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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/01/2024, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dr. Elena Gelato Consigliere dr. Nicola Saracino Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 10/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7229 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MANNARELLI GIANCARLO (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ) difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CARANCINI VANESSA (c.f. ), C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza la sentenza n.13761/2019, emessa e pubblicata dal Tribunale Ordinario di Roma in data 1/7/2019
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053;
Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340).
r.g. n. 1 La sentenza è stata impugnata da ed Parte_1 [...]
si è costituito ed ha resistito all'appello Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Per due udienze successive nessuno è comparso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini all'udienza del
10/01/2024.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.)
o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 19 ottobre 2023 né alla nuova udienza del 10 gennaio 2024 di cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3
D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art.
350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato
l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo
r.g. n. 2 e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. — cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 10/01/2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Nicola Saracino Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 3