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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42508 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 C.F._1
Corso Buenos Aires n. 79, presso lo studio dell'avv. Ruggero Armani, che la rappresenta ed assiste, unitamente all'avv. Davide Colombo, giusta procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
P.IVA , con sede legale in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
via San Michele del Carso n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Patrizia Campagnoli, con studio in Rho (MI), Corso Europa n. 209, presso il quale elegge domicilio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione conclusioni allegato da parte attrice in riassunzione in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 7562/2022 emesso in data 28.02.2022 e depositato in data 01.03.2022, il
Giudice di Pace di Milano ingiungeva a il pagamento, in favore della ricorrente Parte_1
dell'importo di Euro 2.066,00, portato dalle fatture n. 828 del Controparte_1
03.12.2021 e n. 831 del 15.12.2021, a titolo di corrispettivo per opere extra eseguite presso l'immobile della sig.ra in Milano, via Moretto da Brescia n. 23. Pt_1
Avverso il suddetto decreto, notificato in data 08.04.2022, la proponeva opposizione dinanzi Pt_1
al Giudice di Pace, spiegando anche domande riconvenzionali volte alla declaratoria della risoluzione ex art. 1453 c.c. e ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa degli inadempimenti contrattuali da parte di Controparte_1
In particolare, formulava le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che Parte_1
si è resa gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni Controparte_1
contrattuali per le motivazioni di cui in narrativa e come meglio ritenuto;
conseguentemente, dichiarare risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e 1668 II c.c., per esclusivo fatto e/o colpa della Società opposta, il contratto d'appalto per il valore di €. 8.360,00 stipulato tra le parti oggi in causa;
B) accertare e dichiarare, alla luce dei gravi vizi e difetti riscontrati nell'esecuzione delle opere sino ad oggi realizzate da che il valore delle stesse - detratti i costi per Controparte_1
l'eliminazione dei vizi- ammonta ad €. 732,98 oltre iva (per un totale di €. 806,25), ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- accertare e dichiarare che ha percepito dall'esponente, quale acconto per Controparte_1
l'esecuzione delle opere, la somma di €. 4.180,00 e, per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento dell'importo di €. 3.373,75 (pari alla
[...]
differenza tra il valore delle opere realizzate e quelle da escludere perché da ripristinare, nonché i costi necessari per il ripristino stesso), ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
C) accertare e dichiarare che Controparte_1 ha percepito dall'esponente la somma di €. 3.214,52 per l'acquisto dei materiali
[...]
presso GR Bea s.r.l. e che detti materiali non sono mai stati consegnati alla sig.ra e, per Pt_1
l'effetto, condannare in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione Controparte_1 del suddetto importo di €. 3.214,52, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
D) dichiarare quindi nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso per somme non dovute per i motivi esposti in narrativa e come meglio ritenuto;
E) condannare in persona Controparte_1 del suo l.r.p.t., al risarcimento dei costi sostenuti dall'esponente per l'intervento dei Vigili del Fuoco
e per la sostituzione della porta di casa, pari ad €. 2.002,00, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
F) condannare Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra per il
[...] Pt_1 mancato godimento dell'immobile, quantificati in €. 100,00 per ogni giorno a decorrere dal
01.01.2022 alla data di ripresa dei lavori a seguito dell'instaurando procedimento per ATP, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la società opposta, contestando in toto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali svolte dalla inoltre, chiedeva in via riconvenzionale: Pt_1 Controparte_1
“Accertare che il valore delle opere realizzate da a regola d'arte Controparte_1
in esecuzione di contratto stipulato in data 23/10/2021 è pari e comunque non inferiore alla somma di € 4.180,00 già corrisposta dalla sig.ra ovvero a quella diversa somma che sarà accertata Pt_1
in corso di causa e/o ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
- accertare che la mancata prosecuzione del contratto stipulato in data 23/10/2021 è esclusivamente imputabile a contegno gravemente inadempiente della sig.ra per le ragioni di cui in narrativa, e conseguentemente Pt_1
dichiarare risolto il predetto contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per fatto e grave colpa della sig.ra la quale con il proprio contegno colposamente ostativo, negligente e dilatorio non ha Pt_1
consentito la prosecuzione dei lavori. Conseguentemente, condannare la sig.ra al risarcimento Pt_1 di ogni danno patito da in conseguenza dell'inadempimento Controparte_1 contrattuale imputabile alla sig.ra nello specifico quantificato in complessivi €. 4.000,00, di Pt_1 cui €. 2.000,00 a titolo di mancato guadagno, €. 2.000,00 a titolo di fermo del cantiere, ovvero in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
- accertare la violazione da parte della sig.ra al divieto di accesso al cantiere e Pt_1
conseguentemente condannare la medesima al risarcimento del danno derivante dalla perdita delle attrezzature di proprietà di lasciate nel cantiere e non più rinvenute, Controparte_1 quantificabile in €. 2.000,00 ovvero in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia anche in via equitativa”.
All'udienza del 14.07.2022 il Giudice di Pace, su istanza congiunta delle parti, rilevato che il valore delle domande riconvenzionali eccedeva i limiti di competenza del Giudice di Pace, disponeva la riassunzione avanti al Tribunale di Milano limitatamente alle domande riconvenzionali.
Operata la riassunzione avanti al Tribunale di Milano, depositava anche ricorso per ATP Parte_1
in corso di causa, con successivo espletamento della c.t.u. e deposito della relazione peritale in data
17.04.2023. Quindi, depositate dalle parti le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., veniva convocato a chiarimenti il c.t.u. nonché ammessa ed espletata prova testimoniale e, all'esito, con provvedimento emesso il 27.05.2024, il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa: “ Controparte_1 ai fini della conciliazione del giudizio, corrisponderà, in favore della sig.ra
[...] [...]
, l'importo omnicomprensivo di euro 6.000,00, oltre al rimborso della metà delle spese Parte_1 di c.t.u.”.
Le parti aderivano alla proposta e chiedevano un rinvio al fine di formalizzare i termini dell'accordo e, successivamente, un nuovo rinvio al fine di consentire ad di Controparte_1 procedere al pagamento degli importi;
tuttavia, stante la mancata esecuzione dell'accordo conciliativo, il Giudice rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.02.2025 e nelle more veniva revocato il mandato al difensore di quindi, disposto un nuovo Controparte_1 rinvio al fine di consentire alla parte la nomina di nuovo difensore, all'udienza del 19.03.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
Ciò premesso, occorre evidenziare, preliminarmente, che il presente giudizio riassunto ha ad oggetto solo le domande riconvenzionali proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato davanti al Giudice di Pace ed eccedenti il limite della competenza per valore di quest'ultimo, come emerge dal provvedimento emesso dal Giudice di Pace in data 14.07.2022, che ha implicitamente disposto la separazione delle domande riconvenzionali dal giudizio di opposizione (doc. E fascicolo
. Pt_1
Del resto, la competenza del Giudice di Pace sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è funzionale e inderogabile ai sensi dell'art. 645 c.p.c..
Ne consegue che in questa sede non è possibile alcuna pronuncia sul decreto ingiuntivo oggetto di opposizione ed è del tutto irrituale la richiesta svolta da di remissione del procedimento Parte_1
avanti al Giudice di Pace funzionalmente competente, davanti al quale deve ritenersi sospeso il giudizio di opposizione.
Ebbene, risulta pacifico e documentato (v. docc.
2-3 fascicolo opposizione che, nel mese di Pt_1 ottobre 2021, la sig.ra appaltava alla l'esecuzione di opere Pt_1 Controparte_1 di rinnovamento del bagno esistente e parte dell'antibagno del proprio appartamento per l'importo convenuto di € 7.600,00 oltre IVA al 10%, per un totale di €. 8.360,00, oltre al costo dei materiali ordinati alla società GR Bea s.p.a. per € 3.214,62.
La ha documentato di avere corrisposto ad la somma complessiva Pt_1 Controparte_1 di € 7.384,52, di cui € 4.180,00, relativi al 50% del prezzo pattuito per i lavori, ed € 3.214,62, relativi all'acquisto dei materiali ordinati a GR Bea (v. docc.
6-7 fascicolo opposizione . Pt_1
Dalla corrispondenza allegata dalle parti in atti, si evince che i lavori venivano iniziati nell'ottobre
2021 e si interrompevano nel dicembre 2021 in ragione di reciproche contestazioni operate dalle parti.
In particolare, la committente lamentava che l'appaltatrice, difformemente da quanto concordato, aveva realizzato un muretto in mattoni forati a sostegno sia dei sanitari sospesi che della cassetta di scarico wc, così riducendo il già sacrificato spazio nel bagno, e che il soffione ed il gruppo miscelatore erano stati installati nella stessa posizione dove era prima il miscelatore della vasca da bagno, posizione non idonea per la tipologia di box doccia (di tipo aperto walk-in) che doveva essere installato;
lamentava, inoltre, che non aveva provveduto al ritiro del Controparte_1
materiale presso il fornitore GR Bea s.r.l.. sosteneva, invece, che spettava alla provvedere al ritiro del Controparte_1 Pt_1
materiale presso il fornitore GR Bea s.r.l. ai fini dell'ultimazione delle opera ed eccepiva che la committente non aveva corrisposto il pagamento delle fatture n. 828/2021 e 831/2021 per complessivi euro 2.066,00, relative alle opere extra realizzate dall'appaltatrice (impianto idraulico by pass e costruzione tavolato per alloggio cassetta scarico wc/bidet) e azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Sulla scorta degli elementi complessivamente acquisiti e operando il necessario giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, ritiene il Tribunale che appare prevalente l'inadempimento dell'appaltatrice Controparte_1
Ed invero, l'interruzione dei lavori in corso ad opera dell'appaltatrice, nel dicembre 2021, non può ritenersi giustificata, anche in ragione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Deve escludersi, innanzitutto, che il prosieguo dei lavori sia stato impedito dalla per il mancato Pt_1 ritiro del materiale ordinato dall'appaltatrice alla società GR Bea.
In particolare, dalla corrispondenza allegata in atti (doc.
8-16 fascicolo opposizione , risulta Pt_1 che l'appaltatrice, nonostante avesse ricevuto il pagamento dell'intero prezzo del materiale da parte della non aveva provveduto al ritiro dello stesso e, inoltre, aveva comunicato al fornitore Pt_1
GR Bea di non consentirne il ritiro alla (doc.
8-16 fascicolo . Pt_1 Pt_1
Deve ritenersi giustificato, poi, il rifiuto da parte della – che aveva già corrisposto ad Pt_1 [...]
l'importo di € 7.384,52 - del pagamento delle ulteriori fatture n. 828/2021 e Controparte_1
831/2021, in ragione della mancata consegna dei materiali e delle fondate contestazioni in ordine ad alcuni vizi e difformità contrattuali, confermati anche dal c.t.u. nominato in sede di a.t.p.
In particolare, deve ritenersi non dovuto dalla il corrispettivo di euro 427,00 per i lavori di cui Pt_1 alla fattura n. 831/2021, non avendo l'appaltatrice provato, a fronte della espressa contestazione della che la realizzazione del muretto per il posizionamento della cassetta di scarico del wc (non Pt_1
prevista nel contratto) era stata commissionata dalla proprietaria né che si trattasse di un opera necessaria in ragione dello spessore della parete (come rilevato dal c.t.u. nella bozza della relazione).
In tale quadro e contesto complessivo, deve ritenersi ingiustificato e contrario a buona fede, il rifiuto di alla prosecuzione dei lavori. Controparte_1 Ne consegue, dunque, che il contratto di appalto intervenuto tra le parti deve ritenersi risolto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento ascrivibile all'appaltatrice, avuto riguardo all'interesse della committente alla regolare esecuzione del contratto.
Ne consegue, inoltre, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la condanna di alla Controparte_1
restituzione degli importi percepiti, detraendo dalla restituzione l'importo corrispondente al valore delle opere eseguite, giacchè "la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato" (v. Cass. 2011/ n. 6181).
Ebbene, il c.t.u. nominato in sede di ATP, arch. ha avuto modo di accertare – Persona_1
come meglio evidenziato a verbale di udienza del 22.11.2023 – in euro 5.093,00 (IVA compresa) il valore delle opere realizzate da presso l'appartamento della Controparte_1 Pt_1
quantificando in euro 720,00 (IVA compresa) il costo degli interventi di ripristino dei vizi rilevati, cui devono aggiungersi quelli per la rimozione della controparete realizzata dall'impresa senza autorizzazione, quantificati dal CTU in euro 109,00 (IVA compresa) nonché quelli per la rimozione delle staffe già posate per il sostegno ai sanitari da istallare e della cassetta di scarico murata nella controparete, da quantificarsi in complessivi euro 50,00 come affermato dal c.t.p. della committente
(non avendo il c.t.u. quantificato tali voci).
Pertanto, avendo la committente corrisposto all'appaltatrice la somma di € 7.384,52 (ed essendo pacifica la mancata consegna dei materiali), va condannata alla Controparte_1
restituzione, in favore della sig.ra della somma di euro 3.170,52 (7.384,52 – 5.093,00 + Pt_1
879,00), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Occorre poi prendere in esame le domande di risarcimento del danno avanzate dalla committente.
La ha chiesto, in primo luogo, il rimborso dei costi sostenuti per l'intervento dei Vigili del Pt_1
Fuoco e per la sostituzione della porta di casa a seguito dell'avvenuto cambio della serratura.
Dall'istruttoria testimoniale espletata è emerso che la committente, in data 7.04.2022, riscontrava che la serratura della porta di ingresso del proprio appartamento era bloccata (vedi dichiarazioni dei testi e , ma non vi è prova che il cambio della serratura sia stato opera Testimone_1 Testimone_2 dell'appaltatrice, la quale, peraltro, in data 25.03.2023, aveva comunicato alla committente di non avere potuto accedere all'appartamento perché la serratura era stata cambiata (v. doc 20 fascicolo
. Controparte_1
Per tali ragioni la chiesta voce risarcitoria non può essere riconosciuta.
La ha chiesto, poi, il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile dal Pt_1
gennaio 2022 alla data di ripresa dei lavori a seguito del procedimento di ATP. La domanda va accolta nei termini che seguono, tenendo conto di alcune circostanze.
Risulta evidente, infatti, che per l'interruzione dei lavori ad opera dell'appaltatrice, la sig,ra Pt_1 non ha potuto utilizzare l'appartamento ai fini della locazione a terzi come era nelle sue intenzioni.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione dei tempi tecnici per procedere alla locazione del bene
(non essendovi prova di intervenute richieste da parte di terzi) e del ritardo imputabile alla nella Pt_1
rituale instaurazione del procedimento di ATP (necessario al fine di fotografare lo stato dei luoghi e consentire la ripresa dei lavori), appare congruo, in ragione del presumibile canone locativo mensile del bene per la tipologia dello stesso (bilocale in zona non centrale del Comune di Milano), pari ad €
1.200,00, liquidare a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento del bene la somma complessiva, espressa in valuta attuale, di € 6.000,00 (pari ad € 1.200,00 per 5 mensilità), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
L'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dalla per grave Pt_1
inadempimento contrattuale di comporta automaticamente il rigetto Controparte_1
delle corrispondenti domande di risoluzione ex art. 1453 e di risarcimento danni per mancato guadagno e fermo cantiere svolte in via riconvenzionale dall'appaltatrice.
Stante la soccombenza, è tenuta alla refusione, in favore Controparte_1
della controparte, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata nel rispetto dei valori medi di cui al DM 147/2022. Ciò vale anche con riferimento alle spese sostenute nel procedimento di ATP in corso di causa, con l'aggiunta del rimborso delle spese relative al compenso liquidato al CTU (con decreto del 20.04.2023) per euro
1.195,00 e al compenso del c.t.p., come documentato, per euro 1.768,00.
P.Q.M.
1) DICHIARA la risoluzione, ex art. 1453 c.c., del contratto stipulato tra le parti a causa del grave inadempimento di Controparte_1
2) CONDANNA alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 3.170,52, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla
[...]
domanda giudiziale al soddisfo, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
3) CONDANNA al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in euro 5.545,00, di cui euro 545,00 per spese vive ed euro
5.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento delle spese relative al procedimento di ATP in corso di causa, liquidate in euro 286,00 per spese vive ed euro 2.337,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, e al rimborso di euro 1.195,00 per compenso liquidato al c.t.u. ed euro 1.768,00 per compenso corrisposto al c.t.p..
Milano, 8 aprile 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale