Articolo 321 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 320Articolo 322
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 321.
(Efficienza degli arti)
1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validita' della ((...)) patente di guida coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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