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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/07/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3230/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLINI SSIMONE ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il predetto difensore, Indirizzo Telematico avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale allorquando hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 09 ottobre 2010, contraevano, in Pisa (PI) Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. atto n. 128, Parte II, Serie A, Anno 2010. - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa - dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 4/2025
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 09 ottobre 2010 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010, n. 128, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che:
1) i figli minori siano affidati in modo condiviso a entrambi i genitori Persona_1
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I bambini avranno residenza abituale presso l'abitazione di Pisa largo Cesare Balbo 1 di proprietà dei nonni paterni e ceduta in comodato gratuito che, concordemente, viene assegnata a che continuerà Parte_1 ad abitarvi, con collocamento prevalente dei bambini presso quest'ultima. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
2) il padre potrà vedere i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni e desideri dei minori, in ogni caso, potrà tenerli con sé almeno un giorno a settimana dall'uscita da scuola con pernotto fino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola, e un fine settimana alternato con la madre, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 10,00 in assenza di obblighi scolastici sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o presso la madre. e trascorreranno i giorni del 25 Per_1 Per_1 dicembre e 1° gennaio con un genitore e quelli del 26 e 31 dicembre con l'altro, e trascorreranno in maniera alternata con i genitori per il periodo di una settimana ciascuno i giorni di vacanza scolastica durante il periodo natalizio, così come il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, alternandosi negli anni, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto degli impegni dei minori. Nelle vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori quindici giorni suddivisi in periodi di almeno 7 giorni consecutivi, previo accordo tra gli stessi genitori, da raggiungersi entro il primo del mese di maggio di ciascun anno;
così come va rimesso all'accordo dei genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, la frequentazione con i figli durante eventuali giorni di vacanza scolastica che comportino ponti festivi. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli minori. Il rapporto genitori figli dovrà essere improntato nel rispetto reciproco nell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori stessi, e riconoscendo il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il padre provvederà al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento a dell'importo di Euro 600,00 mensili (€ 300,00 ciascuno per 12 mensilità), Parte_1 da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da eseguirsi al seguente iban: [...]. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
4) Le spese straordinarie relative ai figli, mediche, scolastiche, ricreative, sportive e di svago saranno suddivise nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre.
Inoltre, le spese ricreative, sportive e di svago superiori a € 100,00 dovranno essere concordate tra i genitori e documentate, mentre le altre spese (mediche, scolastiche obbligatorie) dovranno essere solo documentate. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro trenta giorni dalla presentazione delle relative ricevute, che dovrà avvenire a mezzo di comunicazione via posta elettronica da effettuarsi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
al genitore che le ha interamente Email_1 sostenute, in caso di mancata richiesta di rimborso della spesa e contestuale presentazione delle ricevute entro il mese successivo a quello nel quale la spesa è stata sostenuta il rimborso dovrà intendersi rinunciato. L'assegno unico e universale erogato dall' verrà incassato CP_1 dalla madre.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 10.07.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3230/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLINI SSIMONE ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il predetto difensore, Indirizzo Telematico avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale allorquando hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 09 ottobre 2010, contraevano, in Pisa (PI) Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. atto n. 128, Parte II, Serie A, Anno 2010. - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa - dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 4/2025
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 09 ottobre 2010 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010, n. 128, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che:
1) i figli minori siano affidati in modo condiviso a entrambi i genitori Persona_1
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I bambini avranno residenza abituale presso l'abitazione di Pisa largo Cesare Balbo 1 di proprietà dei nonni paterni e ceduta in comodato gratuito che, concordemente, viene assegnata a che continuerà Parte_1 ad abitarvi, con collocamento prevalente dei bambini presso quest'ultima. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
2) il padre potrà vedere i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni e desideri dei minori, in ogni caso, potrà tenerli con sé almeno un giorno a settimana dall'uscita da scuola con pernotto fino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola, e un fine settimana alternato con la madre, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 10,00 in assenza di obblighi scolastici sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o presso la madre. e trascorreranno i giorni del 25 Per_1 Per_1 dicembre e 1° gennaio con un genitore e quelli del 26 e 31 dicembre con l'altro, e trascorreranno in maniera alternata con i genitori per il periodo di una settimana ciascuno i giorni di vacanza scolastica durante il periodo natalizio, così come il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, alternandosi negli anni, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto degli impegni dei minori. Nelle vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori quindici giorni suddivisi in periodi di almeno 7 giorni consecutivi, previo accordo tra gli stessi genitori, da raggiungersi entro il primo del mese di maggio di ciascun anno;
così come va rimesso all'accordo dei genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, la frequentazione con i figli durante eventuali giorni di vacanza scolastica che comportino ponti festivi. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli minori. Il rapporto genitori figli dovrà essere improntato nel rispetto reciproco nell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori stessi, e riconoscendo il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il padre provvederà al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento a dell'importo di Euro 600,00 mensili (€ 300,00 ciascuno per 12 mensilità), Parte_1 da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da eseguirsi al seguente iban: [...]. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
4) Le spese straordinarie relative ai figli, mediche, scolastiche, ricreative, sportive e di svago saranno suddivise nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre.
Inoltre, le spese ricreative, sportive e di svago superiori a € 100,00 dovranno essere concordate tra i genitori e documentate, mentre le altre spese (mediche, scolastiche obbligatorie) dovranno essere solo documentate. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro trenta giorni dalla presentazione delle relative ricevute, che dovrà avvenire a mezzo di comunicazione via posta elettronica da effettuarsi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
al genitore che le ha interamente Email_1 sostenute, in caso di mancata richiesta di rimborso della spesa e contestuale presentazione delle ricevute entro il mese successivo a quello nel quale la spesa è stata sostenuta il rimborso dovrà intendersi rinunciato. L'assegno unico e universale erogato dall' verrà incassato CP_1 dalla madre.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 10.07.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina