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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7775 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.12990 /2022 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via Fratelli Ruspoli 2 presso lo studio dell'Avv. RUSSO MARCELLA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIALE DELL'UNIVERSITA' , 11
presso lo studio dell'Avv. BENZI EMILIANO che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
Pt_2 elettivamente domiciliato in Roma,via Cesare Beccaria 29
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 19.6.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 19.4.2022 Parte_1 esponeva che aveva lavorato in favore della dal 1.2.2017 al 18.10.2021, inquadrato, fino al 31.7.2017 come operaio edile e successivamente come operaio manutentore;
che inizialmente aveva lavorato con contratti a tempo determinato e dal 1.7.2019 con contratto a tempo indeterminato;
che aveva sempre svolto mansioni di operaio edile nei cantieri aperti dalla resistente sia a Roma che fuori MA;
che aveva lavorato dalle 7,30 alle 16,30 con un'ora di pausa e mansioni corrispondenti al 1° livello del ccnl. Tanto esposto, lamentava che aveva ricevuto una retribuzione inferiore alla paga sindacale;
che non aveva ricevuto il t.f.r.. Concludeva chiedendo:
“a) Previo accertamento e dichiarazione che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 1 febbraio 2017 al 8 ottobre 2021, condannare per le causali di cui in premessa la resistente in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore a pagare in favore del Sig. Parte_1
l'importo di € 26.728,63 cosi come risulta dai con contestualmente al presente ricorso (cfr doc 9.), o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o da determinarsi eventualmente tramite CTU oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolati dalle rispettive scadenze al saldo.
b) Condannare in ogni caso la resistente alla regolarizzazione contributiva della ricorrente in relazione all'intero periodo lavorato.”
Si costituiva la contestando Controparte_3 quanto sostenuto dal ricorrente e sostenendo che tra il 2017 ed il 2021 erano intercorsi, tra le parti, tre distinti rapporti di lavoro e che il ricorrente aveva svolto mansioni di manovale;
che per un periodo aveva svolto lavoro part time;
che al termine di ogni rapporto di lavoro aveva ricevuto le competenze di fine rapporto;
che si dimetteva senza preavviso.
Eccepiva l'erroneità die conteggi formulati dalla controparte e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
L'istruttoria veniva espletata mediante l'audizione di testimoni e, all'udienza del 17.10.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , che si costituiva chiedendo il Pt_2 rigetto del ricorso relativamente ai periodi prescritti e la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione per i restanti periodi. Esaurita la trattazione la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento, nella misura e per le ragioni che si diranno. La documentazione in atti ed il tenore degli scritti difensivi delle parti consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti. Quanto alle mansioni svolte, le stesse trovano riscontro nelle deposizioni testimoniali , così come l'orario di lavoro dichiarato dal ricorrente. Deve, rilevarsi, che la parte convenuta ha contestato quanto affermato dal ricorrente ma non ha fornito adeguata documentazione idonea a contrastare quanto sostenuto dalla controparte ed anche le deposizioni dei testi escussi non consentono di ritenere che il ricorrente abbia lavorato con modalità diverse da quelle indicate e che abbia percepito compensi diversi ed ulteriori rispetto a quanto affermato. Tutte le sopra estese considerazioni inducono all'accoglimento del ricorso. Sulle somme dovute a titolo di retribuzioni saranno dovuti i contributi previdenziali ove non prescritti. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 26.728,63 oltre accessori come per legge ed oltre alla regolarizzazione contributiva. Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.500 oltre accessori.
IL GIUDICE AR AL