarcitorio nei confronti di TU CA Parte_1
S.r.l. per lucro cessante quantificato in € 4.500;
- annullare, di conseguenza, il capo di sentenza che ha disposto la compensazione di tale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza pagina 4 di 16 impugnata, condannare a versare in favore di TU CA S.r.l. Parte_1
unipersonale l'intero importo di € 37.210 dovuto per corrispettivi di lavorazioni,
maggiorato di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo.
In via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, contenere la denegata condanna dell'appellata a risarcire le sole voci di danno che saranno risultate dimostrate come dovute nell'an, nel quantum e sotto il profilo della loro derivazione causale. In ogni caso, disponendone la compensazione con il maggior credito per corrispettivi vantato dall'appellata TU
CA s.r.l.
In ogni caso: con condanna di a rifondere a TU CA s.r.l. Parte_1
spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, che si chiede di liquidare come da parametri ex DM 55/2014 e s.m.
In via istruttoria: per i motivi argomentati in atti, ci si oppone all'ammissione delle ulteriori prove orali dedotte dall'appellante ed all'espletamento della consulenza richiesta, ampiamente esplorativa per le ragioni già esposte (ed a fortiori avuto riguardo a quanto emerso nell'istruttoria orale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 19.10.2019, proponeva tempestiva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4011/2019 emesso dal Tribunale di RE
in data 1.08.2019 con cui le veniva intimato il pagamento in favore di
[...]
dell'importo di € 37.210 oltre interessi e spese in Controparte_5
pagina 5 di 16 dipendenza dell'esecuzione di lavorazioni meccaniche.
Parte opponente lamentava la carenza di legittimazione passiva in relazione ad una delle fatture azionate in via monitoria, ossia la n. 20 del 28.02.2019, in quanto emessa da soggetto diverso, ossia nel merito Controparte_4
eccepiva che le lavorazioni eseguite dall'ingiungente erano caratterizzate da vizi e difetti, tanto che la cliente finale aveva scartato Parte_3
uno dei sei pezzi lavorati e altri due erano stati restituiti per eccessiva rugosità e poi sistemati dalla deducente;
che, a cagione dell'inadempimento, la committente le aveva addebitato il complessivo importo Parte_3
di € 29.144, di cui € 27.080 per danni derivanti dall'erronea lavorazione di un pezzo con dimensioni fuori tolleranza e che (socio detentore Controparte_6
dell'intero pacchetto di le aveva revocato altro Parte_3
incarico.
Si costituiva con comparsa TU CA s.r.l. unipersonale che resisteva.
Premesso che le fatture azionate erano quattro, l'opposta evidenziava che un primo ordine era stato impartito da nell'ottobre 2018 e la merce era Pt_1
stata restituita lavorata senza alcuna contestazione;
un secondo ordine aveva ad oggetto la lavorazione a disegno sul corpo valvola B242/1 per il quale era stata emessa la fattura n. 173 del 30.11.18 mai contestata;
che il terzo ordine aveva ad oggetto le lavorazioni da eseguire su sei pezzi B406 ricevuti in epoca compresa tra il 22 novembre e il 5 dicembre 2018 e, una volta eseguite le lavorazioni, i sei pezzi erano stati restituiti in quattro consegne avvenute il 5, 14, 19 e 20
pagina 6 di 16 dicembre 2018; che in data 7.01.2019 la committente aveva contestato le lavorazioni in relazione ad uno solo di questi sei pezzi e dunque ne aveva fatturato solo cinque con fattura n. 198 del 31.12.2018; che un quarto ordine aveva ad oggetto le lavorazioni a disegno sulle ruote crane wheels oggetto della fattura n. 20 del 28.02.2019 e come da richiesta aveva variato i dati della società
a cui emettere la fattura.
Tanto premesso, parte opposta rilevava che le doglianze erano riferite soltanto ad una delle quattro commesse, e non per la sua interezza, e che in ogni caso il danno lamentato ex adverso non era stato provato.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed istruita la lite solo con documenti, il giudice adito disattendeva l'eccezione di carenza di legittimazione in relazione alla fattura n. 20 del 28.02.2019 in quanto l'incarico era stato conferito dall'opponente, la quale, con e-mail del 27.12.2018, aveva comunicato la variazione della sua ragione sociale;
nel merito, il primo giudice assumeva che i vizi e difetti relativi all'errata lavorazione di 6 pezzi a disegno n. 12945
(rispettivamente indicati con il numero B406/1, 2, 3, 4, 5 e 6) non erano stati documentati e che era stato dimostrato solo il vizio relativo al pezzo B406/1 che ne aveva comportato la sua inutilizzabilità, ma che per la penale pagata alla cliente finale non esisteva prova alcuna in ordine alla riconducibilità a quel vizio;
il primo giudice accordava solo un danno di € 4.500 per lucro cessante derivante dall'annullamento di un ordine da parte di Pt_3
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo ed operata la compensazione,
pagina 7 di 16 condannava pagare a TU CA la minor somma di € 32.710 oltre Pt_1
interessi moratori e spese di lite.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_7
unipersonale che proponeva appello incidentale.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c., in questo grado la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, Giudice Elisa e e quindi rinviata all'udienza del
[...] Testimone_4
18.06.2025 per la spedizione a sentenza, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli critti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla fattura n. 20 del 28.02.2019 emessa nei confronti del distinto soggetto giuridico Controparte_4
Allega che si tratta di due soggetti distinti e che al limite era ipotizzabile una cessione del contratto.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non provati i vizi e i difetti con riguardo ai pezzi identificati con i numeri B406/2 e B406/3 e nella parte in cui il giudice ha escluso l'esistenza di idonea prova in ordine alla natura e l'entità del vizio.
Allega che la deducente ha prodotto il doc. 8 di provenienza dell'opposta TU pagina 8 di 16 CA contenente la chiara indicazione circa la consistenza e l'entità
dell'errore di lavorazione e il doc. 9, sempre di provenienza dell'opposta,
contenente l'inequivocabile riconoscimento del vizio di lavorazione.
Circa il danno parte appellante lamenta il mancato ingresso della fase istruttoria avendo dedotto specifici capitoli di prova e avendo chiesto consulenza volti a dimostrare l'avvenuto versamento in favore di della Parte_3
somma di € 27.080 in dipendenza dell'errata lavorazione del pezzo denominato
B406/1.
Con il quarto motivo parte appellante censura, come logica conseguenza dei motivi che precedono, la condanna al pagamento delle spese processuali.
TU CA s.r.l. resiste ai motivi di appello principale allegando il difetto di una sufficiente allegazione dei vizi e dei difetti e per mancata prova in ordine al pagamento delle fatture alla sua committente portanti la somma di € 29.144.
Propone appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in favore dell'opponente un credito risarcitorio di € 4.500 per carenza di prova in ordine a nesso causale avendo il primo giudice sbrigativamente ipotizzato un nesso causale tra l'annullamento di un sucecssivo ordine e l'errore commesso da TU CA.
Prima di esaminare i motivi di appello occorre dare sommaria dei fatti di causa.
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di RE Controparte_5
un decreto ingiuntivo del complessivo importo di € 37.210 in relazione a quattro fatture, con annessi documenti di trasporto, emesse nei confronti di Parte_1
pagina 9 di 16 per aver eseguito lavorazioni su prodotti semilavorati che l'ingiungente aveva precedentemente consegnato.
Nel suo atto di opposizione eccepiva la carenza di legittimazione Pt_1
passiva solo con riguardo all'ultima fattura emessa, ossia la n. 20 del
28.02.2019, e l'esistenza di vizi e difetti in relazione alle lavorazioni oggetto della fattura n. 198 del 31.12.2018 che le avevano cagionato ingenti danni in quanto la sua committente le aveva applicato varie Parte_3
penali, regolarmente fatturate, per complessivi € 29.144 e per giunta, a causa di questo inadempimento, aveva annullato per la realizzazione di un pezzo identico al corrispettivo di € 4.500 oltre i.v.a.
Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
Se da un lato è vero che la fattura n. 20 del 2019 è stata emessa da TU
CA nei confronti di un soggetto diverso, ossia Controparte_4
dall'altro la società opponente non ha mai contestato di essere la reale
[...]
committente dell'incarico, tanto che la stessa con apposita Pt_1
comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica, notiziava la controparte che dal 1° gennaio 2019 la società aveva mutato ragione sociale e che Pt_1
dunque a partire dal 2019 le fatturazioni dovevano avvenire in capo a
[...]
avente una distinta partita i.v.a. Controparte_4
È altrettanto documentato che tanto sia dipeso dal contratto di affitto di azienda del 28.11.2018 a ministero notaio in forza del quale Persona_1 Parte_1
affittava il ramo di azienda sito in Maclodio a ma al Controparte_4
pagina 10 di 16 punto 8 di detto negozio era espressamente previsto che la parte affittuaria non subentrasse in alcun contratto, credito o debito relativo alla azienda concessa in affitto, con la conseguenza che deve rispondere del debito. Parte_1
Il secondo e il terzo motivo dell'appello principale sono di converso fondati.
È documentato che le lavorazioni eseguite da TU CA oggetto della fattura 198 del 31.12.2018 non siano state eseguite a regola d'arte.
Come anticipato, detta commessa aveva ad oggetto delle lavorazioni, secondo il disegno n. 12945, di sei grossi cilindri, identificati con i numeri B406/1, B406/2,
B406/3, B406/4, B406/5 e B406/6.
Già nel documento 8 prodotto dall'ingiungente, TU CA, in riposta ad una lettera di comunicava di non aver fatturato il primo corpo sul quale era Pt_1
stato commesso l'errore di tornitura non e eguita secondo il disegno dato, mentre per gli altri evidenziava che la rugosità garantita era quella eseguita con la speranza che “il cliente non vi faccia storie perché era già preventivato”; infatti nella sua lettera evidenziava che il cliente aveva scartato in via Pt_1
definitiva un pezzo, per altri due vi era stata la restituzione per elevata rugosità e per gli altri tre erano state ricevute contestazioni per rugosità elevata con addebito di complessivo di 22 ore di lavorazione.
Già esisteva agli atti la prova documentale dell'inadempimento dell'ingiungente con documentazione prodotta dalla stessa parte e la prova orale disposta in questo grado ha confermato non solo l'esistenza del parziale inadempimento, ma pure l'entità del danno.
pagina 11 di 16 I testi e , soci dell'appellante e della società Testimone_1 Testimone_3
affittuaria, riferivano che i pezzi B/406 erano dei grossi cilindri in acciaio speciale che aveva loro consegnato per lavorazioni di tornitura e Parte_3
di fresatura;
trattasi pezzi prelavorati per i quali aveva l'incarico di Pt_1
eseguire lavorazioni di finitura, concessi in subappalto a TU CA con la quale vi era stato un rapporto di collaborazione pluriennale;
aggiungevano che la commessa era composta da sei pezzi, di cui uno lavorato in modo irrimediabile,
e per gli altri cinque vi era della rugosità che poi TU CA aveva sistemato.
Evidenziavano che la somma di € 300 era una penale che imponeva per Pt_3
il solo fatto che non vi fosse la conformità e che, una volta che la cliente finale aveva loro chiesto a titolo di danno l'importo di € 27.000 detta Pt_3
valutazione era stata accettata in quanto il costo della materia prima del cilindro scartato assorbiva quasi tutto il danno.
Il ST aggiungeva che il pezzo scartato era stato acquistato da loro Testimone_3
a fini di prova e tuttora in giacenza in magazzino nel caso in cui fosse stata disposta una consulenza tecnica.
Il ST già dipendente di rammentava che Testimone_2 Parte_3
per un pezzo vi era stato un problema e che l'ufficio qualità lo aveva scartato e che era prassi della società, una volta riscontata la non conformità, effettuare una quantificazione interna del danno ed emettere la relativa fattura;
in merito al pagamento il ST non rammentava se avesse pagato, ma in caso Pt_1
pagina 12 di 16 negativo l'ufficio sarebbe stato investito di nuovo della questione.
La ST , dipendente di (controllante Testimone_5 Controparte_6 [...]
con l'ufficio acquisti in comune) presa visione delle varie Controparte_8
fatture di addebito confermava i documenti versati in atti dall'opponente,
confermava che il pezzo B406/1 era stato considerato uno scarto in quanto assolutamente inutilizzabile.
Il ST , altro dipendente di confermava Testimone_4 Controparte_6
la veridicità del capitolo 15 di parte appellante, ossia che dopo il verificarsi della non conformità sopra descritta per i pezzi B406, aveva revocato analoghi ordini e precisava che la revoca era proprio dipesa dai pregressi errori di lavorazione,
che l'ordine revocato aveva ad oggetto pezzi della stessa tipologia di quelli in precedenza oggetto di non conformità e che in seguito, pur continuando la collaborazione con ordini di diverso tipo, non aveva più dato Pt_3
commesse simili a Pt_1
Alla luce delle complessive risultanze probatorie si può dunque affermare che
TU CA non abbia adempiuto correttamente alle prestazioni di cui alla fattura n. 198 cagionando a il complessivo danno di € 29.144, Pt_1
supportato dalle fatture emesse dalla cliente finale (doc. da 12 a 21 di parte appellante), di cui € 27.080 per lo scarto di un cilindro e la differenza per penali relative alla non conformità degli altri cinque pezzi.
Non vi è serio motivo di dubitare della correttezza di questa quantificazione:
ha proceduto alla sua valorizzazione attraverso gli uffici interni, Pt_3
pagina 13 di 16 a accettato la quantificazione in quanto corretta e ha poi proceduto al Pt_1
pagamento delle somme, per come si può desumere dalle deposizioni testimoniali e dall'emissione delle fatture e dai bonifici allegati quali doc. 24 e
25.
Ne consegue che dall'importo azionato in via monitoria, che, come detto, non comprende la lavorazione per il pezzo irrimediabilmente scartato, di € 37.120
debba essere detratto l'importo di € 29.144 per una debenza di € 8.066.
Il motivo di appello incidentale è in parte fondato.
Il primo giudice ha accordato un danno da lucro cessante di € 4.500 per la perdita dell'ordine a cui ha fatto riferimento il ST Tes_4
Se è vero che il primo giudice aveva dovuto porre a fondamento del suo ragionamento una labile presunzione (non avendo inteso dar corso all'istruttoria orale) di contro ora esiste la prova che abbia annullato l'ordine per una Pt_3
lavorazione simile proprio a cagione del pregresso inadempimento.
Tuttavia, il primo giudice ha detratto il complessivo importo di € 4.500 che rappresentava il corrispettivo della commessa, ma comprensivo anche delle spese che TU CA avrebbe dovuto comunque sostenere per le lavorazioni,
mentre più correttamente nella citazione di primo grado l'opponente Pt_1
aveva chiesto il minor importo di € 1.700 che rappresenta il reale guadagno che avrebbe tratto da quella commessa annullata da in dipendenza dei fatti Pt_3
di causa.
Accolto in punto quantum il motivo, dal dovuto di € 8.066 vanno detratti altri €
pagina 14 di 16 1.700, da cui residua una debenza a carico di di soli € 6.366, oltre Parte_1
interessi moratori come indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Qualora TU CA s.r.l. avesse già incassato maggiori importi per effetto dell'esecutività della sentenza di primo grado non sospesa dovrà restituire a la differenza, maggiorata di interessi legali ex art. 1284 primo Parte_1
comma c.c. dalla dazione al saldo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese in ragione dei
2/3 e la restante parte di 1/3 va posta a carico di assumendo quale Parte_1
scaglione di riferimento il decisum. Per il primo grado le spese vengono liquidate, per l'intero, in € 5.077 per compenso (di cui € 919 per fase studio, €
777 per fase introduttiva, € 1.680 per fase istruttoria ed € 1.701 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
mentre per il presente grado, le spese vengono liquidate, per l'intero, in € 777
per borsuali ed € 5.809 per compenso (di cui € 1.134 per fase studio, € 921 per fase introduttiva, € 1.843 per fase istruttoria ed € 1.911 per la fase decisionale),
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da TU CA s.r.l. avverso la sentenza n. 466/2023 emessa dal
Tribunale di RE in data 28.02.2023, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo pagina 15 di 16 opposto, condanna a pagare la Parte_1 Controparte_5
minor somma di € 6.366, oltre interessi moratori come indicati nel ricorso monitorio dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- compensa le spese di lite in ragione di 2/3, come liquidate per l'intero in parte motiva, e condanna a versare a TU CA la restante parte di Parte_1
un terzo non compensata.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 25.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. cc
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 325/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ex 1669cc)
18/06/2025, promossa
DA
(C.F. , con in Maclodio, in persona della legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , assistita e difesa dall'avv. Adriano Sottini del Parte_2
foro di RE, giusta delega rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
Co
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2 pagina 1 di 16 Capriolo, in persona del legale rappresentante del foro di Controparte_3
RE, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Chiari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palazzolo sull'Oglio via Paganini n. 17, giusta delega allegata alla comparsa;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 466/2023 emessa dal Tribunale di
RE (seconda sezione civile) pubblicata in data 28.02.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello,
ritenuto come le circostanze dedotte da parte appellante nei capitoli di prova testimoniale, come dedotti dal n. 1) al n. 9), attengano circostanze documentali o non espressamente contestate,
ritenuta la fondatezza del come promosso gravame;
confermata la come già disposta revoca del D.I. n. 4011/2019 Tribunale di
RE;
in riforma della sentenza n. 466/2023 come emessa dal Tribunale di RE così
disporre:
- ritenuto ed accertato il difetto di legittimazione passiva in capo a in Parte_1
relazione alla domanda di pagamento della somma di € 7.320,00 come portata dalla fattura n. 20 del 28.02.2019 così come emessa da TU CA S.r.l. in danno di Controparte_4 pagina 2 di 16 - ritenuta ed accertata la sussistenza dei vizi e difetti come dedotti da parte attrice, oggi appellante, con riferimento alle lavorazioni posti in Parte_1
essere da TU CA e relative ai pezzi denominati B 406/1 – 2 e 3;
- ritenuto ed accertato il diritto di parte attrice, oggi appellante, a Parte_1
vedersi riconosciuto il danno conseguente all'altrui inadempimento, danno da quantificarsi in € 2.604 con riferimento alle erronee lavorazioni per i pezzi B
406/2 e 3, ed € 27.080,00 per erronee lavorazioni relative al pezzo B 406/1 – e così complessivi € 29.684,00;
accertarsi e dichiararsi la inesistenza, anche previa compensazione delle reciproche ragioni di credito in capo alle parti, di residue azione di credito in capo alla convenuta opposta TU CA s.r.l. e, per l'effetto, dichiararsi che nulla la opponente deve in favore della medesima TU CA Parte_1
s.r.l.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Si torna a richiedere l'ammissione di puntuale c.t.u. volta nell'ordine:
- a rilevare la sussistenza dell'errore di lavorazione come riconosciuto da TU-
CA S.r.l. nella propria mail del 20.12.2018 – doc. 8 parte opponente – e relativo al diametro del pezzo denominato B406/1;
- a constatare la congruità – o meno – delle somme esposte a titolo di risarcimento del danno da parte di nei confronti di Parte_3
e quantificate quanto ad € 19.080,00= a materia prima, quanto ad € Parte_1
pagina 3 di 16 9.525,00= a costi di produzione per lavorazioni precedenti a quelle eseguite da nonché la valorizzazione in € 1.825 oltre ad i.v.a. del Controparte_1
valore del pezzo denominato B406/1 quale rottame ferroso;
- a determinare la misura del lucro cessante patito da parte di a Parte_1
seguito dell'avvenuto annullamento, in data 20.12.2018, dell'ordine di lavorazione n. LMA 2486 – B513/1 come emesso in proprio da Parte_3
in data 19.12.2018.
[...]
Per parte appellata:
In via principale:
i) Respingere l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 466/2023 emessa dal Tribunale di RE nel giudizio inter partes e, per l'effetto, confermare che è debitrice nei confronti di TU Parte_1
CA S.r.l., a titolo di corrispettivo di lavorazioni, del complessivo importo di € 37.210 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
e ii) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da TU CA s.r.l.,
parzialmente riformando la sentenza impugnata n. 466/2023:
- annullare il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha dichiarato l'esistenza in capo ad di un credito risarcitorio nei confronti di TU CA Parte_1
S.r.l. per lucro cessante quantificato in € 4.500;
- annullare, di conseguenza, il capo di sentenza che ha disposto la compensazione di tale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza pagina 4 di 16 impugnata, condannare a versare in favore di TU CA S.r.l. Parte_1
unipersonale l'intero importo di € 37.210 dovuto per corrispettivi di lavorazioni,
maggiorato di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo.
In via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, contenere la denegata condanna dell'appellata a risarcire le sole voci di danno che saranno risultate dimostrate come dovute nell'an, nel quantum e sotto il profilo della loro derivazione causale. In ogni caso, disponendone la compensazione con il maggior credito per corrispettivi vantato dall'appellata TU
CA s.r.l.
In ogni caso: con condanna di a rifondere a TU CA s.r.l. Parte_1
spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, che si chiede di liquidare come da parametri ex DM 55/2014 e s.m.
In via istruttoria: per i motivi argomentati in atti, ci si oppone all'ammissione delle ulteriori prove orali dedotte dall'appellante ed all'espletamento della consulenza richiesta, ampiamente esplorativa per le ragioni già esposte (ed a fortiori avuto riguardo a quanto emerso nell'istruttoria orale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 19.10.2019, proponeva tempestiva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4011/2019 emesso dal Tribunale di RE
in data 1.08.2019 con cui le veniva intimato il pagamento in favore di
[...]
dell'importo di € 37.210 oltre interessi e spese in Controparte_5
pagina 5 di 16 dipendenza dell'esecuzione di lavorazioni meccaniche.
Parte opponente lamentava la carenza di legittimazione passiva in relazione ad una delle fatture azionate in via monitoria, ossia la n. 20 del 28.02.2019, in quanto emessa da soggetto diverso, ossia nel merito Controparte_4
eccepiva che le lavorazioni eseguite dall'ingiungente erano caratterizzate da vizi e difetti, tanto che la cliente finale aveva scartato Parte_3
uno dei sei pezzi lavorati e altri due erano stati restituiti per eccessiva rugosità e poi sistemati dalla deducente;
che, a cagione dell'inadempimento, la committente le aveva addebitato il complessivo importo Parte_3
di € 29.144, di cui € 27.080 per danni derivanti dall'erronea lavorazione di un pezzo con dimensioni fuori tolleranza e che (socio detentore Controparte_6
dell'intero pacchetto di le aveva revocato altro Parte_3
incarico.
Si costituiva con comparsa TU CA s.r.l. unipersonale che resisteva.
Premesso che le fatture azionate erano quattro, l'opposta evidenziava che un primo ordine era stato impartito da nell'ottobre 2018 e la merce era Pt_1
stata restituita lavorata senza alcuna contestazione;
un secondo ordine aveva ad oggetto la lavorazione a disegno sul corpo valvola B242/1 per il quale era stata emessa la fattura n. 173 del 30.11.18 mai contestata;
che il terzo ordine aveva ad oggetto le lavorazioni da eseguire su sei pezzi B406 ricevuti in epoca compresa tra il 22 novembre e il 5 dicembre 2018 e, una volta eseguite le lavorazioni, i sei pezzi erano stati restituiti in quattro consegne avvenute il 5, 14, 19 e 20
pagina 6 di 16 dicembre 2018; che in data 7.01.2019 la committente aveva contestato le lavorazioni in relazione ad uno solo di questi sei pezzi e dunque ne aveva fatturato solo cinque con fattura n. 198 del 31.12.2018; che un quarto ordine aveva ad oggetto le lavorazioni a disegno sulle ruote crane wheels oggetto della fattura n. 20 del 28.02.2019 e come da richiesta aveva variato i dati della società
a cui emettere la fattura.
Tanto premesso, parte opposta rilevava che le doglianze erano riferite soltanto ad una delle quattro commesse, e non per la sua interezza, e che in ogni caso il danno lamentato ex adverso non era stato provato.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed istruita la lite solo con documenti, il giudice adito disattendeva l'eccezione di carenza di legittimazione in relazione alla fattura n. 20 del 28.02.2019 in quanto l'incarico era stato conferito dall'opponente, la quale, con e-mail del 27.12.2018, aveva comunicato la variazione della sua ragione sociale;
nel merito, il primo giudice assumeva che i vizi e difetti relativi all'errata lavorazione di 6 pezzi a disegno n. 12945
(rispettivamente indicati con il numero B406/1, 2, 3, 4, 5 e 6) non erano stati documentati e che era stato dimostrato solo il vizio relativo al pezzo B406/1 che ne aveva comportato la sua inutilizzabilità, ma che per la penale pagata alla cliente finale non esisteva prova alcuna in ordine alla riconducibilità a quel vizio;
il primo giudice accordava solo un danno di € 4.500 per lucro cessante derivante dall'annullamento di un ordine da parte di Pt_3
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo ed operata la compensazione,
pagina 7 di 16 condannava pagare a TU CA la minor somma di € 32.710 oltre Pt_1
interessi moratori e spese di lite.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_7
unipersonale che proponeva appello incidentale.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c., in questo grado la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, Giudice Elisa e e quindi rinviata all'udienza del
[...] Testimone_4
18.06.2025 per la spedizione a sentenza, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli critti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla fattura n. 20 del 28.02.2019 emessa nei confronti del distinto soggetto giuridico Controparte_4
Allega che si tratta di due soggetti distinti e che al limite era ipotizzabile una cessione del contratto.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non provati i vizi e i difetti con riguardo ai pezzi identificati con i numeri B406/2 e B406/3 e nella parte in cui il giudice ha escluso l'esistenza di idonea prova in ordine alla natura e l'entità del vizio.
Allega che la deducente ha prodotto il doc. 8 di provenienza dell'opposta TU pagina 8 di 16 CA contenente la chiara indicazione circa la consistenza e l'entità
dell'errore di lavorazione e il doc. 9, sempre di provenienza dell'opposta,
contenente l'inequivocabile riconoscimento del vizio di lavorazione.
Circa il danno parte appellante lamenta il mancato ingresso della fase istruttoria avendo dedotto specifici capitoli di prova e avendo chiesto consulenza volti a dimostrare l'avvenuto versamento in favore di della Parte_3
somma di € 27.080 in dipendenza dell'errata lavorazione del pezzo denominato
B406/1.
Con il quarto motivo parte appellante censura, come logica conseguenza dei motivi che precedono, la condanna al pagamento delle spese processuali.
TU CA s.r.l. resiste ai motivi di appello principale allegando il difetto di una sufficiente allegazione dei vizi e dei difetti e per mancata prova in ordine al pagamento delle fatture alla sua committente portanti la somma di € 29.144.
Propone appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in favore dell'opponente un credito risarcitorio di € 4.500 per carenza di prova in ordine a nesso causale avendo il primo giudice sbrigativamente ipotizzato un nesso causale tra l'annullamento di un sucecssivo ordine e l'errore commesso da TU CA.
Prima di esaminare i motivi di appello occorre dare sommaria dei fatti di causa.
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di RE Controparte_5
un decreto ingiuntivo del complessivo importo di € 37.210 in relazione a quattro fatture, con annessi documenti di trasporto, emesse nei confronti di Parte_1
pagina 9 di 16 per aver eseguito lavorazioni su prodotti semilavorati che l'ingiungente aveva precedentemente consegnato.
Nel suo atto di opposizione eccepiva la carenza di legittimazione Pt_1
passiva solo con riguardo all'ultima fattura emessa, ossia la n. 20 del
28.02.2019, e l'esistenza di vizi e difetti in relazione alle lavorazioni oggetto della fattura n. 198 del 31.12.2018 che le avevano cagionato ingenti danni in quanto la sua committente le aveva applicato varie Parte_3
penali, regolarmente fatturate, per complessivi € 29.144 e per giunta, a causa di questo inadempimento, aveva annullato per la realizzazione di un pezzo identico al corrispettivo di € 4.500 oltre i.v.a.
Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
Se da un lato è vero che la fattura n. 20 del 2019 è stata emessa da TU
CA nei confronti di un soggetto diverso, ossia Controparte_4
dall'altro la società opponente non ha mai contestato di essere la reale
[...]
committente dell'incarico, tanto che la stessa con apposita Pt_1
comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica, notiziava la controparte che dal 1° gennaio 2019 la società aveva mutato ragione sociale e che Pt_1
dunque a partire dal 2019 le fatturazioni dovevano avvenire in capo a
[...]
avente una distinta partita i.v.a. Controparte_4
È altrettanto documentato che tanto sia dipeso dal contratto di affitto di azienda del 28.11.2018 a ministero notaio in forza del quale Persona_1 Parte_1
affittava il ramo di azienda sito in Maclodio a ma al Controparte_4
pagina 10 di 16 punto 8 di detto negozio era espressamente previsto che la parte affittuaria non subentrasse in alcun contratto, credito o debito relativo alla azienda concessa in affitto, con la conseguenza che deve rispondere del debito. Parte_1
Il secondo e il terzo motivo dell'appello principale sono di converso fondati.
È documentato che le lavorazioni eseguite da TU CA oggetto della fattura 198 del 31.12.2018 non siano state eseguite a regola d'arte.
Come anticipato, detta commessa aveva ad oggetto delle lavorazioni, secondo il disegno n. 12945, di sei grossi cilindri, identificati con i numeri B406/1, B406/2,
B406/3, B406/4, B406/5 e B406/6.
Già nel documento 8 prodotto dall'ingiungente, TU CA, in riposta ad una lettera di comunicava di non aver fatturato il primo corpo sul quale era Pt_1
stato commesso l'errore di tornitura non e eguita secondo il disegno dato, mentre per gli altri evidenziava che la rugosità garantita era quella eseguita con la speranza che “il cliente non vi faccia storie perché era già preventivato”; infatti nella sua lettera evidenziava che il cliente aveva scartato in via Pt_1
definitiva un pezzo, per altri due vi era stata la restituzione per elevata rugosità e per gli altri tre erano state ricevute contestazioni per rugosità elevata con addebito di complessivo di 22 ore di lavorazione.
Già esisteva agli atti la prova documentale dell'inadempimento dell'ingiungente con documentazione prodotta dalla stessa parte e la prova orale disposta in questo grado ha confermato non solo l'esistenza del parziale inadempimento, ma pure l'entità del danno.
pagina 11 di 16 I testi e , soci dell'appellante e della società Testimone_1 Testimone_3
affittuaria, riferivano che i pezzi B/406 erano dei grossi cilindri in acciaio speciale che aveva loro consegnato per lavorazioni di tornitura e Parte_3
di fresatura;
trattasi pezzi prelavorati per i quali aveva l'incarico di Pt_1
eseguire lavorazioni di finitura, concessi in subappalto a TU CA con la quale vi era stato un rapporto di collaborazione pluriennale;
aggiungevano che la commessa era composta da sei pezzi, di cui uno lavorato in modo irrimediabile,
e per gli altri cinque vi era della rugosità che poi TU CA aveva sistemato.
Evidenziavano che la somma di € 300 era una penale che imponeva per Pt_3
il solo fatto che non vi fosse la conformità e che, una volta che la cliente finale aveva loro chiesto a titolo di danno l'importo di € 27.000 detta Pt_3
valutazione era stata accettata in quanto il costo della materia prima del cilindro scartato assorbiva quasi tutto il danno.
Il ST aggiungeva che il pezzo scartato era stato acquistato da loro Testimone_3
a fini di prova e tuttora in giacenza in magazzino nel caso in cui fosse stata disposta una consulenza tecnica.
Il ST già dipendente di rammentava che Testimone_2 Parte_3
per un pezzo vi era stato un problema e che l'ufficio qualità lo aveva scartato e che era prassi della società, una volta riscontata la non conformità, effettuare una quantificazione interna del danno ed emettere la relativa fattura;
in merito al pagamento il ST non rammentava se avesse pagato, ma in caso Pt_1
pagina 12 di 16 negativo l'ufficio sarebbe stato investito di nuovo della questione.
La ST , dipendente di (controllante Testimone_5 Controparte_6 [...]
con l'ufficio acquisti in comune) presa visione delle varie Controparte_8
fatture di addebito confermava i documenti versati in atti dall'opponente,
confermava che il pezzo B406/1 era stato considerato uno scarto in quanto assolutamente inutilizzabile.
Il ST , altro dipendente di confermava Testimone_4 Controparte_6
la veridicità del capitolo 15 di parte appellante, ossia che dopo il verificarsi della non conformità sopra descritta per i pezzi B406, aveva revocato analoghi ordini e precisava che la revoca era proprio dipesa dai pregressi errori di lavorazione,
che l'ordine revocato aveva ad oggetto pezzi della stessa tipologia di quelli in precedenza oggetto di non conformità e che in seguito, pur continuando la collaborazione con ordini di diverso tipo, non aveva più dato Pt_3
commesse simili a Pt_1
Alla luce delle complessive risultanze probatorie si può dunque affermare che
TU CA non abbia adempiuto correttamente alle prestazioni di cui alla fattura n. 198 cagionando a il complessivo danno di € 29.144, Pt_1
supportato dalle fatture emesse dalla cliente finale (doc. da 12 a 21 di parte appellante), di cui € 27.080 per lo scarto di un cilindro e la differenza per penali relative alla non conformità degli altri cinque pezzi.
Non vi è serio motivo di dubitare della correttezza di questa quantificazione:
ha proceduto alla sua valorizzazione attraverso gli uffici interni, Pt_3
pagina 13 di 16 a accettato la quantificazione in quanto corretta e ha poi proceduto al Pt_1
pagamento delle somme, per come si può desumere dalle deposizioni testimoniali e dall'emissione delle fatture e dai bonifici allegati quali doc. 24 e
25.
Ne consegue che dall'importo azionato in via monitoria, che, come detto, non comprende la lavorazione per il pezzo irrimediabilmente scartato, di € 37.120
debba essere detratto l'importo di € 29.144 per una debenza di € 8.066.
Il motivo di appello incidentale è in parte fondato.
Il primo giudice ha accordato un danno da lucro cessante di € 4.500 per la perdita dell'ordine a cui ha fatto riferimento il ST Tes_4
Se è vero che il primo giudice aveva dovuto porre a fondamento del suo ragionamento una labile presunzione (non avendo inteso dar corso all'istruttoria orale) di contro ora esiste la prova che abbia annullato l'ordine per una Pt_3
lavorazione simile proprio a cagione del pregresso inadempimento.
Tuttavia, il primo giudice ha detratto il complessivo importo di € 4.500 che rappresentava il corrispettivo della commessa, ma comprensivo anche delle spese che TU CA avrebbe dovuto comunque sostenere per le lavorazioni,
mentre più correttamente nella citazione di primo grado l'opponente Pt_1
aveva chiesto il minor importo di € 1.700 che rappresenta il reale guadagno che avrebbe tratto da quella commessa annullata da in dipendenza dei fatti Pt_3
di causa.
Accolto in punto quantum il motivo, dal dovuto di € 8.066 vanno detratti altri €
pagina 14 di 16 1.700, da cui residua una debenza a carico di di soli € 6.366, oltre Parte_1
interessi moratori come indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Qualora TU CA s.r.l. avesse già incassato maggiori importi per effetto dell'esecutività della sentenza di primo grado non sospesa dovrà restituire a la differenza, maggiorata di interessi legali ex art. 1284 primo Parte_1
comma c.c. dalla dazione al saldo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese in ragione dei
2/3 e la restante parte di 1/3 va posta a carico di assumendo quale Parte_1
scaglione di riferimento il decisum. Per il primo grado le spese vengono liquidate, per l'intero, in € 5.077 per compenso (di cui € 919 per fase studio, €
777 per fase introduttiva, € 1.680 per fase istruttoria ed € 1.701 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
mentre per il presente grado, le spese vengono liquidate, per l'intero, in € 777
per borsuali ed € 5.809 per compenso (di cui € 1.134 per fase studio, € 921 per fase introduttiva, € 1.843 per fase istruttoria ed € 1.911 per la fase decisionale),
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da TU CA s.r.l. avverso la sentenza n. 466/2023 emessa dal
Tribunale di RE in data 28.02.2023, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo pagina 15 di 16 opposto, condanna a pagare la Parte_1 Controparte_5
minor somma di € 6.366, oltre interessi moratori come indicati nel ricorso monitorio dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- compensa le spese di lite in ragione di 2/3, come liquidate per l'intero in parte motiva, e condanna a versare a TU CA la restante parte di Parte_1
un terzo non compensata.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 25.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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