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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. V.G. 6340/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 26 maggio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Marascio presso la quale ha eletto domicilio telematico;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Grassi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RE NE (MI) il 27 giugno 2014 (n. 6, Reg. II Parte II, Serie A, Anno 2014)
□ separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 13.04.2018 omologato dal Tribunale di Busto Arsizio (R.G. 563/2018) in pari data con una FI: attualmente residente a [...]
n.83; codice fiscale , cittadina italiana, minore di età; C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La FI minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Persona_1 prevalentemente presso la casa della madre, in RE NE (MI), Via Gallarate n. 83, con la quale convivrà. La responsabilità genitoriale sulla minore sarà esercitata separatamente dai genitori per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione, relativamente alle quali ciascun genitore assumerà le decisioni che riterrà più opportune nei periodi in cui avrà con sé la FI e comunque confrontandosi con l'altro genitore, laddove siano assunte scelte diverse da normali abitudini della medesima;
le decisioni di maggiore interesse (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione) relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo presenti le inclinazioni e le aspirazioni della FI . Per_1 Per_
2) Il IG. potrà tenere la FI , compatibilmente con gli impegni della stessa, e previo Per_1 assenso della madre, quando vorra'. In ogni caso la frequentazione padre e FI si esplicherà, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, con le seguenti modalità:
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il primo turno andrà a prendere la FI all'uscita da scuola tutti i giorni e la terrà con sé sino alle ore 19.00 o alle ore 20.30, accompagnandola alle attività sportive. In tale settimana, inoltre, starà con il papà da venerdì all'uscita da scuola a domenica;
Per_1
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il secondo turno lo stesso potrà tenere da venerdì a Per_1 domenica pomeriggio;
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno notturno andrà a prendere la FI all'uscita da scuola tutti i giorni e la terrà con sé sino alle ore 19.00 o alle ore 20.30 accompagnandola alle attività sportive. In tale settimana, inoltre starà con il papà la domenica pomeriggio, sino alla sera o sino a lunedì Per_1 mattina accompagnandola direttamente a scuola se farà il secondo turno. Durante le vacanze estive (corrispondenti con quelle scolastiche) i genitori potranno trascorrere con la FI almeno 15 giorni consecutivi ciascuno. Tale calendario verrà concordato entro il 31 Per_1 maggio di ciascun anno e comunque il prima possibile.
alternerà le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, un anno con un genitore e quello seguente Per_1 con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza, fatte salve migliori condizioni concordate tra le parti, fermo restando il diritto del genitore che non ha la FI, di visitarla il giorno di Natale (25 e 26 dicembre) e il giorno di Pasqua (secondo la scadenza). Per ogni altro periodo di vacanza non sopra specificamente menzionato, il criterio sarà sempre quello di alternanza dei genitori nel rispetto delle eIGenze lavorative dei singoli e degli impegni di . Per_1 Per_ 3) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della FI , Parte_1 Per_1 la somma di Euro 300,00 somma che sarà versata alla IG.ra anticipatamente entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese per 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario su c/c indicato dalla IG.ra e Parte_1 sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (prima rivalutazione maggio 2026). Per_ 4) Il IG. e la IG.ra terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Parte_1 alla FI secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e Per_1 dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Nulla sarà dovuto a titolo di assegno divorzile, poiché i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato, con tutti i punti di cui sopra, ogni questione di natura economica e patrimoniale tra loro sussistente;
di non aver più nulla da pretendere o chiedere l'uno all'altro per nessuna ragione, nessun titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi.
6) Le spese del presente procedimento si intendono compensate fra le parti.
****** Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
a RE NE (MI) il 27.06.2014; Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
4) Compensa le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE NE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 26 maggio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Marascio presso la quale ha eletto domicilio telematico;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Grassi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RE NE (MI) il 27 giugno 2014 (n. 6, Reg. II Parte II, Serie A, Anno 2014)
□ separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 13.04.2018 omologato dal Tribunale di Busto Arsizio (R.G. 563/2018) in pari data con una FI: attualmente residente a [...]
n.83; codice fiscale , cittadina italiana, minore di età; C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La FI minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Persona_1 prevalentemente presso la casa della madre, in RE NE (MI), Via Gallarate n. 83, con la quale convivrà. La responsabilità genitoriale sulla minore sarà esercitata separatamente dai genitori per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione, relativamente alle quali ciascun genitore assumerà le decisioni che riterrà più opportune nei periodi in cui avrà con sé la FI e comunque confrontandosi con l'altro genitore, laddove siano assunte scelte diverse da normali abitudini della medesima;
le decisioni di maggiore interesse (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione) relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo presenti le inclinazioni e le aspirazioni della FI . Per_1 Per_
2) Il IG. potrà tenere la FI , compatibilmente con gli impegni della stessa, e previo Per_1 assenso della madre, quando vorra'. In ogni caso la frequentazione padre e FI si esplicherà, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, con le seguenti modalità:
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il primo turno andrà a prendere la FI all'uscita da scuola tutti i giorni e la terrà con sé sino alle ore 19.00 o alle ore 20.30, accompagnandola alle attività sportive. In tale settimana, inoltre, starà con il papà da venerdì all'uscita da scuola a domenica;
Per_1
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il secondo turno lo stesso potrà tenere da venerdì a Per_1 domenica pomeriggio;
- nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno notturno andrà a prendere la FI all'uscita da scuola tutti i giorni e la terrà con sé sino alle ore 19.00 o alle ore 20.30 accompagnandola alle attività sportive. In tale settimana, inoltre starà con il papà la domenica pomeriggio, sino alla sera o sino a lunedì Per_1 mattina accompagnandola direttamente a scuola se farà il secondo turno. Durante le vacanze estive (corrispondenti con quelle scolastiche) i genitori potranno trascorrere con la FI almeno 15 giorni consecutivi ciascuno. Tale calendario verrà concordato entro il 31 Per_1 maggio di ciascun anno e comunque il prima possibile.
alternerà le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, un anno con un genitore e quello seguente Per_1 con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza, fatte salve migliori condizioni concordate tra le parti, fermo restando il diritto del genitore che non ha la FI, di visitarla il giorno di Natale (25 e 26 dicembre) e il giorno di Pasqua (secondo la scadenza). Per ogni altro periodo di vacanza non sopra specificamente menzionato, il criterio sarà sempre quello di alternanza dei genitori nel rispetto delle eIGenze lavorative dei singoli e degli impegni di . Per_1 Per_ 3) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della FI , Parte_1 Per_1 la somma di Euro 300,00 somma che sarà versata alla IG.ra anticipatamente entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese per 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario su c/c indicato dalla IG.ra e Parte_1 sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (prima rivalutazione maggio 2026). Per_ 4) Il IG. e la IG.ra terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Parte_1 alla FI secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e Per_1 dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Nulla sarà dovuto a titolo di assegno divorzile, poiché i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato, con tutti i punti di cui sopra, ogni questione di natura economica e patrimoniale tra loro sussistente;
di non aver più nulla da pretendere o chiedere l'uno all'altro per nessuna ragione, nessun titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi.
6) Le spese del presente procedimento si intendono compensate fra le parti.
****** Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
a RE NE (MI) il 27.06.2014; Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
4) Compensa le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE NE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG