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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 5085/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CA BA e dell'avv. VALENTI MARCELLO
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CA BA e dell'avv. VALENTI MARCELLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/12/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9 - vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 12.03.2025 sentenza di separazione consensuale n. 297/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Comune di Formigine (Modena) il Parte_1 Controparte_1
26/5/2012 con atto 19, p. 2 s. A e conseguentemente ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
confermare integralmente le condizioni di separazione pagina 2 di 9 [Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare, ubicata in Formigine - Mo, via Antonio Vivaldi n. 16, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra la Parte_1
quale continuerà ad abitarvi con i figli minori e che, ivi, saranno, Per_1 Persona_2
prevalentemente collocati, ed ivi continueranno ad avere la propria residenza anagrafica;
2. NT GL OR
Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente a decorrere dal CP_1
mese di ottobre 2024, alla sig.ra sul di lei conto corrente Parte_1
personale le cui coordinate sono già note al medesimo entro e non oltre il giorno 17
di ciascun mese, la somma mensile di € 400,00, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli (200,00 per ciascun figlio) che dovrà essere aggiornata annualmente secondo indici Istat;
Le parti concordano che, l'assegno unico sarà
percepito al 50% da entrambe le parti. I genitori, si obbligano, altresì, a partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie ai figli e ciò sulla base di quanto previsto dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di
Modena che ivi si trascrive : spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non,
purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche pagina 3 di 9 e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c)
gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In
relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, 3 fax ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che avrà provveduto in via anticipata al pagamento integrale delle spese per le causali di cui al presente capitolo avrà diritto ad ottenere la rifusione, per la quota pari al 50%, dall'altro genitore, entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata.
Per accordo tra le parti il conto corrente familiare non verrà estinto e sul medesimo verrà canalizzato l'assegno unico;
il medesimo conto verrà, altresì, utilizzato per pagare pagina 4 di 9 le spese straordinarie relative ai figli nonché per pagare il prestito di cui al cap 5 del presente atto;
3.RESPONSABILITA' GENITORIALE
I genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui figli secondo una turnazione prestabilita. e staranno con il padre a weekend alterni dal Per_1 Per_2
sabato mattina sino al lunedì mattina allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola.
e staranno altresì con il padre due giorni infrasettimanali indicativamente il Per_1 Per_2
lunedì ed il martedì con pernotto. Fino al compimento del terzo anno di età, salvo diversi accordi tra le parti, , in ragione della sua tenerissima età, non pernotterà dal padre Per_2
con il quale comunque starà l'intera giornata. Dal compimento del terzo anno di età,
starà con il padre secondo la turnazione qui sopra individuata. Per_2
Il padre potrà, inoltre, tenere e con sé, durante le vacanze estive, per due Per_2 Per_1
settimane complessive, anche non continuative, da scegliere nei mesi di giugno, luglio,
agosto o settembre e da concordare con la signor entro la fine del mese di aprile Pt_1
di ogni anno;
Sono sempre e comunque fatte salve diverse modalità concordate tra le parti e ferma la limitazione di cui al cap precedente circa il pernotto di fino al Per_2
compimento dei tre anni.
I figli trascorreranno ad anni alterni i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie sino al 30 dicembre di ogni anno con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso con l'altro genitore. Le vacanze pasquali verranno passate ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza; nell'anno 2024 il primo periodo di vacanza verrà trascorso con la madre;
Sono sempre e comunque fatti salvi diverse modalità concordate tra le parti;
Nel restante periodo i genitori concordano che si applichi il calendario ordinario.
pagina 5 di 9 In occasione di tutte le altre festività calendarizzate, di un giorno o che prevedano un ponte scolastico, e li trascorreranno per intero con l'uno o l'altro genitore Per_2 Per_1
seguendo il principio dell'alternanza (ad esempio: se i bambini staranno per il ponte del
25 aprile con il papà, staranno con la mamma il ponte del 1° maggio e viceversa nell'anno successivo).
I bambini trascorreranno con l'uno o l'altro genitore il giorno del compleanno di ciascuno, la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà
(comprensivi di pernottamento). Ulteriori e diversi periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli. Il genitore che ha con se i figli garantirà una telefonata /videochiamata al giorno ad orario che verrà concordato a mezzo whatsapp. Sono, in ogni caso, fatti, sempre, salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della più
funzionale e migliore gestione dei minori. Entrambi i genitori s'impegnano a consentire ai figli, nel tempo in cui restano con loro, di adempiere agli impegni sociali, sportivi scolastici e ricreativi dei medesimi;
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute di e sono assunte di comune accordo tenendo Per_1 Per_2
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori sono autorizzati ad esercitare la potestà separatamente;
I medesimi si impegnano a creare e mantenere una ferma alleanza per quello che riguarda l'utilizzo degli strumenti tecnologici e delle tecnologie digitali quali smartphone, smartwatch, videogiochi e social media, che sarà concordato e consentito preferibilmente a partire dai 14 anni.
In caso di malattia dei figli il calendario non subirà variazione;
In caso di febbre del minore i genitori rispetteranno comunque il programma, fatto salvo diverso accordo tra le pagina 6 di 9 parti. In caso di malattia, con febbre superiore ai 37.5° i genitori sentiranno il pediatra e si atterranno scrupolosamente alle indicazioni del medesimo. In caso di malattia del genitore, i giorni/we, non usufruiti verranno recuperati entro il mese successivo;
In caso di malattia grave o decesso di uno dei genitori l'altro manterrà linee guida educative, già condivise e concordate nel corso della convivenza matrimoniale.
4.ESTINZIONE FINANZIAMENTO E AMMORTAMENTO FISCALE
1. La rata del prestito contratto con Banca Unicredit ammontante ad € 312 mensili verrà
fino all'estinzione rimborsata a metà dai coniugi;
2. Gli sgravi fiscali connessi all'intervento di ristrutturazione della casa familiare, attualmente incassati in busta paga dal Sig. CP_1
verranno ripartiti al 50%. La quota spettante alla Sig.ra verrà versata dal Sig. Pt_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale. CP_1
5.INDIPENDENZA ECONOMICA
Le parti si danno reciprocamente atto di avere ciascuno una propria indipendenza economica, di aver prima d'ora, ad eccezione di quanto al cap precedente regolato i rapporti economici tra loro e di nulla avere a pretendere, l'uno dall'altro, a nessun titolo e per nessuna ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
6.PASSAPORTO MINORI E VIAGGI ALL'ESTERO
]I medesimi si scambiano sin d'ora il reciproco consenso a che venga richiesto il rilascio del passaporto a favore dei figli minori e , impegnandosi a sottoscrivere la Per_1 Per_2
relativa modulistica, con la precisazioni che eventuali viaggi effettuati insieme a e Per_1
all'estero (area UE e area extra-UE) dovranno sempre essere concordati.] Per_2
con compensazione delle spese”
pagina 7 di 9 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473 bis.4
ultimo comma c.p.c.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORMIGINE
(MO) il 26/05/2012 fra nata in [...] il Parte_1
08/11/1986 e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2012 Atto n. 19 Parte II Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
pagina 8 di 9 passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 5085/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CA BA e dell'avv. VALENTI MARCELLO
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CA BA e dell'avv. VALENTI MARCELLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/12/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9 - vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 12.03.2025 sentenza di separazione consensuale n. 297/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Comune di Formigine (Modena) il Parte_1 Controparte_1
26/5/2012 con atto 19, p. 2 s. A e conseguentemente ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
confermare integralmente le condizioni di separazione pagina 2 di 9 [Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare, ubicata in Formigine - Mo, via Antonio Vivaldi n. 16, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra la Parte_1
quale continuerà ad abitarvi con i figli minori e che, ivi, saranno, Per_1 Persona_2
prevalentemente collocati, ed ivi continueranno ad avere la propria residenza anagrafica;
2. NT GL OR
Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente a decorrere dal CP_1
mese di ottobre 2024, alla sig.ra sul di lei conto corrente Parte_1
personale le cui coordinate sono già note al medesimo entro e non oltre il giorno 17
di ciascun mese, la somma mensile di € 400,00, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli (200,00 per ciascun figlio) che dovrà essere aggiornata annualmente secondo indici Istat;
Le parti concordano che, l'assegno unico sarà
percepito al 50% da entrambe le parti. I genitori, si obbligano, altresì, a partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie ai figli e ciò sulla base di quanto previsto dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di
Modena che ivi si trascrive : spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non,
purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche pagina 3 di 9 e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c)
gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In
relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, 3 fax ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che avrà provveduto in via anticipata al pagamento integrale delle spese per le causali di cui al presente capitolo avrà diritto ad ottenere la rifusione, per la quota pari al 50%, dall'altro genitore, entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata.
Per accordo tra le parti il conto corrente familiare non verrà estinto e sul medesimo verrà canalizzato l'assegno unico;
il medesimo conto verrà, altresì, utilizzato per pagare pagina 4 di 9 le spese straordinarie relative ai figli nonché per pagare il prestito di cui al cap 5 del presente atto;
3.RESPONSABILITA' GENITORIALE
I genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui figli secondo una turnazione prestabilita. e staranno con il padre a weekend alterni dal Per_1 Per_2
sabato mattina sino al lunedì mattina allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola.
e staranno altresì con il padre due giorni infrasettimanali indicativamente il Per_1 Per_2
lunedì ed il martedì con pernotto. Fino al compimento del terzo anno di età, salvo diversi accordi tra le parti, , in ragione della sua tenerissima età, non pernotterà dal padre Per_2
con il quale comunque starà l'intera giornata. Dal compimento del terzo anno di età,
starà con il padre secondo la turnazione qui sopra individuata. Per_2
Il padre potrà, inoltre, tenere e con sé, durante le vacanze estive, per due Per_2 Per_1
settimane complessive, anche non continuative, da scegliere nei mesi di giugno, luglio,
agosto o settembre e da concordare con la signor entro la fine del mese di aprile Pt_1
di ogni anno;
Sono sempre e comunque fatte salve diverse modalità concordate tra le parti e ferma la limitazione di cui al cap precedente circa il pernotto di fino al Per_2
compimento dei tre anni.
I figli trascorreranno ad anni alterni i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie sino al 30 dicembre di ogni anno con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso con l'altro genitore. Le vacanze pasquali verranno passate ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza; nell'anno 2024 il primo periodo di vacanza verrà trascorso con la madre;
Sono sempre e comunque fatti salvi diverse modalità concordate tra le parti;
Nel restante periodo i genitori concordano che si applichi il calendario ordinario.
pagina 5 di 9 In occasione di tutte le altre festività calendarizzate, di un giorno o che prevedano un ponte scolastico, e li trascorreranno per intero con l'uno o l'altro genitore Per_2 Per_1
seguendo il principio dell'alternanza (ad esempio: se i bambini staranno per il ponte del
25 aprile con il papà, staranno con la mamma il ponte del 1° maggio e viceversa nell'anno successivo).
I bambini trascorreranno con l'uno o l'altro genitore il giorno del compleanno di ciascuno, la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà
(comprensivi di pernottamento). Ulteriori e diversi periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli. Il genitore che ha con se i figli garantirà una telefonata /videochiamata al giorno ad orario che verrà concordato a mezzo whatsapp. Sono, in ogni caso, fatti, sempre, salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della più
funzionale e migliore gestione dei minori. Entrambi i genitori s'impegnano a consentire ai figli, nel tempo in cui restano con loro, di adempiere agli impegni sociali, sportivi scolastici e ricreativi dei medesimi;
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute di e sono assunte di comune accordo tenendo Per_1 Per_2
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori sono autorizzati ad esercitare la potestà separatamente;
I medesimi si impegnano a creare e mantenere una ferma alleanza per quello che riguarda l'utilizzo degli strumenti tecnologici e delle tecnologie digitali quali smartphone, smartwatch, videogiochi e social media, che sarà concordato e consentito preferibilmente a partire dai 14 anni.
In caso di malattia dei figli il calendario non subirà variazione;
In caso di febbre del minore i genitori rispetteranno comunque il programma, fatto salvo diverso accordo tra le pagina 6 di 9 parti. In caso di malattia, con febbre superiore ai 37.5° i genitori sentiranno il pediatra e si atterranno scrupolosamente alle indicazioni del medesimo. In caso di malattia del genitore, i giorni/we, non usufruiti verranno recuperati entro il mese successivo;
In caso di malattia grave o decesso di uno dei genitori l'altro manterrà linee guida educative, già condivise e concordate nel corso della convivenza matrimoniale.
4.ESTINZIONE FINANZIAMENTO E AMMORTAMENTO FISCALE
1. La rata del prestito contratto con Banca Unicredit ammontante ad € 312 mensili verrà
fino all'estinzione rimborsata a metà dai coniugi;
2. Gli sgravi fiscali connessi all'intervento di ristrutturazione della casa familiare, attualmente incassati in busta paga dal Sig. CP_1
verranno ripartiti al 50%. La quota spettante alla Sig.ra verrà versata dal Sig. Pt_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale. CP_1
5.INDIPENDENZA ECONOMICA
Le parti si danno reciprocamente atto di avere ciascuno una propria indipendenza economica, di aver prima d'ora, ad eccezione di quanto al cap precedente regolato i rapporti economici tra loro e di nulla avere a pretendere, l'uno dall'altro, a nessun titolo e per nessuna ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
6.PASSAPORTO MINORI E VIAGGI ALL'ESTERO
]I medesimi si scambiano sin d'ora il reciproco consenso a che venga richiesto il rilascio del passaporto a favore dei figli minori e , impegnandosi a sottoscrivere la Per_1 Per_2
relativa modulistica, con la precisazioni che eventuali viaggi effettuati insieme a e Per_1
all'estero (area UE e area extra-UE) dovranno sempre essere concordati.] Per_2
con compensazione delle spese”
pagina 7 di 9 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473 bis.4
ultimo comma c.p.c.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORMIGINE
(MO) il 26/05/2012 fra nata in [...] il Parte_1
08/11/1986 e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2012 Atto n. 19 Parte II Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
pagina 8 di 9 passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9