Decreto cautelare 21 febbraio 2023
Sentenza 1 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 01/06/2023, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2023
N. 00084/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di EN
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 23 del 2023, proposto da LU AG e RI RI, rappresentati e difesi dall’avvocato Alberto Magi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di EN, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Giuliana Fozzer e Martina Zini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Giuliana Fozzer e l’avvocato Martina Zini in EN, Piazza Dante n. 15, nella sede dell’Avvocatura della Provincia;
nei confronti
Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del 7 febbraio 2023 della Provincia Autonoma di EN con cui è stata rifiutata la Dichiarazione preventiva per l’esercizio temporaneo e occasionale dei maestri di sci numero 2fe81423-cfee-455d-b4d4-eeea0aeb9790 presentata dal signor LU AG comunicata mediante posta elettronica il 7 febbraio 2023;
- della nota del 7 febbraio 2023 della Provincia Autonoma di EN con cui è stata rifiutata la Dichiarazione preventiva per l’esercizio temporaneo e occasionale dei maestri di sci numero 7b20a3a5-0a35-451c-858d-aaeced572581 presentata dal signor RI RI comunicata mediante posta elettronica il 7 febbraio 2023;
tutte note aventi ad oggetto la dichiarazione di esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci ex art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 per la stagione invernale 2022- 2023;
nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso con quello impugnato, anche non conosciuto ed eventualmente richiamato nella parte motivata del provvedimento ad oggi impugnato;
nel caso possa occorrere per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a prestare in modo occasionale e temporaneo la professione di maestro di sci in regime di libera prestazione di servizi presso la Provincia Autonoma di EN e/o se del caso all’interno di una scuola di sci Italiana riconosciuta dalla Provincia autonoma di EN sotto la diretta vigilanza e responsabilità del direttore della stessa;
nonché, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad esercitare temporaneamente l’attività professionale di maestro di sci nella Provincia Autonoma di EN in regime di libera prestazione di servizi e/o all’interno di una scuola di sci Italiana riconosciuto dalla Provincia Autonoma di EN, per la condanna della convenuta al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore dei ricorrenti che attualmente è quantificabile a titolo di lucro cessante derivante dalla mancato esercizio dell'attività professionale di maestro di sci nella Provincia Autonoma di EN per la stagione invernale 2022/ 2023 nella misura che ci si riserva di quantificare o, in via subordinata il danno per perdita di chance - stante il mancato esercizio della professione di maestro di sci nella Provincia Autonoma di EN per la stagione invernale 2022 / 2023 - nella misura che ci si riserva di quantificare, aggiunti annessi di legge dalla debenza al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia Autonoma di EN;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale n. 9 del 29 marzo 2023;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per i ricorrenti l’avvocato Alberto Magi, per la Provincia Autonoma di EN l’avvocato Giuliana Fozzer e per il Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino l’avvocato Eliana Zandonai in sostituzione dell’avvocato Massimo Viola come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. I signori LU AG e RI RI, odierni ricorrenti, sono cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che nella Repubblica di Croazia in cui la professione di maestro di sci è regolamentata hanno acquisito in data 2 luglio 2022 la qualifica di maestro di sci indicata nell’Allegato 1 Qualifiche del Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione del 14 marzo 2019 istitutivo di una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell’articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. I medesimi signori AG e RI hanno ottenuto dalla Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS) il titolo di LJ JA (Istruttore/maestro di sci) e sono iscritti alla predetta associazione maestri di sci Croata HZUTS così come sono in possesso di tessera IS ( International Ski TR IA ) rispettivamente n. 29031 e n. 29032. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 1 lett. n-septies del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di UL e MA ”, essi risultano “ legalmente stabiliti ” in Croazia (cfr. ivi:“ un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente ”).
2. Entrambi i signori AG e RI, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del citato d.lgs. n. 206 del 2007, hanno presentato alla Provincia Autonoma di EN, rispettivamente in data 12 gennaio 2023 e in data 15 gennaio 2023, la “ Dichiarazione preventiva di esercizio temporaneo ed occasionale della professione di maestro di sci ” al fine di svolgere tale attività in forma autonoma rispettivamente dal 30 gennaio 2023 al 5 marzo 2023 e dal 6 febbraio 2023 al 12 marzo 2023. Secondo l’art. 11 del d.lgs. n. 206 del 2007 entro un mese dalla presentazione della documentazione si perfeziona per silenzio-assenso la verifica preliminare circa la sussistenza delle qualifiche professionali del prestatore e, quindi, la prestazione di servizi può essere effettuata. Il Servizio provinciale turismo e sport - Ufficio ricettività e professioni turistiche (in seguito Servizio provinciale) con due distinte note comunicate a mezzo pec nella medesima data del 7 febbraio 2023, ha peraltro rigettato le dichiarazioni presentate dai predetti due interessati in quanto non rispondenti ai criteri di accettazione. La Provincia ha infatti ritenuto che il mancato possesso da parte degli interessati del certificato di competenza previsto dall’art. 8 del Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, vale a dire della prova di formazione comune (PFC) e in particolare delle prove certificanti l'abilità tecnica ( TE ) e le competenze in materia di sicurezza ( RO ) determinava l’applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita con il d.lgs. n. 206 del 2007. Conseguentemente, il Servizio provinciale, in relazione all’asserito significativo divario ravvisato tra la qualifica degli interessati e lo standard formativo e di sicurezza richiesto ai cittadini italiani per poter esercitare la professione di maestro di sci nella Provincia Autonoma di EN, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 206 del 2007, ha disposto l’applicazione di misure compensative consistenti nel superamento delle prove TE ed TE , per l’effetto negando agli interessati medesimi l’esercizio dell’attività professionale di maestro di sci, ancorché in via occasionale e temporanea.
3. Ritenendo illegittimi i dinieghi ad esercitare temporaneamente la professione di maestro di sci espressi dalla Provincia Autonoma di EN, i signori AG e RI hanno pertanto proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione art. 11, comma 4, d.lgs. n. 206/2007 e artt. 1, 2 e 3 legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento, ingiustizia manifesta - Violazione art. 97 Cost
I provvedimenti impugnati che inibiscono ai ricorrenti l’esercizio temporaneo della professione di maestro di sci si fondano meramente sul ritenuto significativo divario tra la qualifica da loro posseduta e lo standard formativo e di sicurezza richiesto ai cittadini italiani per poter esercitare la professione di maestro di sci nel territorio della Provincia Autonoma di EN. Ciò evidenzia peraltro un’assoluta inadeguatezza delle motivazioni e l’assenza di una qualsivoglia valutazione circa la documentazione prodotta dagli interessati unitamente alla propria dichiarazione, e ciò in violazione non soltanto dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma anche del comma 4 dell’art. 11 del d.lgs. n. 206 del 2007 che prevede il superamento di una specifica prova attitudinale al fine di colmare differenze sostanziali “ nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica ”. Al riguardo anche il “ Codice di condotta approvato dal gruppo di coordinatori per la Direttiva 2005/36/CE ” indica nell’allegato 5, punto 10, lettera C) quale “ prassi inaccettabile ” quella di “ imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, il continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari " obbligando l’Amministrazione ad informarlo “ in merito alla data, al luogo, al contenuto ed all'organizzazione della prova stessa (durata, forma scritta e orale, opzioni, ecc.) ”, con l’ulteriore precisazione che “ la decisione deve altresì indicare che in caso di mancata conclusione entro un mese di tutte le fasi previste per la prova, ivi compresi i risultati della stessa, il migrante potrà prestare servizio ". La prova compensativa non solo è pertanto eventuale ma è pure eccezionale in quanto derogatoria rispetto al generalissimo principio comunitario di libera prestazione dei servizi, oltreché rispetto al principio costituzionale di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis della l.p. 23.8.1993, n. 20 - deliberazione della giunta provinciale n. 16 novembre 2017, n. 1889 - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, chiarezza e correttezza dell'azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per violazione dell’autolimite e di situazioni giuridiche protette dall’ordinamento comunitario quali la libera circolazione delle persone. Contraddittorietà e difetto di motivazione.
Dal combinato disposto dell’art. 27 bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e della deliberazione n. 1889 del 16 novembre 2017 emerge che in caso di esercizio temporaneo della professione di maestro di sci legalmente stabilito in uno stato membro dell’Unione Europea nel quale la professione è regolamentata, la Provincia Autonoma di EN ha distinto tra chi possiede un titolo di massimo grado che può esercitare in modo autonomo e chi è titolare di un titolo non del massimo grado per il quale viene applicato l’art. 11 comma 4 del d.lgs. n. 206 del 2007 e, dunque, l’autorizzazione all’esercizio temporaneo può essere rilasciata o attraverso il superamento di una prova compensativa o, in alternativa, all’interno delle scuole di sci italiane riconosciute dalla Provincia Autonoma di EN. Entrambi i ricorrenti incontestatamente sono in possesso del titolo di maestro di sci di massimo grado tra l’altro corrispondente a quello indicato nell’Allegato 1 del Regolamento Delegato 907 / 2019, per cui non poteva essere richiesta la prova compensativa avendo i ricorrenti medesimi il diritto di esercitare in modo occasionale e temporaneo in forma autonoma la professione di maestro di sci. In Croazia il diploma, così come il certificato di legalmente stabilito vengono rilasciati dall’associazione ovvero dalla federazione sportiva legittimata ex lege che, nel caso di specie, è la predetta associazione HZUTS. Secondo la legislazione della Croazia i soggetti che svolgono attività professionale nell’ambito dello sport sono l’istruttore e l’allenatore; entrambi devono completare un programma di formazione specialistica professionale della durata di almeno 180 ore, per il quale il requisito di iscrizione è almeno il completamento del livello 4.1 HKO. Entrambi i ricorrenti sono regolarmente presenti nell’elenco tenuto dall’associazione HZUTS recante i soggetti legittimati a svolgere la professione di maestri di sci in Croazia.
4. Alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati i ricorrenti aggiungono, per quanto possa occorrere, la richiesta di declaratoria del loro diritto a prestare in modo occasionale e temporaneo la professione di maestri di sci in regime di libera prestazione di servizi presso la Provincia Autonoma e/o, se del caso, all’interno di una scuola di sci italiana riconosciuta dalla Provincia Autonoma di EN, nonché la domanda per la condanna della Provincia Autonoma di EN al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in loro favore. Per tale danno, pur indicato a titolo di lucro cessante sulla scorta dell’accordo economico da loro concluso con la Trentino Ski Emotion a.t.p. con sede in Pinzolo per i periodi oggetto di richiesta di esercizio temporaneo della professione, viene comunque richiesta una liquidazione equitativa che tenga conto delle perdite in termini di mancata esperienza, crescita professionale e chance e, quindi, pari a euro 5.000 per ciascun ricorrente.
5. Con decreto cautelare n. 11 del 21 febbraio 2023 il Presidente di questo Tribunale ha accordato la misura cautelare richiesta, e ciò prevalentemente con riguardo al pregiudizio allegato dalle parti, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino all’udienza cautelare in contraddittorio fissata per il 23 marzo 2023.
6. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Provincia Autonoma di EN la quale, diffusamente argomentando circa l’infondatezza delle censure di merito dedotte, ha pregiudizialmente sollevato la questione in rito dell’inammissibilità del gravame ex art. 41, comma 2, c.p.a. per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Nel merito la Provincia ha rilevato che il Regolamento delegato 907/2019, come previsto dall'art. 49-ter della Direttiva 2005/36/CE, ha istituito una prova di formazione comune (PFC) per i maestri di sci che comprende una prova certificante l’abilità tecnica dei maestri di sci (cosiddetto TE ) e una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci (cosiddetto RO ). Il superamento della PFC determina il rilascio del Certificato di competenza previsto dall’art. 8 del Regolamento predetto, che abilita il titolare all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro. La Provincia ha particolarmente sottolineato che il Regolamento trova applicazione sia in caso di esercizio stabile della professione, sia in caso di esercizio temporaneo come confermato dal parere del 20 settembre 2019, rilasciato dall’European Commission DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Regulation of Professions (GROW/DDG2/E-5) e dal parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il mercato interno, la competitività e gli affari generali prot. n. 0290276 del 28 aprile 2021. I ricorrenti, che a dire della Provincia ai sensi della citata deliberazione di Giunta provinciale n. 1889 del 2017 non sono in possesso di un titolo di “ massimo grado ” coincidente con il superamento delle prove TE ed RO, sarebbero tenuti a sostenere le prove compensative previste dall’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 206 del 2007, richieste per verificare le capacità tecniche e per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, non essendo in possesso del Certificato di competenza, della PFC, né degli anzidetti TE ed RO . T ali misure compensative sono state - per l’appunto - discrezionalmente individuate dalla medesima Provincia nel superamento della prova dell’ TE e dell’ RO . Le anzidette prove, ai sensi dell’articolo 23, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg (Regolamento di esecuzione della L.p. n. 20/1993) costituiscono infatti un requisito necessario per accedere alla qualifica di maestro di sci nel territorio della Provincia Autonoma di EN. Pertanto il significativo divario tra le qualifiche prodotte dai ricorrenti e lo standard formativo e di sicurezza richiesto ai cittadini italiani dalla medesima Provincia Autonoma di EN, per poter accedere alla qualifica di maestro di sci, è giustificato in ragione dell’oggettiva mancanza nella specie dell’ TE e dell’ TE , in assenza di specifica documentazione atta a dimostrare l’esperienza professionale, le conoscenze, l’abilità e le competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente. Infatti neppure l’attestazione IS ( International Ski TR IA ) prodotta dai ricorrenti sarebbe idonea a dimostrare l’assenza di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, in quanto a decorrere dal 2016 l’Italia ha deciso, analogamente a Francia ed Austria, di revocare la propria adesione a tale Associazione, in ragione della mancata conformità degli standard formativi IS a quelli europei. Infine il Servizio turismo e sport non ha precluso ai ricorrenti di dimostrare le proprie conoscenze e competenze poiché in sede di presentazione delle dichiarazioni preventive di esercizio temporaneo i dichiaranti hanno la possibilità di allegare tutta la documentazione che ritengono opportuna: il che nel caso di specie non è avvenuto.
7. Il Collegio provinciale dei maestri di sci del Trentino, a sua volta costituitosi in giudizio, ha rilevato di non rivestire la posizione processuale di controinteressato bensì di cointeressato, insistendo in via preliminare per l’inammissibilità del ricorso ex art. 41, comma 2, c.p.a. attesa la mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato non rimediabile con la notifica all’organismo di autogoverno e autodisciplina. Il Collegio provinciale ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo proposto, e ciò in relazione alla diversità delle posizioni sostanziali collettivamente fatte valere.
Quanto al merito, anche il Collegio provinciale dei maestri di sci ha rilevato, analogamente alla amministrazione provinciale, che il “ significativo divario ” tra la qualifica prodotta dai ricorrenti e lo standard formativo e di sicurezza richiesto ai cittadini italiani per poter esercitare la professione di maestro di sci nella Provincia di EN è stato correttamente ravvisato nella mancanza della prova di formazione comune, ed in particolare dell’ TE e dell’ TE in capo ad entrambi i ricorrenti. Infatti l’art. 23 comma 4 bis, rubricato “ Esami di abilitazione per maestro di sci e criteri di valutazione delle relative prove ”, del regolamento di esecuzione della l.p. n. 20 del 1993 approvato con d.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3- 83/Leg., dispone chiaramente il superamento delle prove TE ed TE per ottenere il certificato unico di competenza previsto dall’art. 8 del Regolamento Delegato n. 907/2019, la cui mancanza precluderebbe - a dire dell’organo di governo e disciplina dei maestri di sci - ogni esercizio professionale, anche quello svolto in via occasionale e temporanea. È infine stato evidenziato che l’esercizio dell’insegnamento dello sci, a differenza di altre attività sportive, comporta più marcatamente la tutela della sicurezza dei destinatari di tali servizi, che solo l’adeguata qualifica e competenza professionale dei prestatori può assicurare. In tal senso il Collegio provinciale reputa che di fatto i maestri di sci non sono equiparabili agli altri istruttori sportivi. Del resto, i ricorrenti sono in possesso del diploma di LJ JA (istruttore/maestro di sci) e, quindi, nessuno di loro è in possesso di un titolo di “ massimo grado ”.
8. ll Presidente di questo T.R.G.A., nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 essendo la stagione invernale ormai prossima alla fine e non sussistendo più la situazione di periculum avendo comunque i ricorrenti già materialmente svolto l’attività per cui è causa, ha proposto un rinvio al merito per la pubblica udienza dell’11 maggio 2023, su cui le parti hanno convenuto.
9. Nel prosieguo del giudizio le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive tesi.
10. I ricorrenti hanno rilevato che nella domanda per l’esercizio temporaneo della professione di maestro di sci non vi era alcun cenno a riguardo della necessità della prova PFC tra i documenti richiesti per ottenere l’autorizzazione. Con riferimento al “ Codice di Condotta approvato dal gruppo di coordinatori per la Direttiva 2005/36/CE ” hanno evidenziato che, pur non avendo la forza vincolante di una legge, tale documento individua le “ pratiche ” amministrative nazionali per l’applicazione della direttiva medesima. L’amministrazione, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto metterli in condizione di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le competenze mancanti (ed oggetto di verifica con le prove PFC) attraverso “ l’esperienza professionale, la formazione supplementare, lo sviluppo professionale e la partecipazione a seminari ”, anche perché la prova compensativa ha carattere eccezionale. I ricorrenti hanno poi evidenziato che il superamento dell’ TE e dell’ TE avrebbe dato loro il diritto di ottenere il CTT (Certificato Tecnico di Competenza) e, conseguentemente, di poter esercitare la professione di maestro di sci nel territorio della Provincia Autonoma di EN alle medesime condizioni previste per coloro che possiedono il titolo rilasciato dalla Provincia di EN ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Delegato. I ricorrenti hanno inoltre contestato puntualmente le eccezioni preliminari relative alla mancata notifica “ ad almeno un cointeressato ” e all’inammissibilità del ricorso collettivo. Quanto al possesso della qualifica di maestro di sci di massimo grado i ricorrenti sostengono che secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 1889 / 2017 esso è riferito al titolo ottenuto nello Stato di provenienza e non nello Stato in cui intendono saltuariarmente esercitare la propria attività. Infatti il titolo straniero deve essere di massimo grado nello Stato membro che lo ha rilasciato e non ha alcuna rilevanza che lo stesso non corrisponda al massimo grado per l’Italia. I ricorrenti rilevano peraltro di possedere il titolo di LJ JA međunarodnom licencom IS e, quindi, un titolo di massimo grado in Croazia per cui avrebbero potuto esercitare temporaneamente la professione di maestro di sci in forma autonoma e nel solo rispetto del limite massimo delle 7 settimane, come previsto espressamente dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 16 novembre 2017 n. 1889, tanto più che essi sono legalmente stabiliti in Croazia e che l’Italia riconosce IS ( International Ski TR IA ) facendone parte attraverso l’MS (Associazione Maestri Sci Italiani)
11. La Provincia Autonoma di EN, a sua volta, ha reiteratamente sottolineato che i ricorrenti non risultano in possesso del Certificato di competenza, previsto dal Regolamento delegato n. 907/2019, attestante il superamento della Prova di formazione comune (PFC), comprensiva delle prove TE e RO e che non sono in possesso di un titolo di “ massimo grado ” ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 1889/2017. Infatti la suddetta locuzione si riferirebbe a qualifiche di maestro di sci di livello comparabile a quello richiesto in Italia, in cui attualmente si prevede - per l’appunto - il superamento delle prove TE ed RO . Pertanto il Servizio provinciale turismo e sport avrebbe coerentemente applicato le misure compensative previste dall’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 206 del 2007, “ richieste per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, legittimamente individuandole, nell’esercizio della propria discrezionalità, nel superamento della prova dell’TE, e dell’Eurosecuritè ”. La Provincia nega inoltre che l’essere in possesso di un’attestazione IS (sia del livello più elevato quale è IS card , sia di quello più basso quale è IS ST ) giovi rispetto all’odierna materia del contendere, non supplendo ciò al necessario superamento delle prove TE ed RO . Considerata l'oggettiva complessità del quadro di riferimento e la difficoltà di svolgere un confronto coerente tra i diversi livelli di qualifiche dei maestri di sci nei Paesi europei, soprattutto relativamente alla Croazia, la Provincia esclude pertanto la sussistenza nella specie del difetto motivazionale dedotto dai ricorrenti.
12. Anche il Collegio provinciale dei maestri di sci ha sostenuto la tesi secondo cui con titolo di “ massimo grado ” deve intendersi il possesso del certificato di competenza di cui all’art. 8 del Regolamento. Il medesimo Collegio professionale ha inoltre sottolineato la contraddittorietà da parte dei ricorrenti nel ritenere inapplicabile al loro caso il disposto del Regolamento Delegato EU 2019/907, viceversa valorizzandolo quanto all’Allegato 1 al fine di dimostrare il possesso di un titolo di massimo livello. A dire dello stesso Collegio, infine, né il signor AG, né il signor RC risultano, al contrario di quanto sarebbe stato solamente affermato ma non documentato, in possesso di alcuna IS card e, comunque, considerata la natura giuridica e la funzione di IS nonché di MS, ovvero dell’associazione di categoria ex art. 36 c.c., facente parte di IS, la circostanza non assumerebbe nessuna rilevanza al fine di legittimare lo svolgimento temporaneo dell’attività di maestro di sci preteso dai ricorrenti.
13. Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) In limine litis deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata sia dalla Provincia Autonoma di EN, sia dal Collegio provinciale dei maestri di sci con riferimento all’omissione della notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati. Invero l’art. 41, comma 2, c.p.a. nel prevedere, qualora sia proposta azione di annullamento, l’onere di notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati stabilisce pure che tale controinteressato “ sia individuato nell’atto stesso ” impugnato. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, d’altra parte, “ nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa. ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2411). Tale elemento formale nella fattispecie in esame non sussiste poiché i provvedimenti impugnati non recano alcuna indicazione, tantomeno nominativa, dei soggetti in questione. Tanto basta ad escludere l’inammissibilità eccepita sotto tale profilo e ciò anche a prescindere dalle argomentazioni sostenute dal Collegio provinciale dei maestri di sci a riguardo del proprio ruolo di cointeressato, anziché di controinteressato, dichiaratamente da esso rivestito.
II) Sempre preliminarmente questo Tribunale ritiene superabile anche l’eccezione di inammissibilità formulata in relazione alla natura, collettiva e cumulativa insieme, che connota il ricorso in esame. Il Collegio non ignora ed anzi condivide la consolidata giurisprudenza per cui “ Nel processo amministrativo, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775). Tuttavia, a differenza del ricorso sub R.G. n. 194, parimenti chiamato in discussione all’udienza odierna, il quale risulta proposto oltreché dai signori AG e RI muniti di titolo croato anche da altri soggetti che ricadono in una situazione oggettivamente del tutto diversa (i signori NI e ET, viceversa muniti di titolo sloveno e che hanno a loro volta depositato il separato ricorso sub R.G. n. 22 pure in discussione all’udienza odierna), nella fattispecie di cui è causa emergono in realtà proprio quegli aspetti che valgono eccezionalmente a giustificare la deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda fondata su di un interesse meritevole di tutela deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Vale allora evidenziare che il ricorso collettivo e cumulativo in esame, ossia presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto avverso più provvedimenti non facenti parte di una medesima sequenza procedimentale ma derivanti da distinti procedimenti, ciascuno riguardante uno dei ricorrenti, risulta ammissibile attesa la congiunta sussistenza dei requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale, tra le parti. (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 21 marzo 2023, n. 2858; Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2470; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 23 marzo 2023, n. 1819). Giova considerare quanto al primo requisito che le domande giudiziali sono identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati hanno il medesimo contenuto, invero di tipo pressoché seriale, e vengono censurati per gli stessi motivi. A riguardo del secondo requisito è sufficiente rilevare che l’accoglimento della domanda di uno dei ricorrenti non sarebbe per certo logicamente incompatibile con l’accoglimento di quella dell’altro. In definitiva la questione di diritto dedotta dai signori AG e RI è esattamente la medesima, ed esprime l’esigenza di accertare se i ricorrenti, entrambi in possesso del titolo di maestro di sci ottenuto in Croazia di cui all’allegato I del Regolamento, ma ambedue privi del Certificato di Competenza (CTT) e della prova di formazione comune (PFC), possano esercitare temporaneamente ed occasionalmente la propria attività in Italia secondo le procedure di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 206 del 2007. È appena il caso di rammentare che il possesso del medesimo titolo da parte dei ricorrenti è comprovato dalla documentazione versata in atti, atteso che, come già riportato in fatto, i ricorrenti hanno ottenuto dalla Hrvatski zbor LJa i trenera sportova na snijegu (HZUTS) il rilascio del titolo di LJ JA (istruttore/maestro di sci) e sono abilitati a svolgere la professione di maestro di sci senza nessuna limitazione nel territorio croato.
Ne deriva la sostanziale omogeneità e sovrapponibilità delle situazioni postulate al fine dell’ammissibilità del ricorso collettivo. Per concludere, la reazione collettiva e cumulativa in sede giurisdizionale condotta a guisa di un’unica parte processuale, trova pertanto nella fattispecie legittimazione.
III) Accertata nei termini e per le ragioni che precedono l’ammissibilità del ricorso, quanto al merito ne va affermata la fondatezza.
IV) Il primo motivo di ricorso merita di essere favorevolmente apprezzato. I ricorrenti censurano il rifiuto opposto dalla Provincia Autonoma di EN alle dichiarazioni preventive per l’esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci sul territorio trentino da loro presentate, in quanto la motivazione sarebbe carente nella parte relativa al ravvisato significativo divario tra la qualifica prodotta a supporto delle dichiarazioni medesime e lo standard formativo e di sicurezza richiesto ai cittadini italiani per poter esercitare la professione di maestro di sci nel territorio della Provincia Autonoma di EN.
V) Vale allora premettere che nella controversia in esame si fa questione di professioni regolamentate, sia in Italia sia in Croazia, così come definite dalla direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ( Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di UL e MA ), che ha istituito un sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in ciascun Paese dell’Unione europea: sistema finalizzato a consentire ai cittadini europei di accedere a “ professioni regolamentate ” presso gli altri Stati membri dell’Unione in condizioni di parità con i cittadini del Paese estero, diverso da quello d’origine, presso il quale si intende esercitare l’attività. Allo svolgimento delle professioni regolamentate è dunque sotteso il riconoscimento di due libertà fondamentali direttamente discendenti dal regime di mercato interno proprio dell’ordinamento eurounitario (cfr. artt. 4, paragrafo 2, lettera a), e 26, 27, 114 e 115 del TFUE): il diritto di stabilimento e il diritto di prestazione di servizi (cfr., rispettivamente, gli artt. da 49 a 55 e da 56 a 62 del medesimo TFUE).
VI) Giova poi evidenziare che i ricorrenti, non avendo superato la Prova di Formazione Comune (PFC), vale a dire la prova certificante l'abilità tecnica e neppure la prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci indicate dall’art. 2 e dall’Allegato II del Regolamento delegato (UE) 2019/907, non sono in possesso del Certificato di Competenza previsto dall’art. 8 del medesimo Regolamento che secondo il principio del riconoscimento automatico avrebbe loro consentito, ex art. 4 del più volte citato Regolamento, di esercitare in Italia la propria attività senza alcuna limitazione temporale e senza dover procedere al riconoscimento del titolo, bensì meramente con la diretta iscrizione all’albo tenuto dal Collegio regionale (o provinciale) dei maestri di sci ex art. 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81 “ Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina .”
VII) Merita, peraltro, sin d’ora rilevare che i ricorrenti sono comunque in possesso della qualifica di maestro di sci - si ripete, rilasciata in uno Stato membro dell’Unione europea nel quale la professione è regolamentata - indicata nell’Allegato 1 Qualifiche del Regolamento delegato (UE) 2019/907 . In particolare l’Allegato II Parte II del Regolamento anzidetto con riferimento alla prova di sicurezza prevede “ La prova di sicurezza persegue l'obiettivo di valutare il rispetto dei requisiti minimi dei candidati in termini di sicurezza, indispensabili per l'esercizio della professione di maestro di sci in ambiente specifico ”. Quanto alla prova tecnica l’Allegato II Parte I del medesimo Regolamento dispone invece “ La prova tecnica consiste in uno slalom gigante in sci alpino. Essa è organizzata secondo le norme tecniche stabilite dalla Federazione Internazionale Sci («FIS») ed è adattata per tenere conto degli obiettivi della prova tecnica. ”
VIII) Tanto puntualizzato, la mancanza del Certificato di competenza da parte dei ricorrenti assume rilevanza quanto alla cornice normativa di riferimento, che nel caso di specie è soprattutto rappresentata dalle disposizioni di cui agli artt. 4 (recante, per quanto qui interessa, le definizioni di “ professione regolamentata ” e di “ qualifica professionale ”), 9 (“ Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ”), 11 (“ Verifica preliminare ”) e 16 (“ Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento ”) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale ha dato applicazione alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali al fine della ibera circolazione di persone e servizi tra gli Stati membri . Infatti, come disposto dal paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/907 (in seguito Regolamento), per i maestri di sci che non possiedono i requisiti necessari per partecipare alla prova di formazione comune (PFC) o che non hanno superato la PFC, continua ad essere applicato il quadro generale per il riconoscimento delle loro qualifiche ai sensi della precedente direttiva 2005/36/CE emanata nella medesima materia. In altri termini il Regolamento, istituendo una prova di formazione comune (PFC) per i maestri di sci degli Stati membri comprensiva di una prova certificante l'abilità tecnica e di una prova certificante le competenze relative alla sicurezza secondo le norme stabilite nell'allegato II, parti I e II, ha di fatto introdotto una modalità di riconoscimento automatico per determinate qualifiche di maestri di sci, ulteriormente facilitando lo spostamento tra gli Stati membri di coloro che esercitano tale professione: e ciò in linea con l’obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi. Nondimeno il Regolamento non ha posto nel nulla, né ha sostituito, quantomeno non in toto e neppure relativamente ad ogni fattispecie, la direttiva 2005/36/CE, per cui il principio di riconoscimento reciproco delle qualifiche stabilito da quest’ultima fonte normativa di rango eurounitario seguita comunque a trovare applicazione per le parti non innovate dall’anzidetto Regolamento.
La cornice normativa del caso in esame comprende peraltro anche la legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 “ Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di EN e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) ”, emanata in forza della competenza legislativa primaria espressamente attribuita in tale materia alla Provincia Autonoma di EN ai sensi dell’art. 8, n. 20, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e fatta salva dall’art. 5, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 206/2007. In attuazione della legge provinciale n. 20 del 1993 è stato quindi approvato anche il regolamento di cui al decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg (Regolamento di esecuzione della l.p. n. 20/1993) il quale tuttavia reca in particolare disposizioni attinenti all'esercizio stabile della professione di maestro di sci. L’art. 27 bis della legge provinciale suddetta ha distinto tra esercizio stabile (commi 1 e 2) e temporaneo (comma 5) della professione, il primo consentito previa iscrizione all’albo professionale della provincia di EN subordinata al riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il secondo permesso in conformità al regime della libera prestazione dei servizi previsto dall’art. 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e previa fissazione da parte della Giunta provinciale, sentito il parere del Collegio provinciale dei maestri di sci, dei criteri e delle modalità per la valutazione, caso per caso, del carattere temporaneo dell'esercizio della professione di maestro di sci, tenuto conto della durata della prestazione, della frequenza, della periodicità e della continuità. Con la deliberazione n. 1889 del 16 novembre 2017, la Giunta provinciale ha quindi stabilito che una prestazione che si protragga per un periodo superiore alla metà della durata convenzionale di una stagione sciistica, assume il carattere dell’esercizio stabile della professione e che il limite massimo delle sette settimane qualifica l’esercizio come temporaneo. L’esercizio temporaneo della professione di maestro di sci è ammesso in forma autonoma per i prestatori in possesso del titolo di massimo grado, mentre per i titoli non di massimo grado è prevista l’applicazione dell’art. 11, comma 4, del d.lgs n. 206 del 2007, e conseguentemente l’autorizzazione all’esercizio temporaneo può essere rilasciata o attraverso il superamento di una prova compensativa o in alternativa all’interno delle scuole di sci italiane riconosciute dalla Provincia autonoma di EN (cfr. ivi: “in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale con oneri a carico dell’interessato” ).
IX) Ciò posto, quanto ai ricorrenti che intendevano esercitare nella Provincia Autonoma di EN quali maestri di sci in forma temporanea ed occasionale rispettivamente per il periodo dal 30 gennaio 2023 al 5 marzo 2023 e dal 6 febbraio 2023 al 12 marzo 2023, trovano in tutta evidenza applicazione precipuamente l’art. 27 bis, comma 5, della l.p. n. 20 del 1993 e il richiamato art. 9 del d.lgs. n. 206 del 2007 nonché la deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 2017, n. 1889. Diversamente da quanto ritenuto dalle Amministrazioni resistenti, nella fattispecie non rileva invece il regolamento di esecuzione della l.p. n. 20 del 1993 approvato con d.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3- 83/Leg. considerato che quanto disposto dall’art. 23 comma 4 bis circa le prove, entrambe da superarsi, " TE ed Eurosicurité ”, attiene in ogni caso agli “ Esami di abilitazione per maestro di sci e criteri di valutazione delle relative prove ”.
Ebbene, a tacere del fatto che nei provvedimenti impugnati non si rinviene - quale eloquente indizio dell’estrema superficialità con la quale le pratiche in questione sono state trattate - alcun esplicito cenno alla disciplina di fonte provinciale, per inciso nemmeno all’art. 23 comma 4 bis del d.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3- 83/Leg., essendo richiamate esclusivamente e pure parzialmente le disposizioni di fonte eurounitaria e statuale - vale a dire l’art. 8 del Regolamento delegato (UE) 2019/907 e l’art. 11 comma 4 del d.lgs. n. 206/2007 - con riferimento al ben evidente deficit motivazionale dedotto rileva particolarmente che, oltre a non trovare esplicazione alcuna in cosa consista il “ significativo divario riscontrato tra la qualifica da lei prodotta e lo standard formativo e di sicurezza richiesto ai cittadini italiani per poter esercitare la professione di maestro di sci in Provincia autonoma di EN ” (circostanza, questa, già evidenziata in sede di provvedimento monocratico di sospensione degli atti impugnati emanato a’ sensi dell’art. 56 c.p.a.), neppure sono spiegate le ragioni per cui i titoli dei ricorrenti non sarebbero di massimo grado: condizione quest’ultima prevista - si badi - ai fini dell’applicazione del citato art. 11, comma 4, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1889 del 16 novembre 2017. Rimane pure inspiegato come l’anzidetto divario “ sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica ”, presupposto che, merita sottolineare, condiziona l’espletamento della prova attitudinale. Al riguardo anche le argomentazioni spese dalla difesa provinciale nel corso del giudizio non sono sufficienti atteso che fanno derivare il nocumento alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica dal mero fatto dell’assenza delle prove TE ed TE altresì ritenendo rimediabile tale circostanza con il superamento delle due anzidette prove che discrezionalmente, in tesi, potrebbe decidere la Provincia stessa. Quanto precede a prescindere dall’inammissibilità di tali considerazioni che integrano ex post l’originaria motivazione (sul punto, cfr. ex multis T.R.G.A. di EN, sentenza 17 maggio 2021, n. 81: “ nel caso in cui il giudizio abbia ad oggetto un provvedimento amministrativo che costituisce espressione di un potere discrezionale, non è consentita l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento stesso mediante le memorie prodotte in giudizio dell’Amministrazione, perché tale divieto: A) discende direttamente dal combinato disposto dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, che sancisce l’obbligo di motivazione, con l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, che non ammette la c.d. dequotazione della motivazione del provvedimento discrezionale; B) deriva altresì dall’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., che impedisce al giudice amministrativo di pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio se il giudizio ha ad oggetto un provvedimento discrezionale; C) trova conferma nell’art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, da interpretare nel senso che, in presenza di un provvedimento discrezionale che risulti viziato per carenza di motivazione, l’impugnazione di tale provvedimento non preclude all’Amministrazione intimata la possibilità di agire in autotutela, convalidandolo ”) .
Non vi è chi non veda che il ragionamento sviluppato dalla Provincia nel pretendere il superamento da parte dei ricorrenti della prova TE e della prova TE sconta l’errore di fondo di pretendere ciò che è prescritto esclusivamente per esercitare stabilmente in Italia mediante il riconoscimento della qualifica estera secondo la procedura prevista dall’art. 27 bis, commi 1 e 2, della l.p. n. 20 del 1993 e delineata dall’art. 16 del d.lgs. n. 206 del 2007, mentre i casi in esame configurano la fattispecie del comma 5 dell’art. 27 bis della l.p. n. 20 del 1993 prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 206 del 2007 nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 2017, n. 1889, per contro totalmente ignorata dall’Ufficio della stessa Amministrazione provinciale che ha adottato i provvedimenti impugnati.
Merita condivisione anche la censura che sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sul preteso contrasto con la disciplina contenuta nel “Codice di condotta approvato dal gruppo di coordinatori per la Direttiva 2005/36/CE” laddove stabilisce nell'allegato 5, punto 10, lettera C) quale “ prassi inaccettabile ” quella di “ imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, il continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari ”. Infatti, è ben vero che il suddetto codice non costituisce una fonte normativa e quindi non si configura quale strumento giuridicamente vincolante, tuttavia, come precisato nel codice stesso, esso è basato sulla direttiva 2005/26/CE e sul trattato CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per cui “le denunce relative alla mancata osservanza del presente codice saranno esaminate da parte delle autorità competenti alla luce di tali basi giuridiche” Ciò posto, discende allora in tutta evidenza dal principio del riconoscimento reciproco delle qualifiche in linea generale stabilito dalla Direttiva 2005/36/CE, cui sono sottesi il diritto di stabilimento e il diritto di prestazione di servizi in particolare se in forma temporanea e occasionale, che coloro che hanno acquisito la qualifica di maestro di sci in un altro Stato membro solo eccezionalmente possono essere costretti a sostenere prove attitudinali in via compensativa. A ciò consegue che prima di imporre la compensazione quantomeno deve essere effettivamente assodata la concreta mancanza di competenze del migrante per cui quest’ultimo deve aver avuto la possibilità di dimostrarne invece il possesso. Pertanto l’aver disposto le misure in questione senza prima aver chiesto chiarimenti agli interessati circa la formazione, la competenza e l’esperienza possedute, viola di per sé e in ogni caso la Direttiva 2005/36/CE, senza che assuma la rilevanza che pretenderebbe l’Amministrazione provinciale la circostanza che non sia preclusa in generale la possibilità di depositare autonomamente documentazione al riguardo in sede di presentazione delle dichiarazioni preventive di esercizio temporaneo.
Il motivo in esame merita pertanto di essere accolto in tutta la sua estensione atteso che l’accertato difetto di motivazione ridonda pure nella violazione in particolare dell’art. 11 comma 4 del d.lgs n. 206 del 2007 così come delle indicate disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
X) Coglie peraltro nel segno anche il secondo motivo, con il quale i ricorrenti censurano l’illegittimità dei dinieghi impugnati in quanto essi sarebbero in possesso di un titolo di massimo grado e conseguentemente, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5, della l.p. n. 20 del 1993 e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1889/2017, potrebbero esercitare la professione di maestro di sci in forma autonoma senza che possano trovare legittima applicazione le misure previste ex art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 206 del 2007. Si è già accertato nell’esposizione riguardante il primo motivo che nei provvedimenti impugnati non sono spiegate le ragioni per cui i titoli dei ricorrenti non sarebbero di massimo grado, ed è ancora una volta il caso di rilevare che le considerazioni in proposito sviluppate negli atti difensivi dalla Provincia si connotano quali ragioni che inammissibilmente integrano ex post l’originaria motivazione. E, per di più, le considerazioni anzidette neppure risultano convincenti poiché muovono dall’erroneo presupposto che per “ massimo grado ” delle qualifiche debba intendersi “ quello di livello comparabile a quello richiesto in Italia in cui attualmente si prevede il superamento delle prove TE ed RO ”. Infatti, così ragionando si finisce ancora una volta per pretendere ai fini dell’esercizio temporaneo della professione di maestro di sci ciò che è viceversa prescritto per esercitare stabilmente in Italia tale attività mediante il riconoscimento della qualifica estera secondo la procedura prevista dall’art. 27 bis, commi 1 e 2, della l.p. n. 20 del 1993 e delineata dall’art. 16 del d.lgs. n. 206 del 2007. Per contro, il “ massimo grado ” va definito con riferimento allo Stato membro che ha rilasciato il titolo, ossia nella specie la Croazia, e non già assumendo quale termine di paragone l’Italia e la disciplina attuale della PFC (comprensiva della prova tecnica e di quella relativa alla sicurezza), cui consegue l’ottenimento del Certificato di competenza.
In tal senso il titolo posseduto dai ricorrenti, vale a dire LJ JA (istruttore/maestro di sci) corrisponde a quello indicato per lo Stato membro Croazia nell’Allegato I del Regolamento 907/2019 laddove peraltro per lo Stato membro Italia è indicato “Maestro di Sci” .
Tali qualifiche secondo quanto precisa l’Allegato citato “ sono concepite per garantire un approccio equilibrato tra apprendimento teorico e tirocinio pratico, inclusi lo sci su pista e fuori pista e devono in particolare conferire le seguenti abilità e conoscenze: a) la comprensione delle metodologie di insegnamento, istruzione e formazione e la capacità di applicarle alle lezioni di sci alpino sia su pista che fuori pista; b) la capacità di adattare una sessione di insegnamento alla luce delle condizioni meteorologiche variabili; c) la capacità di creare, attuare e valutare in modo autonomo i requisiti d'insegnamento appropriati per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino, da principiante a esperto; d) la capacità di ideare un programma d'insegnamento di sci alpino utilizzando tecniche idonee; e) la capacità di creare una situazione formativa; f) la capacità di preparare materiale didattico, informativo e formativo da utilizzare durante qualsiasi tipo di lezione di sci alpino; g) la capacità di effettuare una dimostrazione tecnica che include una spiegazione dei diversi elementi per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino; h) la capacità di valutare una sessione o un ciclo di insegnamento di sci alpino; i) la conoscenza dei principi di primo soccorso e la capacità di applicarli in caso di infortunio durante la pratica di sport invernali e la capacità di avviare le operazioni di salvataggio. ” Si tratta conclusivamente di un titolo che ben può essere ricondotto a quelli di “ massimo grado ” secondo la dizione e nel senso della deliberazione di Giunta provinciale n. 1889/2017, rimanendo indimostrate le ragioni di un opinare in senso contrario anche alla luce delle convincenti argomentazioni difensive svolte al riguardo da parte ricorrente. In quest’ottica non trova spazio il rilievo in particolare del Collegio dei maestri di sci che si appunta sulla contraddittorietà dell’argomentare dei ricorrenti, i quali invocherebbero il Regolamento con riferimento all’aspetto che attiene al grado del titolo posseduto pur avendone esclusa l’applicazione nella fattispecie in esame, viceversa regolata dall’art. 27 bis, comma 5, della l.p. n. 20 del 1993 e dal richiamato art. 9 del d.lgs. n. 206 del 2007. Infatti nel caso che ci occupa - vertente sul preteso esercizio in forma temporanea e saltuaria nel territorio provinciale trentino dell’attività di maestro di sci da parte di titolari di una qualifica ottenuta in Croazia - a sostegno della tesi favorevole ai ricorrenti viene richiamato esclusivamente l’Allegato I di tale Regolamento recante l’elenco delle qualifiche, mentre è per quanto riguarda il regime di stabilimento che trova effettiva applicazione il Regolamento ovvero l’Allegato I unitamente alle disposizioni circa il superamento della PFC e il certificato di competenza. In realtà a fare la differenza è, per l’appunto, la diversità ontologicamente sussistente tra regime stabile e modalità temporanea e saltuaria dell’esercizio della professione: circostanza, questa, che costituisce lo snodo della controversia. Peraltro l’ineguaglianza delle due situazioni cui corrispondono in generale discipline differenti non esclude l’applicabilità del Regolamento anche alla fattispecie di esercizio temporaneo: ma ciò non tanto perché non sarebbe esplicitamente disposto diversamente, bensì in quanto - per così dire - nel più sta sempre il meno, per cui coloro che possiedono i requisiti per esercitare stabilmente la propria attività ben possono farlo pure temporaneamente. Non va sottaciuto, ed è considerazione sul punto conclusiva, che quanto precede prescinde comunque dall’attribuzione di rilevanza sostanziale all’eventuale possesso da parte dei ricorrenti della attestazione IS ( card o ST ). Ciò non tanto perché l’Italia avrebbe revocato l’adesione a tale associazione, come in modo inesatto affermato dalla Provincia, bensì attesa la natura e le funzioni di tale associazione, l’appartenenza alla quale non è in grado ex se di incidere sulla qualifica a priori posseduta e circa il grado della stessa. D’altra parte, come correttamente rilevato dalla Provincia, nel preambolo del documento “ IS quality standard for the IS ST and IS card ” viene precisato che “ lo standard di qualità IS non dà automaticamente il diritto al riconoscimento reciproco della formazione professionale nazionale di un paese da parte delle autorità statali (“The IS quality standard does not automatically give the right to mutual recognition of a country’s national professional training by state authorities”) ”. Ne consegue, ai sensi del combinato disposto dell’art. 27 bis, comma 5, della l.p. n. 20 del 1993 e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1889/2017, la possibilità da parte dei ricorrenti legalmente stabiliti in Croazia di esercitare temporaneamente, nel limite massimo delle sette settimane, la professione di maestro di sci in modo autonomo nella Provincia Autonoma di EN.
XI) In conclusione attesa la fondatezza nei termini suesposti dei motivi dedotti, il ricorso deve essere accolto, sia con riferimento alla domanda di annullamento con conseguente caducazione dei provvedimenti impugnati, sia relativamente all’ulteriore richiesta dei ricorrenti avente ad oggetto la declaratoria del loro diritto a prestare in modo occasionale e temporaneo la professione di maestro di sci autonomamente in regime di libera prestazione di servizi nella Provincia Autonoma di EN, rimanendo assorbita la subordinata declaratoria richiesta per l’esercizio della professione di maestro di sci all’interno di una scuola di sci italiana riconosciuta dalla Provincia Autonoma di EN sotto la diretta vigilanza e responsabilità del direttore della stessa. La domanda diretta al risarcimento del danno deve viceversa essere respinta, sia in ragione della sua genericità che non ne consente il riconoscimento neppure in via equitativa, sia alla luce del decreto cautelare n. 11 del 21 febbraio 2023 del Presidente di questo Tribunale, sulla scorta del quale l’efficacia dei provvedimenti impugnati è stata sospesa fino all’udienza cautelare, consentendo ai ricorrenti di esercitare la propria attività per buona parte del periodo richiesto.
Le spese di giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite e sono poste in capo all’Amministrazione provinciale e al Collegio provinciale maestri di sci del Trentino nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di EN, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto annulla i provvedimenti gravati dichiarando il diritto dei ricorrenti a prestare in modo occasionale e temporaneo la professione di maestro di sci autonomamente in regime di libera prestazione di servizi nella Provincia Autonoma di EN.
Condanna la Provincia Autonoma di EN e il Collegio provinciale maestri di sci del Trentino al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole a carico di ciascuna di tali parti nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre al 15% di spese generali ed agli altri oneri di legge nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in EN nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023, con l’intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Fulvio Rocco |
IL SEGRETARIO