Articolo 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 113Articolo 115
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12 maggio 2006
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10 ottobre 2023
Articolo 114
Livelli di qualita' della valorizzazione (( 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. )) 2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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