Rigetto
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04188/2025REG.PROV.COLL.
N. 02766/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2766 del 2022, proposto da Presidio Ospedaliero Pineta Grande s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Acquaviva e Margherita Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Margherita Pagano in Roma, viale Regina Margherita n. 269;
contro
Regione Campania, Direttore Generale Tutela Salute e Coordinamento Ssr Campania, Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi nel Settore Sanitario della Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5762/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione depositate dalla parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 16 giugno 2017 la Regione Campania ha negato la qualifica di presidio ospedaliero della struttura sanitaria “Pineta Grande”.
Con il ricorso iscritto al n. R.G. 3978/2017 proposto dinanzi al Tar Campania, Sez. I, l’odierno appellante ha impugnato detto provvedimento.
Il TAR, con la sentenza n. 5762/2021, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo la ricorrente impugnato il successivo DCA n. 103/2018, recante l’approvazione del Piano di Programmazione della rete ospedaliera, che ha qualificato la Casa di cura Pineta grande quale Presidio con Pronto soccorso, e non quale presidio ospedaliero.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 2 aprile 2022.
2. Può prescindersi dallo scrutinio della ritualità delle notifiche del ricorso in appello alle amministrazioni non costituite in ragione dell’infondatezza, nel merito del gravame.
3. Come accennato, la sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile (“ per essere l'impugnativa superata dai successivi decreti commissariali e in particolare dal DCA n. 103 del 2018, recante l'approvazione del Piano di Programmazione della rete ospedaliera, che ha qualificato la Casa di cura Pineta Grande, quale Presidio con Pronto soccorso e non quale Presidio ospedaliero ”) il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della nota prot. n. 2017.0419377 del 16.06.2017 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, che non ha riconosciuto al Presidio Ospedaliero Pineta Grande SpA la qualifica di “Presidio Ospedaliero” dell’ASL di Caserta della Casa di Cura Pineta Grande s.p.a.
La sentenza impugnata è motivata in relazione ad un precedente reso in fattispecie analoga (sentenza n. 103/2020), confermata con sentenza m. 7649/2024 (che ha respinto l’appello condannando alle spese l’appellante).
4. L’appellante deduce con il primo motivo di appello – e ribadisce in memoria di replica – che “ La pronuncia è gravemente erronea in quanto fondata su una macroscopica svista del Collegio che viene a far privare di interesse il ricorso e che è stata indotta dalla difesa della Regione, che ha richiamato il DCA n. 103/2018, tra l’altro tempestivamente impugnato dalla stessa ricorrente, unitamente alla Casa di cura Villa dei Fiori s.r.l. avente medesima posizione giuridica, con Ricorso iscritto al n. di R.G. 1452/2019, ricorso ancora pendente innanzi al medesimo TAR Napoli ”.
L’argomento non è condivisibile.
In primo luogo deve infatti rilevarsi che l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto non esclude l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il precedente provvedimento non più efficace.
In ogni caso l’affermazione della difesa appellante non è corretta, perché il TAR ha respinto anche il ricorso 1452/2019, con sentenza n. 2232/2023, non impugnata.
5. In disparte ogni ulteriore considerazione relativa a fattispecie analoghe, il caso di specie risulta pertanto caratterizzato da tale, dirimente rilievo (e dell’efficacia che tale giudicato ha, come si dirà, in punto di infondatezza della retrostante pretesa concernente l’impugnativa del primo provvedimento, oggetto del presente giudizio).
Il motivo in esame deduce infatti l’errore in cui sarebbe incorso il TAR in relazione a due circostanze.
La prima sarebbe quella di non aver tenuto conto dell’impugnazione del provvedimento sopravvenuto (circostanza in realtà, come visto, che depone in senso opposto stante il rigetto del relativo ricorso, con gli effetti di qui a breve chiariti).
6. La seconda consisterebbe nel fatto che “ del tutto erronea risulta la conclusione del Collegio di prime cure secondo cui la stessa ricorrente avrebbe dovuto impugnare – cosa in verità poi fatta con ricorso iscritto al n. di R.G. 1452 del 2019 e pendente innanzi al medesimo TAR – il D.C.A. n.103/2018, con il quale - a suo dire - si sarebbe verificato il superamento della nota qui impugnata , giusta la qualificazione come Presidio di Pronto Soccorso nella Rete di emergenza e non quale Presidio Ospedaliero, atteso che in tal modo al Giudice di prime cure sfugge macroscopicamente che con D.C.A. n. 103/2018 è stata sì cambiata la qualificazione del Presidio, ma per il futuro non certo con efficacia retroattiva, ma sempre con la qualifica di Presidio dell’ASL di appartenenza. In ogni caso lo stesso provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente proprio per gli effetti che tale erronea qualificazione ha a partire dal 2018, con la conseguenza che l’interesse al ricorso avverso la nota di diniego di tale qualifica del 2017 permaneva affinchè tale qualifica fosse correttamente riconosciuta a partire dal 2008 (…) ”.
Orbene, la stessa prospettazione della parte evidenzia l’improcedibilità del ricorso di primo grado.
Il provvedimento del 2018 ha infatti – secondo tale prospettazione - sostituito quello impugnato con il ricorso di primo grado: il che determina la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare la relativa impugnazione, spostandosi l’interesse sul nuovo provvedimento.
Peraltro, a confutare definitivamente il mezzo in esame nella parte in cui adduce che “ la struttura è sempre stata adeguata alla normativa sanitaria regionale e nazionale che legittima la qualifica di presidio ospedaliero, quindi oggetto del ricorso era un provvedimento che, pur attribuendo la qualifica di Presidio Ospedaliero già previamente riconosciuto dalla Regione, erroneamente non lo classificava quale DEA di I livello, già riconosciuto dal D.C.A. n. 61/2011 ”, e che sarebbe “ è chiara anche l’irrilevanza del richiamo al DCA n. 103 del 2018 che ha attribuito alla Pineta Grande la qualifica di Pronto soccorso, atteso che questa non esclude la qualifica di Presidio Ospedaliero ”, è il giudicato formatosi sulla richiamata sentenza del TAR Campania n. 2232/2023, laddove ha chiarito che “ in assenza di corrispondenza tra l’ordinamento dei propri servizi ospedalieri e quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, non può procedersi al riconoscimento invocato dalla ricorrente. E poiché tale equiparazione non risulta dimostrata nel caso di specie, del tutto legittimamente l’Amministrazione l’ha riconosciuta come “Ospedale – Sede di Pronto Soccorso”, anziché come D.E.A. di I Livello ”.
7. La conclamata cessazione degli effetti del provvedimento originariamente impugnato potrebbe in tesi legittimare una permanenza dell’interesse sul piano risarcitorio (rilevante nei termini indicati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 8 del 2022): ma tale allegazione non risulta essere stata formulata, almeno in tali termini, nel presente giudizio a sostegno del mezzo in esame.
8. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto, dichiarando solo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso per mancata impugnativa del DCA n. 103/2018, non è entrata nel merito della questione, in tal modo in primo luogo pretermettendo il contenuto della Delibera regionale n. 284/2005 che verrebbe già a riconoscere alla casa di cura ricorrente la qualifica di Presidio USL.
Anche questo motivo è infondato, trovando esso il suo presupposto logico-giuridico nella fondatezza del primo motivo, che invece si è esclusa.
L’appellante in sostanza lamenta che il provvedimento impugnato in primo grado sarebbe illegittimo anche perché la casa di cura in questione avrebbe (o dovrebbe avere) la qualificazione rivendicata già sulla base “della Delibera regionale n. 284 /2005 che verrebbe già a riconoscere alla casa di cura ricorrente la qualifica di Presidio USL”, e lamenta che il T.A.R. si è arrestato alla declaratoria di improcedibilità non avendo esaminato tale profilo.
Invero l’indicato elemento attiene alla c.d. spettanza del bene della vita, e dunque al merito della controversia, e dunque correttamente il primo giudice si è arrestato alla pronuncia in rito, preclusiva dell’esame del merito.
9. Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Nulla dev’essere statuito in merito alle spese del giudizio, non essendosi costituite le amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO