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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1441/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnati ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio CAVA (C.F. ) C.F._2
- attore - contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. EP BARRECA (CF. ) C.F._4
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 azione di rivendica nei confronti di al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento della proprietà ed il rilascio della porzione di circa 190 mq del proprio fondo sito in Scalea (CS), contrada Foresta, contraddistinto al foglio n. 15, particella n.
631, del Catasto di quel Comune, occupato sine titulo dal convenuto, con sua condanna al risarcimento del danno.
Ha, in particolare, dedotto che:
- è proprietario del terreno sito in Scalea , contrada Foresta, censito in Catasto al foglio n. 15, particella n. 631, per averlo comprato (con atto del 18.5.2017 per Notar rep. 35002 rac. 19778) da il Per_1 Persona_2
quale lo aveva acquistato per successione mortis causa (aperta il 10.12.1950
a Napoli), in forza di testamento olografo del 4.12.1950 (pubblicato con atto per Notar il 19.12.1950, rep. n. 5775, racc. n. 2005); Persona_3
- ha, quindi, maturato, unendo al proprio quello del suo dante causa, il ventennio di possesso utile per l'usucapione ordinario;
- tuttavia, il predetto terreno risulta attualmente occupato sine tituto, per una porzione di circa 190 mq, da titolare della Controparte_1
confinante part. 66 foglio 15, come evidenziato nella perizia giurata del
8.5.2020 redatta dal Geom. Persona_4
- in particolare, il convenuto si era appropriato della suddetta porzione di terreno di 190 mq. tramite l'abbattimento di una precedente recinzione composta da pali di legno e rete metallica, impiantando una recinzione formata da paletti di cemento precompresso e rete metallica;
- all'interno della predetta porzione occupata abusivamente si trovano 5/6 alberi che prima era compreso nella part. 631 foglio 15 di proprietà all'attore ed un pozzetto di acqua consorziale che prima ricadeva al centro delle due proprietà.
2 1.2. – Si è costituito il quale ha chiesto, in via Controparte_1
principale, di rigettare le domande attore per infondatezza o, in subordine, di dichiarare l'acquisto per usucapione della porzione di terreno contesa in proprio favore.
In particolare, ha dedotto che:
- l'attuale recinzione del proprio fondo (identificato con la part. 66 foglio 15)
– pervenutogli per successione dalla propria madre, Persona_5
(deceduta il 17.10.1982) e successiva divisione del 3.3.1986 – corrisponde ai suoi reali confini (come da allegata CTP redatta dal Geom.
[...]
) da tempo immemore, ben prima dell'acquisto del terreno Per_6 limitrofo da parte dell'attore;
- questi, del resto, ha acquistato il suo fondo “nello stato di fatto e di diritto, a corpo e non a misura”, affermando di avere “conoscenza storica dei luoghi” anche perché “guardiano delle proprietà del sig. situate a Persona_2
Scalea”, così cristallizzando lo stato di fatto dei confini;
- per altro, al fine di raggiungere il medesimo obiettivo di recupero Pt_1
della porzione di terreno contesta, aveva già proposto un ricorso ex art. 1168
c.c. rigettato con l'ordinanza del 553/2019 del 31.1.2019 (proc. n. 775/2018
RGAC);
- il possesso utile per usucapire non è, quindi, maturato in favore dell'attore ma del convenuto (ove i confini di fatto non dovessero risultare conformi a quelli di diritto);
- a riprova della consapevolezza del dante causa dell'attore circa i confini tra i due fondi, vi è il risarcimento corrisposto in favore di Parte_2
, per la distruzione di una roulotte in seguito a un incendio avvenuto
[...]
nel 2011 sulla linea di confine;
- soltanto in un'ottica puramente conciliativa, nel 1991, CP_1
(su incarico del padre) provvedeva a recintare il suo fondo tramite
[...]
paletti con base di cemento e reti metalliche, al fine di evitare il passaggio di animali, tutelando anche lo stesso fondo antagonista.
1.3 – L'istruttoria è consistita nell'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore e nell'escussione dei testi e Parte_1 Testimone_1
3 (all'udienza dell'8.7.2022), Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e (all'udienza del 9.3.2023). Testimone_5 CP_2
È, poi, stata espletata CTU a cura del Geom. (cfr. Persona_7
relazione depositata il 31.7.2024; integrazione dell'11.11.2024).
2.1. – Ciò posto, la rivendicazione proposta dall'attore è fondata in relazione ai
165 mq della particella 631 del foglio 15 del Catasto Terreni del Comune di Scalea, secondo la rappresentazione grafica e le misurazioni contenute nell'integrazione della
CTU depositata l'11.11.2024.
Invero, è pacifico tra le parti, in ragione dei titoli rispettivamente dedotti, che:
- è proprietario fondo sito in Scalea, censito nel Catasto Parte_1
Terreni al foglio n. 15, particella n. 631;
- è proprietario del fondo confinante, censito con Controparte_1
la part. 66 del foglio 15 del Catasto Terreni del medesimo Comune
Dalla lettura della compravendita del 18.5.2017 ed in particolare dalla descrizione del trasferimento del terreno “nello stato di fatto e di diritto, a corpo e non a misura” si ricava che la particella 631 è stata acquistata dall'attore condizioni di fatto in cui si trovava e con i limiti del diritto di proprietà vantato dal dante causa, ma non anche la volontà delle parti di escludere una porzione di terreno compresa nella medesima particella ed ancora nella titolarità del dante causa. ha, quindi, acquistato la proprietà della particella 631 per tutta Parte_1
la sua estensione.
Al riguardo, il CTU, pur avendo sottolineato il valore indiziario delle mappe catastali e l'assenza di dati tecnici dirimenti ricavabili dai titoli di proprietà, ha disegnato la linea di confine tra le particelle 631 e 66, attraverso rilievi in campo e la coerente ed affidabile sovrapposizione dei risultati grafici su mappa castale, Carta
Tecnica Regione e Google Earth.
Non è un caso se anche le deposizioni testimoniali convergano con le risultanze tecniche.
In particolare, il teste ha riferito che, prima dell'incendio del Tes_1
2011, in prossimità della vecchia recinzione di legno rimasta bruciata, all'interno della proprietà vi era un filare di querce;
tuttavia, la nuova recinzione, costituita da Pt_1
4 pali di cemento e rete metallica, è stata posta a circa due metri dalla precedente in modo da comprendere nella proprietà le querce rimaste;
anche il pozzetto Parte_3
consortile che serviva entrambi i fondi e si trovava in precedenza in un tratto libero da recinzioni,, dopo l'apposizione della nuova recinzione, si trova inglobato nel terreno
(cfr. “sono nato e tuttora vivo nei luoghi per cui è causa. La mia CP_1 abitazione si trova a circa 200 metri dai terreni e . Pt_1 CP_1
Attualmente la recinzione tra i predetti terreni è segnata da pali di cemento e rete metallica. In precedenza, circa 10 anni fa, era costituita da pali di legno con fili di ferro. // ADR: in prossimità del confine tra i terreni c'è una fila di querce secolari, presenti ben prima dell'incendio del luglio del 2011. Attualmente la recinzione costituita dai pali di cemento è posta in modo che le querce sono all'interno del terreno
. In precedenza, la recinzione fatta da pali di legno era tale da CP_1
contenere le querce nel terreno Come ho detto, il cambiamento e lo Pt_1
spostamento della recinzione sono avvenuti circa 10 anni fa. In particolare, la recinzione è cambiata proprio a seguito dell'incendio del luglio del 2011, che ha bruciato i precedenti pali di legno. Lo spostamento della recinzione è stato poco più di due metri. // ADR: in quel sito vi è un pozzetto che consente di prelevare l'acqua del
. Prima dell'attuale recinzione con pali di cemento, non vi era, in Controparte_3
quel tratto, alcuna recinzione ed il pozzetto era utilizzato sia dalla famiglia sia Per_2 dalla famiglia . Dopo la realizzazione della recinzione con pali di CP_1 cemento, ossia circa 10 anni fa a seguito dell'incendio di cui ho detto, il pozzetto è compreso nella parte del terreno della famiglia . // ADR: all'altezza CP_1 del confine lato ovest (verso la strada), c'è un leggero declivio per circa un metro e 20 centimetri. Nella parte superiore del declivio vi sono delle querce. Anche se nel tempo in quell'area è stato accumulato del materiale di risulta che si vede nella prima foto allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, le querce continuano a trovarsi nella parte superiore del declivio”).
Dello stesso tenore – in merito allo spostamento della recinzione in modo da comprendere nel fondo le querce rimaste dopo l'incendio ed il CP_1 pozzetto – sono le dichiarazioni del teste (cfr. “conosco il terreno di Tes_5
perché andato alcune volte ad aiutarlo per attività di pulizia. Alcune volte ho Pt_1
5 anche raccolto le ghiande, quando le querce erano dalla sua parte di recinzione. //
ADR: ora, invece, le querce sono dall'altra parte della recinzione fatta di pali di cemento. La precedente recinzione era fatta di pali di legno e filo spinato. La recinzione
è stata sostituita dopo un incendio tra il 2010 ed il 2011. La nuova recinzione non è stata posizionata negli stessi punti della precedente perché prima le querce erano dal lato ora si trovano dal lato . // ADR: il pozzo dell'acqua Pt_1 CP_1
prima si trovava sul confine ed era utilizzato da entrambi i confinante, mentre ora si trova all'interno del terreno d' . // ADR: i terreni si trovano due livelli CP_1 diversi. Il terreno di è più in alto. Poi, nell'angolo dove si trovano CP_1
delle querce, è stato effettuato un riempimento del terreno, ma non so dire da chi. //
ADR: non ricordo quando ho fatto la pulizia del terreno. Se non erro tra il 2010 ed il
2011. Da allora non sono andato più nel terreno. Ho cambiato lavoro ed ora sono disoccupato. Io abito nel Comune di Orsomarso, mentre i terreni di cui sto parlando sono nel comune di Scalea. // ADR: Se non erro i lavori di pulizia li ho fatto quattro volte, due volte l'anno”).
Analoghe, anche se meno precise, sono le dichiarazioni del teste , il Tes_3
quale ha comunque chiaramente affermato che le querce le quali, in costanza della vecchia recinzione di legno, si trovavano dal lato dopo l'incendio e la Pt_1 realizzazione della nuova recinzione, sono comprese nel terreno (cfr. CP_4
“ADR: mio padre aveva in affitto il terreno di negli 60 e 70. La CP_5 famiglia ha un terreno di fronte a quello di Tra i CP_1 CP_5 due terreni c'era una recinzione di legno con ferro spinato. Abito lì vicino e passo spesso da quelle parti. Ora c'è una recinzione con pali di cemento e rete metallica. È stata realizzata circa 10-12 anni fa. Non so dire perché sia stata sostituita la recinzione. // ADR: in prossimità del confine c'era, nel periodo in cui il terreno CP_5
era detenuto da mio padre, un pozzo che veniva utilizzato da entrambi i
[...]
confinante. Se non ricordo male quel pozzo è ancora presente. // ADR: Non so dire se la nuova recinzione sia stata posizionata esattamente negli stessi punti della precedente. //
ADR: Accanto alla recinzione, dalla parte del terreno è tuttora una CP_5
fila di querce in parallelo con la recinzione. Ora però le querce sono di meno rispetto a quelle che erano presenti quando il terreno era detenuto da mio padre. // ADR: Al
6 confine tra i terreni e vi era lo scarico dell'acqua CP_5 CP_1
piovana ed una lieve scarpata. In particolare il terreno era un poco CP_5
più in altro, circa 10-15 cm. Sto parlando del lato che va dalla ferrovia alla strada. //
ADR: La vecchia recinzione è rimasta bruciata a seguito di un incendio tra il 2010 ed il
2011. L'ho visto perché, come detto, passo da quelle parti. // ADR: Prima dell'incendio le querce si trovavano dal lato di Ora non so dire. Anzi si trovano CP_5 dal lato di ”). CP_1
Solo apparentemente divergente è, invece, la deposizione del teste . Tes_2
Questi, infatti, si è limitato a riferire di non avere assistito ad alcuna operazione di spostamento della recinzione, per poi rendere dichiarazioni confuse, generiche e contraddittorie. In particolare, ha affermato dapprima che la recinzione è sempre la stessa, aggiungendo che i paletti che la sorreggono sono sempre gli stessi e che si trovano negli stessi punti, mentre è pacifico che gli attuali paletti sono di cemento mentre prima vi erano paletti di legno;
poi ha concluso, sostenendo, in realtà, di non sapere come sia attualmente la recisione e se sia stata spostata rispetto al passato (cfr.
“sono proprietario di un terreno confinante sia con il terreno sia con CP_1 il terreno In particolare, conosco i fratelli , Pt_1 CP_1 CP_1
, , EP e ) e conoscevo i loro genitori, Pt_2 Per_8 Per_9 Per_10
e i quali coltivavano il medesimo Controparte_6 Persona_5
terreno. // ADR: dal mio terreno vedo che lungo un lato posto al confine tra i terreni
ci sono tre querce. Vedo anche una recinzione, ma non so Pt_1 CP_1
dire se i pali che la compongono siano di legno o di cemento. Da quando io frequento quella zona, ossia sin da piccolo perché si trattava della campagna di mio nonno, la predetta recinzione è rimasta sempre la stessa. In particolare sempre gli stessi paletti e sempre nello stesso posto. // ADR: Nel luglio del 2011 c'è stato un incendio ed io stesso mi sono recato a spegnerlo. È stata bruciata una roulotte che si trovava nel terreno
. Credo sia stato bruciato anche qualche paletto posto al confine tra i CP_1
predetti terreni. // ADR: Non ho visto alcun lavoro di spostamento della recinzione. Non so dire come sia la recinzione attualmente e sia stata spostata rispetto al passato”).
Resta la testimonianza di , ex coniuge del fratello del convenuto, la Tes_4 quale ha dichiarato che la nuova recinzione è stata realizzata nei primi anni '90 negli
7 stessi punti della precedente. Tuttavia, la stessa teste ha chiarito di non entrare nel terreno e si limitarsi a passare da quei luoghi per prendere e portare la figlia che abita con il padre (cfr. “ADR: sono e mi chiamo , nata a [...]_4
Talao il 6.11.1958. Impiegata presso il Comune di San Nicola Arcella. Sono divorziata dal 2003 da fratello di Siamo Parte_2 Controparte_1
separati dal 1998, ma ancora oggi frequento qui luoghi perché lì abita mia figlia con il padre. // ADR: tra il terreno ed il terreno c'è CP_5 CP_1
attualmente una recinzione fatta di paletti di cemento con una rete di ferro. In precedenza c'erano paletti di legno con fil di ferro. La recinzione è stata sostituita qualche anno dopo la divisione del terreno tra i vari fratelli CP_1 effettuata nel 1986. In particolare, è stato al quale è spettata Controparte_7
la parte confinante con a realizzare la nuova recinzione. Preciso che la Pt_1
recinzione è stata sostituita nei primi anni 90. // ADR: tale nuova recinzione è stata posta esattamente negli stessi punti della precedente. // ADR: in prossimità del confine, lato mare, ci sono delle querce che sono sempre state all'interno del terreno
. // ADR: Frequento qui luoghi dal 1977, cioè da quando mi sono CP_1 sposata. Il terreno in passato era coltivato da uno dei fratelli, cioè da CP_1
e da , suocero del nipote di Persona_11 CP_2 [...]
e, quindi, sempre dalla famiglia . Attualmente non CP_1 CP_1
so dire con precisione perché non entro nel terreno in quanto vado solo a prendere e portare mia figlia. Tuttavia, noto che si tratta comunque di un terreno coltivato”).
Ebbene, il ricordo della complessivamente non appare attendibile sia perché, Tes_4
come detto, la sua frequentazione dei luoghi è attualmente limitata a semplici passaggi in occasione degli accompagnamenti della figlia sia perché si pone in contrasto con le risultanze della CTU e le deposizioni dei testi , Tes_1 Tes_5 Tes_3
le quali sono di maggior pregio in quanto più precise, rese da soggetti in posizione di indifferenza rispetto alle parti, convergenti tra loro e coerenti con le conclusioni tecniche.
Infine, sono di scarso valore probatorio anche le dichiarazioni rese dal teste in quanto generiche, oltre che ancorate ad una datata frequentazione del terreno CP_2
: in particolare, nulla ha riferito il predetto teste in merito alle CP_1
8 caratteristiche della recinzione, alla sua sostituzione ed al suo spostamento (cfr. “tra
1980 ed il 1990 e 1992 ho coltivato il terreno , su autorizzazione di CP_1
Consegnavo i frutti a ed alcuni Controparte_6 Controparte_6 li tenevo per me. La recinzione è stata fatta quando si è sposato CP_1
tra il 1990 ed il 1991. Preciso di avere coltivato il terreno fino a circa 5 anni
[...] fa”). Il rilievo probatorio delle sue dichiarazioni non muterebbe neppure nel caso se la recinzione di cui ha parlato devesse intendersi come quella attuale di cemento e metallo perché, ancora una volta, si tratterebbe di deposizione recessiva e giammai prevalente rispetto al più pregnante significato delle risultanze tecniche arricchite dalle affermazioni (complessivamente convergenti e più precise) dei testi Tes_1
. Tes_5 Tes_3
V'è solo da aggiungere che nel rapporto dei Vigili del Fuoco del 20.7.2011
(allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non vi è alcun riferimento a quella recisione di pali di cemento e rete metallica che, nella prospettazione dei convenuti, sarebbe dovuta essere già presente per l'intero confine e, forse, resistere intatta alle fiamme.
È, quindi, quanto meno indimostrato, alla luce degli elementi probatori passati in rassegna, che la nuova recinzione sia stata realizzata prima dell'incendio del 2011 e, in particolare, negli anni '90. Conseguentemente, non può dirsi maturato in favore del convenuto il ventennio di possesso utile all'usucapione.
Pertanto, occorre dichiarare che l'attore è proprietario del fondo censito nel
Catasto Terreni del Comune di Scalea al foglio n. 15, particella n. 631, compresa la porzione di 165 mq che si trova al di là dell'attuale recinzione di paletti di cemento e rete metallica, individuata secondo la rappresentazione grafica e le misurazioni contenute nell'integrazione della CTU depositata l'11.11.2024, ordinando al convenuto il rilascio di tale porzione.
2.2. – Da quanto detto nel paragrafo precedente discende anche il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione in quanto non è stato provato il dedotto possesso ultraventennale del convenuto.
2.3. – Deve, però, essere rigettata anche la domanda risarcitoria proposta dall'attore, non avendo dimostrato i concreti pregiudizi risarcibili derivati
9 dall'occupazione abusiva e, per il vero, neppure dedotto quale tipo di godimento avrebbe esercitato sulla porzione che gli era stata sottratta.
2.4. – Segue, per la soccombenza, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate –alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore – in € 2.552,00 per compenso (pari alla sommatoria dei valori medi previsti per tutte le fasi) ed € 120,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore.
Per la medesima ragione le spese di CTU vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che l'attore è proprietario del fondo censito nel Catasto Terreni del
Comune di Scalea al foglio n. 15, particella n. 631, compresa la porzione di 165 mq individuata secondo la rappresentazione grafica e le misurazioni contenute nell'integrazione della CTU depositata l'11.11.2024 e ordina al convenuto di rilasciare la predetta porzione di terreno;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
2.552,00 per compenso ed € 120,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore;
- pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 7 gennaio 2025 Il Giudice
Antonio SCORTECCI
10
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnati ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio CAVA (C.F. ) C.F._2
- attore - contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. EP BARRECA (CF. ) C.F._4
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 azione di rivendica nei confronti di al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento della proprietà ed il rilascio della porzione di circa 190 mq del proprio fondo sito in Scalea (CS), contrada Foresta, contraddistinto al foglio n. 15, particella n.
631, del Catasto di quel Comune, occupato sine titulo dal convenuto, con sua condanna al risarcimento del danno.
Ha, in particolare, dedotto che:
- è proprietario del terreno sito in Scalea , contrada Foresta, censito in Catasto al foglio n. 15, particella n. 631, per averlo comprato (con atto del 18.5.2017 per Notar rep. 35002 rac. 19778) da il Per_1 Persona_2
quale lo aveva acquistato per successione mortis causa (aperta il 10.12.1950
a Napoli), in forza di testamento olografo del 4.12.1950 (pubblicato con atto per Notar il 19.12.1950, rep. n. 5775, racc. n. 2005); Persona_3
- ha, quindi, maturato, unendo al proprio quello del suo dante causa, il ventennio di possesso utile per l'usucapione ordinario;
- tuttavia, il predetto terreno risulta attualmente occupato sine tituto, per una porzione di circa 190 mq, da titolare della Controparte_1
confinante part. 66 foglio 15, come evidenziato nella perizia giurata del
8.5.2020 redatta dal Geom. Persona_4
- in particolare, il convenuto si era appropriato della suddetta porzione di terreno di 190 mq. tramite l'abbattimento di una precedente recinzione composta da pali di legno e rete metallica, impiantando una recinzione formata da paletti di cemento precompresso e rete metallica;
- all'interno della predetta porzione occupata abusivamente si trovano 5/6 alberi che prima era compreso nella part. 631 foglio 15 di proprietà all'attore ed un pozzetto di acqua consorziale che prima ricadeva al centro delle due proprietà.
2 1.2. – Si è costituito il quale ha chiesto, in via Controparte_1
principale, di rigettare le domande attore per infondatezza o, in subordine, di dichiarare l'acquisto per usucapione della porzione di terreno contesa in proprio favore.
In particolare, ha dedotto che:
- l'attuale recinzione del proprio fondo (identificato con la part. 66 foglio 15)
– pervenutogli per successione dalla propria madre, Persona_5
(deceduta il 17.10.1982) e successiva divisione del 3.3.1986 – corrisponde ai suoi reali confini (come da allegata CTP redatta dal Geom.
[...]
) da tempo immemore, ben prima dell'acquisto del terreno Per_6 limitrofo da parte dell'attore;
- questi, del resto, ha acquistato il suo fondo “nello stato di fatto e di diritto, a corpo e non a misura”, affermando di avere “conoscenza storica dei luoghi” anche perché “guardiano delle proprietà del sig. situate a Persona_2
Scalea”, così cristallizzando lo stato di fatto dei confini;
- per altro, al fine di raggiungere il medesimo obiettivo di recupero Pt_1
della porzione di terreno contesta, aveva già proposto un ricorso ex art. 1168
c.c. rigettato con l'ordinanza del 553/2019 del 31.1.2019 (proc. n. 775/2018
RGAC);
- il possesso utile per usucapire non è, quindi, maturato in favore dell'attore ma del convenuto (ove i confini di fatto non dovessero risultare conformi a quelli di diritto);
- a riprova della consapevolezza del dante causa dell'attore circa i confini tra i due fondi, vi è il risarcimento corrisposto in favore di Parte_2
, per la distruzione di una roulotte in seguito a un incendio avvenuto
[...]
nel 2011 sulla linea di confine;
- soltanto in un'ottica puramente conciliativa, nel 1991, CP_1
(su incarico del padre) provvedeva a recintare il suo fondo tramite
[...]
paletti con base di cemento e reti metalliche, al fine di evitare il passaggio di animali, tutelando anche lo stesso fondo antagonista.
1.3 – L'istruttoria è consistita nell'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore e nell'escussione dei testi e Parte_1 Testimone_1
3 (all'udienza dell'8.7.2022), Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e (all'udienza del 9.3.2023). Testimone_5 CP_2
È, poi, stata espletata CTU a cura del Geom. (cfr. Persona_7
relazione depositata il 31.7.2024; integrazione dell'11.11.2024).
2.1. – Ciò posto, la rivendicazione proposta dall'attore è fondata in relazione ai
165 mq della particella 631 del foglio 15 del Catasto Terreni del Comune di Scalea, secondo la rappresentazione grafica e le misurazioni contenute nell'integrazione della
CTU depositata l'11.11.2024.
Invero, è pacifico tra le parti, in ragione dei titoli rispettivamente dedotti, che:
- è proprietario fondo sito in Scalea, censito nel Catasto Parte_1
Terreni al foglio n. 15, particella n. 631;
- è proprietario del fondo confinante, censito con Controparte_1
la part. 66 del foglio 15 del Catasto Terreni del medesimo Comune
Dalla lettura della compravendita del 18.5.2017 ed in particolare dalla descrizione del trasferimento del terreno “nello stato di fatto e di diritto, a corpo e non a misura” si ricava che la particella 631 è stata acquistata dall'attore condizioni di fatto in cui si trovava e con i limiti del diritto di proprietà vantato dal dante causa, ma non anche la volontà delle parti di escludere una porzione di terreno compresa nella medesima particella ed ancora nella titolarità del dante causa. ha, quindi, acquistato la proprietà della particella 631 per tutta Parte_1
la sua estensione.
Al riguardo, il CTU, pur avendo sottolineato il valore indiziario delle mappe catastali e l'assenza di dati tecnici dirimenti ricavabili dai titoli di proprietà, ha disegnato la linea di confine tra le particelle 631 e 66, attraverso rilievi in campo e la coerente ed affidabile sovrapposizione dei risultati grafici su mappa castale, Carta
Tecnica Regione e Google Earth.
Non è un caso se anche le deposizioni testimoniali convergano con le risultanze tecniche.
In particolare, il teste ha riferito che, prima dell'incendio del Tes_1
2011, in prossimità della vecchia recinzione di legno rimasta bruciata, all'interno della proprietà vi era un filare di querce;
tuttavia, la nuova recinzione, costituita da Pt_1
4 pali di cemento e rete metallica, è stata posta a circa due metri dalla precedente in modo da comprendere nella proprietà le querce rimaste;
anche il pozzetto Parte_3
consortile che serviva entrambi i fondi e si trovava in precedenza in un tratto libero da recinzioni,, dopo l'apposizione della nuova recinzione, si trova inglobato nel terreno
(cfr. “sono nato e tuttora vivo nei luoghi per cui è causa. La mia CP_1 abitazione si trova a circa 200 metri dai terreni e . Pt_1 CP_1
Attualmente la recinzione tra i predetti terreni è segnata da pali di cemento e rete metallica. In precedenza, circa 10 anni fa, era costituita da pali di legno con fili di ferro. // ADR: in prossimità del confine tra i terreni c'è una fila di querce secolari, presenti ben prima dell'incendio del luglio del 2011. Attualmente la recinzione costituita dai pali di cemento è posta in modo che le querce sono all'interno del terreno
. In precedenza, la recinzione fatta da pali di legno era tale da CP_1
contenere le querce nel terreno Come ho detto, il cambiamento e lo Pt_1
spostamento della recinzione sono avvenuti circa 10 anni fa. In particolare, la recinzione è cambiata proprio a seguito dell'incendio del luglio del 2011, che ha bruciato i precedenti pali di legno. Lo spostamento della recinzione è stato poco più di due metri. // ADR: in quel sito vi è un pozzetto che consente di prelevare l'acqua del
. Prima dell'attuale recinzione con pali di cemento, non vi era, in Controparte_3
quel tratto, alcuna recinzione ed il pozzetto era utilizzato sia dalla famiglia sia Per_2 dalla famiglia . Dopo la realizzazione della recinzione con pali di CP_1 cemento, ossia circa 10 anni fa a seguito dell'incendio di cui ho detto, il pozzetto è compreso nella parte del terreno della famiglia . // ADR: all'altezza CP_1 del confine lato ovest (verso la strada), c'è un leggero declivio per circa un metro e 20 centimetri. Nella parte superiore del declivio vi sono delle querce. Anche se nel tempo in quell'area è stato accumulato del materiale di risulta che si vede nella prima foto allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, le querce continuano a trovarsi nella parte superiore del declivio”).
Dello stesso tenore – in merito allo spostamento della recinzione in modo da comprendere nel fondo le querce rimaste dopo l'incendio ed il CP_1 pozzetto – sono le dichiarazioni del teste (cfr. “conosco il terreno di Tes_5
perché andato alcune volte ad aiutarlo per attività di pulizia. Alcune volte ho Pt_1
5 anche raccolto le ghiande, quando le querce erano dalla sua parte di recinzione. //
ADR: ora, invece, le querce sono dall'altra parte della recinzione fatta di pali di cemento. La precedente recinzione era fatta di pali di legno e filo spinato. La recinzione
è stata sostituita dopo un incendio tra il 2010 ed il 2011. La nuova recinzione non è stata posizionata negli stessi punti della precedente perché prima le querce erano dal lato ora si trovano dal lato . // ADR: il pozzo dell'acqua Pt_1 CP_1
prima si trovava sul confine ed era utilizzato da entrambi i confinante, mentre ora si trova all'interno del terreno d' . // ADR: i terreni si trovano due livelli CP_1 diversi. Il terreno di è più in alto. Poi, nell'angolo dove si trovano CP_1
delle querce, è stato effettuato un riempimento del terreno, ma non so dire da chi. //
ADR: non ricordo quando ho fatto la pulizia del terreno. Se non erro tra il 2010 ed il
2011. Da allora non sono andato più nel terreno. Ho cambiato lavoro ed ora sono disoccupato. Io abito nel Comune di Orsomarso, mentre i terreni di cui sto parlando sono nel comune di Scalea. // ADR: Se non erro i lavori di pulizia li ho fatto quattro volte, due volte l'anno”).
Analoghe, anche se meno precise, sono le dichiarazioni del teste , il Tes_3
quale ha comunque chiaramente affermato che le querce le quali, in costanza della vecchia recinzione di legno, si trovavano dal lato dopo l'incendio e la Pt_1 realizzazione della nuova recinzione, sono comprese nel terreno (cfr. CP_4
“ADR: mio padre aveva in affitto il terreno di negli 60 e 70. La CP_5 famiglia ha un terreno di fronte a quello di Tra i CP_1 CP_5 due terreni c'era una recinzione di legno con ferro spinato. Abito lì vicino e passo spesso da quelle parti. Ora c'è una recinzione con pali di cemento e rete metallica. È stata realizzata circa 10-12 anni fa. Non so dire perché sia stata sostituita la recinzione. // ADR: in prossimità del confine c'era, nel periodo in cui il terreno CP_5
era detenuto da mio padre, un pozzo che veniva utilizzato da entrambi i
[...]
confinante. Se non ricordo male quel pozzo è ancora presente. // ADR: Non so dire se la nuova recinzione sia stata posizionata esattamente negli stessi punti della precedente. //
ADR: Accanto alla recinzione, dalla parte del terreno è tuttora una CP_5
fila di querce in parallelo con la recinzione. Ora però le querce sono di meno rispetto a quelle che erano presenti quando il terreno era detenuto da mio padre. // ADR: Al
6 confine tra i terreni e vi era lo scarico dell'acqua CP_5 CP_1
piovana ed una lieve scarpata. In particolare il terreno era un poco CP_5
più in altro, circa 10-15 cm. Sto parlando del lato che va dalla ferrovia alla strada. //
ADR: La vecchia recinzione è rimasta bruciata a seguito di un incendio tra il 2010 ed il
2011. L'ho visto perché, come detto, passo da quelle parti. // ADR: Prima dell'incendio le querce si trovavano dal lato di Ora non so dire. Anzi si trovano CP_5 dal lato di ”). CP_1
Solo apparentemente divergente è, invece, la deposizione del teste . Tes_2
Questi, infatti, si è limitato a riferire di non avere assistito ad alcuna operazione di spostamento della recinzione, per poi rendere dichiarazioni confuse, generiche e contraddittorie. In particolare, ha affermato dapprima che la recinzione è sempre la stessa, aggiungendo che i paletti che la sorreggono sono sempre gli stessi e che si trovano negli stessi punti, mentre è pacifico che gli attuali paletti sono di cemento mentre prima vi erano paletti di legno;
poi ha concluso, sostenendo, in realtà, di non sapere come sia attualmente la recisione e se sia stata spostata rispetto al passato (cfr.
“sono proprietario di un terreno confinante sia con il terreno sia con CP_1 il terreno In particolare, conosco i fratelli , Pt_1 CP_1 CP_1
, , EP e ) e conoscevo i loro genitori, Pt_2 Per_8 Per_9 Per_10
e i quali coltivavano il medesimo Controparte_6 Persona_5
terreno. // ADR: dal mio terreno vedo che lungo un lato posto al confine tra i terreni
ci sono tre querce. Vedo anche una recinzione, ma non so Pt_1 CP_1
dire se i pali che la compongono siano di legno o di cemento. Da quando io frequento quella zona, ossia sin da piccolo perché si trattava della campagna di mio nonno, la predetta recinzione è rimasta sempre la stessa. In particolare sempre gli stessi paletti e sempre nello stesso posto. // ADR: Nel luglio del 2011 c'è stato un incendio ed io stesso mi sono recato a spegnerlo. È stata bruciata una roulotte che si trovava nel terreno
. Credo sia stato bruciato anche qualche paletto posto al confine tra i CP_1
predetti terreni. // ADR: Non ho visto alcun lavoro di spostamento della recinzione. Non so dire come sia la recinzione attualmente e sia stata spostata rispetto al passato”).
Resta la testimonianza di , ex coniuge del fratello del convenuto, la Tes_4 quale ha dichiarato che la nuova recinzione è stata realizzata nei primi anni '90 negli
7 stessi punti della precedente. Tuttavia, la stessa teste ha chiarito di non entrare nel terreno e si limitarsi a passare da quei luoghi per prendere e portare la figlia che abita con il padre (cfr. “ADR: sono e mi chiamo , nata a [...]_4
Talao il 6.11.1958. Impiegata presso il Comune di San Nicola Arcella. Sono divorziata dal 2003 da fratello di Siamo Parte_2 Controparte_1
separati dal 1998, ma ancora oggi frequento qui luoghi perché lì abita mia figlia con il padre. // ADR: tra il terreno ed il terreno c'è CP_5 CP_1
attualmente una recinzione fatta di paletti di cemento con una rete di ferro. In precedenza c'erano paletti di legno con fil di ferro. La recinzione è stata sostituita qualche anno dopo la divisione del terreno tra i vari fratelli CP_1 effettuata nel 1986. In particolare, è stato al quale è spettata Controparte_7
la parte confinante con a realizzare la nuova recinzione. Preciso che la Pt_1
recinzione è stata sostituita nei primi anni 90. // ADR: tale nuova recinzione è stata posta esattamente negli stessi punti della precedente. // ADR: in prossimità del confine, lato mare, ci sono delle querce che sono sempre state all'interno del terreno
. // ADR: Frequento qui luoghi dal 1977, cioè da quando mi sono CP_1 sposata. Il terreno in passato era coltivato da uno dei fratelli, cioè da CP_1
e da , suocero del nipote di Persona_11 CP_2 [...]
e, quindi, sempre dalla famiglia . Attualmente non CP_1 CP_1
so dire con precisione perché non entro nel terreno in quanto vado solo a prendere e portare mia figlia. Tuttavia, noto che si tratta comunque di un terreno coltivato”).
Ebbene, il ricordo della complessivamente non appare attendibile sia perché, Tes_4
come detto, la sua frequentazione dei luoghi è attualmente limitata a semplici passaggi in occasione degli accompagnamenti della figlia sia perché si pone in contrasto con le risultanze della CTU e le deposizioni dei testi , Tes_1 Tes_5 Tes_3
le quali sono di maggior pregio in quanto più precise, rese da soggetti in posizione di indifferenza rispetto alle parti, convergenti tra loro e coerenti con le conclusioni tecniche.
Infine, sono di scarso valore probatorio anche le dichiarazioni rese dal teste in quanto generiche, oltre che ancorate ad una datata frequentazione del terreno CP_2
: in particolare, nulla ha riferito il predetto teste in merito alle CP_1
8 caratteristiche della recinzione, alla sua sostituzione ed al suo spostamento (cfr. “tra
1980 ed il 1990 e 1992 ho coltivato il terreno , su autorizzazione di CP_1
Consegnavo i frutti a ed alcuni Controparte_6 Controparte_6 li tenevo per me. La recinzione è stata fatta quando si è sposato CP_1
tra il 1990 ed il 1991. Preciso di avere coltivato il terreno fino a circa 5 anni
[...] fa”). Il rilievo probatorio delle sue dichiarazioni non muterebbe neppure nel caso se la recinzione di cui ha parlato devesse intendersi come quella attuale di cemento e metallo perché, ancora una volta, si tratterebbe di deposizione recessiva e giammai prevalente rispetto al più pregnante significato delle risultanze tecniche arricchite dalle affermazioni (complessivamente convergenti e più precise) dei testi Tes_1
. Tes_5 Tes_3
V'è solo da aggiungere che nel rapporto dei Vigili del Fuoco del 20.7.2011
(allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non vi è alcun riferimento a quella recisione di pali di cemento e rete metallica che, nella prospettazione dei convenuti, sarebbe dovuta essere già presente per l'intero confine e, forse, resistere intatta alle fiamme.
È, quindi, quanto meno indimostrato, alla luce degli elementi probatori passati in rassegna, che la nuova recinzione sia stata realizzata prima dell'incendio del 2011 e, in particolare, negli anni '90. Conseguentemente, non può dirsi maturato in favore del convenuto il ventennio di possesso utile all'usucapione.
Pertanto, occorre dichiarare che l'attore è proprietario del fondo censito nel
Catasto Terreni del Comune di Scalea al foglio n. 15, particella n. 631, compresa la porzione di 165 mq che si trova al di là dell'attuale recinzione di paletti di cemento e rete metallica, individuata secondo la rappresentazione grafica e le misurazioni contenute nell'integrazione della CTU depositata l'11.11.2024, ordinando al convenuto il rilascio di tale porzione.
2.2. – Da quanto detto nel paragrafo precedente discende anche il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione in quanto non è stato provato il dedotto possesso ultraventennale del convenuto.
2.3. – Deve, però, essere rigettata anche la domanda risarcitoria proposta dall'attore, non avendo dimostrato i concreti pregiudizi risarcibili derivati
9 dall'occupazione abusiva e, per il vero, neppure dedotto quale tipo di godimento avrebbe esercitato sulla porzione che gli era stata sottratta.
2.4. – Segue, per la soccombenza, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate –alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore – in € 2.552,00 per compenso (pari alla sommatoria dei valori medi previsti per tutte le fasi) ed € 120,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore.
Per la medesima ragione le spese di CTU vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che l'attore è proprietario del fondo censito nel Catasto Terreni del
Comune di Scalea al foglio n. 15, particella n. 631, compresa la porzione di 165 mq individuata secondo la rappresentazione grafica e le misurazioni contenute nell'integrazione della CTU depositata l'11.11.2024 e ordina al convenuto di rilasciare la predetta porzione di terreno;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
2.552,00 per compenso ed € 120,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore;
- pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 7 gennaio 2025 Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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