Versione
20 maggio 2007
20 maggio 2007
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 , recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2007.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2007.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 13/06/2008, n. 203Provvedimento: […] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis del decreto-legge n. 23 del 2007, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 64 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.Leggi di più...
- ricorso della regione veneto·
- sanità pubblica·
- esclusione·
- non fondatezza della questione.·
- servizio sanitario nazionale·
- partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti·
- rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.·
- norme della legge finanziaria 2007·
- trattazione della sola questione relativa al comma 796, lettera 'p)', dell'art. 1·
- asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale, nonché del principio di leale collaborazione·
- impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23·
- trattazione della sola questione relativa all'art. 1-'bis'·
- impugnazione di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1