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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7992/2024 promossa da:
CH IO, (C. F. con il patrocinio degli avv.ti GIANLU C.F._1
MACOLINO e RESTIFO TIZIANA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
LU AR (C. F. ) con il patrocinio dell'avv. FASSON ALESSANDRO, C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“Affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia AN secondo il seguente calendario: il martedì pomeriggio dalle ore 19:00 fino alle ore 21:00, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della figlia;
nel fine settimana, a we alterni dal venerdì alle ore 19,00 fino alla domenica alle ore 21,00. Durante le vacanze scolastiche estive per 15 gg anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 15,00 fino alle ore 21,00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; le ulteriori festività o ponti secondo il criterio
pagina 1 di 4 dell'alternanza; le parti danno atto che la figlia SA vive con il padre e la figlia IA con la madre;
il padre verserà alla madre la somma di euro 275 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, entro il giorno
20 di ogni mese per il mantenimento di AN, i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie SA e IA;
ogni genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino relative alle figlie;
le parti concordano che il sig. CH verserà alla signora PO per il mantenimento degli animali di compagnia (2 cani AC e EA) la somma di euro
25 mensili (euro 12,50 ciascuno); ogni genitore tratterrà il 100% dell'assegno unico della figlia presso di lui collocata;
spese legali compensate”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori IO CH e AR LU contraevano matrimonio in Santena (To), il
01/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Santena (atto n.30 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nate le figlie: IA il 26/10/2003 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, SA il 16/5/2005 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e AN il
27/5/2010, minorenne.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 03/02/2023.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Con ricorso depositato l'8/5/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 14/01/2025 si costituiva in giudizio la signora PO AR, la quale contestava le richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 17/02/2025 avanti al G.I. comparivano le parti personalmente e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito positivo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo tra le parti e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 4 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori IO
CH e AR LU, i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santena e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia AN ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia AN secondo il seguente calendario: il martedì pomeriggio dalle ore 19:00 fino alle ore 21:00, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della figlia;
nel fine settimana, a we alterni dal venerdì alle ore 19,00 fino alla domenica alle ore 21,00. Durante le vacanze scolastiche estive per 15 gg anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 15,00 fino alle ore
21,00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; le ulteriori festività o ponti secondo il criterio dell'alternanza.
DA' ATTO che la figlia SA vive con il padre e la figlia IA con la madre.
DISPONE che il sig. CH VI corrisponda alla signora PO AR la somma di euro 275 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese per il mantenimento di AN.
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie SA e IA.
DISPONE che ogni genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino relative alle figlie.
DA' ATTO che le parti concordano che il sig. CH versi alla signora PO per il mantenimento degli animali di compagnia (2 cani AC e EA) la somma di euro 25 mensili (euro 12,50 ciascuno).
DA' ATTO che ogni genitore tratterrà il 100% dell'assegno unico della figlia presso di lui collocata.
SPESE compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.4.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7992/2024 promossa da:
CH IO, (C. F. con il patrocinio degli avv.ti GIANLU C.F._1
MACOLINO e RESTIFO TIZIANA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
LU AR (C. F. ) con il patrocinio dell'avv. FASSON ALESSANDRO, C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“Affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia AN secondo il seguente calendario: il martedì pomeriggio dalle ore 19:00 fino alle ore 21:00, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della figlia;
nel fine settimana, a we alterni dal venerdì alle ore 19,00 fino alla domenica alle ore 21,00. Durante le vacanze scolastiche estive per 15 gg anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 15,00 fino alle ore 21,00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; le ulteriori festività o ponti secondo il criterio
pagina 1 di 4 dell'alternanza; le parti danno atto che la figlia SA vive con il padre e la figlia IA con la madre;
il padre verserà alla madre la somma di euro 275 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, entro il giorno
20 di ogni mese per il mantenimento di AN, i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie SA e IA;
ogni genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino relative alle figlie;
le parti concordano che il sig. CH verserà alla signora PO per il mantenimento degli animali di compagnia (2 cani AC e EA) la somma di euro
25 mensili (euro 12,50 ciascuno); ogni genitore tratterrà il 100% dell'assegno unico della figlia presso di lui collocata;
spese legali compensate”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori IO CH e AR LU contraevano matrimonio in Santena (To), il
01/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Santena (atto n.30 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nate le figlie: IA il 26/10/2003 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, SA il 16/5/2005 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e AN il
27/5/2010, minorenne.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 03/02/2023.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Con ricorso depositato l'8/5/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 14/01/2025 si costituiva in giudizio la signora PO AR, la quale contestava le richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 17/02/2025 avanti al G.I. comparivano le parti personalmente e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito positivo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo tra le parti e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 4 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori IO
CH e AR LU, i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santena e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia AN ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia AN secondo il seguente calendario: il martedì pomeriggio dalle ore 19:00 fino alle ore 21:00, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della figlia;
nel fine settimana, a we alterni dal venerdì alle ore 19,00 fino alla domenica alle ore 21,00. Durante le vacanze scolastiche estive per 15 gg anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 15,00 fino alle ore
21,00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; le ulteriori festività o ponti secondo il criterio dell'alternanza.
DA' ATTO che la figlia SA vive con il padre e la figlia IA con la madre.
DISPONE che il sig. CH VI corrisponda alla signora PO AR la somma di euro 275 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese per il mantenimento di AN.
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie SA e IA.
DISPONE che ogni genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino relative alle figlie.
DA' ATTO che le parti concordano che il sig. CH versi alla signora PO per il mantenimento degli animali di compagnia (2 cani AC e EA) la somma di euro 25 mensili (euro 12,50 ciascuno).
DA' ATTO che ogni genitore tratterrà il 100% dell'assegno unico della figlia presso di lui collocata.
SPESE compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.4.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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