Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 6 maggio 2025
Ruolo Generale n. 368/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est. dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 368/2021 R.G.A.C., vertente
TRA società unipersonale - C.F. e P.IVA - in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante p.t., e per essa quale mandataria, (già denominata Parte_2 Pt_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore - codice fiscale e numero di iscrizione al
[...]
Registro delle Imprese di Verona n. partita IVA n. - rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Deosdedio Litterio (C.F. ), con studio in Napoli alla Via Alessandro C.F._1
Scarlatti n. 67, ove elettivamente domicilia - Email_1
APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Giove Controparte_1 CodiceFiscale_2
( e Marco Ferraro ( ) - CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
- , ed elettivamente Email_2 Email_3 domiciliata presso il loro studio in Roma al Viale Regina Margherita n. 278
APPELLATA
1
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 14/10/2011 l'allora conveniva in giudizio il Notaio CP_2 Controparte_1 al fine di far accertare l'errore notarile in cui era incorso il professionista in occasione del rogito del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 22/9/2006 per l'acquisto, da parte di , Controparte_3 dell'immobile sito in Napoli, alla Via G. Diacono 8, e, per l'effetto, conseguirne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal mancato recupero della somma mutuata, nella misura di 70.489,43, oltre interessi, spese della procedura esecutiva e competenze di lite.
Assumeva, in sintesi, l'attrice di non aver potuto recuperare parte delle rate rimaste insolute, neanche con apposita procedura esecutiva giudiziale, per essere emerso che il bene, oggetto della garanzia ipotecaria, era in realtà inespropriabile, in quanto era stato alienato due volte dai precedenti proprietari
, e ), e che l'errore del notaio era Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 consistito nella mancata verifica della continuità delle trascrizioni.
Si costituiva il convenuto Notaio, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig.ri
, , nonché , e Controparte_3 Controparte_8 Controparte_4 CP_5 CP_6 [...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c., e resistendo, nel merito alla domanda, di cui CP_7 chiedeva il rigetto.
Adduceva, a sua difesa, la sussistenza di un mero errore di identificazione catastale del bene oggetto della prima vendita, sostanzialmente diverso da quello alienato per suo rogito, e la mancanza di prova sul danno conseguente alla propria condotta, attesa, in ogni caso, la possibilità di rinnovare la procedura esecutiva all'esito della correzione dell'errore sui dati catastali.
Negata l'integrazione del contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo di acquisizione documentale e CTU tecnica volta a chiarire la causa dell'errore nell'identificazione catastale del bene trasferito e l'entità dei danni che ne erano conseguiti (“Quantifichi … l'importo della sorta capitale residua del mutuo … alla data del precetto …”).
In corso di causa, con comparsa di costituzione per intervenuta cessione del credito, si costituiva l'odierna appellante in forza di contratto di cessione concluso con Parte_1 Controparte_2 col quale aveva acquistato “pro soluto, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro del cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 … come risultanti da apposita lista … pubblicata … sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html”.
Chiedeva l'estromissione dell'originario creditore cedente e l'accoglimento di tutte le Controparte_2 eccezioni e difese promosse dall'originario creditore.
La causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, resa nei confronti dell'originaria parte attrice con la quale il Tribunale, in accoglimento della domanda per quanto di ragione, Controparte_2 affermava la responsabilità professionale della convenuta e la condannava al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 10.085,88 a titolo di risarcimento danni, CP_2 pari all'ammontare del credito rimasto insoluto, nella misura accertata dal c.t.u.
2 Avverso la citata pronuncia, con citazione del 15.1.2021, ha proposto tempestivo appello Parte_1
deducendone l'erroneità in punto di quantificazione del danno, e chiedendone la riforma nel
[...] senso della condanna del Notaio al “risarcimento dei danni derivanti dal mancato recupero della somma mutuata nella misura di 70.489,43, oltre interessi convenzionali fino al soddisfo, pari al credito vantato dalla Banca e spese della procedura esecutiva”.
Con comparsa del 29.4.2021 (per l'udienza del 21 maggio 2021) si è costituita il Notaio CP_1
, resistendo al gravame, del quale ha dedotto l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza, e
[...] concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza collegiale per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
*****
In applicazione del principio della “ragione più liquida” - che rende irrilevante l'esame degli altri motivi,
i quali, in nessun caso, potrebbero fondare un diverso esito del gravame - va dato atto della fondatezza dell'eccezione, sollevata dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione, di “carenza di legittimazione ad appellare (quale presupposto processuale la cui sussistenza va accertata d'ufficio in via preliminare) di
(soggetto diverso da quello nei cui confronti la sentenza impugnata è stata pronunciata), la quale Parte_1 ha proposto la presente impugnazione, semplicemente assumendo - senza peraltro darne dimostrazione – di essere “titolare del credito di cui al presente giudizio, per effetto della cessione dei crediti conclusa in data 11.10.2019 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge sulla Cartolarizzazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.121 del
15.10.2019 ex art. 58 d.lgs 385/93” (cfr. pag. 9 appello)”.
Va premesso che l'appellante, la quale è intervenuta nel giudizio di primo grado “spiegando intervento ex art. 111 cpc per intervenuta cessione del credito e, quindi, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso” (cfr. appello), e in tale qualità ha proposto il gravame “essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione”, non ha proposto il pur necessario e pregiudiziale motivo di gravame avverso la sentenza, nella parte in cui il
Tribunale non ha tenuto conto di tale intervento, pronunciandosi nel rapporto tra le parti originarie, e disponendo, per l'effetto, la condanna della convenuta in favore dell'originaria attrice, Controparte_2
Così statuendo, peraltro, correttamente, a parere della Corte, il Tribunale ha considerato il rapporto in lite estraneo alla vicenda successoria nella quale è subentrata l'odierna appellante.
Ed invero, risulta in atti una cessione cd. in blocco dei crediti a sofferenza della in favore Controparte_2 dell'odierna appellante. Questa ha acquistato pro-soluto “tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”.
3 Risulta, pure, in atti che la cessione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.121 del
15.10.2019 ex art. 58 d.lgs 385/93.
I crediti ceduti sono quelli risultanti da apposita lista in cui è stato indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html.
Come dedotto nell'atto di gravame, il credito nascente dal mutuo ipotecario stipulato dinanzi al Notaio
in data 22/9/2006 compare nell'elenco crediti visionabile su tale sito, con il codice anagrafico CP_1
0000000046886623 e la descrizione rapporto PRESTITI IPOTEC. NON AGEVOLATI.
Da quanto esposto si evince con chiarezza che l'appellante è subentrata nelle ragioni di credito vantate dalla Banca mutuante nei confronti del mutuatario , cui la cessione è divenuta Controparte_3 opponibile per effetto della pubblicazione in G.U..
Diverso è il rapporto controverso nel presente giudizio, che trae origine non certo dal contratto di mutuo ma dall'attività professionale espletata dal Notaio in occasione della sua stipula, e che fonda sulla contestazione di una condotta di inadempimento rispetto alla prestazione intellettuale erogata, a scapito della banca mutuataria.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris" (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 20315 del 23/06/2022).
Diversa è l'ipotesi dell'azione risarcitoria proposta da una Banca nei confronti del Notaio che ha rogato il mutuo per il ristoro del danno asseritamente patito in conseguenza della condotta negligente del professionista, trattandosi, in tal caso, non già di azione “a tutela del credito”, ma di azione fondata su una ragione di credito del tutto diversa dal credito nascente dal mutuo, solo occasionalmente ad esso collegata.
Per questi motivi
l'appello proposto da società unipersonale, deve essere dichiarato Parte_1 inammissibile.
Ogni altra questione resta assorbita.
4 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e per il tenore processuale della decisione, e senza attribuzione, in quanto non richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado sostenute dall'appellata, che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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