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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5395/2021 R.G.
TRA
( ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Turati 13, in proprio, e , ( ), nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
AL (LE) il 31.05.1959, ( ), nato a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_3
07.04.1979, ( ), nato a [...] il [...], Parte_4 CodiceFiscale_4 residenti in [...] e (c.f. ), Parte_5 C.F._5 nata a [...] il [...], residente in [...], questi ultimi in qualità di eredi legittimi del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto in Lecce il Persona_1
20.05.2021, tutti rappresentati e difesi dall' avv. Katiuscia Anna Giannuzzi
( ) CodiceFiscale_6
CONTRO
. C - ” – (C.F. ) con Controparte_1 CP_2 Parte_6 P.IVA_1 sede in litoranea Otranto - Torre Dell'Orso - Otranto (73028 - Le), in persona dell'amministratore pro tempore DO.SS , nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Giuseppe Palamà (C.F. C.F._7
*************** CONCLUSIONI DELLE PARTI:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e hanno chiesto: Voglia l'On .le Tribunale adito, contrariis Parte_4 Parte_5 reiectis, dato atto ai fini della condizione di procedibilità che il procedimento di mediazione obbligatoria promosso avanti l'organismo di mediazione è stato esperito dai sigg.ri CP_4
e , dante causa dei sigg.ri , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 che i medesimi non hanno avuto esito, per mancanza dei neceSSri poteri in capo Parte_5 all'amministratore del convenuto, e previa sospensiva della delibera impugnata, CP_1 accertata la fondatezza dell'impugnazione, così provvedere: • Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità, eventualmente anche parziale della delibera qui gravata e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare comunque viziata e/o nulla ed inefficace la delibera adottata dall'assemblea del convenuto C in data 25.01.2021 per i motivi sopra esposti, e, segnatamente, Controparte_1 per violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 2° e 4° comma c.c. e 71 quater disp.att. c.c.. • Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con richiesta di liquidazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore che qui si dichiara antistatario.
Il - ” ha chiesto: 1) Rigettare in Controparte_1 Parte_7 toto la proposta impugnazione, siccome infondata in fatto ed in diritto, ma soprattutto per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. 2) Con condanna delle controparti - in solido - al pagamento delle spese processuali in favore del qui rappresentato C. In persona Controparte_1 del suo amministratore pro tempore;
3) Con condanna degli attori in solido anche al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in favore del condominio, non avendo la presente impugnazione alcuna finalità ed utilità pratica per come ampiamente esposto intromeSS e costituendo, invece, la palese espressione di un contegno illegittimo e contrario i principi della diligenza e buona fede.
****************
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio e , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e (questi ultimi in qualità di eredi legittimi del sig. Parte_4 Parte_5 R_
) hanno impugnato la delibera dell'assemblea del . C - “VILLAGGIO
[...] Controparte_1
CONCA SPECCHIULLA” del 25.01.2021. Con detta delibera l'amministratore del CP_1 era stato autorizzato a partecipare alle procedure di mediazione relative ai giudizi n. 7415/2019 R.G.
Tribunale di Lecce di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro Parte_1 . C - ” e n. 8044/2019 R.G. Giudice Controparte_1 Parte_7 di Pace di Lecce di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro Persona_1
. C - “VILLAGGIO CONCA SPECCHIULLA”. Controparte_1
Le ragioni di opposizione si sostanziano nell'assenza del quorum neceSSrio per deliberare su quanto all'ordine del giorno, allorquando invece con la delibera oggetto di gravame era stata approvata l'autorizzazione all'amministratore a partecipare alle procedure di mediazione.
Nel costituirsi in giudizio il - ” Controparte_1 Parte_7 ha chiesto il rigetto della domanda per difetto di interesse ad una decisione (art. 100 c.p.c.) e … il
C ha deliberato alcunché ed, infatti, l'amministratore non ha Controparte_1 Controparte_5 dato esecuzione a quella delibera, come falsamente viene riportato nella domanda introduttiva. (così
a pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta). Il - Controparte_1 [...]
” ha quindi sostenuto che vi sarebbero state varie contestazioni nel Parte_7 condominio con l'alternarsi di amministratori e morosità che avrebbero dato origine a contenziosi con i condomini. Ci sarebbero stati anche tentativi di revocare l'amministratore che si è originariamente costituito in questo giudizio, poi non andati a buon fine in sede giudiziaria. In questa situazione si innesterebbe l'odierna azione di impugnazione della delibera assembleare perché il
. C - “ ” aveva chiesto due decreti Controparte_1 Parte_7 ingiuntivi per pagamento di spese condominiali contro e (dante Parte_1 Persona_1 causa di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
). L'amministratore del - Parte_5 Controparte_1 Parte_7
” (all'epoca la dott.SS avrebbe indetto l'assemblea condominiale
[...] Controparte_5 del 25.01.2021, di cui sono state impugnate le decisioni che sarebbero state prese dai condomini e che avrebbero autorizzato lo stesso amministratore del . C - Controparte_1 [...]
” a partecipare alle procedure di mediazione relative ai giudizi di Parte_7 opposizione ai decreti ingiuntivi sopra menzionati.
Chiarite sommariamente le posizioni delle parti, è possibile paSSre all'esame del motivo di gravame.
ASSERITA CARENZA ASSOLUTA DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA
RAPPRESENTANTE CONDOMINIALE INNANZI ALL'ORGANISMO DI
MEDIAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1136, II co. C.C e
DELL'ART. 71 quater DISP. ATT. CODICE CIVILE.
Il motivo si sostanzia nell'affermazione che la delibera del 25.01.2021 che aveva autorizzato la dott.SS a procedere alle mediazioni, era affetta da nullità per violazione del quorum CP_5 deliberativo. Vi è però un'eccezione sollevata dal convenuto che deve essere esaminata preliminarmente, atteso il suo carattere assorbente.
Sostiene il . C - “VILLAGGIO CONCA SPECCHIULLA” che gli attori non Controparte_1 avrebbero avuto interesse (ai sensi dell'art. 100 c.p.c.) nell'azione intrapresa. Ciò perché innanzitutto nell'assemblea del 25.01.2021 non sarebbe stato deliberato alcunché; comunque l'amministratore non avrebbe dato seguito a quanto stabilito in quel verbale.
La lettura del verbale dell'assemblea del 25.01.2021 porta a concludere univocamente che l'assemblea del abbia deliberato. Nel verbale dell'assemblea di legge: CP_1
“Gli argomenti posti all'ODG sono i seguenti:
1) RU IN / ON FA C: invito alla procedura di mediazione obbligatoria relativa al giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo scritto al n. 7415/19 Tribunale di
Lecce: autorizzazione dell'Amministratore a partecipare alla mediazione ex Art. 71 quater
Disp. Att. C.C. – Determinazioni in merito dell'Assemblea;
2) / : invito alla procedura di mediazione Persona_1 Controparte_6 obbligatoria delegata dal Giudice nel giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo scritto al
n. 8044/19 G.d.P. di Lecce: autorizzazione dell'Amministratore a partecipare alla mediazione ex Art. 71 quater Disp. Att. C.C. – Determinazioni in merito dell'Assemblea.”
Poi nello stesso verbale è indicato che “La maggioranza si esprime favorevolmente” (sulla prima questione) e “La maggioranza si esprime quindi favorevolmente” (sulla seconda questione).
Quindi anche se non vengono adottate formule del tenore “l'Assemblea approva” o “l'Assemblea autorizza” quell'esprimersi favorevolmente può essere interpretato unicamente come approvazione della richiesta dell'amministratore di essere autorizzato alle procedure di mediazione. E d'altro canto anche il comportamento successivo dell'amministratore (la dott.SS conforta questa CP_5 interpretazione: il Giudice di Pace aveva stabilito l'esigenza di procedere alla mediazione (si veda ordinanza dott. del 23.12.2020, di cui parte convenuta ha prodotto copia); successivamente Per_2 il . C - ” nella persona Controparte_1 Parte_7 dell'amministratore - la dott.SS (e per lei il difensore costituito in giudizio) aveva CP_5 promosso il procedimento di mediazione (si veda la copia della domanda di mediazione prodotta dal convenuto).
Appurato che vi sono delle deliberazioni all'esito dell'assemblea del 25.01.2021, occorre riconoscere come le stesse fossero astrattamente impugnabili;
salva però la necessità di interesse a fare tanto.
Nella comparsa di costituzione, il C - Controparte_1 Parte_7
” ha sostenuto:
[...] - Ebbene, in quel periodo di contrasto ed incertezza e nelle more del giudizio innanzi al tribunale di Lecce, entrambi gli amministratori hanno continuato ad esercitare il loro mandato e la DO.SS legittimamente, ha chiesto ed ottenuto dei decreti CP_5 ingiuntivi dal Giudice di Pace di Lecce nei confronti proprio dei condomini e R_ Pt_1 che si erano resi morosi nel versamento degli oneri ordinari. (Cfr. All.to 5 - Copia decreto ingiuntivo - Cfr. All.to 6 - Copia decreto ingiuntivo ) Persona_1 Parte_1
- A questi decreti ingiuntivi essi hanno proposto due distinte ed autonome opposizioni per il tramite del medesimo legale, l'avvocato Katiuscia Giannuzzi che anche qui li rappresenta e difende.
- Ne sono quindi scaturiti due distinti giudizi rispettivamente, quello promosso da R_
incardinato innanzi al Giudice di Pace di Lecce ed iscritto al n°8044/2019 R.G. e
[...] quello promosso da incardinato innanzi al Tribunale di Lecce ed iscritto al Parte_1
n°7415/2019 R.G.
- Entrambi i giudizi sono ancora pendenti. Quello proposto da risulta Persona_1 interrotto a causa del suo decesso da ultimo accaduto in tragiche circostanze;
quello promosso da è giunto alla udienza di ammissione dei mezzi istruttori. Parte_1
- E' accaduto che in corso di causa, le controparti sono venute a conoscenza dell'esistenza della sentenza della Corte di CaSSzione a Sezioni Unite (19596/2020) che ha chiarito in via definitiva su chi grava l'onere di proporre la mediazione obbligatoria in caso di opposizione
a decreto ingiuntivo, precisando che detto adempimento spetta al creditore opposto.
- Dunque, la difesa delle controparti ha sollevato in entrambi i giudizi l'eccezione di mancato esperimento della mediazione chiedendo la declaratoria di improcedibilità del decreto ingiuntivo e quindi l'accoglimento dell'opposizione.
- Tuttavia, come dedotto dalla difesa del in quelle sedi, detta eccezione era stata CP_1 sollevata oltre la prima udienza, addirittura dopo le istanze istruttorie e l'ampia trattazione delle cause che erano giunte quasi a conclusione;
pertanto, a norma dell'art. 5 della D.Lgs.
28/2010, detta questione era da ritenersi oltremodo tardiva.
- In ogni caso, nel giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace, l'avv. Giuseppe Paparella, titolare del procedimento ha comunque deciso di fiSSre un termine per proporre la mediazione, ponendo a carico del il relativo onere. (Cfr. All.to 7 - Copia CP_1
Ordinanza G.d.P. Avv. del 23/12/2020) Per_2
- Si è trattato, pertanto, nel caso di specie di c.d. “mediazione delegata” per la quale senza necessità di autorizzazione alcuna dell'assemblea l'amministratore ha Controparte_5 svolto e concluso la mediazione sebbene con esito negativo e scontrandosi con non poche e gravi scorrettezze ed un comportamento di controparte degno di censura e del quale si dirà meglio più innanzi.
Queste circostanze di fatto asserite dal convenuto, non sono state specificamente contestate dagli attori. Pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., vanno poste a fondamento della decisione.
Occorre distinguere.
Per il giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Lecce ed iscritto al n°7415/2019 R.G., non è stato contestato che l'eccezione di mancanza della mediazione è stata sollevata tardivamente e quindi non ha avuto seguito. In tale situazione, anche se l'amministratore ha convocato un'assemblea, rimane il fatto che il Tribunale non aveva proprio ammesso la mediazione. Quindi non vi era alcun interesse
(da valutare ex art. 100 c.p.c.) a far annullare una deliberazione che attribuiva all'amministratore il potere di rappresentare con pieni poteri il . C - “VILLAGGIO CONCA Controparte_1
SPECCHIULLA”, dal momento che non vi era alcuna procedura di mediazione.
E' differente invece la situazione relativa al giudizio incardinato innanzi al Giudice di Pace di Lecce ed iscritto al n°8044/2019 R.G.
Il . C - ” aveva ottenuto un decreto Controparte_1 Parte_7 ingiuntivo contro (dante causa di , Persona_1 Parte_2 Pt_3
, e ). aveva proposto
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_1 opposizione ed in seguito all'eccezione del difensore dell'opponente, lo stesso Giudice di Pace di
Lecce aveva fiSSto un termine per proporre la mediazione;
in tal senso è l'ordinanza del Giudice di
Pace dott. del 23.12.2020 di cui la difesa del convenuto ha prodotto copia. Per_2
A questo punto occorre soffermarsi sulla predetta ordinanza del Giudice di Pace del 23.12.2020:
“…parte opposta dovrà, in ogni caso, avviare e concludere la procedura di mediazione obbligatoria pena la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sezioni Unite n. 19596/2020)…”
Quindi parte opposta (cioè il - ”) Controparte_1 Parte_7 doveva attivarsi per avviare e concludere la procedura di mediazione ritenuta condizione di procedibilità; diversamente sarebbe stato revocato il decreto ingiuntivo.
Ed il - ” si è attivato a tal fine Controparte_1 Parte_7
(si veda la copia della convocazione di tale mediazione, prodotta dagli attori).
In definitiva vi era pertanto al momento delle proposizione della domanda, l'interesse ad una decisione favorevole che dimostrasse come il procedimento di mediazione non fosse stato ritualmente attivato e quindi doveva esser revocato il decreto ingiuntivo.
In tale situazione, non è stata portata all'attenzione del Tribunale alcuna circostanza che poSS indurre a ritenere ceSSto quell'interesse ad una decisione sulla mancanza di autorizzazione assembleare.
Pertanto sussisteva e sussiste l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. Stabilita la presenza di interesse ad agire, occorre ora paSSre all'esame del motivo di gravame:
l'asserito difetto di quorum deliberativo per assumere le decisioni oggetto di gravame.
L'art. 1136 c.c. stabilisce che:
“L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio….”
Dalla copia del verbale dell'assemblea dei condomini del 25.01.2021 non risulta che questa doppia maggioranza richiesta (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio) vi fosse.
Nella comparsa conclusionale il C - Controparte_1 Parte_7
” ha sostenuto che si sottolinea come l'art. 1136 c.c., come modificato dalla Riforma
[...] del 2012, consente che, in seconda convocazione, la delibera sia valida con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore millesimale; alla luce di quanto precede, sarebbe stato correttamente approvato quanto all'ordine del giorno perché vi era questa maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore millesimale. Il rilievo non è fondato. L'art. 71 quater delle Disp. Att. c.p.c. vigente all'epoca dei fatti, stabiliva che:
“Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.”
Quindi per poter partecipare ad una procedura di mediazione, l'amministratore di condominio doveva esser autorizzato con delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. (pertanto da assumere con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
Occorre allora riconoscere che l'amministratore del . C - Controparte_1 [...]
” non aveva l'autorizzazione a promuovere e partecipare al procedimento Parte_7 di mediazione, come invece ha fatto e deve esser accolta la domanda degli attori. Né è fondato l'ulteriore rilievo del difensore del convenuto, secondo cui per la mediazione “delegata” non vi sarebbe necessità di autorizzazione assembleare;
in realtà l'art. 1136 c.c. non opera distinzione alcuna.
La fondatezza del motivo di gravame importa la necessità di annullare la delibera dell'assemblea del
. C - “VILLAGGIO CONCA SPECCHIULLA” del 25.01.2021. Controparte_1
Le spese seguono il principio della soccombenza. Considerata la natura delle questioni che non hanno richiesto un grosso impegno difensivo e considerato che l'istruttoria si è risolta con i soli interrogatori formali, la liquidazione dei compensi sarà operata in maniera prossima ai valori minimi (considerato il valore della controversia) dei parametri (d.m. 55/2014) e quindi €. 4.000,00. A tale somma va aggiunto il 15% per rimb. forf. spese, gli accessori come per legge e le spese borsuali pari a €. 558,57
(risultano documentate spese per: contributo unificato = €. 518,00; marca da bollo= €. 27,00; notifica
- €. 13,57). Dette spese processuali devono esser distratte in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 5395/2021 R.G. tra in proprio e Parte_1 Parte_2
, , e (questi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 ultimi in qualità di eredi legittimi del sig. ) contro il . C - Persona_1 Controparte_1
“VILLAGGIO CONCA SPECCHIULLA”, così decide:
1. Accoglie la domanda proposta da in proprio e Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 contro il . C - “VILLAGGIO CONCA SPECCHIULLA” e per Controparte_1
l'effetto annulla la delibera dell'assemblea del . C - “VILLAGGIO Controparte_1
CONCA SPECCHIULLA” del 25.01.2021;
2. condanna il C - “ ” al Controparte_1 Parte_7 pagamento delle spese processuali relative all'azione esperita dagli attori, liquidandole in €.
558,57 per spese borsuali, €. 4.000,00 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno essere corrisposte direttamente in favore dell'avv. Giannuzzi Katiuscia Anna che si è dichiarato anticipatario.
Lecce 19.09.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini