Articolo 15 della Legge 24 febbraio 1951, n. 84
Articolo 14Articolo 16
Versione
17 marzo 1951
Art. 15.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a:
12 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;
8 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;
6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 Consiglieri;
4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20 o 30 Consiglieri;
e 2 effettivi negli altri.
"Nei Comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti e' di due.
"Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco".
Entrata in vigore il 17 marzo 1951