Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5691 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8008/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII Sez. civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8008/21 R.G.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Tartaglia presso il cui Parte_1
studio, sito in Napoli , via G. Jannelli n. 646, è elett.te domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO in persona del Sindaco p.t. elettivamente Controparte_1
domiciliato in Napoli, Palazzo S. Giacomo, presso l'Avvocatura
Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Nuvola Di
Mauro, giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
Svolgimento del processo e motivi della decisione
L'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che in data 17.08.2019, alle ore 3.30 circa, l'istante si trovava in Napoli alla via Tancredi Galimberti, camminando in direzione Piscinola, allorquando rimaneva vittima di un grave infortunio;
- che l'istante, nelle riferite circostanze di tempo e luogo, mentre percorreva a piedi la predetta via, inciampava su un residuo sporgente di paletto metallico presente sul marciapiede e cadeva in terra;
- che a causa della rovinosa caduta, la sig.ra riportava Pt_1
gravi lesioni al volto, per la cura delle quali era necessario rivolgersi ai sanitari del P.S. dell'A.O.R.N. del Cardarelli che le diagnosticavano “trauma mentoniero e labiale” e le applicavano alcuni punti di sutura per la conseguente ferita lacero-contusa;
- che dimessa dal predetto nosocomio, la sig.ra si Pt_1
sottoponeva ai necessari controlli medici, ed è oggi guarita dalle lesioni riportate nel sinistro de quo, con postumi invalidanti valutati in sede medico-legale;
- che da accertamenti svolti, il residuo metallico, sul quale è inciampata l'attrice, costituiva la base di uno dei paletti metallici di sostegno di una pensilina per attesa autobus, un tempo allocata sul marciapiede di Via T. Galimberti;
- che l'insidia, peraltro, non era segnalata né visibile.
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Sulla base di tale premesse la sig. ra chiedeva di accertare e Pt_1
dichiarare la responsabilità del e dell' Controparte_1 [...]
e per effetto condannarli al risarcimento dei Controparte_2
danni patiti.
Radicatasi la lite si costituiva il il quale Controparte_1
preliminarmente eccepiva la nullità della domanda, nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Non si costituiva nonostante la regolarità della notifica l'
[...]
motivo per il quale ne veniva dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Espletata l'istruttoria, disposta ctu medico-legale, la causa sulle conclusioni delle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 17.03.25, con la concessione dei termini ex art.190.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo
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che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti autodeterminati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
In relazione alla eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva soccorrono i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde
Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177) la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto
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controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. In tale prospettiva, l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, poichè attiene al merito della controversia, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Il suo difetto, pertanto, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte (cfr. Cass.15/09/2008 n. 23670). Nello specifico, per quanto innanzi detto, detta questione, attinente alla situazione giuridica sostanziale passiva, risulta sia stata ritualmente formulata sin dalla comparsa di costituzione, onde essere esaminata nella presente sede. Parte attorea in citazione, indica quali convenuti come titolari della posizione passiva sia il quale proprietario e/o custode della Controparte_1
strada in cui si è verificato l'evento, sia l quale proprietaria e/o custode dell'infrastruttura (pensilina), pertanto alla luce degli obblighi gravanti sul convenuto potrebbe configurarsi una concorrente CP_1
e/o esclusiva responsabilità dello stesso da cui il rigetto dell'eccezione.
Della pensilina in quanto oggetto di arredo urbano deve essere , di contro, provata la titolarità passiva in capo all citata in giudizio quale proprietaria e/o custode dell'infrastruttura. Tale onere non è stato adempiuto né dall'attore, né dal convenuto che si limita ad indicare in comparsa una generica responsabilità esclusiva della terza salvo in sede di note conclusionali ad allegare che le attività di montaggio e smontaggio delle pensiline sono svolte in proprio dalla Controparte_2
senza che di tanto vi sia prova in atti.
[...]
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
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Come di certo noto, due sono gli orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità della P.A. per i danni subiti dall'utente conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche che possono venire in rilievo nel caso di specifico. Secondo il primo orientamento questa tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c. Si osserva, infatti, che la P.A. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. Un orientamento diverso invece, riconduce la responsabilità della P.A., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. ovvero alla responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia. Come è noto, per costante e consolidata giurisprudenza ed analisi dottrinale, tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, “il caso fortuito”, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva,
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idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. In altri termini, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale con presunzione di colpa a carico del custode, mentre l'attore ha l'onere di provare il danno patito ed il nesso causale tra questo ed il bene in custodia, ma non anche la colpa del custode, a quest'ultimo incombe la prova non già di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ma che il danno si è verificato a causa di un fatto fortuito estraneo alla sua sfera soggettiva con la indefettibile conseguenza che la sua responsabilità deve essere affermata ogni qual volta non sia raggiunta la prova del fortuito e senza che il custode possa giovarsi dell'ignoranza dello stato della cosa. Con riferimento all'orientamento favorevole alla riconducibilità di tale responsabilità nell'alveo dell'art. 2043 c.c. appare opportuno richiamare, sia pure per sommi capi, il percorso tracciato dalla giurisprudenza da quando iniziò ad affermare il principio della responsabilità della P.A. conseguente alla violazione colposa delle regole di prudenza e di esperienza con riguardo alla specifica materia della manutenzione stradale. In tale contesto la giurisprudenza in un primo tempo elaborò la figura della insidia o trabocchetto quale elemento sintomatico della attività colposa dell'amministrazione, ricorrente allorché la strada nascondeva una insidia non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza;
successivamente, peraltro, tale nozione divenne un indice tassativo ed ineludibile della responsabilità della P.A., e l'onere probatorio in ordine alla sua sussistenza ricadeva a carico del danneggiato. Tale orientamento costituisce sostanzialmente ancor oggi un elemento fondante l'affermazione della responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. con
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riferimento ai danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, responsabilità ricondotta, come si diceva all'inosservanza del principio del "neminem laedere" e sempre a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo. Premesso che l'applicazione di cui all'art. 2051 cc nei confronti della PA trovava , in giurisprudenza, il limite dell'estensione del bene demaniale con la conseguenza che , qualora lo stesso fosse per sua natura di tale dimensioni da non permettere un controllo efficace da parte dell'ente, la presunzione di colpa non poteva ritenersi operante. Tuttavia la Corte di Cassazione , con sentenza n
24529/09, ha chiarito non solo che ai sinistri occorsi a causa dell'omessa ed insufficiente manutenzione delle strade pubblica va applicata la disciplina di cui all'art., 2051 cc ma altresì che l'ente pubblico proprietario si presume responsabile, ai sensi della citata norma ' dei sinistri riconducibili “alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione”. Ha pertanto chiarito che, gravando sull'utente la prova in giudizio dell'anomalia della strada e del danno eziologicamente subito graverà sull'ente convenuto provare in giudizio che il sinistro si sia verificato per colpa esclusiva del danneggiato o da un accadimento che possa integrare gli estremi del caso fortuito.
Nell'ambito dell'istruttoria espletata veniva ascoltato il teste Tes_1
, il quale, all'udienza del 30/01/2023 riferiva “ sono il fratello
[...]
dell'attrice, ero presente il giorno dell'incidente camminavo alle spalle di mia sorella di un paio di metri quando l'ho vista inciampare su un paletto tagliato non segnalato che sporgeva di circa 2/3 cm dal marciapiede. Ha
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battuto prima il viso e si è rotta il labbro vicino al mento”, chiariva che
“erano le 03,00 di notte e la strada era anche poco illuminata”.
Riconosceva nelle riproduzioni fotografiche presenti in atti lo stato dei luoghi.
Orbene, sulla scorta delle predette dichiarazioni, che costituiscono assieme alle riproduzioni fotografiche e alla documentazione medica in atti gli elementi probatori emersi dall'istruttoria, può argomentarsi quanto segue.
In ossequio alle premesse metodologiche innanzi svolte, concernenti l'applicazione alla fattispecie de qua del regime giuridico ex art. 2051 c.c., va rilevato che l'onere della prova risulta così ripartito: l'attrice deve dimostrare il danno patito e la riconducibilità del danno alla cosa di custodia del convenuto;
quest'ultimo deve provare l'esistenza del caso fortuito, cioè un evento in grado di recidere il fenomeno eziologico.
Si osserva dunque che l'attore ha provato, mediante la documentazione depositata di aver patito un danno e che esso sia stato cagionato dalla caduta su un residuo sporgente di paletto metallico presente sul marciapiede.
Onere del convenuto, ai fini liberatori, dovrebbe essere quello di fornire la prova contraria, ovvero la prova del caso fortuito, cioè un elemento causale, imprevedibile secondo le normali regole statistiche ed eccezionale, in grado di interrompere la sequenza causale tra bene in custodia, evento e danni eventualmente riportati. Orbene, dalla ricostruzione dei fatti operata in base alle risultanze probatorie, si evince che l'evento dannoso è stato causato dalla presenza sul marciapiede di un residuo sporgente di un paletto metallico.
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Dunque, può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità intercorrente tra i beni e l'evento lesivo.
Per questi motivi
, e in mancanza di prove che vadano ad acclarare l'esistenza di un fattore che vada ad interrompere il nesso causale accertato, si può riconoscere la responsabilità del per i danni subiti dalla attrice. Controparte_1
Con riguardo alla liquidazione del quantum risarcibile, si rileva che questo giudicante ritiene di poter far proprie le conclusioni a cui è pervenuto il
C.T.U. nominato, in ragione della congruità dei giudizi espressi.
Pertanto, per quanto concerne il danno non patrimoniale lamentato, è stato possibile accertare che l'attore ha riportato un danno biologico pari al
3,5%, una I.T.P. di 15 giorni suddivisibili in 8 giorni al 50% e 7 giorni al
25% .
Ai fini della quantificazione di tale danno, trattandosi di lesioni micropermanenti, vanno utilizzate le Tabelle di Milano costituendo per il giudicante preciso riferimento, esulando dalla fattispecie in esame l'applicabilità della previsione di cui all'art. 139 cod. ass. priv., norma eccezionale non passibile di estensione analogica.
Quindi, moltiplicato per il numero di punti riconosciuti, considerando un danno biologico del 3,5%, in considerazione dell'età di parte attrice al momento del sinistro (23), si ottiene la cifra di € 5.037,50 da riconoscersi alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente.
Il danno da ITP di 15 giorni suddivisibili in 8 giorni al 50% e 7 giorni al
25% è pari a 483,00.
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Il totale dovuto, a titolo di danno non patrimoniale, è pari ad € 5.520,00 avendo espunto la liquidazione di un danno morale non allegato e non provato a fronte
Di una richiesta contenuta in comparsa conclusionale di Euro 317,63 a titolo di I.T.P. ed Euro 3.897,19 a titolo di danno biologico permanente per un totale, quindi di € 4.214,82.
La Corte di Cassazione ha individuato un preciso “discrimen” tra quelle clausole cui deve riconoscersi un significato giuridicamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto della lite, in ordine al quale deve essere verificata la corrispondenza del bene attribuito rispetto a quello che la parte aveva chiesto ed invece quelle clausole inidonee a definire l'oggetto della pretesa, in quanto espressione di una mera formula stilistica e che non intendono incidere sui limiti quantitativi del petitum. Pertanto, nella originaria incertezza sulla esatta determinabilità del quantum, l' indicazione di un importo chiesto a titolo risarcitorio, se accompagnata dalla formula
“o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia”, viene di regola a manifestare, in senso ottativo, la volontà della parte diretta ad ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 08/02/2006). Diversamente, secondo la Corte, la stessa clausola è priva di qualsiasi rilevanza, ed integra clausola di mero stile, qualora la originaria incertezza sul quantum sia venuta meno, nel corso della fase istruttoria (ad esempio, essendo stata quantificata la pretesa in esito all'espletamento di prove od alle indagini tecniche svolte nella c.t.u.): ed infatti, una volta che si è pervenuti, all'esito della istruttoria, alla determinazione del quantum, il reiterato riferimento
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della parte alla – non più attuale – originaria situazione di incertezza, si palesa oggettivamente inconferente rispetto al dato acquisito nel successivo sviluppo dell'attività processuale e, dunque, la invocazione della medesima clausola non assolve ad alcuna ulteriore esigenza funzionale, venendo a risolversi in una mera forma stilistica (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010; id. 3, Sentenza n. 12724 del 21/06/2016).
Pertanto, l'avere ritenuto in sede di note 190 cpc, dovuto quell'importo ben indicato ( probabilmente ottenuto applicando le tabelle per le micropermanenti di fonte legislativa) deve cristallizzare la pretesa attoea.
L'ammontare della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per invalidità temporanea e permanente è determinato all'attualità e quindi, non va aggiornato e su di esso non va corrisposta la rivalutazione monetaria. Vanno invece riconosciuti gli interessi legali, dalla data dell'evento (17.08.2019) alla data di deposito della sentenza, sulla somma di € 4.214,82 da devalutare alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino all'effettivo soddisfo. In sede di comparsa conclusionale vengono richieste spese mediche per € 200,00 in alcun modo documentate.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si pongono a carico della parte convenuta ex DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento , nulla nel rapporto con la parte vittoriosa contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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A) dichiara responsabile il convenuto er l'effetto lo condanna CP_1
in solido al pagamento, in favore della parte attrice della Parte_1
somma a di € 4.214,82 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (17.08.19) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 4.214,82 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna il convenuto al pagamento in favore di Controparte_1
parte attrice delle spese di lite che liquida in € 264,00 per spese oltre €
2.552,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
c) rigetta la domanda nei confronti di Controparte_3
;
[...]
E) pone a carico le spese delle ctu come già liquidate. Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 09/06/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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