Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 2203/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19/09/2024 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. CARRILLO PASQUALE, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Nicola la Strada in data 02/12/1989; rilevato che dal matrimonio sono nati tre figli, maggiorenni;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 07.05.2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Disporre a carico di un assegno di mantenimento ordinario mensile di euro 200 a favore della figlia Parte_1
Per_
, maggiorenne, non economicamente autosufficiente, convivente con la madre, rivalutabile come per legge, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
2. Spese legali a carico dello Stato per beneficio del gratuito patrocinio a favore di entrambi;
3. Entrambe le parti rinunciano espressamente ad ogni forma di gravame avverso l'emanando provvedimento. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAN NICOLA LA STRADA
(CE) il 02/12/1989 da , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] - Stati Uniti D'America l'01/04/1970, alle condizioni sopra richiamate;
Pt_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 79, parte II, serie A, anno
1989);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese