Sentenza 12 settembre 2023
Massime • 2
Il reato di minaccia a pubblico ufficiale è configurabile anche nel caso in cui l'atto richiesto non appartenga alla esclusiva e personale potestà amministrativa del soggetto minacciato, ma rientri nella sfera di competenza di organi collegiali, a condizione che l'atto stesso appartenga comunque alla sfera di influenza del pubblico agente.
La remissione di querela formulata nell'ambito di un giudizio per reato perseguibile d'ufficio non comporta l'implicita revoca della costituzione di parte civile, trattandosi di atto del tutto autonomo rispetto alla richiesta risarcitoria, che, pertanto, può essere coltivata anche in presenza della rinuncia alla volontà punitiva da parte della persona offesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la remissione può essere inequivocabilmente interpretata come tacita volontà di rinuncia all'azione civile solo se si proceda per un reato "ab origine" procedibile a querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2023, n. 43262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43262 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO Molino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento dei benefici di legge;
lette le conclusioni formulate dall'avvocato Tommaso Calderore, difensore della parte civile Comune di Basicò, il quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
lette le conclusioni e la memoria difensiva depositata dall'avvocato Giovambattista Freni, difensore del ricorrente, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, riformando la sentenza cii proscioglimento emessa in primo grado, condannava l'imputato per il reato continuato di minacce Penale Sent. Sez. 6 Num. 43262 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 12/09/2023 a pubblico ufficiale, oltre che al risarcimento del danno patito dal Comune di Basicò, costituitosi parte civile, nonché alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. All'imputato si contestava di aver minacciato IN CA, sindaco del Comune di Basicò, al fine di indurlo a desistere dal recupero di somme dovute all'ente dalla società LU s.a.s., di cui era legale rappresentante la moglie dell'imputato. Nel giudizio di primo grado, il CA - costituitosi parte civile in proprio e nella qualità di sindaco - rimetteva la querela ed il Tribunale, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 612 cod.pen., dichiarava non doversi procedere. 2. Avverso la sentenza in esame, il ricorrente ha formulato otto motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge ritenendo che il Comune di Basicò non potesse partecipare al giudizio di appello, in quarto, a seguito della remissione di querela da parte del SI pro-tempore, doveva ritenersi tacitamente revocata anche la costituzione in giudizio. Evidenziava il ricorrente come, ove pure si fosse ritenuta non tacitamente revocata la costituzione di parte civile, quest'ultima aveva omesso di impugnare la sentenza di proscioglimento, sicchè la Corte di appello rum avrebbe potuto recepire la domanda risarcitoria e, tano meno, liquidare le spese del doppio grado di giudizio. Inoltre, si eccepisce che la delibera di giunta, con la quale era stato conferito il mandato difensivo, limitava l'incarico al sollo primo grado di giudizio, né era intervenuta una nuova delibera relativamente alla fase di appello. Infine, essendo nelle more del giudizio mutato il SI per effetto di nuove elezioni, il nuovo legale rappresentante dell'ente avrebbe dovuto rinnovare la costituzione in giudizio. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'appello proposto dal pubblico ministero doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto nell'impugnazione si sarebbe prospettata una diversa qualificazione del fatto. In particolare, si ritiene che l'appello avrebbe ricondotto la condotta nell'alveo della previsione di cui all'art. 336, comma primo, cod.pen., mentre l'imputazione originaria faceva riferimento all'ipotesi di cui al secondo comma. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, eccependo che la Corte di appello avrebbe proc:eduto ad una diversa ricostruzione del fatto, peraltro senza chiarire in quale delle previsioni incriminatrici previste dall'art. 336 cod.pen. rientri la condotta. La sentenza, inoltre, avrebbe introdotto 2 un fatto nuovo, consistente nella presenza della moglie dell'imputato alla seduta del consiglio comunale nel corso della quale venne rinnovata la minaccia al SI da parte dell'imputato, circostanza non emersa in precedenza. 2.4. Con il quarto motivo, deduce nullità della sentenza in considerazione dell'omessa specificazione della condotta ritenuta sussistente, in relazione alle diverse previsioni contenute all'art. 336, comma primo e secondo, cod.pen. 2.5. Con il quinto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata conferma della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 612 cod.pen., in conformità a quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Assume il ricorrente che la condotta tenuta dall'imputato, pur potendo integrare gli estremi della minaccia, non era certamente volta a costringere il SI al compimento di un atto d'ufficio. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non rientrava nella competenza del SI rinunciare all'esecuzione delle sentenze di condanna emesse nei confronti della LU s.a.s. La condotta in esame, pertanto, doveva ritenersi quale est:rinsecazione di un generico atteggiamento di avversione personale nei confronti del SI, non finalizzata alla coartazione del predetto rispetto all'esercizio delle sue funzioni, con la conseguente esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 336 cod.pen. 2.6. Con il sesto motivo, si censura il manc:ato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché dell'attenuante della provocazione, configurabile in considerazione del fatto che l'imputato avrebbe agito nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto imputabile al SI del Comune di Basicò. 2.7. Con il settimo motivo, si deduce l'immotivato diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della sentenza di condanna. 2.8. Con l'ottavo motivo, infine, si contesta l'insussistenza di qualsivoglia danno suscettibile di risarcimento in favore del nuovo SI del Comune di Basicò, essendo questo estraneo alla vicenda in esame. 3. Il difensore dell'imputato depositava memoria difensiva ed allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. L'esame del ricorso presuppone la sintetica esposizione dei fatti, così come correttamente ricostruiti nella sentenza impugnata, dalla quale si evince che la LU s.a.s. aveva in atto un contenzioso con il Comune di Basicò, relativamente al pagamento di oneri di urbanizzazione. In tale contesto, l'imputato - marito della legale rappresentante della LU s.a.s. - poneva in essere reiterate condotte di minaccia nei confronti del SI del predetto 3 Comune. In particolare, in un'occasione tentava di aggredirlo mentre il SI si trovava in macchina, minacciandolo con evidente riferimento alla vicenda amministrativa che riguardava la moglie. Analoga condotta veniva reiterata nel corso del consiglio Comunale del 25 maggio 2017, allorquando l'imputato minacciava nuovamente il SI CA. 2. Il primo motivo di ricorso, concernente la legittimità della statuizione in favore della parte civile è infondato. Deve in primo luogo rilevarsi l'infondate2:za della tesi secondo cui, a fronte della sentenza di proscioglimento emessa in primo grado ed in assenza di appello della parte civile, la Corte di appello non avrebbe dovuto statuire in merito alla domanda risarcitoria. Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato ed autorevole principio giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez.U, n. 30327 del 10/7/2002, Guadalupi, Rv. 222001; nello stesso si veda anche Sez. 6, n. 9364 del 12/11/2020, dep.2021, Comune di Bagheria, Rv. 280814). 2.1. Parimenti infondata è la tesi secondo cui, a seguito della remissione di querela, sarebbe venuta tacitamente meno anche la costituzione di parte civile. Invero, la remissione di querela è atto del tutto autonomo rispetto alla richiesta risarcitoria che, pertanto, può essere coltivata anche in presenza della rinuncia alla volontà punitiva da parte della persona offesa. La giurisprudenza che, invero, si è occupata essenzialmente dell'ipotesi inversa concernente i riflessi della revoca della costituzione di parte civile rispetto alla remissione di querela, ha costantemente ritenuto che la prima non costituisce remissione tacita della seconda (Sez.5, n. 20260 dell'1/2/2016, Cena i, Rv. 267149). Non vi è alcuna incompatibilità logica tra la scelta di non chiedere che l'azione sia proseguita in relazione ai reati perseguibili a querela e la volontà di ottenere il risarcimento del danno per i reati perseguibili d'ufficio. Del resto, nel caso di specie la contestazione concerneva un reato procedibile d'ufficio, sicchè la remissione di querela non era destinata ad operare immediatamente e con certezza rispetto all'esito del giudizio penale e della conseguente azione risarcitoria. Premesso che le manifestazioni tacite di volontà in ambito processuale possono rilevare solo ove le stesse siano inequivocabili, deve ritenersi che la remissione di querela possa essere interpretata quale revoca della costituzione di parte civile solo a condizione che si proceda per reato ab origine procedibile a 4 querela, mentre la tacita volontà di rinuncia all'azione risarcitoria non può essere inequivocabilmente desunta dalla remissione di querela formulata nell'ambito di un giudizio per reato procedibile d'ufficio. 2.3. Parimenti infondato è l'argomento secondo cui, a seguito dell'elezione del nuovo SI del Comune di Basicò, sarebbe stata necessaria una nuova costituzione della parte civile. Invero, il mutamento del soggetto che ha la rappresentanza dell'ente pubblico non determina il venir meno dell'efficacia giuridica degli atti processuali precedentemente compiuti. A tal riguardo, questa Corte, sia pur con riguardo ad un ente di natura commerciale, ha già avuto modo di affermare che la sostituzione dell'amministratore cui era stata conferita la procura speciale non determina l'inammissibilità della costituzione da parte della società di capitali, in quanto il rapporto di immedesimazione organica esistente con il legale rappresentante comporta che l'efficacia degli atti da questi compiuti nella sua qualità non sia limitata al tempo della sua permanenza in carica (Sez.6, n. 5462 del 28/10/2020, dep.2021, Batzella, Rv.280597). Né la rinnovazione della costituzione si sarebbe resa necessaria in considerazione della remissione di querela operata dal precedente SI, proprio in virtù della già esaminata irrilevanza di tale atto rispetto alla costituzione di parte civile. 2.4. Maggior attenzione richiede, invece, l'ulteriore doglianza secondo cui il mandato conferito al difensore della parte civile era espressamente circoscritto al primo grado di giudizio, sicchè la partecipazione al giudizio di appello non sarebbe stata consentita, in difetto di un nuovo mandato alle liti. Invero, nella procura posta in calce all'atto di costituzione, si specifica che il mandato difensivo è conferito "anche per i successivi gradi di giudizio", sicchè deve ritenersi che il SI pro -tempore ha conferito un mandato ampio e non circoscritto al solo primo grado di giudizio, il che rende la costituzione della parte civile pienamente valida anche per le successive fasi di impugnazione. Il fatto che il SI possa aver agito andando oltre la previsione contenuta nella delibera di giunta può rilevare in sede amministrativa e contabile, ma non priva di efficacia processuale l'atto di nomina del difensore. In conclusione, pertanto, deve ritenersi che la permanenza in giudizio del Comune di Basicò quale parte civile, nonché la pronuncia in suo favore resa dalla Corte di appello è pienamente legittima, anche con riferimento al riparto delle spese di lite del primo grado di giudizio, trattandosi di conseguenza insita nella diversa definizione del giudizio in sede di appello, con la condanna dell'imputato anche al risarcimento del danno. 3. In considerazione della stretta attinenza alle questioni appena trattate, è 5 opportuno esaminare l'ottavo motivo di ricorso, concernente la presunta carenza di interesse a coltivare la domanda risarcitoria da parte del SI del Comune di Basicò succeduto a quello precedente, che era stato direttamente vittima delle minacce. Invero, la pretesa azionata e riconosciuta dalla Corte di appello concerne il danno subito dall'ente comunale in quanto tale che, evidentemente, sussiste a prescindere dal soggetto che riveste attualmente la carica di SI. 4. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, pur formulati secondo prospettazioni diverse, si fondano su un aspetto comune, relativo alla presunta incertezza in ordine all'oggetto della contestazione ed ai fatti che integrerebbero il reato di cui all'art. 336 cod.pen. L'incertezza è riferita, infatti, tanto all'atto di appello del pubblico ministero, rispetto al quale se ne deduce l'inammissibilità, sia in relazione alla sentenza di condanna. In entrambi i casi, infatti, il difensore eccepisce che, a fronte del capo di imputazione nel quale si contestava il reato di cui all'art. 336, comma secondo, cod.pen., l'atto di appello e la sentenza sembrerebbero aver ipotizzato la commissione del reato di cui all'art. 336, comrna primo, cod.pen. La tesi è destituita di fondamento. Invero, la sentenza chiarisce in maniera inequivoca che il reato per il quale è stata pronunciata condanna è quello previsto dall'art. 336, comma secondo, cod.pen. (si veda terzultimo capoverso della penultima pagina), sicchè vi è perfetta corrispondenza rispetto alla contestazione. Peraltro, è opportuno sottolineare come le due ipotesi disciplinate dall'art. 336 cod.pen. si fondano su una condotta sostanzialmente unitaria (l'aver realizzato una condotta violenta o minacciosa nei confronti del pubblico ufficiale), differendo unicamente in relazione alla natura dell'atto (contrario o conforme ai doveri d'ufficio) che la condotta delittuosa è finalizzata a far compiere. h-C:W lbt Quanto detto comporta che Meterna immutatio libelli si è verificata nel caso di specie e, in ogni caso, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'ipotesi meno grave (prevista dal comma secondo), sicchè l'imputato non ha alcun interesse a dolersi della presunta incertezza circa l'oggetto del giudizio. 5. Il quinto motivo di ricorso pone la questione dirimente, relativa alla corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere. Assume il ricorrente, infatti, che la Corte di appello avrebbe erroneamente riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 336, cornma secondo cod.pen., risultando corretta, invece, la derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 612 cod.pen. ritenuta dal giudice di primo grado. A tale assunto si perviene sul presupposto che le minacce rivolte dall'imputato 6 al SI del Comune di Basicò erano mera espressione di avversione, ma non sarebbero state dirette ad ottenere il compimento di un atto d'ufficio. La tesi è stata motivatamente smentita dalla Corte di appello che, con motivazione immune da censure in questa sede, ha chiarito come vi fosse un dichiarato nesso tra le minacce e la richiesta rivolta al SI di non provvedere al recupero delle somme dovute dalla LU s.a.s. al Comune. Il ricorrente invoca a sostegno della propria tesi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui quando il comportamento di aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non sia diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, non è configurabile il reato di cui all'art. 336 cod.pen. (Sez.6, n, 12188 del 3/2/2005, Rv. 231319). Il richiamo giurisprudenziale non è, invero, pertinente al caso di specie, in quanto il ricorrente non considera che tale principio vale solo ed esclusivamente nella misura in cui la minaccia "non sia diretta a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio". Quest'ultima evenienza, invece, è stata compiutamente riscontrata nel caso in esame, ove l'imputato ha reiteratamente minacciato e tentato di aggredire fisicamente il SI al dichiarato scopo di reagire avverso il tentativo di recupero delle somme dovute dalla società amministrata dalla moglie. Tanto ciò è vero che, come sottolineato dalla Corte di appello, l'ultimo episodio contestato si è verificato nel corso del consiglio comunale nel quale due consiglieri avevano presentato un'interrogazione concernente proprio la questione dei crediti vantati dal Comune nei confronti dell'LU. Il contesto di svolgimento dei fatti e la diretta conseguenzialità tra l'oggetto della discussione e le minacce costituiscono elementi di fatto correttamente valorizzati dalla Corte di appello, al fine di ritenere che le minacce erano direttamente finalizzate ad ottenere un atto favorevole alla LU. Altrettando dicasi per le minacce poste in essere il 20 aprile 2017, allorquando l'imputato fermava il SI mentre era alla guida della propria autovettura e, con atteggiamento aggressivo gli rivolgeva l'espressione "questa lettera te la faccio mangiare, quella è mia moglie". Anche in quel contesto, il riferimento alla "lettera" è stato correttamente inteso come relativo al contenzioso in corso tra il Comune e la LU. In conclusione, quindi, la Corte di appello ha ritenuto - con giudizio fattuale immune da vizi logici - che la condotta dell'imputato sia stata, nel suo complesso, indirizzata a coartare la volontà del SI, al fine di indurlo ad assumere un atteggiamento accondiscendente avverso le indebite pretese della LU. 7 Né rileva che il soggetto "beneficiario" della condotta delittuosa sarebbe stata la società LU s.a.s. e non l'autore della condotta, essendo del tutto evidente che l'imputato, in quanto marito dell'amministratrice della LU, aveva quanto meno un interesse di fatto ad evitare il depauperamento della società. Parimenti irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, è la questione relativa all'individuazione della competenza a provvedere in ordine alla gestione del credito che il Comune vantava nei confronti della LU. Questa Corte ha già affermato che ai fini della configurabilità del reato di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 3:36 cod. pen., le azioni intimidatorie devono essere atte ad ostacolare l'esercizio del complesso di competenze e funzioni del pubblico ufficiale, non assumendo rilevanza lo specifico servizio da questi in concreto svolto (Sez.6, n. 14883 del 9/2/2017, Marotta, Rv. 269380). Nel caso di specie, la condotta posta in essere era diretta a costringere il vertice amministrativo del Comune ad attivarsi in favore della LU, essendo in concreto irrilevante per l'imputato se il risultato sollecitato avrebbe richiesto anche l'intervento di organi collegiali dell'ente. In definitiva, quindi, deve ritenersi che il reato di minaccia a pubblico ufficiale è configurabile anche nel caso in cui l'atto richiesto non rientri nella esclusiva e personale potestà amministrativa del soggetto minacciato, a condizione che l'atto stesso appartenga comunque alla sfera di influenza dello stesso. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si ritiene che la qualificazione giuridica recepita dalla Corte di appello sia immune da censure e conforme rispetto ai fatti così come accertati. 6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella prevista dall'art. 62, n.2 cod.pen., senza considerare l'esaustiva motivazione resa in ordine alla complessiva gravità del fatto che, implicitamente, comporta l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Per quanto concerne l'attenuante dello stato d'ira determinato dall'altrui fatto ingiusto, è sufficiente evidenziare come difetti l'accertamento del presupposto dell'attenuante e, anzi, vi è la prova dell'esistenza di sentenze di condanna emesse a carico dell'LU ed in favore del Comune di Basicò, elemento che di per sé esclude che la condotta minacciosa possa essere stata indotta dal fatto ingiusto altrui. Per quanto concerne, infine, i criteri di determinazione della pena, si ritiene che la decisione della Corte di appello di discostarsi dalla pena minima (irrogando per l'episodio più grave la pena di mesi 6 di reclusione) sia stata implicitamente 8 ed adeguatamente motivata mediante il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. ed al riferimento alla complessiva gravità del fatto. 7. Risulta infondato il settimo motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione. A fronte dell'irrogazione di una pena complessiva di 8 mesi di reclusione, la Corte di appello non ha motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione dei predetti benefici. Tuttavia, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Dall'esame del verbale di udienza del 30/3/2023, risulta che il difensore dell'imputato ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, senza chiedere, neppure in via subordinata e per il caso di accoglimento dell'appello del PM, la sospensione condizionale della pena. Ne consegue che legittimamente la Corte di appello non si è pronunciata sul punto. 8. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Basicò che liquida in complessivi euro 3000 oltre accessori di legge. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre ente