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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/12/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Marianna Serrao Giudice dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2025, ( , vantando un Parte_1 C.F._2 credito di € 3.299,75, oltre interessi e spese di procedura, in forza di decreto ingiuntivo de- finitivamente esecutivo n. 317/2024 del Tribunale di Siena, successivo atto di precetto e pi- gnoramento incapiente, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di potendosi desumere dal reiterato Controparte_2 mancato pagamento del dovuto e, quindi, dall'impossibilità di adempiere alle proprie ob- bligazioni lo stato di insolvenza. La ricorrente ha altresì precisato di aver proposto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale anche al fine di poter accedere al fondo di ga- ranzia presso l' . CP_3
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 18.11.2025.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
1 Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• all'imprenditore è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non è stata cancellata dal registro delle imprese;
• parte debitrice è un'impresa individuale, esercente l'attività di produzione in conto pro- prio ed in conto terzi di accessori per l'abbigliamento e le calzature, in pelle, cuoio, fibre tessili ed altri materiali […] (v. visura camerale in atti);
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dalle informative pervenute dall'Agenzia Entrate e dall' Agenzia del- le Entrate la sussistenza di debiti per un importo superiore a € 500.000,00. CP_4
Ad ogni modo, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il posses- so congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possa- no ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, rilevato che l' , l' e l' , Controparte_5 Controparte_6 CP_3 su richiesta del Tribunale, hanno depositato note informative circa l'ammontare dei debiti scaduti e di quelli già iscritti a ruolo. Da tali note risulta una situazione debitoria ingente nei confronti dell'Erario per carichi pendenti relativi alle imposte dirette, all'IVA e alle impo- ste indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti superiore a euro 250.00,00 nonché per ul- teriori euro 381.500,40, di cui euro 72.095,39 nei confronti dell'ente previdenziale, come
2 risulta dall'informativa pervenuta da Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 c. 1 lett. D) CCII.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dalle informazioni raccolte in sede di istruttoria d'ufficio;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per euro 3.299,75, da ritenersi particolarmente sintomatico per natura (relativo a debiti per prestazioni di lavoro di- pendente), fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante pignoramento;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal CP_3
2016 in poi, complessivamente pari a € 381.500,40, quale desumibile dalle note in- formative acquisite agli atti del procedimento;
3. dalla cessazione dell'attività a partire dal 26.2.2024.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(P.I./ C.F. ) con sede in VIA DELLA CASET-
[...] C.F._1
TA 43 SAN AN (SI).
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
3 Nomina curatore , che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla Per_1 comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 23 aprile 2026, alle ore 11:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa
4 per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Marianna Serrao Giudice dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2025, ( , vantando un Parte_1 C.F._2 credito di € 3.299,75, oltre interessi e spese di procedura, in forza di decreto ingiuntivo de- finitivamente esecutivo n. 317/2024 del Tribunale di Siena, successivo atto di precetto e pi- gnoramento incapiente, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di potendosi desumere dal reiterato Controparte_2 mancato pagamento del dovuto e, quindi, dall'impossibilità di adempiere alle proprie ob- bligazioni lo stato di insolvenza. La ricorrente ha altresì precisato di aver proposto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale anche al fine di poter accedere al fondo di ga- ranzia presso l' . CP_3
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 18.11.2025.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
1 Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• all'imprenditore è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non è stata cancellata dal registro delle imprese;
• parte debitrice è un'impresa individuale, esercente l'attività di produzione in conto pro- prio ed in conto terzi di accessori per l'abbigliamento e le calzature, in pelle, cuoio, fibre tessili ed altri materiali […] (v. visura camerale in atti);
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dalle informative pervenute dall'Agenzia Entrate e dall' Agenzia del- le Entrate la sussistenza di debiti per un importo superiore a € 500.000,00. CP_4
Ad ogni modo, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il posses- so congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possa- no ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, rilevato che l' , l' e l' , Controparte_5 Controparte_6 CP_3 su richiesta del Tribunale, hanno depositato note informative circa l'ammontare dei debiti scaduti e di quelli già iscritti a ruolo. Da tali note risulta una situazione debitoria ingente nei confronti dell'Erario per carichi pendenti relativi alle imposte dirette, all'IVA e alle impo- ste indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti superiore a euro 250.00,00 nonché per ul- teriori euro 381.500,40, di cui euro 72.095,39 nei confronti dell'ente previdenziale, come
2 risulta dall'informativa pervenuta da Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 c. 1 lett. D) CCII.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dalle informazioni raccolte in sede di istruttoria d'ufficio;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per euro 3.299,75, da ritenersi particolarmente sintomatico per natura (relativo a debiti per prestazioni di lavoro di- pendente), fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante pignoramento;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal CP_3
2016 in poi, complessivamente pari a € 381.500,40, quale desumibile dalle note in- formative acquisite agli atti del procedimento;
3. dalla cessazione dell'attività a partire dal 26.2.2024.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(P.I./ C.F. ) con sede in VIA DELLA CASET-
[...] C.F._1
TA 43 SAN AN (SI).
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
3 Nomina curatore , che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla Per_1 comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 23 aprile 2026, alle ore 11:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa
4 per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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