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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1598/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di conIGlio
e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini ConIGliere
Lilia Papoff ConIGliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1598 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Piero Guidaldi. CodiceFiscale_2
APPELLANTI
E
(C.F. ), contumace. CP_1 C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“In applicazione dell'art. 1453 del Codice Civile, noto come "ius variandi", gli appellanti essendo venuto meno l'interesse alla esecuzione del contratto, a modifica delle conclusioni spiegate nel proprio atto di appello nel quale veniva richiesto l'adempimento dell'obbligo di contrarre a carico della appellata si conclude chiedendo la risoluzione contrattuale della scrittura del 7 luglio CP_1
2015 per inadempimento della stessa nei termini di seguito indicati: CP_1
GLI APPELLANTI MODIFICANO LE PROPRIE CONCLUSIONI COME SEGUE:
in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, Dott.ssa Pellettieri Amelia n. 1841/2019 i IGg.ri e chiedono che il Collegio voglia: - ACCERTARE e Parte_1 Parte_2
DICHIARARE l'inadempimento contrattuale della IG.ra per violazione degli obblighi CP_1 contrattualmente assunti con la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 07 luglio 2015;
- ACCERTARE l'avvenuto versamento da parte della IG.ra dell'importo di Parte_1
€110.000,00 alla IG.ra come documentalmente dimostrato in giudizio (scrittura 7 luglio CP_1
2015); 2 - DICHIARARE risolta per grave inadempimento della IG.ra la scrittura privata del CP_1
7 luglio 2015 con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di €110.000,00 oltre interessi dalla data di sottoscrizione della scrittura privata (7 luglio 2015) fino al saldo in solido ai IGg.ri e Parte_1 Parte_2
- CONDANNARE la IG.ra ex art. 96 cpc per lite temeraria in solido a favore dei CP_1 IGg.ri e attesa la contumacia e la mancata risposta Parte_1 Parte_2 all'interrogatorio formale della IG.ra , ed in sostanza ad un comportamento omissivo che CP_1 ha trascinato la vicenda per dieci anni nelle aule giudiziarie dopo che faticosamente era stato raggiunto un accordo transattivo (7 luglio 2015) di precedenti annose vicende giudiziarie, ad un importo da quantificarsi anche in via equitativa in misura non inferiore ad €40.000,00.
Con riserva di richiedere eventuali ulteriori danni subiti e subendi in altro e separato giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Iva
e Cpa come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2 Parte_1
Velletri, chiedendo al giudice adito di “EMETTERE, nei confronti della IG.ra CP_1
ed in favore dei IG.ri e sentenza ex art. 2932 c.c. CP_1 Parte_2 Parte_1
che produca gli stessi effetti del contratto di cessione di quote non concluso e trasferisca in favore della
IG.ra le quote societarie dello “Stabilimento Balneare il Gabbiano di SI E. e UL Parte_1
D.” snc di cui oggi è proprietaria la IG.ra , dietro pagamento del residuo prezzo da CP_1
corrispondersi quanto ad €70.000,00 a mezzo assegni circolari già emessi dagli odierni attori e quanto
agli ulteriori €70.000,00 mediante trasferimento in favore della IG.ra dell'intera quota del CP_1
diritto reale di cui ad oggi è titolare il IG. relativamente all'immobile sito in Parte_2
ET, Via Romana 36 (distinto in catasto al fg. 39 part.lla 596 sub. 3 cat. A/5 classe 3).”.
Essi riferivano che le IGnore e avevano costituito in data 22.3.2001 la Parte_1 CP_1
società in nome collettivo denominata “Stabilimento Balneare il Gabbiano di SI E. e
UL D.” con capitale sociale di £ 70.000.000 sottoscritti quanto a L. 36.400.000 dalla
IGnora e quanto a £ 33.600.000 dalla IGnora Parte_1 CP_1
A causa di contrasti afferenti la gestione della società le socie avevano deciso di gestire i loro rapporti economici mediante la cessione delle quote di proprietà della IGnora in CP_1
3 favore della IGnora al prezzo di € 250.000,00, di cui € 100.000,00 versati Parte_1
dall'attrice in favore della convenuta, con assegni bancari e circolari.
In data 7.7.2015 veniva quindi sottoscritta, dalle odierne parti in causa, scrittura privata con cui la , si impegnava a cedere a la propria Controparte_1 Parte_1
partecipazione societaria al prezzo di € 250.000,00 di cui:
A) € 100.000,00 già versati con n. 14 assegni di cui n. 2 assegni bancari da €10.000,00
cadauno e n. 12 assegni circolari da €5.000,00 cadauno;
B) € 10.000,00 venivano corrisposti all'atto della sottoscrizione della medesima scrittura privata mediante due assegni circolari dell'importo di € 5.000,00 cadauno, tratti dalla Banca
di Credito Cooperativo di ET (rispettivamente n. 404801183409 e 4048011824129);
C) quanto a € 70.000,00 mediante cessione in favore della IGnora da parte CP_1
di marito della IGnora (il quale sottoscriveva la scrittura Parte_2 Parte_1
privata per assunzione del relativo obbligo) dell'intera propria quota del diritto reale allo stesso spettante sull'immobile sito in ET, Via Romana 36, pervenutogli per successione dal padre e distinto in catasto al fg. 39 part.lla 596 sub. 3 cat. Persona_1
A/5 classe 3;
D) quanto a € 20.000,00 da corrispondersi alla sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione delle quote societarie e quota di proprietà dell'immobile del;
Parte_2
E) quanto a € 50.000,00 da corrispondersi entro il 30 settembre 2015 e in ogni caso non prima del suddetto atto di cessione quote, a mezzo assegno circolare da consegnare a mani dell'avv. Guido Fiorillo.
Nonostante l'accordo prevedesse che l'atto di cessione dovesse essere stipulato entro il
30.7.2015 presso un notaio, non si presentava né all'appuntamento fissato per il CP_1
21.9.2015 e per il quale aveva ricevuto apposita convocazione, né al successivo appuntamento fissato per il 12.10.2015.
2. Il Tribunale di Velletri, nella contumacia di con sentenza n. 1841/2019, CP_1
rigettava la domanda, ritenendo che, siccome la scrittura privata del 7.7.2015 rivestiva
4 valenza e IGnificato di transazione, corollario di tale impostazione era l'inammissibilità del rimedio di cui all'art. 2932 c.c. in ipotesi di inadempimento del promittente, potendo la parte adempiente unicamente agire nei confronti dell'altro contraente, rimasto inadempiente , con l'azione di risoluzione e con l'ordinaria azione risarcitoria.
3. e hanno proposto appello lamentando l'errata valutazione di Pt_2 Parte_1
inammissibilità dell'azione ex art. 2932 c.c., essendosi verificato l'inadempimento di un accordo che obbligava l'appellata a concludere un contratto di cessione di quote societarie.
Nella fase conclusionale gli appellanti hanno modificato la domanda ai sensi dell'art. 1453 c.c., chiedendo non più l'adempimento dell'obbligo di contrarre ma la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
L'appellata è rimasta contumace.
4. L'appello merita accoglimento.
Preliminarmente si ritiene ammissibile il mutamento della domanda che costituisce legittimo esercizio della facoltà prevista dall'art. 1453, comma 2, c.c., anche nel corso del giudizio di appello in deroga all'art. 345 c.p.c., purché si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine (Cass. n. 28912/2022). Trattandosi di mera emendatio libelli, dato che non viene allegata una diversa ragione d'inadempimento (cfr. Cass. n. 32952/2024) e che si tratta di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente (Cass. Sez. Un. n.
22404/2018, n. 12310/2015) nemmeno è necessaria la notifica all'appellata contumace.
5. La risoluzione della transazione è consentita ai sensi dell'art. 1976 c.c. , non vertendosi nell'ipotesi in cui il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.
Difatti la IGnora si è solamente obbligata a cedere la propria quota sociale e CP_1
pertanto allo stato è ancora in vigore l'originario rapporto sociale che prevede la titolarità
di entrambe le parti.
Anche la Corte di Cassazione ha affermato che “L'effetto novativo della transazione può
essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che
5 tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi
l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima,
ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo
che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.” (Cass.
n. 6821/2023, Rv. 667285 - 01).
6. L'inadempimento è stato provato documentalmente dalla mancata presentazione dell'appellata innanzi al notaio per la stipula dell'atto di cessione, così come risulta anche dalla dichiarazione espressamente rilasciata dal notaio (all.5) il quale attesta la mancata presentazione della IGnora a entrambi gli appuntamenti e invece la presenza dei CP_1
IGnori e , muniti di assegni circolari per il pagamento del prezzo della Pt_2 Parte_1
cessione.
6. L'inadempimento dell'obbligazione essenziale giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1976 c.c. e legittima la richiesta di restituzione delle somme già versate in acconto (v. Cass. n. 13003/2010).
Nella scrittura privata del 7.7.2015 le parti danno espressamente atto che è già stato effettuato il pagamento di € 100.000,00 con n. 14 assegni di cui n. 2 assegni bancari da
€10.000,00 cadauno e n. 12 assegni circolari da €5.000,00 cadauno e che all'atto della sottoscrizione della predetta scrittura privata vengono pagati ulteriori € 10.000,00 mediante due assegni circolari dell'importo di € 5.000,00 cadauno, tratti dalla Banca di Credito
Cooperativo di ET (rispettivamente n. 404801183409 e 4048011824129).
Quale effetto della risoluzione gli appellanti hanno diritto alla corresponsione degli interessi dalla data della domanda, in applicazione dell'art. 2033 c.c. e in assenza di prova della malafede dell'accipiens al momento del pagamento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità della stessa.
6 Non si rinvengono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., dato che la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha agito o resistito con malafede o colpa grave, né
può considerarsi un abuso processuale la mera mancata risposta all'interrogatorio formale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell' appello dichiara la risoluzione della scrittura privata del
7.7.2015 per inadempimento di CP_1
2) Condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€ 110.000,00 oltre interessi dalla data della domanda.
3) Condanna l'appellata al pagamento in favore delle parti appellanti delle spese di lite che liquida per ciascun grado di giudizio in € 8.000,00 per compensi, oltre a € 422,24 per spese del primo grado e a € 842,57 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di conIGlio della Corte d'Appello di Roma del 23.6.2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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