Articolo 1 della Legge 9 dicembre 1955, n. 1308
Articolo 2
Versione
14 gennaio 1956
Art. 1.
Per la costruzione della Casa dello studente italiano nella Citta' universitaria di Parigi e' autorizzata la spesa di lire 150.000.000 (centocinquanta milioni) da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in ragione di lire 50.000.000 (cinquanta milioni) per l'esercizio finanziario 1954-55, e lire 100.000.000 (cento milioni) per l'esercizio finanziario 1955-56.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1956