TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2025, n. 10080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10080 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato, all'udienza del 08/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43762 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(19/08/1941), rappresentata e difesa dall'avv. Nissolino Laura Parte_1 per procura in atti;
(RICORRENTE)
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2024, l'istante in epigrafe, premesso che con ricorso ex art. 445- bis c.p.c. (iscritto al n. di R.G. 17438/2024) ha chiesto nominarsi CTU al fine di vedersi riconosciuto lo CP_ status, oltre che di invalido al 100% come già accertato dalla Commissione medica altresì con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore utile al fine di poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
specificato altresì che il Consulente nominato nella fase sommaria confermava gli esiti della visita amministrativa, ha chiesto in questa sede il rinnovo della CTU ed accertare la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980. Si costituiva in giudizio l contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e concludendo per il CP_1 rigetto dello stesso. Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati ha deciso la causa con sentenza contestuale. La domanda è fondata.
***** Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio e depositate in data 20.09.2025, emerge che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente determinano nella stessa una forte limitazione della possibilità di deambulazione nonché la necessità di assistenza di terzi per l'esecuzione di tutte le attività della vita quotidiana;
risultando così integrati i requisiti medico-legali previsti per fruire della prestazione di cui è causa. Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, sia possibile far risalire il riconoscimento della prestazione in oggetto a far data dalla visita multidimensionale geriatrica del 20.11.2024. Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi. Alla luce di tutto quanto precede il ricorso trova accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva: 1) accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio, affermando, in favore della ricorrente, Sig.ra Parte_1
, che all'epoca di presentazione della domanda di aggravamento dello stato di invalidità civile
[...]
(06.07.2021) non presentava i requisiti medico-legali utili ad accedere alla concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1, c.1, L. 18/80); tuttavia, per intervenuto e documentato aggravamento, attualmente presenta i suddetti requisiti medico-legali per il riconoscimento del beneficio in argomento, alla luce della documentazione in precedenza citata, con evidenza clinico-documentale a far data dal mese di novembre del 2024; 2) per l'effetto condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente, Sig.ra Parte_1
, dell'indennità di accompagnamento (art. 1, c.1, L. 18/80) a far data dal mese di novembre
[...] del 2024 oltre accessori di legge;
; 3) pone definitivamente a carico dell le spese dell' liquidate come da separato decreto;
CP_1 CP_2
4) condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € CP_1
1.600,00, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Roma, 11-10-2025. Il Giudice del Lavoro Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato, all'udienza del 08/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43762 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(19/08/1941), rappresentata e difesa dall'avv. Nissolino Laura Parte_1 per procura in atti;
(RICORRENTE)
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2024, l'istante in epigrafe, premesso che con ricorso ex art. 445- bis c.p.c. (iscritto al n. di R.G. 17438/2024) ha chiesto nominarsi CTU al fine di vedersi riconosciuto lo CP_ status, oltre che di invalido al 100% come già accertato dalla Commissione medica altresì con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore utile al fine di poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
specificato altresì che il Consulente nominato nella fase sommaria confermava gli esiti della visita amministrativa, ha chiesto in questa sede il rinnovo della CTU ed accertare la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980. Si costituiva in giudizio l contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e concludendo per il CP_1 rigetto dello stesso. Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati ha deciso la causa con sentenza contestuale. La domanda è fondata.
***** Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio e depositate in data 20.09.2025, emerge che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente determinano nella stessa una forte limitazione della possibilità di deambulazione nonché la necessità di assistenza di terzi per l'esecuzione di tutte le attività della vita quotidiana;
risultando così integrati i requisiti medico-legali previsti per fruire della prestazione di cui è causa. Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, sia possibile far risalire il riconoscimento della prestazione in oggetto a far data dalla visita multidimensionale geriatrica del 20.11.2024. Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi. Alla luce di tutto quanto precede il ricorso trova accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva: 1) accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio, affermando, in favore della ricorrente, Sig.ra Parte_1
, che all'epoca di presentazione della domanda di aggravamento dello stato di invalidità civile
[...]
(06.07.2021) non presentava i requisiti medico-legali utili ad accedere alla concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1, c.1, L. 18/80); tuttavia, per intervenuto e documentato aggravamento, attualmente presenta i suddetti requisiti medico-legali per il riconoscimento del beneficio in argomento, alla luce della documentazione in precedenza citata, con evidenza clinico-documentale a far data dal mese di novembre del 2024; 2) per l'effetto condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente, Sig.ra Parte_1
, dell'indennità di accompagnamento (art. 1, c.1, L. 18/80) a far data dal mese di novembre
[...] del 2024 oltre accessori di legge;
; 3) pone definitivamente a carico dell le spese dell' liquidate come da separato decreto;
CP_1 CP_2
4) condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € CP_1
1.600,00, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Roma, 11-10-2025. Il Giudice del Lavoro Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.