Articolo 1281 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1277Articolo 1282
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9 ottobre 2010
Art. 1281. Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito, sono cosi' determinati:
a) da maresciallo di 2^ classe a maresciallo di 1^ classe: 5 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza anche se svolti in parte nel grado di maresciallo di 3^ classe; b) da maresciallo di 1^ classe a primo maresciallo: 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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