Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2023, n. 4633
CASS
Sentenza 9 novembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa di inammissibilità la trasmissione dell'atto di gravame ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione, purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ed indicato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del ministero della giustizia.

Commentario1

  • 1Deposito via PEC a indirizzo errato: SSUU diranno se l’impugnazione è inammissibile (Cass. 33741/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 ottobre 2025

    È insorto contrasto in giurisprudenza in ordine agli effetti del deposito di un atto di impugnazione trasmesso a mezzo PEC ad un indirizzo diverso da quello formalmente individuato dal decreto del D.G.S.I.A., ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente: un primo orientamento ritiene l'impugnazione inammissibile, escludendo la possibilità di applicare il principio del raggiungimento dello scopo e ritenendo prevalente il rispetto formale dello schema legale previsto dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022. Un opposto indirizzo, invece, valorizza la funzione sostanziale dell'atto e la tempestiva ricezione da parte dell'ufficio competente, riconoscendo validità al deposito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2023, n. 4633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4633
Data del deposito : 9 novembre 2023

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